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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 07/10/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 885/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AV AL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 885/2019 promossa da:
nata a [...], l'[...] e residente in [...]
Romita n. 2/G, C.F. , rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Cesare C.F._1
La Porta;
-attrice;
contro
, nato a [...], il [...], ivi residente a[...]
Buttafuoco n. 31, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Giunta;
C.F._2
pagina 1 di 14 -convenuto;
, nato a [...], il [...], CF. e residente Controparte_2 C.F._3
in Assoro (EN), alla Via Provinciale n. 3 e , nata a [...], il [...], Parte_2
C.F. , residente in [...], rappresentati e difesi C.F._4
dall'Avv. Vincenzo Giunta;
-litisconsorti chiamati;
OGGETTO
nullità negoziale
CONCLUSIONI
Parte attrice: “disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della
domanda attrice, dichiarare nullo l'atto pubblico di donazione redatto in data dell'8.03.2017, rep.
10847, racc. 8701, Notar di Grammichele, per difetto di causa, conseguentemente Persona_1
dichiarare e riconoscere la sig.ra proprietario per ½ dell'immobile sito in agro di Parte_1
Leonforte C.da Scannaso, in catasto terreni foglio 17, particella 192, seminativo terza classe H. 57.00
R.D. 20,61 R.A. 5,89. Salvo ogni altro diritto e con riserva di formulare mezzi istruttori in esito alle
deduzioni ed allegazioni di parte convenuta. Con vittoria di spese e compensi”.
Parte convenuta : “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In via Controparte_1
preliminare quanto alla presunta e dicbiarata mancata adesione alla mediazione da parte del
convenuto, dichiarare inammissibile il presente procedimento per mancato esperimento della
mediazione o in subordine rimandare le parti all'esperimento della mediazione. Qualora il Giudice
dovesse superare tale eccezione, si chiede in merito al difetto di legittimazione attiva preliminarmente
pagina 2 di 14 invocato, che venga disposto l'integrazione del contraddittorio con il sig. nato a [...]
Leonforte il 12.05.1943. Nel merito rigettare tutte le richieste formulate da parte attrice (in particolare
la richiesta di dichiarare nullo l'atto pubblico di donazione redatto in data 08.03.2017, rep. 10847,
racc. 8701, Notar di Grammichele) poiché infondato e in fatto e in diritto, illegittime Persona_1
anche per mancanza di presupposti di legge e non provate”.
Litisconsorti chiamati e “in via preliminare, dichiarare inammissibile Controparte_2 Parte_2
il presente procedimento per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e quindi
l'improcedibilità della domanda, oltre che nei confronti del convenuto principale Controparte_1
figlio degli odierni convenuti e anch'essi centri legittimati alla Controparte_2 CP_4
chiamata in mediazione, in subordine, rimandare tutti gli odierni convenuti i Sigg.ri
[...]
, e all'espletamento della mediazione demandata CP_1 Controparte_2 Parte_2
dall'ill.mo Sig. Giudice. Qualora l'ill.mo sig. giudice dovesse superare tale eccezione, si chiede, in
merito al difetto di legittimazione attiva preliminarmente invocato, che venga disposta l'integrazione
del contraddittorio con il Sig. nato a [...] il [...] fratello della convenuta CP_3
e comproprietario della particella n.192 foglio 17 sito in agro di Leonforte. C.da Parte_1
Scannaso, nel merito rigettare la richiesta di dichiarare nullo l'atto pubblico di donazione redatto in
data 08.03.2017 rep. 10847 racc. 8701 notaio poiché infondata e in fatto e in Persona_1
diritto, illegittima anche per mancanza dei presupposti di legge e non provate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
, deducendo di essere comproprietaria (per1/2) dell'immobile sito in agro di Leonforte, Parte_1
C.da Scannaso, in catasto terreni foglio 17, particella 192, impugna l'atto di donazione dell'8.03.2017,
pagina 3 di 14 col quale i coniugi e donarono l'immobile in questione al convenuto Controparte_2 Parte_2
. Controparte_1
Deduce l'attrice, in particolare, che essendo ella comproprietaria del bene insieme a tale , CP_3
la donazione impugnata avrebbe a oggetto una cosa altrui (ossia non di proprietà dei donanti) e che pertanto la stessa sarebbe nulla per mancanza di causa.
A fondamento della propria legittimazione, l'attrice produce visure catastali e deduce di aver dato in locazione il terreno da oltre cinquant'anni al tale CP_5
Il convenuto chiede il rigetto della domanda eccependo, anzitutto, il difetto di Controparte_1
legittimazione ad agire in capo all'attrice, la quale, in quanto comproprietaria del bene, non potrebbe domandare la nullità della donazione che lo riguarda, essendo necessario il concorso dell'altro comproprietario per spiegare legittimamente l'azione.
In secondo luogo, il convenuto eccepisce la validità della donazione e deduce che, in ogni caso, i donanti erano già divenuti proprietari del bene donato per intervenuta usucapione.
e chiamati per ordine del tribunale ai sensi dell'art. 102 c.p.c., Controparte_2 Parte_2
aderiscono alle difese e alle richieste del convenuto . Controparte_1
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Né il convenuto (donatario) né i litisconsorti chiamati (donanti) forniscono prova dell'appartenenza ai donanti del bene donato e ora rivendicato dall'attrice.
In seno all'atto di donazione si legge che i donanti avrebbero acquisito la proprietà del bene in forza
“titoli ultra ventennali”.
pagina 4 di 14 Ma dei titoli proprietari in questione, messi in discussione dall'attrice, non v'è traccia.
È appena il caso di notare che, benché il notaio possa raccogliere la dichiarazione dei donanti, una tale dichiarazione non spiega alcuna efficacia esterna verso i terzi, né spiega alcun effetto in giudizio.
Parte convenuta, così come i chiamati, deducono l'intervenuta usucapione -in favore dei donanti chiamati- per possesso ultraventennale.
Senonché, di un tale posso utile all'usucapione, ancora una volta, non v'è traccia.
Ne deriva, quale inesorabile conseguenza, che deve ritersi che al momento dell'atto donativo i donanti non fossero proprietari del bene donato.
Ciò detto, occorre riconoscere che ricorre l'invocata figura della donazione di cosa altrui.
Secondo il condivisibile principio espresso dalla Corte regolatrice (v. Cass. Sez. Un. 5068/2016) l'art. 769 c.c., nel definire il negozio di donazione contempla due alternative: la donazione dispositiva (o reale) e quella obbligatoria.
Nella prima, il donante arricchisce il donatario -per spirito di liberalità- trasferendogli un proprio diritto.
Nella donazione obbligatoria, invece, il donante arricchisce il donatario -per spirito di liberalità-
assumendosi verso di lui un'obbligazione, tra le quali ben può rientrare l'obbligo di trasferire un diritto.
L'arricchimento del donatario, ora mediante il trasferimento del diritto, ora mediante l'assunzione dell'obbligazione, e il correlativo depauperamento patrimoniale del donante, si noti, rientrano nella causa (nella funzione) della donazione. Ne segue che l'impossibilità originaria di realizzazione della pagina 5 di 14 causa determina la nullità negoziale ai sensi dell'art. 1418 c.c. per difetto di un elemento strutturale del contratto.
Del tutto conseguente è che se la donazione ha per oggetto un bene altrui la stessa è invalida, per difetto di causa, se si tratta di donazione dispositiva (non configurandosi né l'impoverimento del donante né
l'arricchimento del donatario), mentre è valida se il donante si assume l'obbligo di trasferire il bene,
arricchendo così il donatario che potrà pretendere l'adempimento o il risarcimento per l'inadempimento
(e facendo insorgere nella propria sfera giuridica una posizione passiva, così impoverendosi).
Appare opportuno, visto il tenore delle difese di parte convenuta e dei litisconsorti chiamati, richiamare le parole, nitide, con cui si esprime la Corte regolatrice: “elementi costitutivi della donazione sono …
l'arricchimento del terzo con il correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalità … la
mancanza, nel codice del 1942, di una espressa previsione di nullità della donazione di cosa altrui (...)
non può di per sé valere a ricondurre la fattispecie nella categoria del negozio inefficace. Invero, come
si è notato in dottrina, il fatto stesso che il legislatore del codice civile abbia autonomamente
disciplinato sia la compravendita di cosa futura che quella di cosa altrui, mentre nulla abbia stabilito
per la donazione a non domino, dovrebbe suggerire all'interprete di collegare il divieto di liberalità
aventi ad oggetto cose d'altri alla struttura e funzione del contratto di donazione, piuttosto che ad un
esplicito divieto di legge. Pertanto, posto che l'art. 1325 cod. civ. individua tra i requisiti del contratto
"la causa"; che, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, cod. civ., la mancanza di uno dei requisiti
indicati dall'art. 1325 cod. civ. produce la nullità del contratto;
e che l'altruità del bene non consente
di ritenere integrata la causa del contratto di donazione, deve concludersi che la donazione di un bene
altrui è nulla”, aggiungendo, ex art. 769 c.c., che “con riferimento alla donazione deve quindi
affermarsi che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la
donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace;
se, invece, la cosa non appartiene al donante,
pagina 6 di 14 questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal
terzo al donatario. La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare,
purché l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa
affermazione nell'atto pubblico (art. 782 cod. civ.). Se, invece, l'altruità del bene donato non risulti dal
titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la
disciplina della vendita di cosa altrui. La sanzione di nullità si applica normalmente alla donazione di
beni che il donante ritenga, per errore, propri, perché la mancata conoscenza dell'altruità determina
l'impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale, e, quindi, la carenza della causa
donativa. La donazione di bene non appartenente al donante e quindi affetta da una causa di nullità
autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall'art. 771 cod. civ., ai sensi del combinato
disposto dell'art. 769 cod. civ. (il donante deve disporre «di un suo diritto») e degli artt. 1325 e 1418,
secondo comma, cod. civ. In sostanza, avendo l'animus donandi rilievo causale, esso deve essere
precisamente delineato nell'atto pubblico;
in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non
già dall'altruità del diritto in sé, quanto dal fatto che il donante non assuma l'obbligazione di
procurare l'acquisto del bene dal terzo” (cfr. Cass. Sez. Un. cit.).
Nel caso di specie, ribadito che il terreno oggetto del negozio non apparteneva ai donanti, al fine di delibare sulla domanda di nullità occorre qualificare l'atto di donazione impugnato quale donazione dispositiva o donazione obbligatoria (ai sensi dell'art. 769 c.c.).
Ebbene, in seno all'atto donativo si legge chiaramente che i donanti intendono trasferire il bene ora rivendicato dall'attrice e non, invece, assumersi l'obbligo di trasferirlo.
Si legge, tra l'altro, che “la parte donante garantisce la piena proprietà e disponibilità di quanto
oggetto della presente donazione per averle acquisite giusta titoli ultraventennali. La piena proprietà
pagina 7 di 14 ed il possesso di quanto oggetto della presente donazione vengono da oggi trasferiti alla parte
donataria”.
Addirittura, la carenza di titolarità del bene in capo ai donatari viene prevista quale condizione risolutiva della donazione (“ai sensi dell'art. 1353 c.c., il presente contratto è soggetto alla condizione
risolutiva consistente nella sopravvenuta mancanza di atti di legittimazione dell'odierna disponente. In
particolare, ove in futuro l'intestatario catastale, suoi eredi o aventi causa (...) facciano valere i loro
diritti (...) gli effetti del presente atto verranno meno(...)”), il che esclude qualsivoglia intento dei donanti di obbligarsi a procurare l'acquisto in capo al donatario e conferma che le parti intesero la donazione quale contratto reale (o dispositivo del diritto) e non già obbligatorio.
La qualifica della donazione impugnata come atto dispositivo appare dunque irrevocabile in dubbio.
Ne segue, alla luce dei principi sopra richiamati, che l'atto donativo è nullo e che l'azione dell'attrice è,
sotto questo profilo, fondata.
L'azione spiegata dall'attrice è fondata anche nella parte in cui si chiede dichiararsi la proprietà del bene in capo a essa attrice. Ciò sotto molteplici profili.
Anzitutto, né il convenuto né i chiamati contestano la proprietà attorea, limitandosi solo ad affermare,
senza fornirne prova, l'intervenuta usucapione in favore dei chiamati.
Sul punto si rileva che secondo il condivisibile insegnamento della Corte regolatrice (Cass. 2021 n.
28865) il rigore probatorio imposto dall'azione di accertamento della proprietà è attenuato “quando il
convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non
abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa
all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere”.
pagina 8 di 14 In secondo luogo, devesi rilevare che, sebbene, di per sé solo considerata l'intestazione catastale non appare idonea prova della proprietà (avendo valore eminentemente fiscale), qualora congiunta alla mancata contestazione della proprietà attorea e al difetto della prova dell'usucapione da parte di chi l'eccepisce, anche l'intestazione catastale appare poter assumere rilevanza nell'ambito della fattispecie in questione.
La Corte regolatrice riconosce, difatti, che l'intestazione a catastale può avere efficacia indiziaria (v.
Cass. n. 22339/2019, la quale richiama Cass. n. 9096 del 24/08/1991 e Cass. n. 3398 del 05/06/1984).
Peraltro, occorre considerare che, nella specie, l'azione esperita dall'attrice non va qualificata quale rivendica ex art. 948 c.c. non essendovi alcuna deduzione né prova del possesso da parte del convenuto del bene oggetto dell'atto donativo ed essendo la richiesta pronuncia una mera declaratoria di
(com)proprietà.
Più specificamente, deve darsi atto che, non versandosi in tema di azione di rivendicazione, ma di nullità negoziale, l'attore è dispensato dalla prova rigorosa che l'art. 948 c.c. esige imponendo al rivendicante di ricostruire la storia proprietaria del bene rivendicato sino a un acquisto a titolo originario.
Si veda, in particolare, Cass. 2019 n. 7567 secondo cui “al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione, per
la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere provata, come
tutti i fatti, anche con presunzioni e quindi anche attraverso il ricorso alle risultanze catastali”. Sul
punto, si era già espressa in questo senso la Corte regolatrice con principio che può dirsi consolidato (v.
le risalenti Cass. 1980 n. 4372, Cass. 1982 n. 504, nonché Cass. 2003 n. 16094 sino alla citata Cass.
pagina 9 di 14 Ad abundantiam, può osservarsi che a conferire ulteriore fondamento all'azione attorea di accertamento della (com)proprietà del bene è poi il carattere eterodeterminato dell'azione reale (ossia la possibile derivazione del diritto sia da titoli derivativi che da una fattispecie di acquisto a titolo originario, quale l'usucapione) e la deduzione della concessione del terreno in affitto a pascolo a terzi (tale CP_5
da oltre 50 anni, con la precisazione che a titolo di canone l'affittuario corrisponde prodotti
[...]
caseari.
La circostanza in questione, mentre è genericamente contestata dal convenuto e dai chiamati, risulta provata dall'attrice.
In particolare, il testimone , proprietario di un appezzamento di terreno e conduttore Testimone_1
in affitto di due terreni, tutti confinanti con quello oggetto dell'atto impugnato, sentito all'udienza del
4.10.2021, ha confermato che da circa quarant'anni è solito portare al pascolo le sue CP_5
pecore sul terreno per cui è causa ed ha escluso categoricamente di aver mai visto sul suddetto terreno il convenuto o altri soggetti diversi dal CP_5
Alla medesima udienza, il testimone , ha, inoltre, confermato la sussistenza di un Testimone_2
contratto d'affitto “verbale” tra l'attrice ed il precisando che fino a quando il padre era CP_5
in vita egli si recava con lo stesso dal predetto conduttore “a prendere la ricotta” quale “prezzo del
terreno d'affitto” e che negli ultimi anni (stante il trasferimento della madre nella città di Novi Ligure,
ove ad oggi la stessa risiede in un immobile vicino a quello del teste) il invia il formaggio fino CP_5
a Novi Ligure per mezzo di amici che viaggiano tra Leonforte e Novi Ligure. Anche il teste ha Tes_2
escluso di conoscere il convenuto e di averlo mai visto sul terreno oggetto dell'atto impugnato.
Ebbene, devesi rilevare che, in disparte ogni questione inerente la validità di un contratto di affitto verbale (contestata dai convenuti, i quali tuttavia dimenticano che l'affitto di fondi rustici non necessita pagina 10 di 14 di forma scritta), a rilevare è unicamente che il per più di venti anni, risulta aver detenuto il CP_5
terreno in nome dell'attrice, di modo che l'azione con cui si chiede dichiararsi la comproprietà può
dirsi fondata -là dove ve ne fosse bisogno, come in verità non vi è- anche sulla base dell'intervenuta usucapione del bene da parte dell'attrice, la quale, mediante il ha esercitato il possesso ad CP_5
usucapionem sul bene.
In definitiva, può dirsi che sussistono le condizioni per ritenere raggiunta la prova dell'altruità del bene rispetto ai donanti e, correlativamente, della (com)proprietà dello stesso bene in capo all'attrice (arg. ex art. 2729 c.c.).
L'attrice reclama, si noti, solo la declaratoria di contitolarità per ½ del bene controverso.
Da ciò non discende l'eccepito difetto di legittimazione ad agire dell'attrice.
Come accennato, infatti, parte convenuta e parti chiamate eccepiscono che essendo l'attrice proprietaria solo per ½, ella non potrebbe esercitare alcuna azione in giudizio con riguardo al bene controverso e ai negozi che lo interessano.
È evidente, al contrario, che ai fini dell'azione di nullità spiegata sussiste l'interesse, e quindi la legittimazione ex art. 1421 c.c., del singolo comproprietario del bene oggetto del negozio nullo, non potendosi certo dubitare del fatto che il comproprietario abbia interesse a impugnare la donazione di un bene che assume rientrare, anche pro quota, nel proprio patrimonio.
Del pari, anche con riferimento alla domanda di volta alla declaratoria della proprietà, l'eccepito difetto di legittimazione dell'attrice è del tutto destituito di fondamento, non rinvenendosi nel sistema alcuna prescrizione che impedisca al comproprietario di ottenere una pronuncia dichiarativa del proprio diritto sul bene.
pagina 11 di 14 In definitiva, va dichiarata la nullità del contratto di donazione impugnato, con la precisazione che la nullità si riferisce unicamente alla donazione dell'immobile sito in agro di Leonforte C.da Scannaso, in catasto terreni foglio 17, particella 192, seminativo terza classe H. 57.00 R.D. 20,61 R.A. 5,89 e non anche agli ulteriori immobili indicati nella medesima scheda contrattuale, e va altresì dichiarata la titolarità del bene appena menzionato in capo all'attrice nella misura di ½.
Non ci si può esimere, ancora, dal rilevare la sussistenza dei presupposti per la condanna del convenuto e dei chiamati ai sensi dell'art 96 c. 3 c.p.c. per temerarietà della difesa processuale.
Si evidenzia, sul punto, che le parti soccombenti, sino agli scritti conclusionali, insistono su posizioni del tutto destituite di fondamento giuridico e contrastanti con orientamenti ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità, quali la validità della donazione in atti e la carenza di legittimazione dell'attrice in quanto proprietaria di sola metà del bene.
Aggiungasi che le parti soccombenti, mentre deducono di aver usucapito il bene controverso e oggetto del negozio impugnato, non tentano nemmeno di fornirne prova.
Non rileva, poi, che l'attrice non abbia dimostrato il danno subito in conseguenza della lite giacchè il c.
3 dell'art. 96 c.p.c. va inteso quale sanzione per l'abuso del processo con conseguente risarcimento punitivo che prescinde dalla sussistenza e dalla prova di un danno per la parte vittoriosa (v. Cass.,17
ottobre 2017, n. 24410, nonché Cass. 2018 n. 4136-ord.).
Né rileva la mancata richiesta della condanna ex art. 96 c.p.c. da parte della parte vittoriosa giacché la disposizione prevede che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il
giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della
controparte, di una somma equitativamente determinata”.
pagina 12 di 14 Orbene, in adesione all'orientamento che ritiene di poter quantificare la somma equitativamente dovuta ex art. 96 c.p.c. sulla base delle spese di lite liquidate, si ritiene equo liquidare la somma dovuta ex art. 96 cit. nel 10% delle spese di lite spettanti all'attore vittorioso. La condanna va emessa in solido vista la comunanza delle difese spiegate.
In ordine alla quantificazione delle spese di lite, vista la nota spese depositata dal procuratore della parte attrice vittoriosa e il d.m. 55/14, dette spese si liquidano nella misura richiesta pari a euro
2.552,00 oltre accessori di legge. Si aggiungono euro 125,00 per esborsi. Le spese vanno poste a carico dei soccombenti in solido. Ne segue che la condanna ex art. 96 c.p.c. ammonta a euro 255,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la nullità dell'atto di donazione rogato l'08.03.2017, n.10847 Rep e n. 8701 Racc., a ministero del Notaio DOTTORE di Grammichele, tra , (quali donanti) e Controparte_2 Parte_2
(quale donatario), nella parte in cui ha ad oggetto l'immobile sito in agro di Controparte_1
Leonforte C.da Scannaso, in catasto terreni foglio 17, particella 192, seminativo terza classe H. 57.00
R.D. 20,61 R.A. 5,89;
dichiara che il bene appena sopra indicato appartiene all'attrice per ½;
condanna il convenuto e i chiamati, in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite liquidate in euro 2.552,00, oltre accessori di legge, oltre euro 125,00;
condanna il convenuto e i chiamati, in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro
255,00.
pagina 13 di 14 Enna, 7.10.2025.
Il GIUDICE
AV AL
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Elisabetta Gilestro
giudice onorario di pace.
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 n. 7567).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AV AL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 885/2019 promossa da:
nata a [...], l'[...] e residente in [...]
Romita n. 2/G, C.F. , rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Cesare C.F._1
La Porta;
-attrice;
contro
, nato a [...], il [...], ivi residente a[...]
Buttafuoco n. 31, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Giunta;
C.F._2
pagina 1 di 14 -convenuto;
, nato a [...], il [...], CF. e residente Controparte_2 C.F._3
in Assoro (EN), alla Via Provinciale n. 3 e , nata a [...], il [...], Parte_2
C.F. , residente in [...], rappresentati e difesi C.F._4
dall'Avv. Vincenzo Giunta;
-litisconsorti chiamati;
OGGETTO
nullità negoziale
CONCLUSIONI
Parte attrice: “disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della
domanda attrice, dichiarare nullo l'atto pubblico di donazione redatto in data dell'8.03.2017, rep.
10847, racc. 8701, Notar di Grammichele, per difetto di causa, conseguentemente Persona_1
dichiarare e riconoscere la sig.ra proprietario per ½ dell'immobile sito in agro di Parte_1
Leonforte C.da Scannaso, in catasto terreni foglio 17, particella 192, seminativo terza classe H. 57.00
R.D. 20,61 R.A. 5,89. Salvo ogni altro diritto e con riserva di formulare mezzi istruttori in esito alle
deduzioni ed allegazioni di parte convenuta. Con vittoria di spese e compensi”.
Parte convenuta : “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In via Controparte_1
preliminare quanto alla presunta e dicbiarata mancata adesione alla mediazione da parte del
convenuto, dichiarare inammissibile il presente procedimento per mancato esperimento della
mediazione o in subordine rimandare le parti all'esperimento della mediazione. Qualora il Giudice
dovesse superare tale eccezione, si chiede in merito al difetto di legittimazione attiva preliminarmente
pagina 2 di 14 invocato, che venga disposto l'integrazione del contraddittorio con il sig. nato a [...]
Leonforte il 12.05.1943. Nel merito rigettare tutte le richieste formulate da parte attrice (in particolare
la richiesta di dichiarare nullo l'atto pubblico di donazione redatto in data 08.03.2017, rep. 10847,
racc. 8701, Notar di Grammichele) poiché infondato e in fatto e in diritto, illegittime Persona_1
anche per mancanza di presupposti di legge e non provate”.
Litisconsorti chiamati e “in via preliminare, dichiarare inammissibile Controparte_2 Parte_2
il presente procedimento per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e quindi
l'improcedibilità della domanda, oltre che nei confronti del convenuto principale Controparte_1
figlio degli odierni convenuti e anch'essi centri legittimati alla Controparte_2 CP_4
chiamata in mediazione, in subordine, rimandare tutti gli odierni convenuti i Sigg.ri
[...]
, e all'espletamento della mediazione demandata CP_1 Controparte_2 Parte_2
dall'ill.mo Sig. Giudice. Qualora l'ill.mo sig. giudice dovesse superare tale eccezione, si chiede, in
merito al difetto di legittimazione attiva preliminarmente invocato, che venga disposta l'integrazione
del contraddittorio con il Sig. nato a [...] il [...] fratello della convenuta CP_3
e comproprietario della particella n.192 foglio 17 sito in agro di Leonforte. C.da Parte_1
Scannaso, nel merito rigettare la richiesta di dichiarare nullo l'atto pubblico di donazione redatto in
data 08.03.2017 rep. 10847 racc. 8701 notaio poiché infondata e in fatto e in Persona_1
diritto, illegittima anche per mancanza dei presupposti di legge e non provate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
, deducendo di essere comproprietaria (per1/2) dell'immobile sito in agro di Leonforte, Parte_1
C.da Scannaso, in catasto terreni foglio 17, particella 192, impugna l'atto di donazione dell'8.03.2017,
pagina 3 di 14 col quale i coniugi e donarono l'immobile in questione al convenuto Controparte_2 Parte_2
. Controparte_1
Deduce l'attrice, in particolare, che essendo ella comproprietaria del bene insieme a tale , CP_3
la donazione impugnata avrebbe a oggetto una cosa altrui (ossia non di proprietà dei donanti) e che pertanto la stessa sarebbe nulla per mancanza di causa.
A fondamento della propria legittimazione, l'attrice produce visure catastali e deduce di aver dato in locazione il terreno da oltre cinquant'anni al tale CP_5
Il convenuto chiede il rigetto della domanda eccependo, anzitutto, il difetto di Controparte_1
legittimazione ad agire in capo all'attrice, la quale, in quanto comproprietaria del bene, non potrebbe domandare la nullità della donazione che lo riguarda, essendo necessario il concorso dell'altro comproprietario per spiegare legittimamente l'azione.
In secondo luogo, il convenuto eccepisce la validità della donazione e deduce che, in ogni caso, i donanti erano già divenuti proprietari del bene donato per intervenuta usucapione.
e chiamati per ordine del tribunale ai sensi dell'art. 102 c.p.c., Controparte_2 Parte_2
aderiscono alle difese e alle richieste del convenuto . Controparte_1
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Né il convenuto (donatario) né i litisconsorti chiamati (donanti) forniscono prova dell'appartenenza ai donanti del bene donato e ora rivendicato dall'attrice.
In seno all'atto di donazione si legge che i donanti avrebbero acquisito la proprietà del bene in forza
“titoli ultra ventennali”.
pagina 4 di 14 Ma dei titoli proprietari in questione, messi in discussione dall'attrice, non v'è traccia.
È appena il caso di notare che, benché il notaio possa raccogliere la dichiarazione dei donanti, una tale dichiarazione non spiega alcuna efficacia esterna verso i terzi, né spiega alcun effetto in giudizio.
Parte convenuta, così come i chiamati, deducono l'intervenuta usucapione -in favore dei donanti chiamati- per possesso ultraventennale.
Senonché, di un tale posso utile all'usucapione, ancora una volta, non v'è traccia.
Ne deriva, quale inesorabile conseguenza, che deve ritersi che al momento dell'atto donativo i donanti non fossero proprietari del bene donato.
Ciò detto, occorre riconoscere che ricorre l'invocata figura della donazione di cosa altrui.
Secondo il condivisibile principio espresso dalla Corte regolatrice (v. Cass. Sez. Un. 5068/2016) l'art. 769 c.c., nel definire il negozio di donazione contempla due alternative: la donazione dispositiva (o reale) e quella obbligatoria.
Nella prima, il donante arricchisce il donatario -per spirito di liberalità- trasferendogli un proprio diritto.
Nella donazione obbligatoria, invece, il donante arricchisce il donatario -per spirito di liberalità-
assumendosi verso di lui un'obbligazione, tra le quali ben può rientrare l'obbligo di trasferire un diritto.
L'arricchimento del donatario, ora mediante il trasferimento del diritto, ora mediante l'assunzione dell'obbligazione, e il correlativo depauperamento patrimoniale del donante, si noti, rientrano nella causa (nella funzione) della donazione. Ne segue che l'impossibilità originaria di realizzazione della pagina 5 di 14 causa determina la nullità negoziale ai sensi dell'art. 1418 c.c. per difetto di un elemento strutturale del contratto.
Del tutto conseguente è che se la donazione ha per oggetto un bene altrui la stessa è invalida, per difetto di causa, se si tratta di donazione dispositiva (non configurandosi né l'impoverimento del donante né
l'arricchimento del donatario), mentre è valida se il donante si assume l'obbligo di trasferire il bene,
arricchendo così il donatario che potrà pretendere l'adempimento o il risarcimento per l'inadempimento
(e facendo insorgere nella propria sfera giuridica una posizione passiva, così impoverendosi).
Appare opportuno, visto il tenore delle difese di parte convenuta e dei litisconsorti chiamati, richiamare le parole, nitide, con cui si esprime la Corte regolatrice: “elementi costitutivi della donazione sono …
l'arricchimento del terzo con il correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalità … la
mancanza, nel codice del 1942, di una espressa previsione di nullità della donazione di cosa altrui (...)
non può di per sé valere a ricondurre la fattispecie nella categoria del negozio inefficace. Invero, come
si è notato in dottrina, il fatto stesso che il legislatore del codice civile abbia autonomamente
disciplinato sia la compravendita di cosa futura che quella di cosa altrui, mentre nulla abbia stabilito
per la donazione a non domino, dovrebbe suggerire all'interprete di collegare il divieto di liberalità
aventi ad oggetto cose d'altri alla struttura e funzione del contratto di donazione, piuttosto che ad un
esplicito divieto di legge. Pertanto, posto che l'art. 1325 cod. civ. individua tra i requisiti del contratto
"la causa"; che, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, cod. civ., la mancanza di uno dei requisiti
indicati dall'art. 1325 cod. civ. produce la nullità del contratto;
e che l'altruità del bene non consente
di ritenere integrata la causa del contratto di donazione, deve concludersi che la donazione di un bene
altrui è nulla”, aggiungendo, ex art. 769 c.c., che “con riferimento alla donazione deve quindi
affermarsi che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la
donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace;
se, invece, la cosa non appartiene al donante,
pagina 6 di 14 questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal
terzo al donatario. La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare,
purché l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa
affermazione nell'atto pubblico (art. 782 cod. civ.). Se, invece, l'altruità del bene donato non risulti dal
titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la
disciplina della vendita di cosa altrui. La sanzione di nullità si applica normalmente alla donazione di
beni che il donante ritenga, per errore, propri, perché la mancata conoscenza dell'altruità determina
l'impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale, e, quindi, la carenza della causa
donativa. La donazione di bene non appartenente al donante e quindi affetta da una causa di nullità
autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall'art. 771 cod. civ., ai sensi del combinato
disposto dell'art. 769 cod. civ. (il donante deve disporre «di un suo diritto») e degli artt. 1325 e 1418,
secondo comma, cod. civ. In sostanza, avendo l'animus donandi rilievo causale, esso deve essere
precisamente delineato nell'atto pubblico;
in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non
già dall'altruità del diritto in sé, quanto dal fatto che il donante non assuma l'obbligazione di
procurare l'acquisto del bene dal terzo” (cfr. Cass. Sez. Un. cit.).
Nel caso di specie, ribadito che il terreno oggetto del negozio non apparteneva ai donanti, al fine di delibare sulla domanda di nullità occorre qualificare l'atto di donazione impugnato quale donazione dispositiva o donazione obbligatoria (ai sensi dell'art. 769 c.c.).
Ebbene, in seno all'atto donativo si legge chiaramente che i donanti intendono trasferire il bene ora rivendicato dall'attrice e non, invece, assumersi l'obbligo di trasferirlo.
Si legge, tra l'altro, che “la parte donante garantisce la piena proprietà e disponibilità di quanto
oggetto della presente donazione per averle acquisite giusta titoli ultraventennali. La piena proprietà
pagina 7 di 14 ed il possesso di quanto oggetto della presente donazione vengono da oggi trasferiti alla parte
donataria”.
Addirittura, la carenza di titolarità del bene in capo ai donatari viene prevista quale condizione risolutiva della donazione (“ai sensi dell'art. 1353 c.c., il presente contratto è soggetto alla condizione
risolutiva consistente nella sopravvenuta mancanza di atti di legittimazione dell'odierna disponente. In
particolare, ove in futuro l'intestatario catastale, suoi eredi o aventi causa (...) facciano valere i loro
diritti (...) gli effetti del presente atto verranno meno(...)”), il che esclude qualsivoglia intento dei donanti di obbligarsi a procurare l'acquisto in capo al donatario e conferma che le parti intesero la donazione quale contratto reale (o dispositivo del diritto) e non già obbligatorio.
La qualifica della donazione impugnata come atto dispositivo appare dunque irrevocabile in dubbio.
Ne segue, alla luce dei principi sopra richiamati, che l'atto donativo è nullo e che l'azione dell'attrice è,
sotto questo profilo, fondata.
L'azione spiegata dall'attrice è fondata anche nella parte in cui si chiede dichiararsi la proprietà del bene in capo a essa attrice. Ciò sotto molteplici profili.
Anzitutto, né il convenuto né i chiamati contestano la proprietà attorea, limitandosi solo ad affermare,
senza fornirne prova, l'intervenuta usucapione in favore dei chiamati.
Sul punto si rileva che secondo il condivisibile insegnamento della Corte regolatrice (Cass. 2021 n.
28865) il rigore probatorio imposto dall'azione di accertamento della proprietà è attenuato “quando il
convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non
abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa
all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere”.
pagina 8 di 14 In secondo luogo, devesi rilevare che, sebbene, di per sé solo considerata l'intestazione catastale non appare idonea prova della proprietà (avendo valore eminentemente fiscale), qualora congiunta alla mancata contestazione della proprietà attorea e al difetto della prova dell'usucapione da parte di chi l'eccepisce, anche l'intestazione catastale appare poter assumere rilevanza nell'ambito della fattispecie in questione.
La Corte regolatrice riconosce, difatti, che l'intestazione a catastale può avere efficacia indiziaria (v.
Cass. n. 22339/2019, la quale richiama Cass. n. 9096 del 24/08/1991 e Cass. n. 3398 del 05/06/1984).
Peraltro, occorre considerare che, nella specie, l'azione esperita dall'attrice non va qualificata quale rivendica ex art. 948 c.c. non essendovi alcuna deduzione né prova del possesso da parte del convenuto del bene oggetto dell'atto donativo ed essendo la richiesta pronuncia una mera declaratoria di
(com)proprietà.
Più specificamente, deve darsi atto che, non versandosi in tema di azione di rivendicazione, ma di nullità negoziale, l'attore è dispensato dalla prova rigorosa che l'art. 948 c.c. esige imponendo al rivendicante di ricostruire la storia proprietaria del bene rivendicato sino a un acquisto a titolo originario.
Si veda, in particolare, Cass. 2019 n. 7567 secondo cui “al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione, per
la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere provata, come
tutti i fatti, anche con presunzioni e quindi anche attraverso il ricorso alle risultanze catastali”. Sul
punto, si era già espressa in questo senso la Corte regolatrice con principio che può dirsi consolidato (v.
le risalenti Cass. 1980 n. 4372, Cass. 1982 n. 504, nonché Cass. 2003 n. 16094 sino alla citata Cass.
pagina 9 di 14 Ad abundantiam, può osservarsi che a conferire ulteriore fondamento all'azione attorea di accertamento della (com)proprietà del bene è poi il carattere eterodeterminato dell'azione reale (ossia la possibile derivazione del diritto sia da titoli derivativi che da una fattispecie di acquisto a titolo originario, quale l'usucapione) e la deduzione della concessione del terreno in affitto a pascolo a terzi (tale CP_5
da oltre 50 anni, con la precisazione che a titolo di canone l'affittuario corrisponde prodotti
[...]
caseari.
La circostanza in questione, mentre è genericamente contestata dal convenuto e dai chiamati, risulta provata dall'attrice.
In particolare, il testimone , proprietario di un appezzamento di terreno e conduttore Testimone_1
in affitto di due terreni, tutti confinanti con quello oggetto dell'atto impugnato, sentito all'udienza del
4.10.2021, ha confermato che da circa quarant'anni è solito portare al pascolo le sue CP_5
pecore sul terreno per cui è causa ed ha escluso categoricamente di aver mai visto sul suddetto terreno il convenuto o altri soggetti diversi dal CP_5
Alla medesima udienza, il testimone , ha, inoltre, confermato la sussistenza di un Testimone_2
contratto d'affitto “verbale” tra l'attrice ed il precisando che fino a quando il padre era CP_5
in vita egli si recava con lo stesso dal predetto conduttore “a prendere la ricotta” quale “prezzo del
terreno d'affitto” e che negli ultimi anni (stante il trasferimento della madre nella città di Novi Ligure,
ove ad oggi la stessa risiede in un immobile vicino a quello del teste) il invia il formaggio fino CP_5
a Novi Ligure per mezzo di amici che viaggiano tra Leonforte e Novi Ligure. Anche il teste ha Tes_2
escluso di conoscere il convenuto e di averlo mai visto sul terreno oggetto dell'atto impugnato.
Ebbene, devesi rilevare che, in disparte ogni questione inerente la validità di un contratto di affitto verbale (contestata dai convenuti, i quali tuttavia dimenticano che l'affitto di fondi rustici non necessita pagina 10 di 14 di forma scritta), a rilevare è unicamente che il per più di venti anni, risulta aver detenuto il CP_5
terreno in nome dell'attrice, di modo che l'azione con cui si chiede dichiararsi la comproprietà può
dirsi fondata -là dove ve ne fosse bisogno, come in verità non vi è- anche sulla base dell'intervenuta usucapione del bene da parte dell'attrice, la quale, mediante il ha esercitato il possesso ad CP_5
usucapionem sul bene.
In definitiva, può dirsi che sussistono le condizioni per ritenere raggiunta la prova dell'altruità del bene rispetto ai donanti e, correlativamente, della (com)proprietà dello stesso bene in capo all'attrice (arg. ex art. 2729 c.c.).
L'attrice reclama, si noti, solo la declaratoria di contitolarità per ½ del bene controverso.
Da ciò non discende l'eccepito difetto di legittimazione ad agire dell'attrice.
Come accennato, infatti, parte convenuta e parti chiamate eccepiscono che essendo l'attrice proprietaria solo per ½, ella non potrebbe esercitare alcuna azione in giudizio con riguardo al bene controverso e ai negozi che lo interessano.
È evidente, al contrario, che ai fini dell'azione di nullità spiegata sussiste l'interesse, e quindi la legittimazione ex art. 1421 c.c., del singolo comproprietario del bene oggetto del negozio nullo, non potendosi certo dubitare del fatto che il comproprietario abbia interesse a impugnare la donazione di un bene che assume rientrare, anche pro quota, nel proprio patrimonio.
Del pari, anche con riferimento alla domanda di volta alla declaratoria della proprietà, l'eccepito difetto di legittimazione dell'attrice è del tutto destituito di fondamento, non rinvenendosi nel sistema alcuna prescrizione che impedisca al comproprietario di ottenere una pronuncia dichiarativa del proprio diritto sul bene.
pagina 11 di 14 In definitiva, va dichiarata la nullità del contratto di donazione impugnato, con la precisazione che la nullità si riferisce unicamente alla donazione dell'immobile sito in agro di Leonforte C.da Scannaso, in catasto terreni foglio 17, particella 192, seminativo terza classe H. 57.00 R.D. 20,61 R.A. 5,89 e non anche agli ulteriori immobili indicati nella medesima scheda contrattuale, e va altresì dichiarata la titolarità del bene appena menzionato in capo all'attrice nella misura di ½.
Non ci si può esimere, ancora, dal rilevare la sussistenza dei presupposti per la condanna del convenuto e dei chiamati ai sensi dell'art 96 c. 3 c.p.c. per temerarietà della difesa processuale.
Si evidenzia, sul punto, che le parti soccombenti, sino agli scritti conclusionali, insistono su posizioni del tutto destituite di fondamento giuridico e contrastanti con orientamenti ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità, quali la validità della donazione in atti e la carenza di legittimazione dell'attrice in quanto proprietaria di sola metà del bene.
Aggiungasi che le parti soccombenti, mentre deducono di aver usucapito il bene controverso e oggetto del negozio impugnato, non tentano nemmeno di fornirne prova.
Non rileva, poi, che l'attrice non abbia dimostrato il danno subito in conseguenza della lite giacchè il c.
3 dell'art. 96 c.p.c. va inteso quale sanzione per l'abuso del processo con conseguente risarcimento punitivo che prescinde dalla sussistenza e dalla prova di un danno per la parte vittoriosa (v. Cass.,17
ottobre 2017, n. 24410, nonché Cass. 2018 n. 4136-ord.).
Né rileva la mancata richiesta della condanna ex art. 96 c.p.c. da parte della parte vittoriosa giacché la disposizione prevede che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il
giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della
controparte, di una somma equitativamente determinata”.
pagina 12 di 14 Orbene, in adesione all'orientamento che ritiene di poter quantificare la somma equitativamente dovuta ex art. 96 c.p.c. sulla base delle spese di lite liquidate, si ritiene equo liquidare la somma dovuta ex art. 96 cit. nel 10% delle spese di lite spettanti all'attore vittorioso. La condanna va emessa in solido vista la comunanza delle difese spiegate.
In ordine alla quantificazione delle spese di lite, vista la nota spese depositata dal procuratore della parte attrice vittoriosa e il d.m. 55/14, dette spese si liquidano nella misura richiesta pari a euro
2.552,00 oltre accessori di legge. Si aggiungono euro 125,00 per esborsi. Le spese vanno poste a carico dei soccombenti in solido. Ne segue che la condanna ex art. 96 c.p.c. ammonta a euro 255,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la nullità dell'atto di donazione rogato l'08.03.2017, n.10847 Rep e n. 8701 Racc., a ministero del Notaio DOTTORE di Grammichele, tra , (quali donanti) e Controparte_2 Parte_2
(quale donatario), nella parte in cui ha ad oggetto l'immobile sito in agro di Controparte_1
Leonforte C.da Scannaso, in catasto terreni foglio 17, particella 192, seminativo terza classe H. 57.00
R.D. 20,61 R.A. 5,89;
dichiara che il bene appena sopra indicato appartiene all'attrice per ½;
condanna il convenuto e i chiamati, in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite liquidate in euro 2.552,00, oltre accessori di legge, oltre euro 125,00;
condanna il convenuto e i chiamati, in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro
255,00.
pagina 13 di 14 Enna, 7.10.2025.
Il GIUDICE
AV AL
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Elisabetta Gilestro
giudice onorario di pace.
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 n. 7567).