Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/09/2025, n. 937
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Sentenza 30 settembre 2025

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La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società (appellante) nei confronti di un istituto bancario (appellato), avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva rideterminato il saldo di un conto corrente bancario. L'appellante lamentava l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e usurari, nonché della commissione di massimo scoperto e di addebiti per prodotti derivati OTC, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado per accertare la nullità delle relative clausole contrattuali, la rideterminazione del saldo del conto corrente secondo tassi legali e senza capitalizzazione, e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. In particolare, l'appellante contestava il metodo di calcolo della prescrizione adottato dal Tribunale, sostenendo che il termine decorresse dalla cessazione del rapporto e non dalla data di ciascuna annotazione, e lamentava l'inammissibilità o il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, nonché l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione per gli addebiti OTC. Contestava altresì il rigetto della domanda di restituzione di ulteriori spese non meglio specificate e la decisione di rigettare la domanda volta a dichiarare l'insussistenza del diritto della banca di segnalare la società alla Centrale dei Rischi. Infine, impugnava la compensazione integrale delle spese di lite e la ripartizione delle spese di CTU. L'appellato chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

La Corte d'Appello, dopo aver disposto una nuova consulenza tecnica d'ufficio per ricalcolare il saldo del conto corrente eliminando le spese indeterminate e gli addebiti per prodotti derivati OTC, e per verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse ai fini dell'applicazione della prescrizione decennale, ha accolto parzialmente i primi tre motivi di appello, accertando che il saldo del conto corrente n. 69350 è pari a -489,15 € a debito del correntista. In accoglimento del quarto motivo, ha dichiarato l'insussistenza del diritto della banca di procedere alla segnalazione a sofferenza della società alla Centrale dei Rischi, ritenendo il saldo residuo esiguo e contestato. Rigettato il quinto motivo, la Corte ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, liquidandole come da dispositivo, e ha posto le spese di CTU a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna, fermo il vincolo di solidarietà passiva a favore del CTU. La decisione si fonda sull'applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di prescrizione, anatocismo, usura e trasparenza bancaria, nonché sulla valutazione della CTU che ha ricalcolato il saldo del conto corrente depurandolo dagli addebiti illegittimi e applicando i criteri di decorrenza della prescrizione come da sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24418/2010, e sulla considerazione che la segnalazione a sofferenza non è ammissibile per crediti contestati o di importo esiguo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/09/2025, n. 937
    Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
    Numero : 937
    Data del deposito : 30 settembre 2025

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