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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 8537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8537 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
RGAC. 45475 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte 1
ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to F. M. Giachi
e
CP 1
in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 16 luglio 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Dichiara le spese di lite irripetibili. MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha avanzato la richiesta di assegno sociale nel novembre 2023 (v. doc. 3 fascicolo parte ricorrente); uno dei requisiti dell'assegno è lo stato di bisogno.
Ora, la parte ricorrente non può accordarsi, nell'ottobre 2020, in ordine alle condizioni della separazione consensuale rinunciando sostanzialmente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento (salvo € 100,00 mensili, v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente) e poi sostenere che si trova in stato di bisogno e chiedere l'assegno sociale.
Se è in stato di bisogno chieda la modifica dell'assegno di mantenimento.
Non colgono nel segno quelle pronunce di Corte d'Appello che sostengono che ciò che rileva non è l'ipotetico diritto ad un reddito ma la concreta situazione di bisogno sulla base di alcune sentenze della Cassazione sul reddito effettivo.
E' evidente che se ho diritto a percepire un assegno di matenimento e poi di fatto questo assegno non viene erogato dal coniuge, chiedo l'esecuzione ed è infruttuosa, allora ho diritto all'assegno sociale: ciò che rileva è il concreto reddito percepito e non l'astratto diritto allo stesso.
Se però ho diritto a chiedere l'assegno di mantenimento e dichiaro che non ne ho bisogno, poi non posso chiedere l'assegno sociale anche se non ho di fatto redditi, perché lo stato di bisogno deve essere involontario: il privato non ha un potere dispositivo sull'assistenza pubblica.
In questo senso altre sentenze della Corte d'Appello (ad es. sentenza Corte di Appello n. 545/20, sentenza Corte di Appello n.1233/20 e sentenza Corte di Appello n.3078/21).
Sulla base di un'interpretazione necessariamente sistematica della disciplina della separazione dei coniugi e del divorzio, da un lato, e di quella dell'assegno sociale, dall'altro, deve ritenersi che, per il mantenimento di quello dei coniugi che si trovi nell'impossidenza di mezzi propri, l'obbligo di assistenza sia posto dall'ordinamento in via primaria in capo all'altro coniuge, che sia economicamente "forte", e solo in via sussidiaria, ossia residuale, in capo allo Stato ex art. 38 Cost. In definitiva, il quadro degli interventi previsti dal legislatore è articolato con una precisa individuazione del soggetto tenuto al mantenimento del coniuge privo di redditi:
a) dapprima occorre procedere nell'ambito del rapporto fra i coniugi e quindi valutare anche ex officio- le loro condizioni patrimoniali: in tale prospettiva il Giudice dovrà imporre un assegno divorzile anche in contrasto con eventuali accordi contrari degli ex coniugi, che sul punto sarebbero nulli per illiceità della causa, in quanto contrari a norma imperativa e a principi di ordine pubblico;
b) solo qualora non sia possibile la misura sub a), la prospettiva si sposta sul versante dell'assistenza pubblica e il Giudice dovrà allora imporre tale obbligo all' CP_1 sotto forma di assegno sociale.
Ne deriva che, quand'anche in sede di separazione consensuale nulla sia stato previsto in merito o addirittura- vi sia stata la dichiarazione, conforme al vero, di un coniuge di possedere mezzi sufficienti per vivere così rinunciando all'assegno di mantenimento, la modifica della detta situazione nel corso del tempo (anche immediatamente dopo l'omologa) comunque legittima l'interessato a chiedere la revisione delle condizioni della separazione (art. 156, u.c. cc); solo laddove questa revisione risultasse impossibile, a causa delle mutate condizioni patrimoniali dell'altro coniuge, allora sarebbe consentito l'accesso all'assistenza pubblica ex art. 38 Cost.
In relazione alla domanda di assegno sociale presentata dalla parte ricorrente, si osserva che dalla disamina della documentazione allegata al ricorso si evince che i due coniugi si sono dichiarati autosufficienti economicamente così come i rispettivi figli. Inoltre, il lavoro svolto dall'ex coniuge presso la tipografia vaticana fa venire meno lo stato di indigenza avallato anche dalle attestazioni ISEE che fino all'anno 2023
i due coniugi - nonostante vivessero separati - presentavano insieme ed il cui importo complessivo dei redditi superava lo scaglione previsto per l'erogazione dell'assegno sociale (v. docc. 2 e 3 fascicolo CP_1.
Per tutto quanto detto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, alla luce della dichiarazione in atti, sono irripetibili ai sensi dellart. 152 disp. att. c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 16 luglio 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte 1
ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to F. M. Giachi
e
CP 1
in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 16 luglio 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Dichiara le spese di lite irripetibili. MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha avanzato la richiesta di assegno sociale nel novembre 2023 (v. doc. 3 fascicolo parte ricorrente); uno dei requisiti dell'assegno è lo stato di bisogno.
Ora, la parte ricorrente non può accordarsi, nell'ottobre 2020, in ordine alle condizioni della separazione consensuale rinunciando sostanzialmente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento (salvo € 100,00 mensili, v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente) e poi sostenere che si trova in stato di bisogno e chiedere l'assegno sociale.
Se è in stato di bisogno chieda la modifica dell'assegno di mantenimento.
Non colgono nel segno quelle pronunce di Corte d'Appello che sostengono che ciò che rileva non è l'ipotetico diritto ad un reddito ma la concreta situazione di bisogno sulla base di alcune sentenze della Cassazione sul reddito effettivo.
E' evidente che se ho diritto a percepire un assegno di matenimento e poi di fatto questo assegno non viene erogato dal coniuge, chiedo l'esecuzione ed è infruttuosa, allora ho diritto all'assegno sociale: ciò che rileva è il concreto reddito percepito e non l'astratto diritto allo stesso.
Se però ho diritto a chiedere l'assegno di mantenimento e dichiaro che non ne ho bisogno, poi non posso chiedere l'assegno sociale anche se non ho di fatto redditi, perché lo stato di bisogno deve essere involontario: il privato non ha un potere dispositivo sull'assistenza pubblica.
In questo senso altre sentenze della Corte d'Appello (ad es. sentenza Corte di Appello n. 545/20, sentenza Corte di Appello n.1233/20 e sentenza Corte di Appello n.3078/21).
Sulla base di un'interpretazione necessariamente sistematica della disciplina della separazione dei coniugi e del divorzio, da un lato, e di quella dell'assegno sociale, dall'altro, deve ritenersi che, per il mantenimento di quello dei coniugi che si trovi nell'impossidenza di mezzi propri, l'obbligo di assistenza sia posto dall'ordinamento in via primaria in capo all'altro coniuge, che sia economicamente "forte", e solo in via sussidiaria, ossia residuale, in capo allo Stato ex art. 38 Cost. In definitiva, il quadro degli interventi previsti dal legislatore è articolato con una precisa individuazione del soggetto tenuto al mantenimento del coniuge privo di redditi:
a) dapprima occorre procedere nell'ambito del rapporto fra i coniugi e quindi valutare anche ex officio- le loro condizioni patrimoniali: in tale prospettiva il Giudice dovrà imporre un assegno divorzile anche in contrasto con eventuali accordi contrari degli ex coniugi, che sul punto sarebbero nulli per illiceità della causa, in quanto contrari a norma imperativa e a principi di ordine pubblico;
b) solo qualora non sia possibile la misura sub a), la prospettiva si sposta sul versante dell'assistenza pubblica e il Giudice dovrà allora imporre tale obbligo all' CP_1 sotto forma di assegno sociale.
Ne deriva che, quand'anche in sede di separazione consensuale nulla sia stato previsto in merito o addirittura- vi sia stata la dichiarazione, conforme al vero, di un coniuge di possedere mezzi sufficienti per vivere così rinunciando all'assegno di mantenimento, la modifica della detta situazione nel corso del tempo (anche immediatamente dopo l'omologa) comunque legittima l'interessato a chiedere la revisione delle condizioni della separazione (art. 156, u.c. cc); solo laddove questa revisione risultasse impossibile, a causa delle mutate condizioni patrimoniali dell'altro coniuge, allora sarebbe consentito l'accesso all'assistenza pubblica ex art. 38 Cost.
In relazione alla domanda di assegno sociale presentata dalla parte ricorrente, si osserva che dalla disamina della documentazione allegata al ricorso si evince che i due coniugi si sono dichiarati autosufficienti economicamente così come i rispettivi figli. Inoltre, il lavoro svolto dall'ex coniuge presso la tipografia vaticana fa venire meno lo stato di indigenza avallato anche dalle attestazioni ISEE che fino all'anno 2023
i due coniugi - nonostante vivessero separati - presentavano insieme ed il cui importo complessivo dei redditi superava lo scaglione previsto per l'erogazione dell'assegno sociale (v. docc. 2 e 3 fascicolo CP_1.
Per tutto quanto detto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, alla luce della dichiarazione in atti, sono irripetibili ai sensi dellart. 152 disp. att. c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 16 luglio 2025. Il Giudice del Lavoro