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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1899 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il Giudice della Sezione civile del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, dott.ssa Maria Marino Merlo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1899/2021 R.G. vertente tra:
, C.F.: , nato a Parte_1 C.F._1
Milazzo il 15/09/1953 ed elettivamente domiciliato in via Nazionale, n. 172
Torregrotta, presso e nello studio dell'avv. Ruggeri Francesco che lo rappresenta e difende per procura in atti;
attore
e
, C.F.: , nata a Controparte_1 C.F._2
Rochester (Australia), l'8/10/1962, e , C.F. CP_2
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati C.F._3
in via Nazionale, n. 451, Spadafora presso lo studio dell'avv. Ripa Antonino, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
convenuti
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 21.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente, e la causa è stata riservata per la decisione.
OSSERVA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 1.12.2021, nel quale si è dato atto dell'assolvimento della condizione di procedibilità,
[...]
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, esponendo: di essere figlio erede dei de cuius deceduta il
[...] CP_1
28.01.2017, che ha redatto testamento pubblico registrato il 13.03.2017 e
[...]
, deceduto il 10.01.2018, che ha redatto testamento pubblico registrato Per_1
il 13.02.2018; di aver ricevuto, in forza dei predetti testamenti, la proprietà di
“un magazzino sito in Monforte San Giorgio (Me), individuato catastalmente al foglio 7 part. 267 sub 3” occupato abusivamente da e Controparte_1
(id est, sorella del ricorrente e di lei marito), i quali hanno ivi CP_2
depositato alcuni beni di loro proprietà e hanno adibito a parcheggio privato il terreno-cortile di pertinenza;
di aver sollecitato infruttosamente la germana,
, a partecipare alle spese di: successione telematica per Controparte_1
entrambi i genitori (per l'importo di €. 4.107,44), spese funerarie del padre (per l'importo di € 3.640,00) e per i loculi dei genitori (per l'importo di €.5.473,80; di aver chiesto alla germana di procedere alla divisione delle somme depositate nel libretto postale n.000018574571, di Poste Italiane, agenzia San Pier Niceto,
pag. 2/21 (pari a € 2.816,23) e dei due buoni fruttiferi ad esso correlati (l'uno di €.
15.000,00, l'altro di € 48.000,00), di cui lo stesso risulta cointestatario insieme ai defunti genitori, oltre che alla divisione delle somme depositate nel c/c n.
3813 presso l'Istituto Bancario BNL di Pace del Mela - Giammoro (dell'importo di € 2.207,33), ma di non aver potuto procedere alla divisione stante il “blocco per successione” azionato dalla resistente. ha Parte_1
conclusivamente chiesto di “Ritenere e dichiarare, per le ragioni sopra indicate, che le spese funerarie, pari ad € 3.640,00, in favore del sig. , le Persona_1
spese per la concessione ed assegnazione del loculo cimiteriale, ivi comprese quelle relative alla realizzazione della lapide, pari ad € 5.743,80, in favore dei
genitori e , oltre alle spese relative alla procedura CP_1 Persona_1
attinente alla dichiarazione di successione telematica di entrambi i genitori, pari ad € 4.107,44, sono state tutte sostenute da , per un Parte_1
totale complessivo di € 13.221,24, e, per l'effetto, poiché dette somme di denaro costituiscono pesi ereditari, condannare , quale coerede, al Controparte_1
rimborso della metà della suddetta somma di denaro, pari ad € 6.610,62, in favore del fratello , o in quella maggiore o minore che Parte_1
dovesse risultare nel corso del presente giudizio, maggiorata dei relativi
interessi in misura e decorrenza di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”; “Ritenere e dichiarare, per i motivi sopra espressi nella parte narrativa del presente atto, che 1/3 delle somme di denaro contenute nel libretto
postale n. 000018574571 (Poste Italiane ag. di San Pier Niceto), comprensive
pag. 3/21 dei due correlati buoni fruttiferi postali, pari ad € 65.816,23, sono di proprietà esclusiva di poiché cointestatario, unitamente ai genitori Parte_1
e , del predetto libretto postale n. 000018574571 e CP_1 Persona_1
dei correlati buoni fruttiferi e, per l'effetto, assegnare a Parte_1
la somma di € 21.938,74 ( 1/3 di € 65.816,23) o quella maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del presente giudizio, maggiorata dei relativi
interessi in misura e decorrenza di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto
al soddisfo”; “Conseguentemente, ritenere e dichiarare, per tutti i motivi espressi nella superiore narrativa, la divisione dei cespiti, appartenenti ai
genitori e , di cui al libretto postale n. 000018574571 CP_1 Persona_1
– Poste Italiane - ag. di San Pier Niceto, e dei due correlati buoni fruttiferi, per complessivi € 43.877,49 ( 2/3 di € 2.816,23 [ importo contenuto nel suddetto libretto postale] + 2/3 di € 15.000,00 [ importo del primo buono fruttifero ] +
2/3 di € 48.000,00 [ importo secondo buono fruttifero]) da attribuire ai singoli eredi nel rispetto della quota loro spettante pari ad € 21.938,74 ( € 43.877,49 :
2 ) o in quella maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del presente
giudizio, maggiorata dei relativi interessi in misura e decorrenza di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”; “Ritenere e dichiarare, per
tutte le ragioni sopraindicate, la divisione dei cespiti, appartenenti ai genitori
e , di cui al conto corrente bancario n. 3813 BNL – CP_1 Persona_1
ag. Pace del Mela Giammoro - pari ad € 2.207,33 e, per l'effetto, attribuire ad
ogni erede la somma di € 1.103,66 ( € 2.207,33 : 2 ) o in quella maggiore o
pag. 4/21 minore che dovesse risultare nel corso del presente giudizio, maggiorata dei
relativi interessi in misura e decorrenza di legge e rivalutazione monetaria dal
dovuto al soddisfo”; “Ordinare a e , per i motivi Controparte_1 CP_2
specificati nella superiore parte narrativa, la rimozione immediata dei beni
mobili di loro proprietà depositate abusivamente nel magazzino, sito in
Monforte San Giorgio (Me) e catastalmente individuato al foglio 7 part. 267 sub
3, di proprietà del sig. e, conseguentemente, disporre nei Parte_1
confronti degli stessi il divieto di transito e parcheggio sia all'interno del predetto magazzino sia nel terreno-cortile ad esso antistante e, per l'effetto,
condannare i suddetti, in solido tra di loro, a risarcire, in favore di
[...]
, tutti i danni cagionati per l'illegittima occupazione ed abusivo Parte_1
utilizzo del suddetto immobile e dell'annesso spazio antistante, in complessivi €
4.020,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo o in
quell'altra somma che l'On. Tribunale adito riterrà giusta ed equa anche a seguito, ove occorra, di espletanda C.T.U.”.
In data 26.04.2024, si sono costituiti in giudizio Controparte_1
e , i quali hanno contestato quanto contenuto nel ricorso CP_2
avversario. In particolare, hanno esposto che il ricorrente non ha sostenuto alcune spese comuni (“l'ultima quota relativa alla strada in cemento effettata unitamente al cognato per un totale di €.5.500,00, lo stesso non CP_2
ha pagato la quota AGEA anni 2015 – 2018 pari a €.2.400,00”) e hanno addotto l'esistenza di una lesione di legittima integrata con atto di donazione del pag. 5/21 15.04.2015, stante il lascito da parte di e (genitori di Persona_1 CP_1
e , dei beni di cui al foglio 7 part. 267 Parte_1 Controparte_1
sub 2, 4 e 6, in favore di (figlio del resistente). Hanno Persona_1
domandato, alla luce delle superiori premesse, l'accoglimento delle seguenti domande “a) divisione di tutte le somme depositate presso Enti o Banche, Poste
Italiane cosi come risulta dall'estratto fornito da Poste Italiane in parti uguali, al di là della cointestazione di , ottenuta con inganno nei Parte_1
confronti dei genitori, anche di quelli incassati precedentemente il decesso dei genitori che non potevano spendere somme così elevate, (buono €.15.000,00 – buono 48.000,00 – buono €.55.000,00 – buono €.70.000,00 - buono €.45.000,00
per un totale complessivo di €. 233.000,00; b) considerare la donazione ricevuta dal nipote come quota di legittima del ricorrente, donata ante Persona_1
mortis al nipote, per problemi fiscali del figlio. c) dare esecuzione al testamento
del 02 luglio 1998 a cura del notaio dott.ssa rep. 70 Persona_2
con cui i genitori all'epoca capaci di intendere e volere avevano disposto dei loro averi. 2) Per l'effetto, condannare al risarcimento Parte_1
dei danni a favore della istante, in quanto a causa del suo comportamento non
ha consentito alla stessa di avere un rapporto continuativo e amorevole con i
propri genitori, nella misura di €.10.000,00 determinato equitativamente o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa.”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario, ed è stata fissata pag. 6/21 l'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. In detta udienza sono stati assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando, per la prosecuzione del giudizio, all'udienza del 16.06.2023.
Con ordinanza del 5.07.2023, il Giudice ha formulato, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., una proposta conciliativa, che la sola parte ricorrente ha rappresentato di voler accettare.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.02.2025, la causa è
stata posta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Va esaminata la richiesta di rimborso avanzata dall'attore ed avente ad oggetto: le spese di successione telematica sostenute per entrambi i genitori, per l'importo di €. 4.107,44; le spese funerarie relative al padre, comprensive dell'acquisto dei fiori, per l'importo di € 3.640,00; le spese per i loculi dei genitori, per l'importo di €.5.473,80 (v. fatture allegate all'atto di ricorso). Dette spese, sostenute per le successioni di cui è causa, sono state richieste a
[...]
in qualità di coerede, come risulta documentalmente in atti, e CP_1
non risultano dalla stessa contestate nell'an e nel quantum. Di talché, alla luce delle fatture prodotte, la pretesa deve ritenersi fondata e, per l'effetto, va riconosciuto in favore di il credito restitutorio Parte_1
per l'anticipazione delle predette spese, ovvero il diritto di ripetere pro quota da le spese sostenute dallo stesso in via esclusiva e per la Controparte_1
pag. 7/21 somma di complessiva € 6.610,62 (pari alla metà dell'intera somma), oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Diversamente, quanto alle asserite spese sostenute dal CP_2
, concernenti la “quota relativa alla strada in cemento” per un totale di
[...]
€.5.500,00, e la “quota AGEA anni 2015 – 2018” per un totale di €.2.400,00 (v. comparsa di costituzione e risposta), contestate da parte attrice, occorre osservare che le stesse non sono state debitamente documentate dai resistenti,
sicché la relativa domanda va rigettata.
L'attore ha richiesto in qualità di coerede dei defunti genitori,
[...]
e (v. dichiarazione di successione di Per_1 Controparte_1 Persona_1
e certificato di morte di e Controparte_1 Persona_1 Controparte_1
all.ti all'atto di ricorso) lo scorporo del libretto postale n.000018574571, di
Poste Italiane, agenzia San Pier Niceto, (pari a € 2.816,23) e dei due buoni fruttiferi ad esso correlati (l'uno di €. 15.000,00, l'altro di € 48.000,00), cointestati ai defunti genitori e all'istante, al fine di incassare la quota di sua spettanza pari ad 1/3 delle somme, ovvero € 21.938,74; nonché la divisione nella misura del 50% del totale delle somme depositate nel conto corrente n. 3813
(pari a € 2.207,33) detenuto presso A.G. Pace del Mela e intestato ai defunti ascendenti.
Sul punto, non vi è contestazione tra le parti in ordine al fatto che le somme depositate presso il conto corrente n. 3813, pari a € 2.207,33, detenuto presso sono oggetto di comunione (v. “doc. Bnl” allegato Controparte_3
pag. 8/21 all'atto di ricorso) e, pertanto, sono oggetto di divisione per quote del 50% ciascuno tra i coeredi, e , Parte_1 Controparte_1
a cui va rispettivamente assegnata la somma di €. 1.103,66.
Vi è, invece, contestazione in ordine alla divisione delle somme depositate sul libretto postale n.000018574571, di Poste Italiane, Agenzia San
Pier Niceto, (pari a € 2.816,23) e dei due buoni fruttiferi ad esso correlati (l'uno di €. 15.000,00, l'altro di € 48.000,00), di cui Parte_1
risulta cointestatario insieme ai defunti genitori (v. doc. “poste italiane” allegato all'atto di ricorso).
Come è noto, quando un credito è cointestato a due soggetti sorge, ai sensi dell'art. 1298 c.c., una presunzione legale che le somme dovute spettino in parti uguali a entrambi i contitolari. La norma sopra richiamata stabilisce, infatti,
che il credito solidale si divide in quote uguali, se non risulti diversamente. Si
tratta, pertanto, di una presunzione juris tantum la quale può essere vinta dalla prova che il denaro appartenga soltanto ad uno dei soggetti che appaiono creditori, mentre la circostanza che entrambi i soggetti abbiano pari facoltà di riscossione riguarda esclusivamente i rapporti tra ciascuno degli intestatari e l'istituto di credito o operatore finanziario, non incidendo in alcun modo nei rapporti interni. Ne consegue che l'onere della prova contraria è a carico della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione.
pag. 9/21 Nel caso in esame, ha esposto e provato Parte_1
la titolarità per la quota di 1/3 delle somme depositate sul menzionato libretto,
comprensivo dei due correlati buoni fruttiferi postali (importo complessivo di €
65.816,23, v. ancora doc. “poste italiane” allegato all'atto di ricorso). Invero,
trattandosi di libretto cointestato tra i genitori defunti e parte attrice, questi devono ritenersi titolari delle somme in esso depositate in solido ed in parti uguali ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1298 e 1854 c.c. Rilevato che i convenuti non hanno adeguatamente dimostrato che le somme esistenti sul menzionato libretto fossero interamente riferibili ai de cuius e, di conseguenza,
non essendo stata vinta la presunzione derivante dalla contitolarità, invocata dal attore, deve concludersi che dell'asse ereditario di e Persona_1 CP_1
fanno parte i 2/3 del saldo esistente sul predetto libretto e i 2/3 del valore dei due buoni postali, quota complessiva pari a €.43.877,49 (ovvero la somma dei 2/3 dell'importo del libretto postale con saldo di € 2.816,23 e dei 2/3 dei due buoni fruttiferi con saldo rispettivamente di € 15.000,00 e €.48.000,00), mentre, la restante parte di 1/3 del saldo esistente sul predetto libretto e 1/3 del valore dei due buoni postali, pari a €. 21.938,74, è di titolarità esclusiva dell'attore.
Pertanto, va attribuita a e ad Parte_1 [...]
, in qualità di eredi, la somma di €. 21.938,74 ciascuno (pari alla CP_1
metà della quota di €.43.877,49 appartenente ai de cuius) e la restante parte di
1/3 delle somme ivi depositate, pari a €.21.938,74, va attribuita esclusivamente a
. Parte_1
pag. 10/21 È infondata e va rigettata l'ulteriore domanda di divisione avanzata dai convenuti, relativa alle somme dei buoni postali “buono n. 00000042622303 dal
valore nominale di €.55.000,00 rimborsato il 16.04.2010- buono postale di
€.70.000,00 n. 0000009297844 rimborsato il 16.04.2015 – buono n.
0000015586179 di €.45.000,00 rimborsato il 16.04.2016” (v. comparsa di costituzione e risposta e doc. allegato), in quanto, come già asserito dagli stessi convenuti, le somme ivi presenti sono state oggetto di rimborso in epoca precedente alla successione testamentaria di e e i Persona_1 CP_1
buoni, dunque, sono stati già estinti.
È fondata la domanda di condanna al rilascio avanzata da
[...]
. Parte_1
Preliminarmente, occorre qualificare l'istanza attorea come domanda di rivendicazione “con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con
conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei
danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un
negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” (cfr. Cass. Civ., Sez.
U, n. 7305 del 28.03.2014, nella motivazione), poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà
tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica (cfr. S.U. Cass. 7305/2014).
pag. 11/21 Nel caso di specie, parte attrice ha allegato il titolo costitutivo del diritto di proprietà sul bene immobile per cui è causa.
Dalla documentazione prodotta emerge che il fabbricato sito in Monforte
San Giorgio, individuato catastalmente al foglio 7 part. 267 sub 3, è pervenuto a per il 50% a seguito di successione testamentaria Parte_1
del padre, , e per la restante metà per successione testamentaria Persona_1
della madre, (v. registrazione testamento pubblico di CP_1 Persona_1
e , allegata all'atto di ricorso). D'altro canto, gli stessi convenuti CP_1
hanno confermato l'appartenenza del predetto bene a Parte_1
, pervenutagli per eredità (“Nello stesso testamento venivano lasciati
[...]
all'altro figlio , sempre nello stesso immobile sito in via Parte_1
Principe Piemonte di Monforte S.G. a) locale magazzino con annesso cortile al
NCEU foglio 7 part. 267 sub 3”, v. comparsa di costituzione e risposta).
Ciò posto, ha provato l'illegittima Parte_1
occupazione dell'immobile ad opera dei convenuti mediante perizia giurata, a firma del dott. allegata in atti, ove si evince che in Persona_3
occasione dei “sopralluoghi effettuati nelle date 22.09.2021, 24.09.2021 e
28.09.2021” sul fabbricato di cui al catasto “mappa n. 7, particella 267, sub 3 con pertinenza “terreno-cortile […] costituito da un magazzino utilizzato a garage, con annesso terreno di pertinenza utilizzato a cortile” è stata accertata
“la presenza nel cortile di n. 2 autoveicoli di proprietà altrui” e, precisamente
“automobile “Fiat Panda” di colore grigio con targa n. DW904PA e autocarro-
pag. 12/21 Porter di colore bianco marca “gladiator” con targa n. DY172CM, entrambi
[…] di proprietà del sig. […] marito della sig.ra CP_2 CP_1
(v. perizia giurata allegata all'atto di ricorso).
[...]
I coniugi non hanno invece dimostrato il titolo che Parte_2
giustifica l'occupazione del bene. Essi hanno evidenziato che con la donazione disposta dai de cuius e , avente a oggetto l'immobile Persona_1 CP_1
sito al foglio 7 part. 267 sub 2 (“atto pubblico di donazione del 15.04.2015,
l'appartamento che prima era stato assegnato nel testamento allo stesso
[...]
, al nipote figlio di ”, v. comparsa di Parte_1 Parte_1
costituzione e risposta), la quota di legittima spettante al figlio Parte_1
è stata ceduta, ante mortis, al figlio dello stesso, nipote del donante,
[...]
soddisfacendo in tal modo le spettanze di legittima del figlio Parte_1
. Hanno quindi chiesto di “b) considerare la donazione ricevuta dal
[...]
nipote come quota di legittima del ricorrente, donata ante mortis Persona_1
al nipote, per problemi fiscali del figlio.” (cfr. comparsa di costituzione)
Ora, a volere qualificare tale richiesta quale azione di riduzione, la stessa
è infondata poiché da esercitare nei confronti di , figlio del Persona_1
attore, che non è parte in giudizio. Inoltre, come è noto, per reintegrare la quota di legge occorre esercitare l'azione di riduzione, prevista dagli artt. 553 e ss.
c.c., volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti, mortis
causa o inter vivos, che hanno prodotto la lesione stessa. In tal caso, secondo consolidata giurisprudenza, “il legittimario ha l'onere di precisare entro quali
pag. 13/21 limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali
che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di
conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria
all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla
riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare,
anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti,
tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la
lesione della riserva” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18199 del 02/09/2020). Onere probatorio che, nel caso di specie, i convenuti non hanno assolto, stante l'estrema genericità della prospettazione offerta in atti. Invero, non sono stati offerti elementi per la esatta ricostruzione dell'asse ereditario dei de cuius e né in tal senso avrebbe potuto sopperire la consulenza tecnica d'ufficio chiesta dai convenuti, che, sul punto, avrebbe avuto natura esplorativa. Come noto, infatti,
la CTU non può ritenersi come una relevatio ab onus probandi, essendo unicamente mezzo di ausilio del giudice per la valutazione della prova, il cui onere ricade sulle parti (ex multis Cass. Civ., sez. III, 14/02/2006, n. 3191).
In ogni caso, si rileva che difettano le condizioni di cui all'art. 564 c.c., posto che l'azione di riduzione può essere esercitata dal legittimario che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario;
mentre tale circostanza non risulta nel caso in esame.
La domanda è infondata pure a volerla intendere come volta ad ottenere l'imputazione alla quota successoria di della donazione Parte_1
pag. 14/21 fatta dai nonni (genitori delle parti in causa) al nipote (figlio dell'attore). Sul
punto, va richiamato l'art. 739 c.c., alla cui stregua il coerede è tenuto alla collazione solo per le donazioni a lui personalmente fatte dal de cuius, non anche per quelle effettuate ai suoi discendenti.
Per le ragioni esposte, in definitiva, la domanda deve essere rigettata e,
in accoglimento della domanda spiegata dall'attore, i convenuti vanno condannati a rilasciare il locale magazzino con annesso cortile sito in Monforte
San Giorgio, individuato catastalmente al foglio 7 part. 267 sub 3, di proprietà di
. Parte_1
La domanda risarcitoria formulata dall'attore, invece, va rigettata per mancanza di prova. Invero, il danno derivante dall'occupazione illegittima di un immobile non può considerarsi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento,
ma, trattandosi di un danno-conseguenza, deve essere allegato e provato dall'usurpato che ne chieda il risarcimento in giudizio (cfr. sul punto Cass. civ. sez. III, 25/5/2018, n. 13071). Inoltre, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, anche se il danno da occupazione sine titulo è
particolarmente evidente e può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere mai l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto dandolo in locazione a soggetti disposti a pagare il relativo corrispettivo
(cfr. Cass. 14268 del 2021). Tale orientamento, come è noto, ha trovato da pag. 15/21 ultimo conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 33645 del 18 novembre 2022 con la quale è stato definito il seguente principio di diritto: “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del
danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo
avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Orbene, nel caso di specie, si osserva che il non ha allegato Per_1
elementi dai quali poter dedurre o financo presumere, in virtù dell'art. 2729 c.c.,
la concreta possibilità di godimento perduta derivata dal mero fatto dell'occupazione, in quanto la difesa si è limitata a quantificare un potenziale canone mensile per l'utilizzo dei posti auto occupati dal e la CP_2
“somma relativa all'abusivo transito pedonale e veicolare” (v. ancora perizia giurata in atti), senza nulla dedurre in ordine alle caratteristiche, dimensioni e posizioni del magazzino e dell'annesso cortile, e sull'eventuale possibile e concreto utilizzo del bene medesimo, tenuto conto anche del lasso temporale di occupazione (a far data dal 2018, data dal decesso del genitore, ). Persona_1
Pertanto, alla luce dei pochi dati generici forniti dall'attore, che non consentono alcuna valutazione concreta del danno nel suo ammontare, la domanda deve essere disattesa.
pag. 16/21 Va anche rigettata la richiesta avanzata dai convenuti al punto 1 c) della comparsa di costituzione, ovvero di “dare esecuzione al testamento del 02 luglio
1998 a cura del Notaio rep. 70 con cui i genitori all'epoca Persona_2
capaci di intendere e volere avevano disposto i loro averi”. Infatti, posto che gli immobili distinti al catasto al foglio 7 part. 267 sub 4 e 6 ed al foglio 7 part. 267
sub 2 – Com. Monforte San Giorgio, sono stati donati al nipote, con atto pubblico di donazione in Notar dott. rep. 7010/4744, in data Persona_4
15.04.2015, da intendersi come revoca tacita delle disposizioni testamentarie incompatibili;
e che l'azione di riduzione va rigettata, per le motivazioni esposte, si evidenzia altresì che alcuna dimostrazione è stata fornita in ordine alla asserita incapacità dei donanti, né tantomeno è stata avanzata la relativa domanda di annullamento della donazione.
Infine, va rigettata anche la domanda di cui al punto 2) della comparsa di costituzione avanzata dalla convenuta per avere l'attore negato “un rapporto continuativo e amorevole con i propri genitori”, considerata la genericità della formulazione e il difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi della pretesa responsabilità.
Le spese del giudizio, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche e considerato il valore medio previsto per le cause di valore indeterminabile,
possono liquidarsi in complessivi Euro 5.810,00 (Euro 1.701,00 per la fase pag. 17/21 studio, Euro 1.204,00 per la fase introduttiva ed Euro 2.905,00 per la fase decisoria) oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
Parimenti, dovranno essere rifuse dai convenuti ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
nella voce esborsi le spese sostenute dall'attore per l'espletamento della mediazione obbligatoria (per un importo di € 670,35 cfr. doc. all.) e per la perizia tecnico-estimativa di parte esperita ante causam (v. fattura allegata all'atto di ricorso, dell'importo pari a € 580,64), che è apparsa congrua e funzionale alla predisposizione della difesa in giudizio.
Deve da ultimo stigmatizzarsi il comportamento processuale dei convenuti, che non hanno aderito alla proposta conciliativa formulata da questo
Tribunale ex art. 185 bis c.p.c., così ingiustificatamente determinando l'impossibilità di addivenire ad una più rapida definizione della lite. Infatti, il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto dalla proposta conciliativa permette di rilevare non solo il carattere pretestuoso della mancata adesione alla proposta conciliativa ma anche la grave negligenza nella ulteriore coltivazione del giudizio, sicché la condotta processuale della parte costituisce un evidente abuso del processo, pur costituzionalmente garantito, a danno della parte attrice. Pertanto, oltre al pagamento delle spese processuali di cui appresso, i convenuti devono essere altresì condannati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, co. III c.p.c., a norma del quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
pag. 18/21 il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti. Applicando tali coordinate al caso di specie, appare equo liquidare, ex art. 96, co. III c.p.c., la somma di €.1.936,66 pari ad 1/3 dell'importo liquidato a titolo di compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo Gotto-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del sottoscritto Giudice istruttore, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui al n. 1899/2021 R.G., così provvede:
− condanna a rinfondere all'attore pro Controparte_1
quota le spese di successione telematica, funerarie e di sepoltura dei defunti genitori, pari a complessivi € 6.610,62, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
− dispone lo scioglimento della comunione ereditaria relativa al libretto postale n.000018574571, di Poste Italiane, agenzia San Pier
Niceto, ai due buoni fruttiferi ad esso correlati;
alle somme depositate nel c/c n. 3813 presso l'Istituto Bancario BNL di Pace Giammoro CP_4
e, per l'effetto, determina la quota spettante a Parte_1
pag. 19/21 nell'importo di €.44.981,14 e a Per_1 Controparte_1
nell'importo di €.23.042,4;
− ordina alla parte convenuta l'immediato rilascio del bene di
, detenuto sine titulo e identificato al NCEU Parte_1
di Monforte S.G al fg. 7 part. 267 sub 3;
− rigetta la domanda risarcitoria avanzata da
[...]
; Parte_1
− rigetta le ulteriori domande formulate da CP_1
e ;
[...] CP_2
− condanna in solido e Controparte_1 CP_2
alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da
[...] [...]
, che si liquidano nella misura di €.1.250,99 per esborsi Parte_1
ed €.5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Ruggeri;
− condanna e , in Controparte_1 CP_2
solido fra loro, al pagamento in favore di , Parte_1
ex art. 96, co. III c.p.c., della ulteriore somma di €.1.936,66, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, addì 15 maggio 2025
IL GIUDICE
Maria Marino Merlo
pag. 20/21
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
pag. 21/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il Giudice della Sezione civile del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, dott.ssa Maria Marino Merlo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1899/2021 R.G. vertente tra:
, C.F.: , nato a Parte_1 C.F._1
Milazzo il 15/09/1953 ed elettivamente domiciliato in via Nazionale, n. 172
Torregrotta, presso e nello studio dell'avv. Ruggeri Francesco che lo rappresenta e difende per procura in atti;
attore
e
, C.F.: , nata a Controparte_1 C.F._2
Rochester (Australia), l'8/10/1962, e , C.F. CP_2
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati C.F._3
in via Nazionale, n. 451, Spadafora presso lo studio dell'avv. Ripa Antonino, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
convenuti
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 21.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente, e la causa è stata riservata per la decisione.
OSSERVA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 1.12.2021, nel quale si è dato atto dell'assolvimento della condizione di procedibilità,
[...]
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, esponendo: di essere figlio erede dei de cuius deceduta il
[...] CP_1
28.01.2017, che ha redatto testamento pubblico registrato il 13.03.2017 e
[...]
, deceduto il 10.01.2018, che ha redatto testamento pubblico registrato Per_1
il 13.02.2018; di aver ricevuto, in forza dei predetti testamenti, la proprietà di
“un magazzino sito in Monforte San Giorgio (Me), individuato catastalmente al foglio 7 part. 267 sub 3” occupato abusivamente da e Controparte_1
(id est, sorella del ricorrente e di lei marito), i quali hanno ivi CP_2
depositato alcuni beni di loro proprietà e hanno adibito a parcheggio privato il terreno-cortile di pertinenza;
di aver sollecitato infruttosamente la germana,
, a partecipare alle spese di: successione telematica per Controparte_1
entrambi i genitori (per l'importo di €. 4.107,44), spese funerarie del padre (per l'importo di € 3.640,00) e per i loculi dei genitori (per l'importo di €.5.473,80; di aver chiesto alla germana di procedere alla divisione delle somme depositate nel libretto postale n.000018574571, di Poste Italiane, agenzia San Pier Niceto,
pag. 2/21 (pari a € 2.816,23) e dei due buoni fruttiferi ad esso correlati (l'uno di €.
15.000,00, l'altro di € 48.000,00), di cui lo stesso risulta cointestatario insieme ai defunti genitori, oltre che alla divisione delle somme depositate nel c/c n.
3813 presso l'Istituto Bancario BNL di Pace del Mela - Giammoro (dell'importo di € 2.207,33), ma di non aver potuto procedere alla divisione stante il “blocco per successione” azionato dalla resistente. ha Parte_1
conclusivamente chiesto di “Ritenere e dichiarare, per le ragioni sopra indicate, che le spese funerarie, pari ad € 3.640,00, in favore del sig. , le Persona_1
spese per la concessione ed assegnazione del loculo cimiteriale, ivi comprese quelle relative alla realizzazione della lapide, pari ad € 5.743,80, in favore dei
genitori e , oltre alle spese relative alla procedura CP_1 Persona_1
attinente alla dichiarazione di successione telematica di entrambi i genitori, pari ad € 4.107,44, sono state tutte sostenute da , per un Parte_1
totale complessivo di € 13.221,24, e, per l'effetto, poiché dette somme di denaro costituiscono pesi ereditari, condannare , quale coerede, al Controparte_1
rimborso della metà della suddetta somma di denaro, pari ad € 6.610,62, in favore del fratello , o in quella maggiore o minore che Parte_1
dovesse risultare nel corso del presente giudizio, maggiorata dei relativi
interessi in misura e decorrenza di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”; “Ritenere e dichiarare, per i motivi sopra espressi nella parte narrativa del presente atto, che 1/3 delle somme di denaro contenute nel libretto
postale n. 000018574571 (Poste Italiane ag. di San Pier Niceto), comprensive
pag. 3/21 dei due correlati buoni fruttiferi postali, pari ad € 65.816,23, sono di proprietà esclusiva di poiché cointestatario, unitamente ai genitori Parte_1
e , del predetto libretto postale n. 000018574571 e CP_1 Persona_1
dei correlati buoni fruttiferi e, per l'effetto, assegnare a Parte_1
la somma di € 21.938,74 ( 1/3 di € 65.816,23) o quella maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del presente giudizio, maggiorata dei relativi
interessi in misura e decorrenza di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto
al soddisfo”; “Conseguentemente, ritenere e dichiarare, per tutti i motivi espressi nella superiore narrativa, la divisione dei cespiti, appartenenti ai
genitori e , di cui al libretto postale n. 000018574571 CP_1 Persona_1
– Poste Italiane - ag. di San Pier Niceto, e dei due correlati buoni fruttiferi, per complessivi € 43.877,49 ( 2/3 di € 2.816,23 [ importo contenuto nel suddetto libretto postale] + 2/3 di € 15.000,00 [ importo del primo buono fruttifero ] +
2/3 di € 48.000,00 [ importo secondo buono fruttifero]) da attribuire ai singoli eredi nel rispetto della quota loro spettante pari ad € 21.938,74 ( € 43.877,49 :
2 ) o in quella maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del presente
giudizio, maggiorata dei relativi interessi in misura e decorrenza di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”; “Ritenere e dichiarare, per
tutte le ragioni sopraindicate, la divisione dei cespiti, appartenenti ai genitori
e , di cui al conto corrente bancario n. 3813 BNL – CP_1 Persona_1
ag. Pace del Mela Giammoro - pari ad € 2.207,33 e, per l'effetto, attribuire ad
ogni erede la somma di € 1.103,66 ( € 2.207,33 : 2 ) o in quella maggiore o
pag. 4/21 minore che dovesse risultare nel corso del presente giudizio, maggiorata dei
relativi interessi in misura e decorrenza di legge e rivalutazione monetaria dal
dovuto al soddisfo”; “Ordinare a e , per i motivi Controparte_1 CP_2
specificati nella superiore parte narrativa, la rimozione immediata dei beni
mobili di loro proprietà depositate abusivamente nel magazzino, sito in
Monforte San Giorgio (Me) e catastalmente individuato al foglio 7 part. 267 sub
3, di proprietà del sig. e, conseguentemente, disporre nei Parte_1
confronti degli stessi il divieto di transito e parcheggio sia all'interno del predetto magazzino sia nel terreno-cortile ad esso antistante e, per l'effetto,
condannare i suddetti, in solido tra di loro, a risarcire, in favore di
[...]
, tutti i danni cagionati per l'illegittima occupazione ed abusivo Parte_1
utilizzo del suddetto immobile e dell'annesso spazio antistante, in complessivi €
4.020,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo o in
quell'altra somma che l'On. Tribunale adito riterrà giusta ed equa anche a seguito, ove occorra, di espletanda C.T.U.”.
In data 26.04.2024, si sono costituiti in giudizio Controparte_1
e , i quali hanno contestato quanto contenuto nel ricorso CP_2
avversario. In particolare, hanno esposto che il ricorrente non ha sostenuto alcune spese comuni (“l'ultima quota relativa alla strada in cemento effettata unitamente al cognato per un totale di €.5.500,00, lo stesso non CP_2
ha pagato la quota AGEA anni 2015 – 2018 pari a €.2.400,00”) e hanno addotto l'esistenza di una lesione di legittima integrata con atto di donazione del pag. 5/21 15.04.2015, stante il lascito da parte di e (genitori di Persona_1 CP_1
e , dei beni di cui al foglio 7 part. 267 Parte_1 Controparte_1
sub 2, 4 e 6, in favore di (figlio del resistente). Hanno Persona_1
domandato, alla luce delle superiori premesse, l'accoglimento delle seguenti domande “a) divisione di tutte le somme depositate presso Enti o Banche, Poste
Italiane cosi come risulta dall'estratto fornito da Poste Italiane in parti uguali, al di là della cointestazione di , ottenuta con inganno nei Parte_1
confronti dei genitori, anche di quelli incassati precedentemente il decesso dei genitori che non potevano spendere somme così elevate, (buono €.15.000,00 – buono 48.000,00 – buono €.55.000,00 – buono €.70.000,00 - buono €.45.000,00
per un totale complessivo di €. 233.000,00; b) considerare la donazione ricevuta dal nipote come quota di legittima del ricorrente, donata ante Persona_1
mortis al nipote, per problemi fiscali del figlio. c) dare esecuzione al testamento
del 02 luglio 1998 a cura del notaio dott.ssa rep. 70 Persona_2
con cui i genitori all'epoca capaci di intendere e volere avevano disposto dei loro averi. 2) Per l'effetto, condannare al risarcimento Parte_1
dei danni a favore della istante, in quanto a causa del suo comportamento non
ha consentito alla stessa di avere un rapporto continuativo e amorevole con i
propri genitori, nella misura di €.10.000,00 determinato equitativamente o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa.”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario, ed è stata fissata pag. 6/21 l'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. In detta udienza sono stati assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando, per la prosecuzione del giudizio, all'udienza del 16.06.2023.
Con ordinanza del 5.07.2023, il Giudice ha formulato, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., una proposta conciliativa, che la sola parte ricorrente ha rappresentato di voler accettare.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.02.2025, la causa è
stata posta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Va esaminata la richiesta di rimborso avanzata dall'attore ed avente ad oggetto: le spese di successione telematica sostenute per entrambi i genitori, per l'importo di €. 4.107,44; le spese funerarie relative al padre, comprensive dell'acquisto dei fiori, per l'importo di € 3.640,00; le spese per i loculi dei genitori, per l'importo di €.5.473,80 (v. fatture allegate all'atto di ricorso). Dette spese, sostenute per le successioni di cui è causa, sono state richieste a
[...]
in qualità di coerede, come risulta documentalmente in atti, e CP_1
non risultano dalla stessa contestate nell'an e nel quantum. Di talché, alla luce delle fatture prodotte, la pretesa deve ritenersi fondata e, per l'effetto, va riconosciuto in favore di il credito restitutorio Parte_1
per l'anticipazione delle predette spese, ovvero il diritto di ripetere pro quota da le spese sostenute dallo stesso in via esclusiva e per la Controparte_1
pag. 7/21 somma di complessiva € 6.610,62 (pari alla metà dell'intera somma), oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Diversamente, quanto alle asserite spese sostenute dal CP_2
, concernenti la “quota relativa alla strada in cemento” per un totale di
[...]
€.5.500,00, e la “quota AGEA anni 2015 – 2018” per un totale di €.2.400,00 (v. comparsa di costituzione e risposta), contestate da parte attrice, occorre osservare che le stesse non sono state debitamente documentate dai resistenti,
sicché la relativa domanda va rigettata.
L'attore ha richiesto in qualità di coerede dei defunti genitori,
[...]
e (v. dichiarazione di successione di Per_1 Controparte_1 Persona_1
e certificato di morte di e Controparte_1 Persona_1 Controparte_1
all.ti all'atto di ricorso) lo scorporo del libretto postale n.000018574571, di
Poste Italiane, agenzia San Pier Niceto, (pari a € 2.816,23) e dei due buoni fruttiferi ad esso correlati (l'uno di €. 15.000,00, l'altro di € 48.000,00), cointestati ai defunti genitori e all'istante, al fine di incassare la quota di sua spettanza pari ad 1/3 delle somme, ovvero € 21.938,74; nonché la divisione nella misura del 50% del totale delle somme depositate nel conto corrente n. 3813
(pari a € 2.207,33) detenuto presso A.G. Pace del Mela e intestato ai defunti ascendenti.
Sul punto, non vi è contestazione tra le parti in ordine al fatto che le somme depositate presso il conto corrente n. 3813, pari a € 2.207,33, detenuto presso sono oggetto di comunione (v. “doc. Bnl” allegato Controparte_3
pag. 8/21 all'atto di ricorso) e, pertanto, sono oggetto di divisione per quote del 50% ciascuno tra i coeredi, e , Parte_1 Controparte_1
a cui va rispettivamente assegnata la somma di €. 1.103,66.
Vi è, invece, contestazione in ordine alla divisione delle somme depositate sul libretto postale n.000018574571, di Poste Italiane, Agenzia San
Pier Niceto, (pari a € 2.816,23) e dei due buoni fruttiferi ad esso correlati (l'uno di €. 15.000,00, l'altro di € 48.000,00), di cui Parte_1
risulta cointestatario insieme ai defunti genitori (v. doc. “poste italiane” allegato all'atto di ricorso).
Come è noto, quando un credito è cointestato a due soggetti sorge, ai sensi dell'art. 1298 c.c., una presunzione legale che le somme dovute spettino in parti uguali a entrambi i contitolari. La norma sopra richiamata stabilisce, infatti,
che il credito solidale si divide in quote uguali, se non risulti diversamente. Si
tratta, pertanto, di una presunzione juris tantum la quale può essere vinta dalla prova che il denaro appartenga soltanto ad uno dei soggetti che appaiono creditori, mentre la circostanza che entrambi i soggetti abbiano pari facoltà di riscossione riguarda esclusivamente i rapporti tra ciascuno degli intestatari e l'istituto di credito o operatore finanziario, non incidendo in alcun modo nei rapporti interni. Ne consegue che l'onere della prova contraria è a carico della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione.
pag. 9/21 Nel caso in esame, ha esposto e provato Parte_1
la titolarità per la quota di 1/3 delle somme depositate sul menzionato libretto,
comprensivo dei due correlati buoni fruttiferi postali (importo complessivo di €
65.816,23, v. ancora doc. “poste italiane” allegato all'atto di ricorso). Invero,
trattandosi di libretto cointestato tra i genitori defunti e parte attrice, questi devono ritenersi titolari delle somme in esso depositate in solido ed in parti uguali ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1298 e 1854 c.c. Rilevato che i convenuti non hanno adeguatamente dimostrato che le somme esistenti sul menzionato libretto fossero interamente riferibili ai de cuius e, di conseguenza,
non essendo stata vinta la presunzione derivante dalla contitolarità, invocata dal attore, deve concludersi che dell'asse ereditario di e Persona_1 CP_1
fanno parte i 2/3 del saldo esistente sul predetto libretto e i 2/3 del valore dei due buoni postali, quota complessiva pari a €.43.877,49 (ovvero la somma dei 2/3 dell'importo del libretto postale con saldo di € 2.816,23 e dei 2/3 dei due buoni fruttiferi con saldo rispettivamente di € 15.000,00 e €.48.000,00), mentre, la restante parte di 1/3 del saldo esistente sul predetto libretto e 1/3 del valore dei due buoni postali, pari a €. 21.938,74, è di titolarità esclusiva dell'attore.
Pertanto, va attribuita a e ad Parte_1 [...]
, in qualità di eredi, la somma di €. 21.938,74 ciascuno (pari alla CP_1
metà della quota di €.43.877,49 appartenente ai de cuius) e la restante parte di
1/3 delle somme ivi depositate, pari a €.21.938,74, va attribuita esclusivamente a
. Parte_1
pag. 10/21 È infondata e va rigettata l'ulteriore domanda di divisione avanzata dai convenuti, relativa alle somme dei buoni postali “buono n. 00000042622303 dal
valore nominale di €.55.000,00 rimborsato il 16.04.2010- buono postale di
€.70.000,00 n. 0000009297844 rimborsato il 16.04.2015 – buono n.
0000015586179 di €.45.000,00 rimborsato il 16.04.2016” (v. comparsa di costituzione e risposta e doc. allegato), in quanto, come già asserito dagli stessi convenuti, le somme ivi presenti sono state oggetto di rimborso in epoca precedente alla successione testamentaria di e e i Persona_1 CP_1
buoni, dunque, sono stati già estinti.
È fondata la domanda di condanna al rilascio avanzata da
[...]
. Parte_1
Preliminarmente, occorre qualificare l'istanza attorea come domanda di rivendicazione “con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con
conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei
danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un
negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” (cfr. Cass. Civ., Sez.
U, n. 7305 del 28.03.2014, nella motivazione), poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà
tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica (cfr. S.U. Cass. 7305/2014).
pag. 11/21 Nel caso di specie, parte attrice ha allegato il titolo costitutivo del diritto di proprietà sul bene immobile per cui è causa.
Dalla documentazione prodotta emerge che il fabbricato sito in Monforte
San Giorgio, individuato catastalmente al foglio 7 part. 267 sub 3, è pervenuto a per il 50% a seguito di successione testamentaria Parte_1
del padre, , e per la restante metà per successione testamentaria Persona_1
della madre, (v. registrazione testamento pubblico di CP_1 Persona_1
e , allegata all'atto di ricorso). D'altro canto, gli stessi convenuti CP_1
hanno confermato l'appartenenza del predetto bene a Parte_1
, pervenutagli per eredità (“Nello stesso testamento venivano lasciati
[...]
all'altro figlio , sempre nello stesso immobile sito in via Parte_1
Principe Piemonte di Monforte S.G. a) locale magazzino con annesso cortile al
NCEU foglio 7 part. 267 sub 3”, v. comparsa di costituzione e risposta).
Ciò posto, ha provato l'illegittima Parte_1
occupazione dell'immobile ad opera dei convenuti mediante perizia giurata, a firma del dott. allegata in atti, ove si evince che in Persona_3
occasione dei “sopralluoghi effettuati nelle date 22.09.2021, 24.09.2021 e
28.09.2021” sul fabbricato di cui al catasto “mappa n. 7, particella 267, sub 3 con pertinenza “terreno-cortile […] costituito da un magazzino utilizzato a garage, con annesso terreno di pertinenza utilizzato a cortile” è stata accertata
“la presenza nel cortile di n. 2 autoveicoli di proprietà altrui” e, precisamente
“automobile “Fiat Panda” di colore grigio con targa n. DW904PA e autocarro-
pag. 12/21 Porter di colore bianco marca “gladiator” con targa n. DY172CM, entrambi
[…] di proprietà del sig. […] marito della sig.ra CP_2 CP_1
(v. perizia giurata allegata all'atto di ricorso).
[...]
I coniugi non hanno invece dimostrato il titolo che Parte_2
giustifica l'occupazione del bene. Essi hanno evidenziato che con la donazione disposta dai de cuius e , avente a oggetto l'immobile Persona_1 CP_1
sito al foglio 7 part. 267 sub 2 (“atto pubblico di donazione del 15.04.2015,
l'appartamento che prima era stato assegnato nel testamento allo stesso
[...]
, al nipote figlio di ”, v. comparsa di Parte_1 Parte_1
costituzione e risposta), la quota di legittima spettante al figlio Parte_1
è stata ceduta, ante mortis, al figlio dello stesso, nipote del donante,
[...]
soddisfacendo in tal modo le spettanze di legittima del figlio Parte_1
. Hanno quindi chiesto di “b) considerare la donazione ricevuta dal
[...]
nipote come quota di legittima del ricorrente, donata ante mortis Persona_1
al nipote, per problemi fiscali del figlio.” (cfr. comparsa di costituzione)
Ora, a volere qualificare tale richiesta quale azione di riduzione, la stessa
è infondata poiché da esercitare nei confronti di , figlio del Persona_1
attore, che non è parte in giudizio. Inoltre, come è noto, per reintegrare la quota di legge occorre esercitare l'azione di riduzione, prevista dagli artt. 553 e ss.
c.c., volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti, mortis
causa o inter vivos, che hanno prodotto la lesione stessa. In tal caso, secondo consolidata giurisprudenza, “il legittimario ha l'onere di precisare entro quali
pag. 13/21 limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali
che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di
conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria
all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla
riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare,
anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti,
tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la
lesione della riserva” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18199 del 02/09/2020). Onere probatorio che, nel caso di specie, i convenuti non hanno assolto, stante l'estrema genericità della prospettazione offerta in atti. Invero, non sono stati offerti elementi per la esatta ricostruzione dell'asse ereditario dei de cuius e né in tal senso avrebbe potuto sopperire la consulenza tecnica d'ufficio chiesta dai convenuti, che, sul punto, avrebbe avuto natura esplorativa. Come noto, infatti,
la CTU non può ritenersi come una relevatio ab onus probandi, essendo unicamente mezzo di ausilio del giudice per la valutazione della prova, il cui onere ricade sulle parti (ex multis Cass. Civ., sez. III, 14/02/2006, n. 3191).
In ogni caso, si rileva che difettano le condizioni di cui all'art. 564 c.c., posto che l'azione di riduzione può essere esercitata dal legittimario che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario;
mentre tale circostanza non risulta nel caso in esame.
La domanda è infondata pure a volerla intendere come volta ad ottenere l'imputazione alla quota successoria di della donazione Parte_1
pag. 14/21 fatta dai nonni (genitori delle parti in causa) al nipote (figlio dell'attore). Sul
punto, va richiamato l'art. 739 c.c., alla cui stregua il coerede è tenuto alla collazione solo per le donazioni a lui personalmente fatte dal de cuius, non anche per quelle effettuate ai suoi discendenti.
Per le ragioni esposte, in definitiva, la domanda deve essere rigettata e,
in accoglimento della domanda spiegata dall'attore, i convenuti vanno condannati a rilasciare il locale magazzino con annesso cortile sito in Monforte
San Giorgio, individuato catastalmente al foglio 7 part. 267 sub 3, di proprietà di
. Parte_1
La domanda risarcitoria formulata dall'attore, invece, va rigettata per mancanza di prova. Invero, il danno derivante dall'occupazione illegittima di un immobile non può considerarsi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento,
ma, trattandosi di un danno-conseguenza, deve essere allegato e provato dall'usurpato che ne chieda il risarcimento in giudizio (cfr. sul punto Cass. civ. sez. III, 25/5/2018, n. 13071). Inoltre, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, anche se il danno da occupazione sine titulo è
particolarmente evidente e può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere mai l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto dandolo in locazione a soggetti disposti a pagare il relativo corrispettivo
(cfr. Cass. 14268 del 2021). Tale orientamento, come è noto, ha trovato da pag. 15/21 ultimo conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 33645 del 18 novembre 2022 con la quale è stato definito il seguente principio di diritto: “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del
danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo
avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Orbene, nel caso di specie, si osserva che il non ha allegato Per_1
elementi dai quali poter dedurre o financo presumere, in virtù dell'art. 2729 c.c.,
la concreta possibilità di godimento perduta derivata dal mero fatto dell'occupazione, in quanto la difesa si è limitata a quantificare un potenziale canone mensile per l'utilizzo dei posti auto occupati dal e la CP_2
“somma relativa all'abusivo transito pedonale e veicolare” (v. ancora perizia giurata in atti), senza nulla dedurre in ordine alle caratteristiche, dimensioni e posizioni del magazzino e dell'annesso cortile, e sull'eventuale possibile e concreto utilizzo del bene medesimo, tenuto conto anche del lasso temporale di occupazione (a far data dal 2018, data dal decesso del genitore, ). Persona_1
Pertanto, alla luce dei pochi dati generici forniti dall'attore, che non consentono alcuna valutazione concreta del danno nel suo ammontare, la domanda deve essere disattesa.
pag. 16/21 Va anche rigettata la richiesta avanzata dai convenuti al punto 1 c) della comparsa di costituzione, ovvero di “dare esecuzione al testamento del 02 luglio
1998 a cura del Notaio rep. 70 con cui i genitori all'epoca Persona_2
capaci di intendere e volere avevano disposto i loro averi”. Infatti, posto che gli immobili distinti al catasto al foglio 7 part. 267 sub 4 e 6 ed al foglio 7 part. 267
sub 2 – Com. Monforte San Giorgio, sono stati donati al nipote, con atto pubblico di donazione in Notar dott. rep. 7010/4744, in data Persona_4
15.04.2015, da intendersi come revoca tacita delle disposizioni testamentarie incompatibili;
e che l'azione di riduzione va rigettata, per le motivazioni esposte, si evidenzia altresì che alcuna dimostrazione è stata fornita in ordine alla asserita incapacità dei donanti, né tantomeno è stata avanzata la relativa domanda di annullamento della donazione.
Infine, va rigettata anche la domanda di cui al punto 2) della comparsa di costituzione avanzata dalla convenuta per avere l'attore negato “un rapporto continuativo e amorevole con i propri genitori”, considerata la genericità della formulazione e il difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi della pretesa responsabilità.
Le spese del giudizio, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche e considerato il valore medio previsto per le cause di valore indeterminabile,
possono liquidarsi in complessivi Euro 5.810,00 (Euro 1.701,00 per la fase pag. 17/21 studio, Euro 1.204,00 per la fase introduttiva ed Euro 2.905,00 per la fase decisoria) oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
Parimenti, dovranno essere rifuse dai convenuti ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
nella voce esborsi le spese sostenute dall'attore per l'espletamento della mediazione obbligatoria (per un importo di € 670,35 cfr. doc. all.) e per la perizia tecnico-estimativa di parte esperita ante causam (v. fattura allegata all'atto di ricorso, dell'importo pari a € 580,64), che è apparsa congrua e funzionale alla predisposizione della difesa in giudizio.
Deve da ultimo stigmatizzarsi il comportamento processuale dei convenuti, che non hanno aderito alla proposta conciliativa formulata da questo
Tribunale ex art. 185 bis c.p.c., così ingiustificatamente determinando l'impossibilità di addivenire ad una più rapida definizione della lite. Infatti, il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto dalla proposta conciliativa permette di rilevare non solo il carattere pretestuoso della mancata adesione alla proposta conciliativa ma anche la grave negligenza nella ulteriore coltivazione del giudizio, sicché la condotta processuale della parte costituisce un evidente abuso del processo, pur costituzionalmente garantito, a danno della parte attrice. Pertanto, oltre al pagamento delle spese processuali di cui appresso, i convenuti devono essere altresì condannati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, co. III c.p.c., a norma del quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
pag. 18/21 il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti. Applicando tali coordinate al caso di specie, appare equo liquidare, ex art. 96, co. III c.p.c., la somma di €.1.936,66 pari ad 1/3 dell'importo liquidato a titolo di compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo Gotto-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del sottoscritto Giudice istruttore, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui al n. 1899/2021 R.G., così provvede:
− condanna a rinfondere all'attore pro Controparte_1
quota le spese di successione telematica, funerarie e di sepoltura dei defunti genitori, pari a complessivi € 6.610,62, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
− dispone lo scioglimento della comunione ereditaria relativa al libretto postale n.000018574571, di Poste Italiane, agenzia San Pier
Niceto, ai due buoni fruttiferi ad esso correlati;
alle somme depositate nel c/c n. 3813 presso l'Istituto Bancario BNL di Pace Giammoro CP_4
e, per l'effetto, determina la quota spettante a Parte_1
pag. 19/21 nell'importo di €.44.981,14 e a Per_1 Controparte_1
nell'importo di €.23.042,4;
− ordina alla parte convenuta l'immediato rilascio del bene di
, detenuto sine titulo e identificato al NCEU Parte_1
di Monforte S.G al fg. 7 part. 267 sub 3;
− rigetta la domanda risarcitoria avanzata da
[...]
; Parte_1
− rigetta le ulteriori domande formulate da CP_1
e ;
[...] CP_2
− condanna in solido e Controparte_1 CP_2
alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da
[...] [...]
, che si liquidano nella misura di €.1.250,99 per esborsi Parte_1
ed €.5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Ruggeri;
− condanna e , in Controparte_1 CP_2
solido fra loro, al pagamento in favore di , Parte_1
ex art. 96, co. III c.p.c., della ulteriore somma di €.1.936,66, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, addì 15 maggio 2025
IL GIUDICE
Maria Marino Merlo
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Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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