Art. 19.
Dall'ammissione al concorso per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi e' escluso ciascuno dei superstiti dell'iscritto alla gestione previdenza qualora un altro superstite, o gruppo di superstiti, dello stesso iscritto risulti contemporaneamente titolare di assegno vitalizio riguardato dal precedente art. 14 oppure di pensione o, comunque, ne abbia contemporaneamente diritto.
Dall'ammissione al concorso per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi e' escluso ciascuno dei superstiti dell'iscritto alla gestione previdenza qualora un altro superstite, o gruppo di superstiti, dello stesso iscritto risulti contemporaneamente titolare di assegno vitalizio riguardato dal precedente art. 14 oppure di pensione o, comunque, ne abbia contemporaneamente diritto.