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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2498/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Floriana Consolante Presidente
Dott.ssa Serena Berruti Giudice rel.
Dott.ssa Enrica Nasti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2498/2024 R.G.V.G,
TRA
, C.F. , con l'Avv. MARTONE ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA
e
C.F. , con l'Avv. ESPOSITO Parte_2 C.F._2
GIORGIO
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente modificate nelle note in sostituzione di udienza del 28 marzo 2025.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 24 agosto 2003 in Forchia (BN) e dal quale
è nato un figlio , il 3/09/2004, invalido e Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno dichiarato, in seno al ricorso, che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, che rinunciano alla comparizione personale in udienza, chiedendo la sostituzione della stessa con il deposito di note ex art 127 ter cpc ed insistendo sulla pronuncia in ordine allo status.
A seguito del deposito delle note sostitutive dell'udienza del 28 marzo 2025, il Giudice delegato all'istruttoria si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M., ha fatto pervenire le proprie conclusioni in data 10 aprile 2025, non opponendosi all'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento (19 marzo 2024) nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa emesso in data 22 marzo 2024
-2 di 4- e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, come modificati nelle note in sostituzione di udienza del 28 marzo 2025 che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative, né contrari agli interessi del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 24 agosto 2003, a Forchia (BN) (Registro atti di matrimonio del Comune di Forchia (BN), Anno 2003,
Parte II, Serie A, n. 2) tra nato il 13 febbraio Parte_1
1972 ad Arienzo (CE) e nata il [...] Parte_2
a Maddaloni (CE), alle condizioni sottoscritte da entrambe le parti e depositate agli atti del fascicolo in data 27 marzo
2025;
-Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando passata in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato Civile alla luce di quanto disposto dall'art. 152 septies disp. att. cpc;
-3 di 4- -nulla per le spese.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 5 maggio
2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SA FL AN
-4 di 4-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2498/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Floriana Consolante Presidente
Dott.ssa Serena Berruti Giudice rel.
Dott.ssa Enrica Nasti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2498/2024 R.G.V.G,
TRA
, C.F. , con l'Avv. MARTONE ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA
e
C.F. , con l'Avv. ESPOSITO Parte_2 C.F._2
GIORGIO
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente modificate nelle note in sostituzione di udienza del 28 marzo 2025.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 24 agosto 2003 in Forchia (BN) e dal quale
è nato un figlio , il 3/09/2004, invalido e Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno dichiarato, in seno al ricorso, che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, che rinunciano alla comparizione personale in udienza, chiedendo la sostituzione della stessa con il deposito di note ex art 127 ter cpc ed insistendo sulla pronuncia in ordine allo status.
A seguito del deposito delle note sostitutive dell'udienza del 28 marzo 2025, il Giudice delegato all'istruttoria si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M., ha fatto pervenire le proprie conclusioni in data 10 aprile 2025, non opponendosi all'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento (19 marzo 2024) nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa emesso in data 22 marzo 2024
-2 di 4- e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, come modificati nelle note in sostituzione di udienza del 28 marzo 2025 che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative, né contrari agli interessi del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 24 agosto 2003, a Forchia (BN) (Registro atti di matrimonio del Comune di Forchia (BN), Anno 2003,
Parte II, Serie A, n. 2) tra nato il 13 febbraio Parte_1
1972 ad Arienzo (CE) e nata il [...] Parte_2
a Maddaloni (CE), alle condizioni sottoscritte da entrambe le parti e depositate agli atti del fascicolo in data 27 marzo
2025;
-Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando passata in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato Civile alla luce di quanto disposto dall'art. 152 septies disp. att. cpc;
-3 di 4- -nulla per le spese.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 5 maggio
2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SA FL AN
-4 di 4-