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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6954 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2574 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. AT Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2574 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIMA CP_1 P.IVA_1
SS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CIMA SS;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza n. 358/2025 pronunciata dal Tribunale di Tivoli
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha impugnato la sentenza con la quale era stata condannata al pagamento in CP_1
favore della parte appellata della somma di euro 326.025,00, quale conseguenza del recesso anticipato da un contratto di consulenza.
Ha concluso come in atti.
La parte appellata non si è costituita.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in modalità cartolare nessuno ha depositato note di trattazione scritta e, pertanto, è stato concesso nuovo termine fino al
19/11/25 ai sensi dell'art. 127 ter cpc 4° comma.
Neppure in relazione a questo secondo termine sono state depositate note di trattazione scritta ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell'appellata non costituitasi in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello.
Va, inoltre, dichiarata l'improcedibilità del presente appello.
L'art. 348 c.p.c. stabilisce che, se l'appellante non si costituisce nei termini ovvero, pur se costituito nei termini, non compare neppure alla nuova udienza di rinvio fissata a seguito della sua mancata comparizione alla prima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile anche d'ufficio. La ratio di tale norma è quella di sanzionare il disinteresse dell'attore /appellante, che è tenuto a coltivare il giudizio se ha interesse alla decisione e che può evitare la dichiarazione di improcedibilità comparendo alla nuova udienza fissata all'uopo dal giudice.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Tivoli n. 358/2025 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
2 1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese di lite.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Roma 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. AT Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. AT Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2574 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIMA CP_1 P.IVA_1
SS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CIMA SS;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza n. 358/2025 pronunciata dal Tribunale di Tivoli
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha impugnato la sentenza con la quale era stata condannata al pagamento in CP_1
favore della parte appellata della somma di euro 326.025,00, quale conseguenza del recesso anticipato da un contratto di consulenza.
Ha concluso come in atti.
La parte appellata non si è costituita.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in modalità cartolare nessuno ha depositato note di trattazione scritta e, pertanto, è stato concesso nuovo termine fino al
19/11/25 ai sensi dell'art. 127 ter cpc 4° comma.
Neppure in relazione a questo secondo termine sono state depositate note di trattazione scritta ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell'appellata non costituitasi in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello.
Va, inoltre, dichiarata l'improcedibilità del presente appello.
L'art. 348 c.p.c. stabilisce che, se l'appellante non si costituisce nei termini ovvero, pur se costituito nei termini, non compare neppure alla nuova udienza di rinvio fissata a seguito della sua mancata comparizione alla prima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile anche d'ufficio. La ratio di tale norma è quella di sanzionare il disinteresse dell'attore /appellante, che è tenuto a coltivare il giudizio se ha interesse alla decisione e che può evitare la dichiarazione di improcedibilità comparendo alla nuova udienza fissata all'uopo dal giudice.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Tivoli n. 358/2025 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
2 1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese di lite.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Roma 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. AT Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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