Sentenza 8 agosto 1978
Massime • 2
L'art 14 dello statuto dell'ENEL,approvato con DPR 21 dicembre 1965 n 1720, nel conferire ai direttori di compartimento la rappresentanza processuale attiva e passiva,in relazione agli affari di loro Competenza e nell'ambito delle circoscrizioni territoriali in cui operano, enuncia criteri non gia cumulativi ma alternativi, inteso il secondo (ambito delle circoscrizioni territoriali in cui operano) a far combaciare la rappresentanza processuale con quella sostanziale in Sede locale,e il primo (affari di loro Competenza) a consentire l'Esercizio extraterritoriale da parte dell'organo meglio edotto dell'affare. ( Conf 1434/76, mass n 380147).*
Deve ritenersi stabile ogni rapporto di lavoro che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimita e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate, e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere gli effetti del licenziamento. Il che, se per la generalita dei casi coincide oggi con l'ambito di operativita della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), puo anche realizzarsi ogni qual volta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al prestatore d'opera una tutela di pari intensita. Questo principio si applica fin dal momento in cui il requisito della stabilita o non stabilita del rapporto e stato enunciato nella sentenza della Corte costituzionale n 63 del 1966. ( V 1268/76, mass n 379956).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/1978, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 8 agosto 1978 |
Testo completo
L'art 14 dello statuto dell'ENEL,approvato con DPR 21 dicembre 1965 n 1720, nel conferire ai direttori di compartimento la rappresentanza processuale attiva e passiva,in relazione agli affari di loro Competenza e nell'ambito delle circoscrizioni territoriali in cui operano, enuncia criteri non gia cumulativi ma alternativi, inteso il secondo (ambito delle circoscrizioni territoriali in cui operano) a far combaciare la rappresentanza processuale con quella sostanziale in Sede locale,e il primo (affari di loro Competenza) a consentire l'Esercizio extraterritoriale da parte dell'organo meglio edotto dell'affare. ( Conf 1434/76, mass n 380147).*