Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01039/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01453/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2024, proposto da
OB DA, in proprio ed in qualità di erede del sig. RG DA, e TT DA, in proprio ed in qualità di erede del sig. DA RG, nonché quale legale rappresentante della DA RG s.n.c. di DA TT & C, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Sarra e Giovanni Maturi, con domicilio eletto presso il loro studio in EN, Corso del Popolo n. 227/c, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di EN, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento e Silvia Privato, con domicilio eletto nella sua sede municipale in EN – San Marco 4091, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Comune di EN PG/2024/0496448 del 10-10-2024, avente ad oggetto: “ Decadenza definitiva della concessione di spazio acqueo n. 72607 del 01/10/2015 e concessione di spazio acqueo n. 1952 del 28/10/1993 entrambe in località EN – Cannaregio, rio de San Girolamo – Ormesini, intestate al Sig. DA RG (deceduto) e, per esso, ai figli ed eredi ”;
- se ed in quanto necessario, del parere della Direzione Avvocatura Civica del Comune di EN PG 459499 del 20-9-2024 richiamato nel provvedimento di cui sopra;
- della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza datata 10-7-2024;
- di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota del 10-7-2024 il Comune di EN (in seguito, il Comune) comunicava agli eredi del sig. RG DA, deceduto in data 3-12-2018, l’avvio del procedimento di decadenza delle due concessioni di spazio acqueo rilasciate in suo favore (concessione n. 72607/2015; concessione n. 1952/1993), in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4- bis , comma 4, del Regolamento per la circolazione acquea (in seguito, Regolamento Circolazione) e dell’art. 7 del Regolamento comunale del canone unico patrimoniale di concessione (in seguito, Regolamento Canone).
1.1. TT DA, quale erede di RG DA, presentava le sue osservazioni in cui, oltre a dare atto del regolare pagamento dei canoni concessori, rilevava che il mototopo, in relazione al quale era stata rilasciata la concessione n. 1952/93, era stato conferito dal de cuius alla società DA RG s.n.c. di DA TT & C di cui è socio, e di avere acquisito per successione l’intera proprietà dell’imbarcazione in relazione alla quale era stata rilasciata la concessione n. 72607/15.
1.2. Con provvedimento del 10-10-2024, il Comune disponeva comunque la decadenza definitiva di entrambe le concessioni, in quanto il titolare delle stesse “ risulta deceduto da un periodo superiore ai sei mesi”.
Quanto alle osservazioni del ricorrente il Comune, in merito alla concessione n. 1952/93, richiamava il parere del 20-9-2024 dell’Avvocatura Civica secondo cui “ tra i beni demaniali conferiti non rientra la titolarità dello spazio acqueo, in relazione al quale avrebbe dovuto essere richiesta apposita voltura a favore della costituita società, il che non è avvenuto, con la conseguenza che la titolarità dello spazio acqueo in questione è rimasta in capo alla persona fisica DA RG ”.
2. Con il ricorso in esame OB DA e TT DA, eredi di RG DA, e la società DA RG s.n.c. di DA TT & C hanno impugnato tale provvedimento di decadenza sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione del principio di irretroattività come desumibile dall’art. 11 delle preleggi. Violazione degli artt. 61 e 63 del vigente Regolamento comunale del canone unico patrimoniale di concessione (Regolamento Canone) . Erronea applicazione ratione temporis dell’art. 7 del vigente Regolamento Canone in luogo dell’art. 26, c. 5 del previgente Regolamento Canone. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto, in violazione del principio di irretroattività delle leggi, avrebbe applicato alla fattispecie una disciplina sopravvenuta – l’art. 7 del Regolamento Canone - recante adempimenti dichiarativi inesistenti all’epoca del decesso del sig. RG DA.
Infatti, l’art. 7 del Regolamento Canone, che impone agli eredi del concessionario di richiedere entro sei mesi dal decesso del congiunto, a pena di decadenza, il subentro nella titolarità della concessione, sarebbe entrato in vigore in data 1-1-2021, successivamente al decesso del Sig. RG DA (3-12-2018).
Al momento del decesso, sarebbe stato invece ancora in vigore il regolamento previgente (regolamento “ Canone di occupazione, spazi ed aree pubbliche ”, in seguito Regolamento Canone previgente) che all’art. 26, comma 5, stabilisce che “ In caso di decesso del titolare, il Settore tributi comunicherà agli eredi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la revoca della concessione, indicando le procedure da seguire per l’eventuale richiesta di subentrare nell’occupazione, senza soluzione di continuità, e il termine per la dismissione dell'area qualora gli eredi non intendano continuare l’occupazione.
In quest’ultimo caso, verrà restituita la parte di canone anticipata per la quota riferibile al periodo successivo all’effettiva dismissione dell'area ”.
In base alla disciplina vigente al momento del decesso del sig. RG DA, sarebbe stata quindi l’Amministrazione a doversi attivare informando gli interessati della possibilità di subentrare, senza soluzione di continuità, nella posizione del defunto.
Il Comune avrebbe applicato alla fattispecie un’ipotesi decadenziale non prevista al momento del decesso del concessionario.
II - Violazione dell’art. 4, comma 2, del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di EN. Violazione degli artt. 26 e 27 del Regolamento COSAP vigente alla data del 3-12-2018. Eccesso di potere per carenza di motivazione .
In violazione dell’art. 26, comma 5, del Regolamento Canone previgente, l’Amministrazione non avrebbe mai provveduto a comunicare agli eredi, tramite raccomandata, la revoca della concessione e le procedure per il subentro, e continuando a richiedere agli eredi il pagamento del canone avrebbe implicitamente riconosciuto la prosecuzione del rapporto concessorio.
Attraverso il pagamento dei canoni da parte degli eredi, senza l’opposizione del Comune, si sarebbe verificato un tacito rinnovo della concessione.
Sia l’art. 27 del previgente Regolamento Canone, sia l’art. 4, comma 2, del vigente Regolamento Circolazione collegherebbero il rinnovo tacito delle concessioni in essere al pagamento dell’ultima annualità del canone.
Il provvedimento impugnato non motiverebbe in alcun modo in relazione a tali profili.
III - Violazione dell’art. 1, comma 2-bis della L. 241/1990 e s.m.i. Violazione dei canoni di buona fede e correttezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Illogicità ed intrinseca contraddittorietà.
L’adozione del provvedimento di decadenza si porrebbe in contrasto con i principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede.
In particolare sarebbe illogica e contraddittoria, la condotta dell’Amministrazione che, da un lato, ha richiesto agli eredi il pagamento dei canoni di concessione, riconoscendo implicitamente il loro subentro nel rapporto concessorio, e dall'altro ha avviato un procedimento di decadenza delle concessioni nell’erroneo presupposto che gli stessi eredi non avrebbero tempestivamente esercitato il loro diritto al subingresso.
IV - Violazione dell’art. 24 del Regolamento COSAP vigente alla data del 3-12-2018. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Come evidenziato in sede di osservazioni il sig. RG DA avrebbe trasferito il mototopo, cui è correlata la concessione, alla società DA RG s.n.c. di DA TT & C., con l’atto di conferimento d’azienda dell’1-1-2018.
Pertanto l’Amministrazione avrebbe dovuto attribuire la concessione dello spazio acqueo a tale società, senza richiedere la presentazione di una voltura che non era prevista alla data del trasferimento d’azienda.
Alla fattispecie doveva infatti essere applicato non l’art. 7 del Regolamento, bensì l’art. 24, comma 1, del Regolamento Canone previgente, applicabile ratione temporis, in base al quale: “Il diritto all’occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico spetta personalmente al concessionario e non ne è consentito il trasferimento, salvo il caso di cessione, affitto o usufrutto di azienda. In caso di trasferimento della disponibilità aziendale (ivi compreso il ramo d’azienda) cui la concessione sia pertinente, il Settore tributi attribuisce la concessione al nuovo titolare”.
3. Il Comune si è costituito in giudizio rilevando che la decadenza è stata disposta sia in applicazione dell’art. 7, comma 2, del Regolamento Canone, che prevede la decadenza automatica alla morte del concessionario, salvo segnalazione di subingresso degli eredi entro sei mesi, sia in ragione della perdita dei requisiti previsti dall’art. 4- bis , comma 4, del Regolamento Circolazione.
Il ricorso contesterebbe solo una delle motivazioni della decadenza e sarebbe pertanto inammissibile per carenza di interesse.
Quanto alla perdita dei requisiti, il Comune rimarca che esclusivamente il titolare della concessione sarebbe legittimato ad occupare lo spazio concessionato e solo con l’imbarcazione indicata nella concessione.
Invece nella fattispecie, il mototopo sarebbe stato trasferito dal sig. RG DA – titolare della concessione – con l’atto di conferimento d’azienda dell’1-1-2018, quindi prima del decesso, senza informare l’Amministrazione.
Inoltre sia il mototopo, sia l’altra imbarcazione, cui è correlata la concessione, sarebbero risultate nella disponibilità di altri soggetti, quali il sig. TT DA e la società DA RG s.n.c. di DA TT & C..
Nel merito, il Comune ha rilevato:
- in relazione al primo motivo, che in applicazione del principio tempus regit actum , il provvedimento
decadenziale è stato correttamente assunto sulla base della normativa vigente al momento della sua adozione;
- in relazione al secondo motivo, che il pagamento del canone da parte degli eredi non determina la voltura automatica della concessione, che invece richiede un atto formale dell'Amministrazione;
- in relazione al terzo motivo, che la richiesta di pagamento del canone da parte dell’Amministrazione non legittima la prosecuzione della concessione, che è subordinata all’adozione di formali provvedimenti;
- in relazione al quarto motivo, che il trasferimento della concessione richiede l’adozione di un formale provvedimento e non costituisce effetto automatico della cessione d’azienda.
4. Alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2024, parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare in vista della fissazione a breve dell'udienza di merito e dell’impegno del Comune a non portare ad esecuzione nelle more il provvedimento impugnato.
5. In vista della discussione del ricorso le parti hanno depositato memorie e repliche in cui hanno sviluppato le rispettive difese.
6. All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. È infondata l’eccezione preliminare del Comune di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
7.1. Diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione, nel provvedimento di decadenza non vi è alcun riferimento alla perdita dei requisiti previsti dall’art. 4- bis , comma 4, del Regolamento Circolazione.
Il provvedimento impugnato è stato assunto evidenziando che “ sono venuti meno i presupposti per il mantenimento delle concessioni in oggetto in quanto il titolare risulta deceduto da un periodo superiore a sei anni ”, quindi in applicazione dell’art. 7, comma 2, del Regolamento Canone.
7.2. Solo nella comunicazione di avvio del procedimento viene riportato il disposto del citato art. l’art. 4- bis , comma 4, senza tuttavia in alcun modo indicare quale requisito sarebbe venuto meno.
E tale mero richiamo non può certo costituire il fondamento del provvedimento impugnato.
7.3. I rilievi formulati in sede di memoria difensiva, secondo cui le imbarcazioni a cui sono collegate le concessioni sarebbero state trasferite dal de cuius a terzi, costituiscono invece un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento di decadenza.
7.4. Per completezza, va comunque rilevato che, come evidenziato da parte ricorrente in sede procedimentale attraverso le osservazioni, il mototopo, in relazione al quale era stata rilasciata la concessione n. 1952/93, era stato conferito dal de cuius alla società DA RG s.n.c. di DA TT & C – società di persone di cui era socio lo stesso RG DA - e l’altra imbarcazione, in precedenza in comproprietà tra RG DA e il figlio TT DA, è stata acquisita in proprietà definitiva da quest’ultimo per successione.
Non vi è stato quindi alcun trasferimento a terzi: le imbarcazioni come l’esercizio delle concessioni sono sempre rimaste in capo al sig. RG DA e ai suoi eredi.
L’unica contestazione sostanziale mossa nei confronti dei ricorrenti è di non avere provveduto alla presentazione della “ segnalazione certificata di subingresso entro sei mesi dal decesso ”, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Canone.
8. Nel merito sono fondate, nei sensi e nei limiti di seguito precisati, le censure di cui al primo e al terzo motivo di ricorso che per ragioni di connessione possono essere esaminate congiuntamente.
8.1. Come rilevato da parte ricorrente, in base all’art. 26, comma 5, del Regolamento Canone vigente al momento del decesso del sig. RG DA, “ In caso di decesso del titolare, il Settore tributi comunicherà agli eredi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la revoca della concessione, indicando le procedure da seguire per l’eventuale richiesta di subentrare nell’occupazione, senza soluzione di continuità, e il termine per la dismissione dell'area qualora gli eredi non intendano continuare l’occupazione.
In quest’ultimo caso, verrà restituita la parte di canone anticipata per la quota riferibile al periodo successivo all’effettiva dismissione dell'area ”.
Non era quindi prevista la decadenza della concessione per effetto della mera mancata presentazione da parte degli eredi della “ segnalazione certificata di subingresso entro sei mesi dal decesso ”.
Era invece prevista la “ revoca ” della concessione nel caso di mancato esercizio della facoltà di subingresso a decorrere dalla data di ricevimento di apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione.
E l’Amministrazione non ha dato atto dell’invio di tale raccomandata e il rapporto concessorio è di fatto proseguito con gli eredi i quali hanno regolarmente provveduto al pagamento dei canoni.
8.2. Invero come ha rilevato il Comune nella memoria di replica, il nuovo Regolamento Canone è entrato in vigore l’1-1-2021 e quindi alla data di adozione del provvedimento impugnato erano decorsi oltre tre anni, senza che gli eredi del sig. RG DA provvedessero a comunicare il subentro nella concessione.
Tuttavia, da un lato, tale rilievo riguarda una contestazione diversa da quella posta a fondamento del provvedimento impugnato.
Dall’altro lato, stante la disciplina applicabile al momento del decesso del sig. RG DA, come contestato da parte ricorrente nel terzo motivo, risulta contrario ai generali principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede, applicabili anche nello svolgimento dell’attività autoritativa dell’Amministrazione (art. 1, comma 2- bis , della legge n. 241 del 1990; Cons. Stato, Ad. Plen. 4-5-2018, n. 5) che il Comune abbia disposto direttamente la decadenza delle concessioni, senza consentire l’esercizio della facoltà di subingresso - riconosciuta sia dalla previgente sia dall’attuale disciplina - agli eredi i quali, provvedendo regolarmente al pagamento dei canoni richiesti, avevano legittimamente fatto affidamento nella prosecuzione del rapporto concessorio.
Ciò a fortiori in relazione alla concessione correlata al mototopo, per la quale vi era stato il conferimento d’azienda.
D’altra parte, il Comune non può non tener conto della lesività del provvedimento impugnato rispetto alla prosecuzione dell’attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrotermoidraulici, svolta dalla DA RG S.n.c. di DA TT & C., stante la notoria difficoltà di reperire attracchi alternativi in centro storico.
9. Per mere ragioni di esaustività, si deve rilevare che le censure proposte con il secondo e con il quarto motivo sono invece infondate.
9.1. La voltura e il subentro nella concessione richiedono comunque l’adozione di un atto formale da parte dell’Amministrazione.
10. Il ricorso deve in conclusione essere accolto e per l’effetto devono essere annullati gli atti impugnati nei sensi e nei limiti sopra evidenziati. In particolare in applicazione dei principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede il Comune prima di disporre la revoca doveva porre gli eredi nelle condizioni di esercitare la facoltà di subingresso riconosciuta loro dal Regolamento Canone (sia quello attuale, sia quello previgente).
11. In ragione delle peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei medesimi sensi e limiti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in EN nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO