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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/07/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 249 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), residente a [...]e ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Antonello Fiore che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
appellante
contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 17 tempore, con sede a Roma, domiciliato ex lege a Cagliari, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Cagliari che per legge lo rappresenta e difende
appellato
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, in riforma totale della impugnata sentenza del Tribunale civile di Cagliari al numero 241 del
2023
a) contrariis reiectis;
b) procedere con nomina di nuova ctu (o in via subordinata al richiamo del primo ctu nominato in sede di primo grado) al fine di verificare lo stato dei luoghi ove accaduto il fatto ed il sinistro proseguendo nella verifica e analisi dell'impianto avente le caratteristiche e dotazioni uguali a quelle presenti al momento del fatto del 12-02-2014;
c) nominarsi la ctu medico legale atta a valutare il grado di invalidità civile dell'arca, la malattia, il nesso causale fra fatto ed evento;
d) accertata la responsabilità del dell'interno in ordine ai fatti del CP_1
12.02.2014, condannare lo stesso al pagamento di euro 49437,00 oltre interessi legali dalla data al saldo, sempre fatto salvo veriore somma accertanda;
e) con vittoria spese diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'Appello adita, ogni avversa pagina 2 di 17 istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia respingere l'avverso appello,
con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari il Parte_1
, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del dan- Controparte_1
no subito, individuabile nella frattura scomposta del pavimento orbitario sini-
stro, in occasione dello svolgimento del servizio del giorno 12 febbraio 2014,
consistito nella ricarica di bombole di aria compressa da utilizzare negli autore-
spiratori.
A sostegno della domanda, l'attore espose che, quale vigile del fuoco in ser-
vizio presso il distaccamento Olbia Costa Smeralda, alla presenza del capo-
squadra esperto che aveva dato gli ordini, e del vigile del Parte_2
fuoco , era stato colpito violentemente al volto durante le opera- Persona_1
zioni eseguite su un impianto –non a norma e che aveva una leva di frusta di caricamento disinserita e non collegata alla bombola- sul quale non aveva mai fatto esercitazioni.
L'attore aggiunse che tale impianto era stato messo fuori servizio alcuni giorni dopo e argomentò la responsabilità del datore di lavoro per l'attività pe-
ricolosa, ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., anche in relazione agli ob-
blighi di custodia e di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.
Il resistette alla domanda, spiegando che: Controparte_1
pagina 3 di 17 - l'impianto in questione prevedeva l'utilizzo di una frusta (con c.d. attac-
co Italia) per collegare la bombola al compressore;
- tale frusta non era dotata di dispositivo di blocco e non era in grado di fermare l'aria in uscita, se all'apertura dei rubinetti la bombola era scol-
legata;
- il vigile del fuoco aveva collegato la bombola da ricari- Persona_1
care visto che il CSE aveva acceso il compressore e azionato Parte_2
la leva per dare il via alla ricarica;
- i presenti erano rimasti a debita distanza in attesa che la bombola sotto carica raggiungesse la pressione di esercizio e, una volta completata la ricarica, il CSE aveva spento il gruppo, mentre i vigili Parte_2 Per_2
e si erano avvicinati alla bombola per scollegarle
[...] Pt_1
dall'impianto;
- prima di staccare la bombola sarebbe stato necessario chiuderla e de-
pressurizzare la linea, sollevando le leve che si trovavano a monte della frusta alla quale la bombola risultava collegata;
- mentre il vigile aveva depressurizzato la linea a servizio della Per_1
bombola appena ricaricata, l che si trovava al suo fianco, aveva Pt_1
azionato erroneamente la leva adiacente a quella in uso , la quale però in quel momento non era collegata ad alcuna bombola;
- vi era stata la conseguente istantanea fuoriuscita dell'aria in pressione pagina 4 di 17 nell'impianto, la quale aveva spinto la frusta violentemente verso l'alto,
facendola urtare contro il viso dell Pt_1
Istruita la causa con produzioni documentali, prova testimoniale e consulen-
za tecnica d'ufficio sulla dinamica del sinistro, con sentenza n. 241 pubblicata il 3 febbraio 2023, il Tribunale rigettò la domanda attrice, dichiarando le spese interamente compensate.
Sottolineato come la dinamica dell'evento fosse stata descritta solo generi-
camente, il primo giudice rilevò che se anche l'esercente non avesse adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, sarebbe stata ravvisabile una causa ef-
ficiente sopravvenuta, individuata nell'azione dell' -che inavvertitamente Pt_1
aveva abbassato la leva sbagliata (fatto provato dalle dichiarazioni del teste e non contraddette dalla c.t.u.)- avente i requisiti del caso fortuito e Per_1
idonea a causare da sola l'evento, recidendo il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa.
Sebbene il c.t.u. non avesse accertato le motivazioni della condotta dell'Arca, secondo il Tribunale la testimonianza del collega dell'attore aveva dimostrato come il danno non fosse stato l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, come allegato dall'attore, ma il risultato del contestuale agire del danneg-
giato.
* * *
2. Contro tale sentenza, ha proposto appello, articolando Parte_1
pagina 5 di 17 doglianze tutte volte a censurare la decisione per vizi di motivazione, errata applicazione di norme giuridiche e carenze istruttorie, con particolare riferi-
mento alla responsabilità della Pubblica Amministrazione, ex artt. 2050 e 2051
c.c.
2.1 Con un primo motivo, l' ha denunciato l'errata applicazione degli Pt_1
artt. 2050 e 2051 c.c. e travisamento del caso fortuito e ha lamentato l'omessa considerazione della responsabilità oggettiva della P.A., sotto i seguenti profili:
- assenza di addestramento specifico del personale coinvolto;
- utilizzo di un impianto non conforme alle normative di sicurezza;
- mancata supervisione da parte di personale qualificato;
- assenza di istruzioni operative chiare durante l'esercitazione;
- sequestro e successiva sostituzione dell'impianto con uno confor-
me.
2.2 Con un secondo motivo, l' ha denunciato omissioni nella valuta- Pt_1
zione delle prove documentali e materiali.
In particolare, l'appellante ha denunciato l'omessa considerazione di ele-
menti probatori rilevanti, tra cui:
- una comunicazione ministeriale che imponeva la presenza di per-
sonale formato durante l'uso degli impianti da parte di operatori non addestrati;
- la mancata produzione, da parte del Ministero, dell'ordine di ser-
pagina 6 di 17 vizio relativo alla chiusura del sito;
- la conferma, da parte dei testi, della avvenuta sostituzione dell'impianto dopo l'incidente.
2.3 Con un terzo motivo, l' ha lamentato che la mancata valorizzazio- Pt_1
ne da parte del Tribunale delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio,
che aveva evidenziato:
- l'impossibilità di accedere al luogo dell'incidente e all'impianto;
- la mancanza di documentazione sulle procedure di sicurezza e formazione;
- l'assenza di DPI e di istruzioni operative;
- la non partecipazione attiva dell'Arca all'esercitazione;
- l'incomprensibilità della manovra che ha causato l'incidente.
2.4 Con un quarto motivo, l ha contestato la mancata autorizzazione Pt_1
alla visione di un impianto analogo a quello dismesso, richiesta avanzata dal proprio consulente di parte. Tale omissione avrebbe compromesso la comple-
tezza della c.t.u.
Inoltre, l'appellante ha sottolineato che:
- solo dopo l'incidente venne formato il personale addetto alla su-
pervisione;
- un tecnico esterno consigliò la sostituzione dell'impianto con uno più sicuro;
pagina 7 di 17 - l'impianto fu dismesso e messo fuori servizio subito dopo l'evento.
2.5 Con un quinto motivo di appello, l' ha lamentato l'omessa motiva- Pt_1
zione sulla richiesta di c.t.u. medico-legale e ha quantificato il danno derivato-
gli dalla frattura scomposta.
*
3. Nel resistere, l'appellato ha eccepito l'infondatezza dell'avversa prospet-
tazione, aderendo totalmente alla valutazione compiuta dal primo in giudice in sentenza e alle difese già svolte in primo grado ed evidenziando che:
1. l'Arca era soggetto qualificato a eseguire le operazioni, in virtù del pro-
prio ruolo di vigile qualificato;
2. la sua condotta negligente aveva escluso il nesso eziologico tra la con-
dotta della PA e l'evento;
3. era mancata la prova che il danno fosse scaturito dalla cosa custodita, in relazione alla sua intrinseca natura.
L'Avvocatura ha precisato che l'impianto era a norma e che non era neces-
sario un apposito corso di formazione, atteso che la ricarica delle bombole era un'operazione di routine per il personale della sede.
Ancora, l'Amministrazione ha spiegato che:
- la nota del Ministero era stata emessa per migliorare la sicurezza delle operazioni e non per correggere precedenti errori;
pagina 8 di 17 - il banco corazzato non costituiva un obbligo di legge;
- non risultava agli atti del Comando dei vigili del fuoco l'ordine di servizio sulla chiusura dell'impianto.
Infine, il ha sottolineato l'inutilità della c.t.u. medica, vista CP_1
l'esclusiva responsabilità dell'appellante nella causazione dell'evento, e ha contestato l'entità del danno non patrimoniale permanente e la personalizza-
zione del danno, in quanto provata da mere enunciazioni generiche.
* * *
4. I motivi di appello possono essere trattati unitariamente stante la loro stretta interconnessione.
Per quanto l'attore in primo grado abbia svolto un'attività assertiva effetti-
vamente poco specifica, risulta accertato che egli, nell'ambito dell'attività la-
vorativa di vigile del fuoco, abbia subito un danno durante le operazioni di ri-
carica di bombole di aria compressa, dunque, nell'ambito di un'attività lavora-
tiva pericolosa.
Il punto nodale della controversia va individuato nel generale obbligo di si-
curezza (ancor più in fase di addestramento) al quale era vincolata l'Amministrazione convenuta e nell'eventuale apprestamento di un sistema di sicurezza nella prevenzione, prima del rischio e poi del danno.
La disciplina normativa di riferimento è costituita dagli artt. 41 Cost., 2087
c.c. e dal d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei pagina 9 di 17 luoghi di lavoro, il quale si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici,
e a tutte le tipologie di rischio.
In materia di responsabilità datoriale per danni alla salute del lavoratore, la giurisprudenza della Suprema Corte ha consolidato un orientamento secondo cui l'onere della prova si articola secondo i principi generali di cui all'art. 2697
c.c., tenendo conto della natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087
c.c.
In particolare, spetta al lavoratore che lamenti un danno alla salute derivante dall'attività lavorativa l'onere di dimostrare:
1. l'esistenza del danno;
2. la nocività dell'ambiente di lavoro;
3. il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno subito.
In siffatta ricostruzione, l'art. 2087 c.c. non configura una forma di respon-
sabilità oggettiva ma richiede, invece, la prova di un comportamento colposo del datore di lavoro, inteso come violazione di obblighi di protezione derivanti da norme di legge o da conoscenze tecniche e scientifiche acquisite.
Una volta assolto tale onere da parte del lavoratore, grava sul datore di lavo-
ro la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, secondo la diligenza esigibile in relazione alle conoscenze tecniche e scientifiche del tempo.
In particolare, quando si tratta di misure di sicurezza innominate – cioè, non pagina 10 di 17 espressamente previste da norme – il datore di lavoro deve dimostrare di aver adottato comportamenti conformi agli standard tecnici e scientifici generalmen-
te riconosciuti, anche se non formalizzati in fonti normative.
Tale orientamento è stato ribadito in numerose pronunce della S.C. (tra cui sez. lavoro, ord. 10 novembre 2022 n. 33239, sez. lavoro, 25 ottobre 2021, n.
29909), che hanno chiarito come la prova della diligenza datoriale debba essere concreta e specifica e non meramente generica o presuntiva.
L'obbligo di prevenzione ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro, dunque, è
particolarmente stringente, in quanto impone l'adozione non soltanto delle mi-
sure tassative prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentino lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della si-
curezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla spe-
cificità del rischio e praticate normalmente nel settore, dato che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma, Cost.
Di conseguenza, il datore di lavoro deve adottare tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno.
*
Nel caso di specie, l'appellante ha assolto l'onere probatorio su egli incom-
bente, avendo provato:
1. l'esistenza del danno, conseguente all'impatto del collettore dell'aria compressa contro l'occhio destro;
pagina 11 di 17 2. la nocività dell'ambiente di lavoro, avendo indicato il concreto fattore di rischio (Cass., sez. lavoro, ord. 17 gennaio 2022, n. 1269), derivante dall'utilizzo di un collettore libero, da impiegare nello svolgimento dell'attività lavorativa;
3. il palese nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno subito.
e ha allegato l'inadempimento del datore di lavoro sotto diversi profili, lamen-
tando di non aver mai svolto un addestramento specifico per quella particolare mansione di ricarica delle bombole, avendo addirittura ricevuto delle istruzioni molto approssimative la mattina stessa dell'incidente, come confermato dal te-
ste (il collega VFQ presente durante lo svolgimento delle ope- Persona_1
razioni in esame), il quale aveva dichiarato, in sede di audizione testimoniale,
capo d) (omissis) io non avevo seguito un corso specifico al riguardo;
la stessa
mattina dell'incidente è stato fatto vedere, è stata illustrata ai nuovi arrivati da
un caposquadra, la procedura per l'utilizzo del compres- Persona_3
sore e la ricarica delle bombole di aria compressa.
A fronte di un quadro siffatto, il non ha offerto la prova liberato- CP_1
ria di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno.
Dall'istruttoria svolta è emerso che l'infortunio si è verificato nel corso di un'attività addestrativa, in un contesto operativo ii cui non risultano chiaramen-
te definite né le modalità esecutive delle manovre né la sequenza degli ordini impartiti dal personale preposto alla vigilanza e al coordinamento delle opera-
pagina 12 di 17 zioni.
In particolare, non è stato possibile accertare (invero neanche allegato) se l'erronea attivazione della leva da parte dell' –che ha provocato il violento Pt_1
movimento della frusta ad aria compressa e il conseguente trauma oculare– sia avvenuta su ordine di personale qualificato (nella specie, il CSE Parte_2
ovvero in assenza di direttive operative chiare e preventive;
né risulta che siano state adottate misure tecniche idonee a prevenire l'evento, quali il blocco delle leve pericolose o l'aggancio della frusta a supporti fissi né ancora che durante le operazioni vi sia stata una vigilanza, più o meno, attenta circa lo svolgimento delle operazioni da parte del personale in formazione.
Le dichiarazioni testimoniali acquisite (in particolare quella del citato
[...]
e il rapporto d'infortunio redatto dal capo turno Deiana) sono generi- Per_4
che e prive di riferimenti puntuali alla procedura seguita, in quanto da esse emerge solo il giudizio circa l'attribuzione della responsabilità dell'accaduto all'errore materiale del lavoratore.
Se è indubbio che il fatto si sia verificato perché l' ha compiuto, per Pt_1
una ragione qualunque, una manovra che egli non avrebbe dovuto realizzare,
l'Amministrazione non ha fornito prova dell'effettiva vigilanza esercitata sullo stesso né della presenza di un piano formativo strutturato e coerente con i rischi specifici dell'attività.
Tale carenza probatoria si rivela particolarmente grave alla luce del fatto che pagina 13 di 17 il lavoratore infortunato si trovava in fase di addestramento e che, fino al mo-
mento dell'incidente, aveva assunto un ruolo meramente passivo di osservato-
re.
Del resto, neanche tramite la c.t.u. espletata in primo grado è stato possibile acquisire informazioni su aspetti organizzativi utili (esemplificativamente, par-
te teorica e parte pratica della sessione di formazione, avvertenze date agli ope-
ratori, necessità o meno dell'uso di DPI, l'assenza dell'adozione di una proce-
dura per lo svolgimento sicuro delle sessioni di formazione e addestramento e per la sessione formativa occasione dell'incidente, etc.).
Non vale osservare che la specificità del ruolo dell'attore valesse a renderlo per ciò solo genericamente capace e idoneo a compiere quell'attività demanda-
tagli sia pure nell'ambito di un momento di formazione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche in attività
ad alto rischio come quelle dei vigili del fuoco, la sicurezza del lavoratore non può essere sacrificata: il rischio è ammissibile solo quando inevitabile e non eludibile (Cass. pen. n. 28883/2019).
Questo principio, sebbene espresso in ambito penale, è perfettamente trasla-
bile in sede civile, in quanto fondato sull'art. 2087 c.c. e sulla normativa pre-
venzionistica, che impone al datore di lavoro l'obbligo di tutelare l'integrità fi-
sica e la sicurezza dei lavoratori, anche in contesti ad alto rischio.
Conclusivamente, deve ritenersi responsabilità del datore di lavoro per vio-
pagina 14 di 17 lazione degli obblighi di protezione e formazione nei confronti del lavoratore in addestramento, non avendo l'Amministrazione fornito prova dell'adozione di tutte le cautele esigibili secondo le conoscenze tecniche e scientifiche del momento, né dell'effettiva vigilanza sull'operato del personale inesperto.
In definitiva, la condotta di consistita nell'aver premuto la Parte_1
leva erronea nella fase di depressurizzazione del gruppo (non adeguatamente coordinata dal , non può essere causa efficiente esclusiva che da Parte_2
sola ha interrotto il nesso di causalità tra danno ed evento, in quanto la stessa rientra nell'attività lavorativa svolta dal vigile del fuoco, legato da un rapporto contrattuale con l'Amministrazione convenuta, la quale non ha adempiuto agli obblighi a proprio carico per quanto sopra esposto.
Quand'anche il comportamento dell'appellante possa essere ritenuto negli-
gente, imperito e imprudente, il datore di lavoro risponde comunque se non ha adottato tutte le cautele necessarie a prevenire il danno.
Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preven-
tivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come con-
dotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motiva-
zioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata (Cass., sez. lavoro, ord.
pagina 15 di 17 18 giugno 2018 n. 16026).
Tale principio vale a maggiore ragione nelle situazioni di formazione, qual è
quella per cui è causa, nella quale la condotta dell'appellante, pur negligente,
imprudente o imperita, non risulta certo abnorme, rientrando essa nelle attività
del procedimento lavorativo, nel cui ambito il datore di lavoro è responsabile.
A nulla osta la mancata identificazione da parte dell' delle norme viola- Pt_1
te, in quanto nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro, l'onere gravante sul prestatore di provare l'inadempimento non comprende anche l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate,
specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate, essendo invece sufficiente l'allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto;
incombe, per converso, sulla parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver pre-
disposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass., sez. lavoro, ord. 16 marzo 2025 n. 6984).
*
5. Non avendovi provveduto il primo giudice, occorre disporre consulenza tecnica d'ufficio per la stima del danno derivato all'attore dal sinistro.
Deve essere pronunciata, pertanto, separata ordinanza per la rimessione in pagina 16 di 17 lettura della causa per la nomina di un consulente tecnico di particolare compe-
tenza e per la verifica di eventuali somme percepite a titolo di indennizzo da parte dell'Arca.
*
6. Dovendo la causa proseguire per la quantificazione del danno patito dall'appellante, non deve provvedersi sulle spese, la cui regolamentazione deve essere rinviata alla eventuale pronuncia definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, non definitivamente pronunciando,
1. in riforma della sentenza n. 241/2023 del Tribunale di Cagliari, accerta la responsabilità del nella causazione del danno Controparte_1
procurato a Parte_1
2. pronuncia separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Cagliari, 10 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 249 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), residente a [...]e ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Antonello Fiore che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
appellante
contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 17 tempore, con sede a Roma, domiciliato ex lege a Cagliari, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Cagliari che per legge lo rappresenta e difende
appellato
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, in riforma totale della impugnata sentenza del Tribunale civile di Cagliari al numero 241 del
2023
a) contrariis reiectis;
b) procedere con nomina di nuova ctu (o in via subordinata al richiamo del primo ctu nominato in sede di primo grado) al fine di verificare lo stato dei luoghi ove accaduto il fatto ed il sinistro proseguendo nella verifica e analisi dell'impianto avente le caratteristiche e dotazioni uguali a quelle presenti al momento del fatto del 12-02-2014;
c) nominarsi la ctu medico legale atta a valutare il grado di invalidità civile dell'arca, la malattia, il nesso causale fra fatto ed evento;
d) accertata la responsabilità del dell'interno in ordine ai fatti del CP_1
12.02.2014, condannare lo stesso al pagamento di euro 49437,00 oltre interessi legali dalla data al saldo, sempre fatto salvo veriore somma accertanda;
e) con vittoria spese diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'Appello adita, ogni avversa pagina 2 di 17 istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia respingere l'avverso appello,
con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari il Parte_1
, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del dan- Controparte_1
no subito, individuabile nella frattura scomposta del pavimento orbitario sini-
stro, in occasione dello svolgimento del servizio del giorno 12 febbraio 2014,
consistito nella ricarica di bombole di aria compressa da utilizzare negli autore-
spiratori.
A sostegno della domanda, l'attore espose che, quale vigile del fuoco in ser-
vizio presso il distaccamento Olbia Costa Smeralda, alla presenza del capo-
squadra esperto che aveva dato gli ordini, e del vigile del Parte_2
fuoco , era stato colpito violentemente al volto durante le opera- Persona_1
zioni eseguite su un impianto –non a norma e che aveva una leva di frusta di caricamento disinserita e non collegata alla bombola- sul quale non aveva mai fatto esercitazioni.
L'attore aggiunse che tale impianto era stato messo fuori servizio alcuni giorni dopo e argomentò la responsabilità del datore di lavoro per l'attività pe-
ricolosa, ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., anche in relazione agli ob-
blighi di custodia e di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.
Il resistette alla domanda, spiegando che: Controparte_1
pagina 3 di 17 - l'impianto in questione prevedeva l'utilizzo di una frusta (con c.d. attac-
co Italia) per collegare la bombola al compressore;
- tale frusta non era dotata di dispositivo di blocco e non era in grado di fermare l'aria in uscita, se all'apertura dei rubinetti la bombola era scol-
legata;
- il vigile del fuoco aveva collegato la bombola da ricari- Persona_1
care visto che il CSE aveva acceso il compressore e azionato Parte_2
la leva per dare il via alla ricarica;
- i presenti erano rimasti a debita distanza in attesa che la bombola sotto carica raggiungesse la pressione di esercizio e, una volta completata la ricarica, il CSE aveva spento il gruppo, mentre i vigili Parte_2 Per_2
e si erano avvicinati alla bombola per scollegarle
[...] Pt_1
dall'impianto;
- prima di staccare la bombola sarebbe stato necessario chiuderla e de-
pressurizzare la linea, sollevando le leve che si trovavano a monte della frusta alla quale la bombola risultava collegata;
- mentre il vigile aveva depressurizzato la linea a servizio della Per_1
bombola appena ricaricata, l che si trovava al suo fianco, aveva Pt_1
azionato erroneamente la leva adiacente a quella in uso , la quale però in quel momento non era collegata ad alcuna bombola;
- vi era stata la conseguente istantanea fuoriuscita dell'aria in pressione pagina 4 di 17 nell'impianto, la quale aveva spinto la frusta violentemente verso l'alto,
facendola urtare contro il viso dell Pt_1
Istruita la causa con produzioni documentali, prova testimoniale e consulen-
za tecnica d'ufficio sulla dinamica del sinistro, con sentenza n. 241 pubblicata il 3 febbraio 2023, il Tribunale rigettò la domanda attrice, dichiarando le spese interamente compensate.
Sottolineato come la dinamica dell'evento fosse stata descritta solo generi-
camente, il primo giudice rilevò che se anche l'esercente non avesse adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, sarebbe stata ravvisabile una causa ef-
ficiente sopravvenuta, individuata nell'azione dell' -che inavvertitamente Pt_1
aveva abbassato la leva sbagliata (fatto provato dalle dichiarazioni del teste e non contraddette dalla c.t.u.)- avente i requisiti del caso fortuito e Per_1
idonea a causare da sola l'evento, recidendo il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa.
Sebbene il c.t.u. non avesse accertato le motivazioni della condotta dell'Arca, secondo il Tribunale la testimonianza del collega dell'attore aveva dimostrato come il danno non fosse stato l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, come allegato dall'attore, ma il risultato del contestuale agire del danneg-
giato.
* * *
2. Contro tale sentenza, ha proposto appello, articolando Parte_1
pagina 5 di 17 doglianze tutte volte a censurare la decisione per vizi di motivazione, errata applicazione di norme giuridiche e carenze istruttorie, con particolare riferi-
mento alla responsabilità della Pubblica Amministrazione, ex artt. 2050 e 2051
c.c.
2.1 Con un primo motivo, l' ha denunciato l'errata applicazione degli Pt_1
artt. 2050 e 2051 c.c. e travisamento del caso fortuito e ha lamentato l'omessa considerazione della responsabilità oggettiva della P.A., sotto i seguenti profili:
- assenza di addestramento specifico del personale coinvolto;
- utilizzo di un impianto non conforme alle normative di sicurezza;
- mancata supervisione da parte di personale qualificato;
- assenza di istruzioni operative chiare durante l'esercitazione;
- sequestro e successiva sostituzione dell'impianto con uno confor-
me.
2.2 Con un secondo motivo, l' ha denunciato omissioni nella valuta- Pt_1
zione delle prove documentali e materiali.
In particolare, l'appellante ha denunciato l'omessa considerazione di ele-
menti probatori rilevanti, tra cui:
- una comunicazione ministeriale che imponeva la presenza di per-
sonale formato durante l'uso degli impianti da parte di operatori non addestrati;
- la mancata produzione, da parte del Ministero, dell'ordine di ser-
pagina 6 di 17 vizio relativo alla chiusura del sito;
- la conferma, da parte dei testi, della avvenuta sostituzione dell'impianto dopo l'incidente.
2.3 Con un terzo motivo, l' ha lamentato che la mancata valorizzazio- Pt_1
ne da parte del Tribunale delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio,
che aveva evidenziato:
- l'impossibilità di accedere al luogo dell'incidente e all'impianto;
- la mancanza di documentazione sulle procedure di sicurezza e formazione;
- l'assenza di DPI e di istruzioni operative;
- la non partecipazione attiva dell'Arca all'esercitazione;
- l'incomprensibilità della manovra che ha causato l'incidente.
2.4 Con un quarto motivo, l ha contestato la mancata autorizzazione Pt_1
alla visione di un impianto analogo a quello dismesso, richiesta avanzata dal proprio consulente di parte. Tale omissione avrebbe compromesso la comple-
tezza della c.t.u.
Inoltre, l'appellante ha sottolineato che:
- solo dopo l'incidente venne formato il personale addetto alla su-
pervisione;
- un tecnico esterno consigliò la sostituzione dell'impianto con uno più sicuro;
pagina 7 di 17 - l'impianto fu dismesso e messo fuori servizio subito dopo l'evento.
2.5 Con un quinto motivo di appello, l' ha lamentato l'omessa motiva- Pt_1
zione sulla richiesta di c.t.u. medico-legale e ha quantificato il danno derivato-
gli dalla frattura scomposta.
*
3. Nel resistere, l'appellato ha eccepito l'infondatezza dell'avversa prospet-
tazione, aderendo totalmente alla valutazione compiuta dal primo in giudice in sentenza e alle difese già svolte in primo grado ed evidenziando che:
1. l'Arca era soggetto qualificato a eseguire le operazioni, in virtù del pro-
prio ruolo di vigile qualificato;
2. la sua condotta negligente aveva escluso il nesso eziologico tra la con-
dotta della PA e l'evento;
3. era mancata la prova che il danno fosse scaturito dalla cosa custodita, in relazione alla sua intrinseca natura.
L'Avvocatura ha precisato che l'impianto era a norma e che non era neces-
sario un apposito corso di formazione, atteso che la ricarica delle bombole era un'operazione di routine per il personale della sede.
Ancora, l'Amministrazione ha spiegato che:
- la nota del Ministero era stata emessa per migliorare la sicurezza delle operazioni e non per correggere precedenti errori;
pagina 8 di 17 - il banco corazzato non costituiva un obbligo di legge;
- non risultava agli atti del Comando dei vigili del fuoco l'ordine di servizio sulla chiusura dell'impianto.
Infine, il ha sottolineato l'inutilità della c.t.u. medica, vista CP_1
l'esclusiva responsabilità dell'appellante nella causazione dell'evento, e ha contestato l'entità del danno non patrimoniale permanente e la personalizza-
zione del danno, in quanto provata da mere enunciazioni generiche.
* * *
4. I motivi di appello possono essere trattati unitariamente stante la loro stretta interconnessione.
Per quanto l'attore in primo grado abbia svolto un'attività assertiva effetti-
vamente poco specifica, risulta accertato che egli, nell'ambito dell'attività la-
vorativa di vigile del fuoco, abbia subito un danno durante le operazioni di ri-
carica di bombole di aria compressa, dunque, nell'ambito di un'attività lavora-
tiva pericolosa.
Il punto nodale della controversia va individuato nel generale obbligo di si-
curezza (ancor più in fase di addestramento) al quale era vincolata l'Amministrazione convenuta e nell'eventuale apprestamento di un sistema di sicurezza nella prevenzione, prima del rischio e poi del danno.
La disciplina normativa di riferimento è costituita dagli artt. 41 Cost., 2087
c.c. e dal d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei pagina 9 di 17 luoghi di lavoro, il quale si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici,
e a tutte le tipologie di rischio.
In materia di responsabilità datoriale per danni alla salute del lavoratore, la giurisprudenza della Suprema Corte ha consolidato un orientamento secondo cui l'onere della prova si articola secondo i principi generali di cui all'art. 2697
c.c., tenendo conto della natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087
c.c.
In particolare, spetta al lavoratore che lamenti un danno alla salute derivante dall'attività lavorativa l'onere di dimostrare:
1. l'esistenza del danno;
2. la nocività dell'ambiente di lavoro;
3. il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno subito.
In siffatta ricostruzione, l'art. 2087 c.c. non configura una forma di respon-
sabilità oggettiva ma richiede, invece, la prova di un comportamento colposo del datore di lavoro, inteso come violazione di obblighi di protezione derivanti da norme di legge o da conoscenze tecniche e scientifiche acquisite.
Una volta assolto tale onere da parte del lavoratore, grava sul datore di lavo-
ro la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, secondo la diligenza esigibile in relazione alle conoscenze tecniche e scientifiche del tempo.
In particolare, quando si tratta di misure di sicurezza innominate – cioè, non pagina 10 di 17 espressamente previste da norme – il datore di lavoro deve dimostrare di aver adottato comportamenti conformi agli standard tecnici e scientifici generalmen-
te riconosciuti, anche se non formalizzati in fonti normative.
Tale orientamento è stato ribadito in numerose pronunce della S.C. (tra cui sez. lavoro, ord. 10 novembre 2022 n. 33239, sez. lavoro, 25 ottobre 2021, n.
29909), che hanno chiarito come la prova della diligenza datoriale debba essere concreta e specifica e non meramente generica o presuntiva.
L'obbligo di prevenzione ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro, dunque, è
particolarmente stringente, in quanto impone l'adozione non soltanto delle mi-
sure tassative prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentino lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della si-
curezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla spe-
cificità del rischio e praticate normalmente nel settore, dato che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma, Cost.
Di conseguenza, il datore di lavoro deve adottare tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno.
*
Nel caso di specie, l'appellante ha assolto l'onere probatorio su egli incom-
bente, avendo provato:
1. l'esistenza del danno, conseguente all'impatto del collettore dell'aria compressa contro l'occhio destro;
pagina 11 di 17 2. la nocività dell'ambiente di lavoro, avendo indicato il concreto fattore di rischio (Cass., sez. lavoro, ord. 17 gennaio 2022, n. 1269), derivante dall'utilizzo di un collettore libero, da impiegare nello svolgimento dell'attività lavorativa;
3. il palese nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno subito.
e ha allegato l'inadempimento del datore di lavoro sotto diversi profili, lamen-
tando di non aver mai svolto un addestramento specifico per quella particolare mansione di ricarica delle bombole, avendo addirittura ricevuto delle istruzioni molto approssimative la mattina stessa dell'incidente, come confermato dal te-
ste (il collega VFQ presente durante lo svolgimento delle ope- Persona_1
razioni in esame), il quale aveva dichiarato, in sede di audizione testimoniale,
capo d) (omissis) io non avevo seguito un corso specifico al riguardo;
la stessa
mattina dell'incidente è stato fatto vedere, è stata illustrata ai nuovi arrivati da
un caposquadra, la procedura per l'utilizzo del compres- Persona_3
sore e la ricarica delle bombole di aria compressa.
A fronte di un quadro siffatto, il non ha offerto la prova liberato- CP_1
ria di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno.
Dall'istruttoria svolta è emerso che l'infortunio si è verificato nel corso di un'attività addestrativa, in un contesto operativo ii cui non risultano chiaramen-
te definite né le modalità esecutive delle manovre né la sequenza degli ordini impartiti dal personale preposto alla vigilanza e al coordinamento delle opera-
pagina 12 di 17 zioni.
In particolare, non è stato possibile accertare (invero neanche allegato) se l'erronea attivazione della leva da parte dell' –che ha provocato il violento Pt_1
movimento della frusta ad aria compressa e il conseguente trauma oculare– sia avvenuta su ordine di personale qualificato (nella specie, il CSE Parte_2
ovvero in assenza di direttive operative chiare e preventive;
né risulta che siano state adottate misure tecniche idonee a prevenire l'evento, quali il blocco delle leve pericolose o l'aggancio della frusta a supporti fissi né ancora che durante le operazioni vi sia stata una vigilanza, più o meno, attenta circa lo svolgimento delle operazioni da parte del personale in formazione.
Le dichiarazioni testimoniali acquisite (in particolare quella del citato
[...]
e il rapporto d'infortunio redatto dal capo turno Deiana) sono generi- Per_4
che e prive di riferimenti puntuali alla procedura seguita, in quanto da esse emerge solo il giudizio circa l'attribuzione della responsabilità dell'accaduto all'errore materiale del lavoratore.
Se è indubbio che il fatto si sia verificato perché l' ha compiuto, per Pt_1
una ragione qualunque, una manovra che egli non avrebbe dovuto realizzare,
l'Amministrazione non ha fornito prova dell'effettiva vigilanza esercitata sullo stesso né della presenza di un piano formativo strutturato e coerente con i rischi specifici dell'attività.
Tale carenza probatoria si rivela particolarmente grave alla luce del fatto che pagina 13 di 17 il lavoratore infortunato si trovava in fase di addestramento e che, fino al mo-
mento dell'incidente, aveva assunto un ruolo meramente passivo di osservato-
re.
Del resto, neanche tramite la c.t.u. espletata in primo grado è stato possibile acquisire informazioni su aspetti organizzativi utili (esemplificativamente, par-
te teorica e parte pratica della sessione di formazione, avvertenze date agli ope-
ratori, necessità o meno dell'uso di DPI, l'assenza dell'adozione di una proce-
dura per lo svolgimento sicuro delle sessioni di formazione e addestramento e per la sessione formativa occasione dell'incidente, etc.).
Non vale osservare che la specificità del ruolo dell'attore valesse a renderlo per ciò solo genericamente capace e idoneo a compiere quell'attività demanda-
tagli sia pure nell'ambito di un momento di formazione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche in attività
ad alto rischio come quelle dei vigili del fuoco, la sicurezza del lavoratore non può essere sacrificata: il rischio è ammissibile solo quando inevitabile e non eludibile (Cass. pen. n. 28883/2019).
Questo principio, sebbene espresso in ambito penale, è perfettamente trasla-
bile in sede civile, in quanto fondato sull'art. 2087 c.c. e sulla normativa pre-
venzionistica, che impone al datore di lavoro l'obbligo di tutelare l'integrità fi-
sica e la sicurezza dei lavoratori, anche in contesti ad alto rischio.
Conclusivamente, deve ritenersi responsabilità del datore di lavoro per vio-
pagina 14 di 17 lazione degli obblighi di protezione e formazione nei confronti del lavoratore in addestramento, non avendo l'Amministrazione fornito prova dell'adozione di tutte le cautele esigibili secondo le conoscenze tecniche e scientifiche del momento, né dell'effettiva vigilanza sull'operato del personale inesperto.
In definitiva, la condotta di consistita nell'aver premuto la Parte_1
leva erronea nella fase di depressurizzazione del gruppo (non adeguatamente coordinata dal , non può essere causa efficiente esclusiva che da Parte_2
sola ha interrotto il nesso di causalità tra danno ed evento, in quanto la stessa rientra nell'attività lavorativa svolta dal vigile del fuoco, legato da un rapporto contrattuale con l'Amministrazione convenuta, la quale non ha adempiuto agli obblighi a proprio carico per quanto sopra esposto.
Quand'anche il comportamento dell'appellante possa essere ritenuto negli-
gente, imperito e imprudente, il datore di lavoro risponde comunque se non ha adottato tutte le cautele necessarie a prevenire il danno.
Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preven-
tivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come con-
dotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motiva-
zioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata (Cass., sez. lavoro, ord.
pagina 15 di 17 18 giugno 2018 n. 16026).
Tale principio vale a maggiore ragione nelle situazioni di formazione, qual è
quella per cui è causa, nella quale la condotta dell'appellante, pur negligente,
imprudente o imperita, non risulta certo abnorme, rientrando essa nelle attività
del procedimento lavorativo, nel cui ambito il datore di lavoro è responsabile.
A nulla osta la mancata identificazione da parte dell' delle norme viola- Pt_1
te, in quanto nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro, l'onere gravante sul prestatore di provare l'inadempimento non comprende anche l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate,
specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate, essendo invece sufficiente l'allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto;
incombe, per converso, sulla parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver pre-
disposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass., sez. lavoro, ord. 16 marzo 2025 n. 6984).
*
5. Non avendovi provveduto il primo giudice, occorre disporre consulenza tecnica d'ufficio per la stima del danno derivato all'attore dal sinistro.
Deve essere pronunciata, pertanto, separata ordinanza per la rimessione in pagina 16 di 17 lettura della causa per la nomina di un consulente tecnico di particolare compe-
tenza e per la verifica di eventuali somme percepite a titolo di indennizzo da parte dell'Arca.
*
6. Dovendo la causa proseguire per la quantificazione del danno patito dall'appellante, non deve provvedersi sulle spese, la cui regolamentazione deve essere rinviata alla eventuale pronuncia definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, non definitivamente pronunciando,
1. in riforma della sentenza n. 241/2023 del Tribunale di Cagliari, accerta la responsabilità del nella causazione del danno Controparte_1
procurato a Parte_1
2. pronuncia separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Cagliari, 10 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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