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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/12/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3438 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 25 novembre 2025 e vertente tra tra
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Realdo Filippo Frattoni
-opponente-
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv.
RE AL
-opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2025 le parti concludevano come da verbale di pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 715/2023, del 8.10.2023, con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto alla predetta il pagamento, in favore della della somma di euro 59.754,74, oltre interessi e Controparte_1 spese, in virtù del contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 28.4.2021.
A sostegno dell'opposizione, la società opponente ha dedotto che, in data
31.7.2020, la predetta aveva stipulato con il Comune di Motta Visconti il
1 contratto d'appalto relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica del plesso scolastico sito in via Don Milani per l'importo di Euro 2.250.770,14; che in data 28.4.2021 veniva stipulato un contratto di subappalto con la opposta;
che con tale contratto veniva pattuito che
“l'impresa provvederà al pagamento della fattura per i lavori subappaltati al
Subappaltatore entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento da parte dell'EN … Sul pagamento in acconto verrà effettuata una ritenuta di garanzia pari al 5% (cinque per cento) del valore totale che verrà liquidato entro 30 giorni dall'avvenuta regolare esecuzione dei lavori comprovata con l'emissione del collaudo o CRE” (art. 5); che l'opponente aveva già saldato la somma di euro
938.235,99, in relazione all'importo di euro 998.040,73 fatturata per materiale e lavori eseguiti dall'opposta; che, come comunicato alla opposta, in data 15.5.2022 il aveva provveduto al saldo di due fatture del 2021, Controparte_2 mentre risultavano ancora non pagate le successive fatture dei mesi di agosto/settembre 2022, per euro 403.530,76; che l'opponente aveva versato in favore della opposta acconti di euro 17.500,00, di euro 14.722,00, di euro
24.332,35, il 7.09.2022 di euro 28.856,72 e il 13.10.2022 di euro 52.920,09; che l'opposta in data 16.2.2023 aveva emesso fattura di euro 39.458,72, corrispondente alle ritenute del 5% sulle fatture di acconto, senza il collaudo finale dell'ente. Oltre a ciò, l'opponente ha eccepito l'incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale, in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 23 del contratto di subappalto stipulato tra le parti.
Alla luce delle suddette deduzioni, ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale, contrariis rejectis: in via preliminare: solo per l'ipotesi che la convenuta opposta dovesse chiedere la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
715/2023 (R.G. 2730/2023), emesso dal Tribunale di Cassino in data 8.10.2023, notificato all'odierna opponente in data 10.10.2023, non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
sempre in via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare la carenza di competenza e/o giurisdizione del Tribunale di Cassino in forza della violazione da parte della ricorrente della clausola compromissoria di cui all'art. 27 del contratto di subappalto (prodotto sub. doc. 3) e, per l'effetto, accertare
e dichiarare la nullità e/o inefficacia ovvero l'annullamento e/o revoca del decreto
2 ingiuntivo n. 715/2023 (R.G. 2730/2023), emesso dal Tribunale di Cassino in data
8.10.2023, notificato all'odierna opponente in data 10.10.2023, previo ogni più opportuno accertamento e/o statuizione in ordine alle eccezioni e contestazioni indicate in narrativa;
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare la carenza dei presupposti di esigibilità del credito vantato dall'opposta in ragione di quanto previsto dall'art. 5 del contratto di subappalto (prodotto sub. doc. 3) e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia ovvero l'annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo n. 715/2023 (R.G. 2730/2023) emesso dal Tribunale di Cassino in data 08.10.2023, notificato all'odierna opponente in data 10.10.2023, previo ogni più opportuno accertamento e/o statuizione in ordine alle eccezioni e contestazioni indicate in narrativa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio.”
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione.
Respinta l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025.
2. L'opposizione va accolta per le seguenti ragioni.
In via pregiudiziale di rito, parte opponente ha eccepito, ai sensi dell'art. 809-ter c.p.c., l'incompetenza del Tribunale, in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di subappalto del 28.4.2021 dedotto il lite, la quale devolve alla competenza arbitrale la risoluzione delle controversie insorte tra le parti.
L'art. 23 del contratto di subappalto prevede testualmente che: “tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto comprese quelle inerenti la sua validità interpretazione esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di tre arbitri da nominarsi uno per ciascuna delle parti e terzo di comune accordo fra i primi due. Gli arbitri decideranno secondo diritto
(…).”(all. n. 3 alla citazione in opposizione).
La clausola in esame configura un compromesso per arbitrato rituale, demandando a un collegio — da istituirsi secondo il procedimento convenzionalmente stabilito — la risoluzione di ogni controversia derivante o connessa al negozio giuridico in oggetto, con attribuzione di piena potestà decidendi.
3 L'obbligo per gli arbitri di osservare le norme di diritto sostanziale depone per la natura rituale dell'arbitrato, in quanto riflette il paradigma del giudizio di cognizione. In siffatta ipotesi, la volontà delle parti non è volta a una composizione amichevole o transattiva della lite, caratteristica dell'arbitrato irrituale, bensì all'ottenimento di un provvedimento avente efficacia di sentenza ex art. 824-bis c.p.c.
Piena e incondizionata risulta, altresì, l'operatività oggettiva della clausola compromissoria rispetto alla fattispecie de qua. Le contestazioni sollevate dall'opponente in merito alla presunta inesigibilità del credito azionato — fondate sul disposto dell'art. 5 del contratto di subappalto — afferiscono in via diretta alla fase esecutiva del rapporto negoziale, ricadente pienamente nell'alveo della competenza arbitrale.
Sotto il profilo processuale, occorre evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la presenza di una clausola compromissoria non impedisce al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (tra le tante, cfr. Cass n. 25939/2021; Cass. n. 5265/2011).
Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario processo di cognizione nel quale, ove venga sollevata eccezione di compromesso, il riscontro della validità della clausola arbitrale determina l'insussistenza della competenza del giudice adito.
Ne consegue l'obbligo del giudice di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e di rimettere la risoluzione della controversia al collegio arbitrale, in conformità al vincolo contrattuale assunto dalle parti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta.
Tale motivo di opposizione deve ritenersi fondato ed assorbente rispetto alle ulteriori doglianze di parte attrice.
3. In merito alle spese della presente controversia, deve ritenersi che non vi sono motivi per compensare le spese processuali, “considerato che la scelta dell'ingiungente di ricorrere al procedimento monitorio nonostante la presenza della clausola arbitrale è soggetta al rischio che tale clausola possa essere
4 invocata, legittimamente, dall'ingiunto in fase di opposizione” (Trib. Civitavecchia
n. 307/2023; Trib. Milano n. 5606/2022).
Pertanto, le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n.
55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (52.000,01-
260.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con l'applicazione dei valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (cfr. art. 4 d.m. cit.), sono poste a carico di parte opposta, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 715/2023 per essere la presente controversia devoluta alla competenza arbitrale, in forza dell'art. 23 del contratto di subappalto del 28.4.2021;
2) assegna alle parti termine di mesi per l'eventuale riassunzione della controversia avanti al collegio arbitrale previsto dall'art. 23 del contratto di subappalto del 28.4.2021;
3) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opponente, che liquida in euro 406,50 per spese vive e in euro
4.217,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 20 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
5
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3438 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 25 novembre 2025 e vertente tra tra
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Realdo Filippo Frattoni
-opponente-
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv.
RE AL
-opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2025 le parti concludevano come da verbale di pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 715/2023, del 8.10.2023, con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto alla predetta il pagamento, in favore della della somma di euro 59.754,74, oltre interessi e Controparte_1 spese, in virtù del contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 28.4.2021.
A sostegno dell'opposizione, la società opponente ha dedotto che, in data
31.7.2020, la predetta aveva stipulato con il Comune di Motta Visconti il
1 contratto d'appalto relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica del plesso scolastico sito in via Don Milani per l'importo di Euro 2.250.770,14; che in data 28.4.2021 veniva stipulato un contratto di subappalto con la opposta;
che con tale contratto veniva pattuito che
“l'impresa provvederà al pagamento della fattura per i lavori subappaltati al
Subappaltatore entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento da parte dell'EN … Sul pagamento in acconto verrà effettuata una ritenuta di garanzia pari al 5% (cinque per cento) del valore totale che verrà liquidato entro 30 giorni dall'avvenuta regolare esecuzione dei lavori comprovata con l'emissione del collaudo o CRE” (art. 5); che l'opponente aveva già saldato la somma di euro
938.235,99, in relazione all'importo di euro 998.040,73 fatturata per materiale e lavori eseguiti dall'opposta; che, come comunicato alla opposta, in data 15.5.2022 il aveva provveduto al saldo di due fatture del 2021, Controparte_2 mentre risultavano ancora non pagate le successive fatture dei mesi di agosto/settembre 2022, per euro 403.530,76; che l'opponente aveva versato in favore della opposta acconti di euro 17.500,00, di euro 14.722,00, di euro
24.332,35, il 7.09.2022 di euro 28.856,72 e il 13.10.2022 di euro 52.920,09; che l'opposta in data 16.2.2023 aveva emesso fattura di euro 39.458,72, corrispondente alle ritenute del 5% sulle fatture di acconto, senza il collaudo finale dell'ente. Oltre a ciò, l'opponente ha eccepito l'incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale, in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 23 del contratto di subappalto stipulato tra le parti.
Alla luce delle suddette deduzioni, ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale, contrariis rejectis: in via preliminare: solo per l'ipotesi che la convenuta opposta dovesse chiedere la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
715/2023 (R.G. 2730/2023), emesso dal Tribunale di Cassino in data 8.10.2023, notificato all'odierna opponente in data 10.10.2023, non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
sempre in via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare la carenza di competenza e/o giurisdizione del Tribunale di Cassino in forza della violazione da parte della ricorrente della clausola compromissoria di cui all'art. 27 del contratto di subappalto (prodotto sub. doc. 3) e, per l'effetto, accertare
e dichiarare la nullità e/o inefficacia ovvero l'annullamento e/o revoca del decreto
2 ingiuntivo n. 715/2023 (R.G. 2730/2023), emesso dal Tribunale di Cassino in data
8.10.2023, notificato all'odierna opponente in data 10.10.2023, previo ogni più opportuno accertamento e/o statuizione in ordine alle eccezioni e contestazioni indicate in narrativa;
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare la carenza dei presupposti di esigibilità del credito vantato dall'opposta in ragione di quanto previsto dall'art. 5 del contratto di subappalto (prodotto sub. doc. 3) e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia ovvero l'annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo n. 715/2023 (R.G. 2730/2023) emesso dal Tribunale di Cassino in data 08.10.2023, notificato all'odierna opponente in data 10.10.2023, previo ogni più opportuno accertamento e/o statuizione in ordine alle eccezioni e contestazioni indicate in narrativa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio.”
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione.
Respinta l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025.
2. L'opposizione va accolta per le seguenti ragioni.
In via pregiudiziale di rito, parte opponente ha eccepito, ai sensi dell'art. 809-ter c.p.c., l'incompetenza del Tribunale, in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di subappalto del 28.4.2021 dedotto il lite, la quale devolve alla competenza arbitrale la risoluzione delle controversie insorte tra le parti.
L'art. 23 del contratto di subappalto prevede testualmente che: “tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto comprese quelle inerenti la sua validità interpretazione esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di tre arbitri da nominarsi uno per ciascuna delle parti e terzo di comune accordo fra i primi due. Gli arbitri decideranno secondo diritto
(…).”(all. n. 3 alla citazione in opposizione).
La clausola in esame configura un compromesso per arbitrato rituale, demandando a un collegio — da istituirsi secondo il procedimento convenzionalmente stabilito — la risoluzione di ogni controversia derivante o connessa al negozio giuridico in oggetto, con attribuzione di piena potestà decidendi.
3 L'obbligo per gli arbitri di osservare le norme di diritto sostanziale depone per la natura rituale dell'arbitrato, in quanto riflette il paradigma del giudizio di cognizione. In siffatta ipotesi, la volontà delle parti non è volta a una composizione amichevole o transattiva della lite, caratteristica dell'arbitrato irrituale, bensì all'ottenimento di un provvedimento avente efficacia di sentenza ex art. 824-bis c.p.c.
Piena e incondizionata risulta, altresì, l'operatività oggettiva della clausola compromissoria rispetto alla fattispecie de qua. Le contestazioni sollevate dall'opponente in merito alla presunta inesigibilità del credito azionato — fondate sul disposto dell'art. 5 del contratto di subappalto — afferiscono in via diretta alla fase esecutiva del rapporto negoziale, ricadente pienamente nell'alveo della competenza arbitrale.
Sotto il profilo processuale, occorre evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la presenza di una clausola compromissoria non impedisce al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (tra le tante, cfr. Cass n. 25939/2021; Cass. n. 5265/2011).
Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario processo di cognizione nel quale, ove venga sollevata eccezione di compromesso, il riscontro della validità della clausola arbitrale determina l'insussistenza della competenza del giudice adito.
Ne consegue l'obbligo del giudice di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e di rimettere la risoluzione della controversia al collegio arbitrale, in conformità al vincolo contrattuale assunto dalle parti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta.
Tale motivo di opposizione deve ritenersi fondato ed assorbente rispetto alle ulteriori doglianze di parte attrice.
3. In merito alle spese della presente controversia, deve ritenersi che non vi sono motivi per compensare le spese processuali, “considerato che la scelta dell'ingiungente di ricorrere al procedimento monitorio nonostante la presenza della clausola arbitrale è soggetta al rischio che tale clausola possa essere
4 invocata, legittimamente, dall'ingiunto in fase di opposizione” (Trib. Civitavecchia
n. 307/2023; Trib. Milano n. 5606/2022).
Pertanto, le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n.
55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (52.000,01-
260.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con l'applicazione dei valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (cfr. art. 4 d.m. cit.), sono poste a carico di parte opposta, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 715/2023 per essere la presente controversia devoluta alla competenza arbitrale, in forza dell'art. 23 del contratto di subappalto del 28.4.2021;
2) assegna alle parti termine di mesi per l'eventuale riassunzione della controversia avanti al collegio arbitrale previsto dall'art. 23 del contratto di subappalto del 28.4.2021;
3) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opponente, che liquida in euro 406,50 per spese vive e in euro
4.217,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 20 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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