Art. 18. (Stato giuridico del personale della scuola materna statale)
Le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare statale, nonche' le norme che regolano l'assistenza e la previdenza, compresa la iscrizione obbligatoria all'ente nazionale di assistenza magistrale, sono estese al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale. Le norme di stato giuridico del personale della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato sono estese, in quanto applicabili, al personale assistente della scuola materna statale.
Il personale della scuola materna statale sara' ammesso a frequentare corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.
Alle direttrici ed alle insegnanti delle sezioni speciali presso scuole materne statali o delle scuole materne speciali, di cui all'articolo 3 della presente legge, e' riconosciuta una indennita' pari a quella spettante ai direttori ed agli insegnanti delle classi e delle scuole speciali dell'istruzione elementare. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 16 giugno 1983, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 22/6/1983, n. 170) ha dichiarato ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968 nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.
Le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare statale, nonche' le norme che regolano l'assistenza e la previdenza, compresa la iscrizione obbligatoria all'ente nazionale di assistenza magistrale, sono estese al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale. Le norme di stato giuridico del personale della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato sono estese, in quanto applicabili, al personale assistente della scuola materna statale.
Il personale della scuola materna statale sara' ammesso a frequentare corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.
Alle direttrici ed alle insegnanti delle sezioni speciali presso scuole materne statali o delle scuole materne speciali, di cui all'articolo 3 della presente legge, e' riconosciuta una indennita' pari a quella spettante ai direttori ed agli insegnanti delle classi e delle scuole speciali dell'istruzione elementare. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 16 giugno 1983, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 22/6/1983, n. 170) ha dichiarato ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968 nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.