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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. nel giudizio n. 94/2024 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore con il patrocinio dell'avv. ROBERTO CARNEVALI ( ) C.F._1
elettivamente domiciliata in p.le Macina n.3, presso lo studio del difensore;
Pt_1
RICORRENTE
e da
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO
ZURLINI ( ) elettivamente domiciliata in Borgo Garimberti C.F._2 Pt_1
n. 6, nello studio e presso la persona dell'Avv. ANDREA CONFORTI (C.F.:
; C.F._3
RICORRENTE nei confronti di
) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3
dell'avv. ANTONIO MARIA SALVATORE DROGO ( ) C.F._4
pagina 1 di 6 elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via A. Paradisi n.1/1 presso lo studio del difensore;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_2
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentiti i difensori delle parti all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Pt_1
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “…installazione,…montaggio,
…manutenzione di impianti idraulico – sanitari” ; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a)all'esito dell'istruttoria, è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII: i dubbi al riguardo manifestati dal Collegio (decreto del 31 pagina 2 di 6 marzo 2025) devono ritenersi definitivamente superati alla luce del debito, comprovato da titolo esecutivo giudiziale, esistente nei confronti di per € Parte_1
18.047,12 oltre interessi;
del debito erariale pari ad € 11.752.05 ( v. informativa Agenzia
Entrate Riscossione del 20 gennaio 2025); del debito esistente, per € 13.481,00, portato dal
D.I. 1508/2023 – RG 4341/2023 ( è irrilevante la provvisoria esecutività; Cass. 1441/2025), emesso su ricorso di (v. informativa Cancelleria Affari Civili del Parte_2
13 gennaio 2025), e dal debito pari ad € 60.000, oltre interessi e spese di procedura, esistente nei confronti di , in forza di CP_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n 53/2025 ( R.G. Tribunale di Parma 6/2025) dichiarato esecutivo ex art
647 c.p.c. in data 24 marzo 2025;
b) dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII: la documentazione contabile prodotta in giudizio dalla medesima resistente denominata “bilancio” evidenzia per l'esercizio 2021 un attivo pari ad €
697.328,43 e per l'esercizio 2022 pari ad € 496.964; i ricavi al 31 dicembre 2022 risultano pari ad € 218.207; nella dichiarazione IRAP 2023 i ricavi per l'esercizio 2022 vengono indicati in misura pari ad € 218.206; nella dichiarazione dei redditi 2023, riferita al periodo d'imposta
2022, l'attivo viene indicato in misura pari ad € 496.964 ed i ricavi in misura pari ad € 218.206; secondo la tesi prospettata dalla resistente i ricavi riportati nelle dichiarazioni, anche fiscali in atti, costituirebbero “ricavi fittizi”, trattandosi di “crediti d'imposta e non di effettivi incassi;
crediti di imposta che sono, comunque, serviti come merce di scambio in luogo del pagamento delle attività artigianali svolte e/o di forniture di materiali” collegate “al meccanismo perverso dei lavori connessi al superbonus” nel contesto dei quali “la Soc. Nova Tekne sas ha spesso dovuto operare come se fosse un general contractor” conseguendo “un importo superiore al solito a livello di fatturato (2022 e 2023) perché ha dovuto farsi carico, per proporre lo sconto integrale delle fatture attive, di tutti i costi degli interventi compresi progettazioni e opere di terzi (per infissi, impianti fotovoltaici ed elettrici) che sono stati addebitati ai clienti, creando così l'illusione (che solo illusione è) di un fatturato molto alto che in realtà non era” ; si tratta tuttavia di argomenti rimasti privi di adeguato riscontro probatorio, non potendosi, ove in ipotesi rilevante, certamente ritenere suffragata la tesi sostenuta dalle fatture prodotte in pagina 3 di 6 allegato alla memoria dell'8 aprile 2024 ovvero dalla relazione a firma dott. Per_1
el tutto generiche e finanche contraddittorie;
le deduzioni in esame sono in ogni
[...]
caso inidonee a superare le risultanze della documentazione contabile e fiscale prodotta in giudizio dalla stessa resistente, rispetto alle quali, ai fini della verifica dei limiti dimensionali necessari per l'apertura della liquidazione giudiziale, risultano del tutto irrilevanti le esigenze commerciali ed il “modus operandi” della debitrice;
la resistente onerata della prova ex art
121 CCII ( come in passato ex art 1 comma II l.f.) del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale, non ha dunque assolto il relativo onere probatorio;
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per € 11.752.05 ( v. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 20 gennaio
2025; c) dalla presenza di plurime esecuzioni definite nel corso del biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione (R.G. 667/2024; R.G. 721/2024; R.G. 1668/2023;
R.G. 344/2024 V. informativa Cancelleria Esecuzioni del 9 luglio 2024 ); d) dalla presenza di decreti ingiuntivi ( D.I. 1508/2023 – RG 434172023 ) emessi dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale ( v. informativa Cancelleria Affari Civili del 13 gennaio 2025); pagina 4 di 6
considerato che
essendo la società debitrice una società in accomandita semplice, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce anche l'apertura della liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile a norma del disposto dell'art. 256 CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. , professionista in Persona_2
possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
( ) con sede in 43121 Galleria Polidoro 7, in persona del legale
[...] P.IVA_3 Pt_1
rappresentante pro tempore ( nonché Controparte_2 C.F._5
personalmente del socio accomandatario ( ; Controparte_2 C.F._5
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
Curatore il dott. ) con studio in Persona_2 CodiceFiscale_6
VIALE MENTANA 112, 43121 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 23 luglio 2025 ore 11.55 ;
ASSEGNA pagina 5 di 6 ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 30 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Enrico Vernizzi Antonella Ioffredi
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