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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6980/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 15.4.2025, promossa da
, con l'avv. Giuseppe Iaia;
Parte_1
ricorrente
contro
, con il dirigente dott. ; Controparte_1 Persona_1
convenuto
avente ad oggetto: anzianità di servizio.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 10.7.2024, , premesso di Parte_1
lavorare alle dipendenze del e del merito quale Controparte_1
docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A019 in servizio dall'1.9.2019 nell'istituto magistrale “Vittorino
da Feltre” di Taranto e di avere in precedenza prestato servizio di ruolo nella scuola materna statale dall'1.9.1986 al 31.8.2019, chiedeva dichiararsi il diritto al riconoscimento integrale del servizio di ruolo
1 prestato nella scuola materna ai fini della ricostruzione della carriera, in via principale per anni 33 (compreso l'anno 2013) e in subordine per anni
32 (escluso l'anno 2013), e per l'effetto condannarsi il
[...]
e del merito al pagamento delle conseguenti differenze Controparte_1
retributive, maturate al 31.12.2023 in misura di euro 30.000,00 in via principale e di euro 20.966,70 in via subordinata, nonché alla regolarizzazione contributiva e assicurativa mediante versamento delle differenze dovute.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda o in subordine emettersi sentenza dichiarativa.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione – ritualmente sollevata dal convenuto – di prescrizione quinquennale ex artt. 2947 e 2948 n. 4) c.c., o in subordine decennale ex art. 2946 c.c., dei diritti di natura retributiva o risarcitoria azionati ex adverso.
L'eccezione è infondata.
Trattandosi di crediti di natura retributiva afferenti – come risulta dai conteggi attorei – al periodo dall'1.9.2019 al 31.12.2023, essi sono assoggettati al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4) c.c., che nella specie è stato tempestivamente interrotto dalla diffida stragiudiziale notificata – come attestato dalla documentazione in atti – in
2 data 23.2.2024, ovvero entro il quinquennio immediatamente successivo alla maturazione dei più remoti fra i crediti azionati.
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
L'amministrazione scolastica nega il diritto al riconoscimento del servizio di ruolo prestato nella scuola materna statale, sulla base degli artt. 1 e 2
d.l. 19.6.1970 n. 370 conv. in l. 26.7.1970 n. 576 – come riprodotti nell'art. 485 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – che prevedono il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole elementari per i docenti delle scuole di istruzione secondaria e del servizio prestato nelle scuole materne per gli insegnanti delle scuole elementari, ma non anche del servizio prestato nelle scuole materne per i docenti delle scuole di istruzione secondaria.
Senonché, tale disciplina deve ritenersi superata alla luce della normativa sopravvenuta.
In particolare, l'art. 83 d.p.r.
3.5.1974 n. 417 prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio del personale docente delle scuole di istruzione secondaria da un ruolo inferiore a un ruolo superiore.
L'art. 57 l. 11.7.1980 n. 312 estende poi i passaggi di ruolo di cui all'art. 77
d.p.r. 417/74 al personale insegnante delle scuole materne.
Alla luce di quest'ultima disposizione, l'art. 83 d.p.r. 417/74 deve interpretarsi nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente: in tal senso si è espressa più volte anche la giurisprudenza amministrativa.
3 Tale ricostruzione appare peraltro conforme alla equiparazione dello stato giuridico degli insegnanti della scuola materna a quelli della scuola elementare, sancita dagli artt. 17-18 l. 18.3.1968 n. 444.
Inoltre, la tesi interpretativa qui prospettata si rivela rispondente a logica,
essendo incomprensibile che un servizio già riconosciuto in occasione del passaggio dalla scuola materna alla elementare, e quindi ormai stabilmente acquisito alla anzianità di servizio del docente interessato,
possa poi essere cancellato in occasione del successivo passaggio alla scuola di istruzione secondaria.
Né rileva in senso contrario l'ordinanza della Corte costituzionale 21-
30.3.2001 n. 89, con cui si dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-2 d.l. 370/70 conv. in l. 576/70;
tale pronuncia infatti, pur escludendo che l'interpretazione restrittiva delle norme impugnate comporti violazione dei parametri costituzionali,
osserva che gli stessi giudici remittenti segnalano “l'esistenza di un
orientamento ermeneutico estensivo che, se recepito, consentirebbe di
accogliere le domande dei ricorrenti”, senza formulare alcun rilievo in ordine alla pretesa infondatezza di tale orientamento.
E' poi intervenuta comunque a dirimere la questione in senso conforme a quello qui prospettato la giurisprudenza di legittimità, che ha così statuito:
“in tema di personale docente, se in passato gli artt. 1 e 2 d.l. 370/1970
non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel
passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore,
attualmente l'art. 57 l. 312/1980 e l'art. 83 d.p.r. 417/1974, introducendo
4 diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero
l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale
docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere
riconosciuta al docente di scuola superiore in sede di ricostruzione di
carriera l'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di
ruolo”: cfr. Cass. 29.1.2013 n. 2037.
Più recentemente, la S.C. ha ribadito che “in tema di passaggi di ruolo del
personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77 e 83
d.p.r. 417/1974 e art. 57 l. 312/1980, all'insegnante che passi dalla scuola
materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola
materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti
della c.d. temporizzazione”: cfr. Cass. Sez. Un.
6.5.2016 n. 9144 e, in senso conforme, Cass.
4.10.2016 n. 19778.
Deve allora riconoscersi all'istante, ai fini della ricostruzione della carriera,
l'anzianità di servizio maturata quale docente di ruolo nella scuola materna negli anni scolastici dal 1986/1987 al 2018/2019, ovvero per 33
anni.
Ai soli fini della determinazione delle conseguenti differenze retributive,
deve invece escludersi dal computo l'anno 2013.
Tale anno infatti, in forza del blocco stipendiale di cui all'art. 1 co. 1 lett. b)
d.p.r.
4.9.2013 n. 122, deve ritenersi utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, ma non anche delle conseguenti differenze retributive, in quanto “la progressione in carriera va tenuta distinta dai
suoi effetti economici”, così che “il blocco dettato da esigenze di
5 contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti
economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo
scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”: in tal senso, cfr. Cass. 11.6.2024 n. 16133.
Conclusivamente, sulla base dei conteggi analitici correttamente elaborati da parte ricorrente escludendo dal calcolo l'anno 2013, e non specificamente contestati ex adverso (sull'onere a carico del convenuto di specifica contestazione del quantum debeatur anche nella ipotesi di negazione dell'an, si vedano Cass. 18.5.2015 n. 10116, Cass. 18.2.2011 n.
4051 e Cass. 19.1.2006 n. 945), deve condannarsi il convenuto al pagamento delle differenze retributive in ragione di euro 20.966,70
relativamente al periodo dall'1.9.2019 al 31.12.2023, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994
n. 724, a decorrere dal giorno di maturazione dei diritti.
E' invece infondata la domanda di regolarizzazione previdenziale e assicurativa.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il lavoratore
ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo
contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei
contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti
dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio,
atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che
postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità
della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi
6 previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in
causa”: cfr. Cass. 15.9.2014 n. 19398.
Nel caso in esame, nessun ente previdenziale è stato chiamato in causa.
La domanda ora in esame deve quindi essere disattesa.
Le spese di causa seguono ex art. 91 c.p.c. la prevalente soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P. q. m.
dichiara il diritto dell'istante al riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato negli anni scolastici dal 1986/1987 al 2018/2019 nella scuola materna ai fini dell'anzianità di servizio e della ricostruzione della carriera e condanna il convenuto a pagare in suo favore le conseguenti differenze retributive in misura di euro 20.966,70 (previa esclusione dal calcolo dell'anno 2013) in relazione al periodo dall'1.9.2019 al 31.12.2023,
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994
n. 724; rigetta nel resto la domanda;
condanna il convenuto a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 2.100,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Giuseppe Iaia.
Taranto, 15.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
7
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6980/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 15.4.2025, promossa da
, con l'avv. Giuseppe Iaia;
Parte_1
ricorrente
contro
, con il dirigente dott. ; Controparte_1 Persona_1
convenuto
avente ad oggetto: anzianità di servizio.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 10.7.2024, , premesso di Parte_1
lavorare alle dipendenze del e del merito quale Controparte_1
docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A019 in servizio dall'1.9.2019 nell'istituto magistrale “Vittorino
da Feltre” di Taranto e di avere in precedenza prestato servizio di ruolo nella scuola materna statale dall'1.9.1986 al 31.8.2019, chiedeva dichiararsi il diritto al riconoscimento integrale del servizio di ruolo
1 prestato nella scuola materna ai fini della ricostruzione della carriera, in via principale per anni 33 (compreso l'anno 2013) e in subordine per anni
32 (escluso l'anno 2013), e per l'effetto condannarsi il
[...]
e del merito al pagamento delle conseguenti differenze Controparte_1
retributive, maturate al 31.12.2023 in misura di euro 30.000,00 in via principale e di euro 20.966,70 in via subordinata, nonché alla regolarizzazione contributiva e assicurativa mediante versamento delle differenze dovute.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda o in subordine emettersi sentenza dichiarativa.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione – ritualmente sollevata dal convenuto – di prescrizione quinquennale ex artt. 2947 e 2948 n. 4) c.c., o in subordine decennale ex art. 2946 c.c., dei diritti di natura retributiva o risarcitoria azionati ex adverso.
L'eccezione è infondata.
Trattandosi di crediti di natura retributiva afferenti – come risulta dai conteggi attorei – al periodo dall'1.9.2019 al 31.12.2023, essi sono assoggettati al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4) c.c., che nella specie è stato tempestivamente interrotto dalla diffida stragiudiziale notificata – come attestato dalla documentazione in atti – in
2 data 23.2.2024, ovvero entro il quinquennio immediatamente successivo alla maturazione dei più remoti fra i crediti azionati.
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
L'amministrazione scolastica nega il diritto al riconoscimento del servizio di ruolo prestato nella scuola materna statale, sulla base degli artt. 1 e 2
d.l. 19.6.1970 n. 370 conv. in l. 26.7.1970 n. 576 – come riprodotti nell'art. 485 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – che prevedono il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole elementari per i docenti delle scuole di istruzione secondaria e del servizio prestato nelle scuole materne per gli insegnanti delle scuole elementari, ma non anche del servizio prestato nelle scuole materne per i docenti delle scuole di istruzione secondaria.
Senonché, tale disciplina deve ritenersi superata alla luce della normativa sopravvenuta.
In particolare, l'art. 83 d.p.r.
3.5.1974 n. 417 prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio del personale docente delle scuole di istruzione secondaria da un ruolo inferiore a un ruolo superiore.
L'art. 57 l. 11.7.1980 n. 312 estende poi i passaggi di ruolo di cui all'art. 77
d.p.r. 417/74 al personale insegnante delle scuole materne.
Alla luce di quest'ultima disposizione, l'art. 83 d.p.r. 417/74 deve interpretarsi nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente: in tal senso si è espressa più volte anche la giurisprudenza amministrativa.
3 Tale ricostruzione appare peraltro conforme alla equiparazione dello stato giuridico degli insegnanti della scuola materna a quelli della scuola elementare, sancita dagli artt. 17-18 l. 18.3.1968 n. 444.
Inoltre, la tesi interpretativa qui prospettata si rivela rispondente a logica,
essendo incomprensibile che un servizio già riconosciuto in occasione del passaggio dalla scuola materna alla elementare, e quindi ormai stabilmente acquisito alla anzianità di servizio del docente interessato,
possa poi essere cancellato in occasione del successivo passaggio alla scuola di istruzione secondaria.
Né rileva in senso contrario l'ordinanza della Corte costituzionale 21-
30.3.2001 n. 89, con cui si dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-2 d.l. 370/70 conv. in l. 576/70;
tale pronuncia infatti, pur escludendo che l'interpretazione restrittiva delle norme impugnate comporti violazione dei parametri costituzionali,
osserva che gli stessi giudici remittenti segnalano “l'esistenza di un
orientamento ermeneutico estensivo che, se recepito, consentirebbe di
accogliere le domande dei ricorrenti”, senza formulare alcun rilievo in ordine alla pretesa infondatezza di tale orientamento.
E' poi intervenuta comunque a dirimere la questione in senso conforme a quello qui prospettato la giurisprudenza di legittimità, che ha così statuito:
“in tema di personale docente, se in passato gli artt. 1 e 2 d.l. 370/1970
non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel
passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore,
attualmente l'art. 57 l. 312/1980 e l'art. 83 d.p.r. 417/1974, introducendo
4 diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero
l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale
docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere
riconosciuta al docente di scuola superiore in sede di ricostruzione di
carriera l'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di
ruolo”: cfr. Cass. 29.1.2013 n. 2037.
Più recentemente, la S.C. ha ribadito che “in tema di passaggi di ruolo del
personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77 e 83
d.p.r. 417/1974 e art. 57 l. 312/1980, all'insegnante che passi dalla scuola
materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola
materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti
della c.d. temporizzazione”: cfr. Cass. Sez. Un.
6.5.2016 n. 9144 e, in senso conforme, Cass.
4.10.2016 n. 19778.
Deve allora riconoscersi all'istante, ai fini della ricostruzione della carriera,
l'anzianità di servizio maturata quale docente di ruolo nella scuola materna negli anni scolastici dal 1986/1987 al 2018/2019, ovvero per 33
anni.
Ai soli fini della determinazione delle conseguenti differenze retributive,
deve invece escludersi dal computo l'anno 2013.
Tale anno infatti, in forza del blocco stipendiale di cui all'art. 1 co. 1 lett. b)
d.p.r.
4.9.2013 n. 122, deve ritenersi utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, ma non anche delle conseguenti differenze retributive, in quanto “la progressione in carriera va tenuta distinta dai
suoi effetti economici”, così che “il blocco dettato da esigenze di
5 contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti
economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo
scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”: in tal senso, cfr. Cass. 11.6.2024 n. 16133.
Conclusivamente, sulla base dei conteggi analitici correttamente elaborati da parte ricorrente escludendo dal calcolo l'anno 2013, e non specificamente contestati ex adverso (sull'onere a carico del convenuto di specifica contestazione del quantum debeatur anche nella ipotesi di negazione dell'an, si vedano Cass. 18.5.2015 n. 10116, Cass. 18.2.2011 n.
4051 e Cass. 19.1.2006 n. 945), deve condannarsi il convenuto al pagamento delle differenze retributive in ragione di euro 20.966,70
relativamente al periodo dall'1.9.2019 al 31.12.2023, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994
n. 724, a decorrere dal giorno di maturazione dei diritti.
E' invece infondata la domanda di regolarizzazione previdenziale e assicurativa.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il lavoratore
ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo
contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei
contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti
dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio,
atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che
postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità
della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi
6 previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in
causa”: cfr. Cass. 15.9.2014 n. 19398.
Nel caso in esame, nessun ente previdenziale è stato chiamato in causa.
La domanda ora in esame deve quindi essere disattesa.
Le spese di causa seguono ex art. 91 c.p.c. la prevalente soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P. q. m.
dichiara il diritto dell'istante al riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato negli anni scolastici dal 1986/1987 al 2018/2019 nella scuola materna ai fini dell'anzianità di servizio e della ricostruzione della carriera e condanna il convenuto a pagare in suo favore le conseguenti differenze retributive in misura di euro 20.966,70 (previa esclusione dal calcolo dell'anno 2013) in relazione al periodo dall'1.9.2019 al 31.12.2023,
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994
n. 724; rigetta nel resto la domanda;
condanna il convenuto a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 2.100,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Giuseppe Iaia.
Taranto, 15.4.2025.
Il giudice
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