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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/09/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 212/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 20 febbraio 2020
d a
(già Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante Parte_2 [...]
con sede legale in Porto Mantovano (MN), via Gramsci 1 (C.F. Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. PAGANI CARLO (C.F. P.IVA_1
del Foro di Mantova, procuratore domiciliatario come C.F._1
da procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 26 c o n t r o in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SARZI SARTORI
STEFANO (C.F. del Foro di Mantova, procuratore C.F._2
domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 21 maggio 2025 avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)-
Codice: 140041
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, SEZ. II, pubblicata in data 24 luglio 2019 con il n. 530/2019
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accertare le circostanze in premessa e conseguentemente:
- compiuti i necessari incombenti e le opportune declaratorie, riformarsi la
Sentenza n. 530/2019, pubblicata in data 24.07.2019, mai notificata, emessa
dal Giudice Unico del Tribunale di Mantova, Dott.ssa Silvia Fraccalvieri nel
proc 1561/2016 R.G, meglio descritta in premessa, nelle parti ivi indicate;
- per l'effetto,
A.
pagina 2 di 26 Nel merito, in via principale
1. per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate,
a. accertarsi e dichiararsi,
- la illegittimità e la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, ai sensi degli artt.
1284, 1346, 1418 c.c., artt. 4 e 5 L. 154/1992, 117 D.lgs. 385/1993 nonché per
ogni altra ragione di giustizia, delle clausole dei contratti per i quali è causa e
dei contratti di apertura di credito ad essi collegati, facenti riferimento, ai fini
della determinazione degli interessi, agli usi praticati su piazza - anche
mediante rinvio, ai fini della determinazione degli interessi, all'art. 7 delle
norme generali che regolano i conti di corrispondenza, facente a sua volta
riferimento, ai fini della determinazione del saggio degli interessi, alle
condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza (cd. “uso
piazza”);
- la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. nonché
per ogni altra ragione di giustizia, delle clausole dei contratti per cui è causa e
dei contratti di apertura di credito ad esso collegati, contemplanti - anche
mediante rinvio, ai fini della determinazione degli interessi, alle norme che
regolano i conti di corrispondenza – la capitalizzazione periodica di interessi,
competenze, spese ed oneri applicate nel corso dell'intero rapporto e, per
l'effetto, la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al
rapporto in esame;
pagina 3 di 26 - la illegittimità della applicazione al conto corrente per cui è causa, delle
commissioni di massimo scoperto, degli addebiti prodotti derivati OTC e delle
altre spese e oneri indicati in citazione e nell'elaborato peritale del rag.
(all. Sub 8 atto di citazione); Persona_1
b. rideterminarsi, se del caso mediante il ricorso a CTU, il saldo effettivo del
rapporto bancario in oggetto, alla data della notificazione dell'atto di
citazione, riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura,
secondo l'applicazione, per quanto riguarda il pagamento degli interessi, del
tasso legale ex art. 1284 c.c. per il contratto n. 69350.49, senza anatocismo, e,
in generale, senza qualsiasi forma di capitalizzazione di interessi, spese e
commissioni, e senza spese e commissioni, anche di massimo scoperto, dal
sorgere del rapporto, per tutta la durata e sin dall'apertura, o per il diverso
periodo risultante in corso di causa e ritenuto di giustizia, al fine di
rideterminare il reale saldoconto (dare/avere tra le parti) alla data di
citazione;
in subordine, nell'ipotesi in cui si ritenga applicabile la norma di cui all'art. 5
L. 154/1992 (e successivamente l'art. 117 TUB) anche ai contratti conclusi
anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge - ossia il 9.07.1992 -
procedersi alla rideterminazione del saldo secondo l'applicazione, per quanto
riguarda il pagamento degli interessi relativi al contratto n. 69350.49, del
tasso legale ex art. 1284 c.c. sino al giorno 8.07.1992 e del tasso sostitutivo di
pagina 4 di 26 cui all'art. 5 L. 154/1992 e, successivamente, di cui all'art. 117, comma 7,
lett.a) T.U.B. per il periodo decorrente dal 9.07.1992 (data di entrata in vigore
della L. 154/1992);
in ogni caso senza anatocismo, e, in generale, senza qualsiasi forma di
capitalizzazione di interessi, spese e commissioni, e senza spese e commissioni,
anche di massimo scoperto, e senza addebiti di prodotti derivati OTC, dal
sorgere del rapporto, per tutta la durata e sin dall'apertura, o per il diverso
periodo risultante in corso di causa e ritenuto di giustizia, al fine di
rideterminare il reale saldoconto (dare/avere tra le parti) alla data di
citazione;
c. per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore a riaccreditare tutte
[...]
le somme indebitamente addebitate e percepite sul conto corrente n. 69350.49
a titolo di interessi usurari, commissioni massimo scoperto, capitalizzazione
periodica degli interessi e altri oneri non dovuti nella misura di Euro
48.556,89, e a restituire quindi alla Società Parte_2
e c. la predetta somma o altra, maggiore o minore, risultante in
[...]
corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso a CTU, oltre a
interessi dalla data della domanda al soddisfo;
2. per le ragioni esposte, anche singolarmente considerato, accertarsi e
dichiararsi che nulla è dovuto dalla società in relazione Parte_1
pagina 5 di 26 al rapporto per il quale è causa;
Nel merito, in via subordinata
1. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, anche parziale, delle
domande che precedono e, in particolare, nella denegata ipotesi in cui sia
ritenuta valida la modalità di determinazione degli interessi come applicati
dalla per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate, CP_1
a. accertarsi e dichiararsi,
- la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. nonché
per ogni altra ragione di giustizia, delle clausole del contratto per cui è causa
e del contratto di apertura di credito ad esso collegati, contemplanti - anche
mediante rinvio, ai fini della determinazione degli interessi, alle norme che
regolano i conti di corrispondenza – la capitalizzazione periodica di interessi,
competenze, spese ed oneri applicate nel corso dell'intero rapporto e, per
l'effetto, la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al
rapporto in esame;
- che in proprio e quale avente causa Controparte_1
di Banca Agricola Mantovana S.p.A., ha pattuito e/o in ogni caso applicato, in
relazione al rapporto per cui è giudizio, interessi usurari e ultralegali;
- la illegittimità e la nullità delle pattuizioni del contratto per il quale è causa,
contemplanti interessi usurari;
- la illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in
pagina 6 di 26 costanza di rapporto;
- la illegittimità della applicazione al conto corrente per cui è causa, delle
commissioni di massimo scoperto, e delle altre spese e oneri indicati in
citazione e nell'elaborato peritale del rag. (all. sub 8 atto di Persona_1
citazione);
b. rideterminarsi, se del caso mediante il ricorso a CTU, il saldo effettivo del
rapporto bancario in oggetto, alla data della notificazione dell'atto di
citazione, riliquidando lo stesso, per tutta la durata e sin dall'apertura, senza
anatocismo alcuno e, in generale, senza qualsiasi forma di capitalizzazione di
interessi, spese e commissioni, e senza spese e commissioni, anche di massimo
scoperto, dal sorgere del rapporto, senza addebiti prodotti derivati OTC e
senza interessi ad alcun saggio, per tutta la durata e sin dall'apertura, o per il
diverso periodo risultante in corso di causa e ritenuto di giustizia, al fine di
rideterminare il reale saldoconto (dare/avere tra le parti) alla data di
citazione, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione
dell'operazione. In subordine, accertato il superamento del tasso soglia
d'usura, ricalcolarsi l'ammontare degli interessi dovuti alla banca in corso di
rapporto nella misura ex lege (1284 CC o ex 385/93), senza alcuna
capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale), spese e
commissioni, anche di massimo scoperto;
c. per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi Controparte_1
pagina 7 di 26 in persona del legale rappresentante pro tempore a riaccreditare tutte CP_1
le somme indebitamente addebitate e percepite sul conto corrente predetto a
titolo di interessi usurari, commissioni massimo scoperto, capitalizzazione
periodica degli interessi e altri oneri non dovuti nella misura di Euro
44.815,90 e a restituire quindi alla società e Parte_2
ID e c. la predetta somma o altra, maggiore o minore, risultante in Pt_3
corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso a CTU, oltre a
interessi dalla data della domanda al soddisfo;
2. per le ragioni esposte, anche singolarmente considerato, accertarsi e
dichiararsi che nulla è dovuto dalla società in relazione Parte_1
ai rapporti per i quali è causa;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata
1. nel caso di mancato accoglimento, anche parziale, delle domande che
precedono, per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate,
a. accertarsi e dichiararsi,
- che in proprio e quale avente causa Controparte_1
di Banca Agricola Mantovana S.p.A., ha pattuito e/o in ogni caso applicato, in
relazione al rapporto per cui è giudizio, interessi usurari e ultralegali;
- la illegittimità e la nullità delle pattuizioni dei contratti per i quali è causa,
contemplanti interessi usurari;
la illegittimità della applicazione di tassi
ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
pagina 8 di 26 - la illegittimità della applicazione ai conti correnti per cui è causa, delle
commissioni di massimo scoperto e delle altre spese e oneri indicati in
citazione e nell'elaborato peritale del rag. (all. Sub 8 atto di Persona_1
citazione);
b. rideterminarsi, se del caso mediante il ricorso a CTU, il saldo effettivo dei
rapporti bancari in oggetto, alla data della notificazione dell'atto di citazione,
riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura, senza spese e
commissioni, anche di massimo scoperto, dal sorgere del rapporto e senza
interessi ad alcun saggio, per tutta la durata e sin dall'apertura, o per il
diverso periodo risultante in corso di causa e ritenuto di giustizia, al fine di
rideterminare il reale saldoconto (dare/avere tra le parti) alla data di
citazione, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione
dell'operazione. In subordine, accertato il superamento del tasso soglia
d'usura, ricalcolarsi l'ammontare degli interessi dovuti alla banca in corso di
rapporto nella misura ex lege (1284 CC o ex 385/93), senza alcuna
capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale), spese e
commissioni, anche di massimo scoperto;
c. per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore a riaccreditare alla
[...]
società tutte le somme indebitamente addebitate e Parte_1
percepite sui conti correnti predetti a titolo di interessi usurari, commissioni
pagina 9 di 26 massimo scoperto, capitalizzazione periodica degli interessi e altri oneri non
dovuti nella misura di Euro 46.589,55 e a restituire quindi a
[...]
la predetta somma o altra, maggiore o Parte_2
minore, risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante il
ricorso a CTU, oltre a interessi dalla data della domanda al soddisfo;
2. per le ragioni esposte, anche singolarmente considerato, accertarsi e
dichiararsi che nulla è dovuto dalla società in relazione Parte_1
al rapporti per il quale è causa;
B.
In ogni caso
- dichiararsi l'insussistenza del diritto di Controparte_2
di procedere alla segnalazione della società
[...] Parte_4
Banca d'Italia, per i rapporti oggetto del presente
[...]
procedimento ovvero, sin subordine, ordinarsi di precisare che il credito
asseritamente vantato dalla Banca è contestato, in applicazione della circolare
Banca d'Italia n. 139/1991;
- disporsi la compensazione tra quanto corrisposto indebitamente dalla società
a qualsivoglia titolo, in esecuzione dei rapporti per cui è Parte_1
causa, e quanto eventualmente e asseritamente richiesto da controparte;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
Dell'appellato
pagina 10 di 26 “Voglia l'On.le Corte D'Appello di Brescia, con reiezione delle domande,
istanze ed eccezioni avversarie così giudicare:
Nel merito
Respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In ogni caso
Con condanna alla rifusione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
esponeva di aver concluso in data 11/04/1990 con la Parte_1
(oggi Controparte_3 Controparte_1
il contratto di conto corrente n. 69350,49, tutt'ora in essere,
[...]
recante un saldo negativo, nel terzo trimestre 2015, di euro 21.289,90 e che a tale rapporto era collegato un fido di cassa superiore ad euro 5.000,00,
successivamente revocato dalla banca.
Parte attrice eccepiva: a) l'illegittima applicazione, al predetto rapporto di c/c,
da parte della banca convenuta, di interessi ultralegali (con rinvio ai c.d. usi piazza), anatocistici, usurari (usura oggettiva sopravvenuta) e della commissione di massimo scoperto, non dovuta in quanto non validamente pattuita, nulla per difetto di causa, ovvero per indeterminatezza dell'oggetto,
nonché di ulteriori spese;
b) l'illegittimo addebito sul medesimo c/c, da parte della banca convenuta, di “prodotti derivati OTC”, mai convenuti e/o pagina 11 di 26 autorizzati;
come emergeva dalla consulenza tecnica di parte allegata all'atto di citazione.
Conseguentemente parte attrice chiedeva al tribunale a) di dichiarare illegittimi e non dovuti gli addebiti per interessi ultralegali, anatocistici ed usurari,
commissioni di massimo scoperto, spese, prodotti derivati OTC;
b) di rideterminare il saldo del c/c n. 69350.49 e condannare la banca convenuta a riaccreditare al correntista le somme illegittimamente addebitate e percepite sul predetto c/c restituendole all'attrice; c) di dichiarare l'insussistenza del diritto
Contr di di procedere alla segnalazione della società attrice alla Centrale Rischi
Contr della Banca d'Italia, per i rapporti oggetto di causa, ovvero ordinare a di precisare che il relativo credito risultava contestato;
d) di compensare le somme che dovessero risultare eventualmente a credito della banca convenuta con quelle che dovessero risultare a credito del correntista;
e) con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio eccepiva Controparte_1
preliminarmente la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione degli addebiti illegittimi, anteriormente al decennio dal ricevimento del primo atto interruttivo della prescrizione, e la decadenza per mancata impugnazione degli estratti conto periodici nei sessanta giorni dal loro ricevimento.
Nel merito eccepiva l'infondatezza delle domande sollevate da parte attrice.
pagina 12 di 26 Il tribunale rilevava che il procedimento di mediazione era stato esperito nella fase stragiudiziale con esito negativo.
Nel corso del giudizio di prime cure veniva espletata CTU contabile.
Quanto al merito della controversia il tribunale riteneva preliminarmente che l'eccezione di prescrizione fosse stata tempestivamente formulata dalla banca e che la sua valutazione dovesse essere effettuata in applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010.
Inoltre, il giudice di primo grado riteneva che incombesse sul correntista, che agiva in ripetizione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse e, dunque, l'esistenza di affidamenti, non potendosi attribuire alcuna rilevanza al c.d. affidamento “di fatto”, né essendo possibile evincere in via automatica la presenza di affidamenti dall'esistenza di scoperti di conto corrente.
Nel caso in esame parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva prodotto alcun contratto di apertura di credito in conto corrente,
essendosi limitata ad affermare che la presenza di affidamenti emergeva dagli estratti conto in atti, preso atto della sussistenza di diciture quali “spese di
gestione fido” e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto.
Il tribunale pertanto riteneva che il correntista non avesse soddisfatto il proprio onere probatorio in ordine alla natura delle rimesse.
pagina 13 di 26 Quindi, dovevano ritenersi irrimediabilmente prescritti tutti gli addebiti effettuati in data anteriore al 03/06/2005 (dieci anni antecedenti al primo atto interruttivo della prescrizione) e il saldo finale del c/c n. 69350.49 doveva essere rideterminato considerando quale saldo iniziale quello risultante alla suddetta data.
Conseguentemente risultava superfluo l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c.,
avente ad oggetto gli estratti conto del 2° e 3° trimestre 1990, del 3° trimestre
1991, del 4° trimestre 1994, del 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 1995, del 1°, 2°, 3° e
4° trimestre 1996.
Per quanto concerne le doglianze relative all'addebito illegittimo di interessi e commissioni, interessi usurari ed anatocistici il tribunale osservava quanto segue:
- il contratto di conto corrente era stato stipulato in data 11/04/1990 e conteneva, con riferimento alla definizione del tasso di interesse debitore, il rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla
piazza. Conseguentemente il tasso risultava nullo per indeterminatezza, ed il saldo del conto corrente doveva essere rideterminato previa applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma VII TUB.
-Era fondata l'eccezione di nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art.
pagina 14 di 26 1283 c.c. e tenuto conto che non era intervenuta nel corso del rapporto una specifica pattuizione. Pertanto, il tribunale riteneva che risultassero non dovuti tutti gli addebiti a titolo di capitalizzazione intervenuti pre 03/06/2005, salvi gli effetti della prescrizione.
-Dovevano essere scomputate tutte le somme addebitate a titolo di cms non essendo stata pattuita.
-Era fondata l'eccezione di nullità relativa all'addebito dei c.d. prodotti derivati
OTC, per difetto di una valida pattuizione scritta, posto che, a fronte dell'eccezione di parte attrice, che aveva negato di avere sottoscritto il relativo contratto, parte convenuta non aveva prodotto il documento negoziale, con la conseguenza che i relativi addebiti dovevano essere espunti dal ricalcolo del saldo del c/c de quo, nei limiti della eccepita prescrizione decennale.
-Risultava assorbita l'eccezione relativa alla sussistenza di usura oggettiva sopravvenuta, preso atto della riliquidazione del conto con applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7 TUB.
-Veniva respinta la doglianza concernente l'indebita applicazione di ulteriori spese, essendo stata formulata in termini generici ed inammissibili.
-Il tribunale, preso atto delle verifiche svolte nella consulenza tecnica, rilevava che il CTU aveva ricalcolato il saldo del conto corrente alla data del
31/12/2015 in euro 4.176,20 a debito del correntista, a seguito dell'analisi degli pagina 15 di 26 estratti conto in atti considerando quale saldo iniziale quello alla data del
03/06/2005, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta.
-Infine, il tribunale respingeva la domanda volta a far dichiarare l'insussistenza
Contr del diritto di di procedere alla segnalazione della società attrice alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, per i rapporti oggetto del giudizio,
risultando tale richiesta priva di riscontro probatorio.
-Preso atto della reciproca soccombenza delle parti il Tribunale compensava integralmente le spese di lite.
In conclusione, il tribunale: accertava che il saldo negativo del conto corrente n. 69350.49, alla data del 31/12/2015, era pari ad euro 4.176,20 a debito del correntista;
rigettava ogni altra domanda;
compensava integralmente le spese processuali tra le parti;
poneva le spese di CTU definitivamente a carico della società attrice nella misura del 50% e della banca convenuta per il restante
50%;
condannava la banca convenuta al versamento, all'entrata del bilancio dello
Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza Parte_1
pagina 16 di 26 per i seguenti motivi: Parte_1
1.Indeterminatezza dei tassi debitori applicati al correntista. Conseguente
nullità della clausola degli interessi per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'artt. 1284, 1346 e 1418, nonché per contrarietà agli artt. 4 L. 154/1992 e
117 TUB.
Parte appellante contesta il metodo di calcolo adoperato in primo grado per la valutazione della prescrizione, ritenendo che la prescrizione del diritto a ripetizione d'indebito deve iniziare a decorrere dalla data di cessazione del rapporto e non da quella di ciascuna annotazione.
Quanto alla distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie, parte appellante osserva che nel caso in esame la banca si è limitata ad eccepire la prescrizione senza fornire la prova dell'effettuazione di rimesse solutorie.
Inoltre, parte appellante afferma che fin dall'apertura del conto corrente fu concessa apertura di credito.
La società eccepisce ulteriormente che le richieste di produzione della documentazione bancaria ex art. 119 TUB sono state parzialmente evase dalla banca, e ciò ha determinato l'impossibilità di produrre la documentazione afferente all'affidamento del conto.
Tutto quanto considerato parte appellante chiede che l'eccezione relativa alla prescrizione sollevata dalla banca venga dichiarata inammissibile o sia pagina 17 di 26 rigettata.
Infine, parte appellante chiede che sia rinnovata la CTU contabile svolta.
2.Impugnazione della parte della sentenza in cui viene rigettata la richiesta di riconoscimento della restituzione di “indebita applicazione di ulteriori spese”
per indeterminatezza delle stesse. Travisamento di fatto e contraddittorietà
della motivazione: parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda di restituzione di somme ulteriori rispetto a interessi e CMS, ritenendole formulate in maniera generica.
Parte appellante ribadisce che nei contratti non è stato pattuito l'addebito di ulteriori spese, con violazione del disposto dell'art. 117, comma 4 TUB,
circostanza che determina una violazione da parte della banca delle disposizioni in tema di trasparenza bancaria.
Conseguentemente parte appellante chiede che venga rinnovata la CTU e che vengano scomputati tali addebiti.
3. Impugnazione della parte della sentenza in cui viene accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme addebitate a titolo di OTC:
parte appellante eccepisce che quanto alle somme addebitate per prodotti derivati OTC non deve essere considerata la prescrizione.
4.Impugnazione della parte della sentenza in cui rigetta la domanda volta a far dichiarare insussistente il diritto della banca di procedere alla segnalazione pagina 18 di 26 della società in CR: parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha rigettato, per mancata allegazione e prova, la domanda finalizzata all'accertamento dell'insussistenza del diritto della banca di procedere alla segnalazione della società alla Centrale dei Rischi.
Parte appellante afferma che la domanda si sostiene da sé in considerazione del contenuto della circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, la quale dispone che nella Centrale dei Rischi deve essere indicato se il credito da essa risultante è
contestato.
5.Impugnazione della parte della sentenza in cui dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio e pone in egual misura a carico delle parti le spese della CTU: parte appellante osserva che la soccombenza della banca è
pressoché totale posto che le conseguenze favorevoli dipendono solo dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Inoltre, l'azione giudiziale si
è resa necessaria in considerazione dal comportamento della banca.
***
Costituendosi in giudizio Controparte_1
contesta integralmente l'appello proposto essendo infondato in fatto ed in diritto.
In data 23 maggio 2024 la Corte, nelle more dell'attività decisoria, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, formulando al CTU il seguente quesito:
pagina 19 di 26 <tenuto fermo quanto accertato nella precedente perizia svolta, e non
modificato in tale sede, ridetermini il saldo del c/c per cui è causa sin dalla
data della sua apertura, coincidente con il 4° trimestre 1990, come segue:
-elimini le somme addebitate a titolo di “ulteriori spese”, in quanto
indeterminate facendo riferimento all'uso piazza;
-depuri il saldo dagli effetti derivanti dall'applicazione del prodotto derivato
OTC;
-infine, proceda alla rideterminazione del saldo finale effettuando conteggi
alternativi in base ai criteri testè indicati:
-proceda preliminarmente in ogni caso all'integrale depura-zione del conto da
tutti gli addebiti illegittimi;
- a seguito dell'integrale depurazione del conto da tutti gli addebiti illegittimi,
proceda il CTU alla rideterminazione del saldo tenuto conto dell'eventuale
prescrizione maturata, considerato l'atto interruttivo della prescrizione
intervenuto in data 28/05/2015. Con la precisazione: che per i versamenti e/o
accrediti con funzione solutoria (effettuati in un momento in cui il conto
corrente era a debito del correntista in assenza di fido o era a debito per
importo eccedente quello autorizzato) il termine prescrizionale decennale
decorre dalla data del singolo versamento e/o accredito e che invece per quelli
con funzione meramente ripristinatoria della provvista dell'apertura di credito
pagina 20 di 26 decorre dalla data di chiusura del rapporto;
che l'accertamento circa il
carattere in tutto o in parte solutorio del singolo versamento e/o accredito va
effettuato soltanto dopo la depura-zione dal conto corrente di tutti gli addebiti
ritenuti illegittimi;
Si comunichi>>
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 maggio 2025 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della connessione dei primi tre motivi di appello il Collegio reputa opportuno trattare gli stessi congiuntamente.
In considerazione delle richieste istruttorie formulate il Collegio ha ritenuto opportuno rimettere in istruttoria la controversia, affinchè il CTU provvedesse ad effettuare il ricalcolo del saldo del conto corrente per cui è causa,
eliminando le somme addebitate a titolo di ulteriori spese, risultando esse indeterminate, facendo riferimento all'uso piazza, nonché elidendo le somme addebitate in conseguenza del prodotto derivato OTC, in considerazione dell'assenza di valida pattuizione scritta.
Inoltre, al fine di individuare le rimesse la cui restituzione era da ritenersi preclusa, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, è stato chiesto al pagina 21 di 26 CTU di procedere preliminarmente all'integrale depurazione del conto da tutti gli addebiti illegittimi per poi verificare se e quali delle rimesse effettuate avessero assunto funzione solutoria tenuto conto della rideterminazione dei saldi di conto corrente conseguente all'eliminazione degli addebiti illegittimamente effettuati.
In conformità al quesito formulato il CTU ha esaminato le spese addebitate nelle liquidazioni trimestrali depurandole dall'imposta di bollo, ed ha evidenziato che nelle spese di liquidazione trimestrale del quarto trimestre
2001 vi è una voce di spese per “amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti” e dal quarto trimestre 2004 vi sono spese per “gestione fido”.
Il totale delle spese trimestrali ammonta ad €. 3.686,83 e le spese addebitate a titolo di gestione fido ammontano a €. 782,54.
Il CTU ha invece quantificato le spese addebitate per prodotti derivati OTC dal terzo trimestre 2002 al secondo trimestre 2007 in €. 8.994,83.
Dopo aver epurato il conto da tutti gli addebiti illegittimi il CTU ha rideterminato il conto considerando l'eventuale prescrizione maturata, rilevato l'atto interruttivo intervenuto in data 28/05/2015.
Ciò in applicazione del criterio di cui alla sentenza Cass. SS.UU. n.
24418/2010, per la quale il dies a quo di inizio della prescrizione deve essere riferito alla data dei singoli versamenti, o accrediti laddove gli stessi abbiano pagina 22 di 26 assunto in tutto o in parte funzione solutoria, e non meramente ripristinatoria della provvista per l'apertura di credito in conto corrente, tali dovendosi intendere quelli effettuati su conto a debito in assenza di fido o su conto affidato per importo superiore a quello autorizzato.
Nel caso in esame il CTU ha rilevato l'esistenza di un'apertura di credito di
Lire 5.000.000 dal primo estratto conto in atti, successivamente dal quarto trimestre 1997 di Lire 40.000.000 e a seguito del passaggio all'euro di €.
20.500.00 dal quarto trimestre 2001. Il CTU ha affermato che l'esistenza degli affidamenti è evincibile dagli scalari, dalle commissioni applicate sull'affidamento, ma non è stato prodotto il relativo contratto.
Tuttavia, il CTU ha esplicitamente chiarito che, sia che si consideri valida o meno l'esistenza del fido, nulla sarebbe cambiato ai fini della determinazione del dies a quo dal quale ricalcolare gli interessi, essendosi in ogni caso in presenza di versamenti aventi natura solutoria.
Pertanto, il CTU ha provveduto al ricalcolo del saldo del conto corrente dalla data del 03/06/2005.
Tutto quanto considerato il CTU ha provveduto a ricalcolare il saldo del conto corrente n. 69350 in € -489,15 a debito del correntista.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dei primi tre motivi proposti da parte appellante, la Corte accerta che il saldo del conto corrente n. 69350 è pari pagina 23 di 26 a -489,15€ a debito del correntista.
***
Con il quarto motivo parte appellante chiede la riforma della pronuncia di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda con la quale si chiedeva che venisse dichiarata l'insussistenza del diritto della banca di procedere alla segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi.
Parte appellante a sostegno della domanda afferma che la Circolare della
Banca d'Italia n. 139/1991 riporta che in Centrale dei Rischi deve essere indicato se il credito da essa risultante è contestato.
Il Collegio, accolta anzitutto tale obiezione (non essendo ammessa la segnalazione a sofferenza di un credito contestato, salvo il caso, qui non ricorrente, di manifesta infondatezza della contestazione), osserva che il saldo effettivo del conto corrente n. 69350, a debito del correntista per € 489,15
come ricalcolato dalla CTU, è da ritenersi esiguo, tale pertanto da non giustificare in ogni caso la segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi.
Tutto quanto considerato, in accoglimento del quarto motivo di appello la
Corte dichiara l'insussistenza del diritto della Controparte_1
di procedere alla segnalazione a sofferenza della società
[...] Parte_1
alla Centrale dei Rischi relativamente al rapporto oggetto di causa.
[...]
Spese
pagina 24 di 26 Preso atto della reciproca soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92, comma
2 c.p.c., la Corte compensa integralmente fra le parti le spese di lite, alla cui liquidazione complessiva, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014,
n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 26.001,00 sino ad euro 52.000,00).
Ne consegue il rigetto del quinto motivo di appello.
Per le medesime considerazioni la Corte regola le spese di CTU, liquidate come da separata ordinanza del 23 maggio 2025, ponendole a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, fermo il vincolo di solidarietà
passiva a favore del CTU stesso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accerta che il saldo del conto corrente n. 69350 è pari a - € 489,15, a debito del correntista;
- dichiara l'insussistenza del diritto della banca Controparte_1
di procedere alla segnalazione a sofferenza della società
[...] Parte_1
alla Centrale dei Rischi relativamente al rapporto oggetto di causa;
[...]
-compensa integralmente le spese di lite fra le parti, che si liquidano pagina 25 di 26 complessivamente in euro 2.058,00 per la “fase di studio”, euro 1.418,00 per la
“fase introduttiva”, euro 3.045,00 per la fase istruttoria ed euro 3.470,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separata ordinanza del 23 maggio
2025, a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, fermo il vincolo di solidarietà passiva a favore del CTU stesso.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
pagina 26 di 26
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 212/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 20 febbraio 2020
d a
(già Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante Parte_2 [...]
con sede legale in Porto Mantovano (MN), via Gramsci 1 (C.F. Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. PAGANI CARLO (C.F. P.IVA_1
del Foro di Mantova, procuratore domiciliatario come C.F._1
da procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 26 c o n t r o in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SARZI SARTORI
STEFANO (C.F. del Foro di Mantova, procuratore C.F._2
domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 21 maggio 2025 avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)-
Codice: 140041
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, SEZ. II, pubblicata in data 24 luglio 2019 con il n. 530/2019
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accertare le circostanze in premessa e conseguentemente:
- compiuti i necessari incombenti e le opportune declaratorie, riformarsi la
Sentenza n. 530/2019, pubblicata in data 24.07.2019, mai notificata, emessa
dal Giudice Unico del Tribunale di Mantova, Dott.ssa Silvia Fraccalvieri nel
proc 1561/2016 R.G, meglio descritta in premessa, nelle parti ivi indicate;
- per l'effetto,
A.
pagina 2 di 26 Nel merito, in via principale
1. per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate,
a. accertarsi e dichiararsi,
- la illegittimità e la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, ai sensi degli artt.
1284, 1346, 1418 c.c., artt. 4 e 5 L. 154/1992, 117 D.lgs. 385/1993 nonché per
ogni altra ragione di giustizia, delle clausole dei contratti per i quali è causa e
dei contratti di apertura di credito ad essi collegati, facenti riferimento, ai fini
della determinazione degli interessi, agli usi praticati su piazza - anche
mediante rinvio, ai fini della determinazione degli interessi, all'art. 7 delle
norme generali che regolano i conti di corrispondenza, facente a sua volta
riferimento, ai fini della determinazione del saggio degli interessi, alle
condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza (cd. “uso
piazza”);
- la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. nonché
per ogni altra ragione di giustizia, delle clausole dei contratti per cui è causa e
dei contratti di apertura di credito ad esso collegati, contemplanti - anche
mediante rinvio, ai fini della determinazione degli interessi, alle norme che
regolano i conti di corrispondenza – la capitalizzazione periodica di interessi,
competenze, spese ed oneri applicate nel corso dell'intero rapporto e, per
l'effetto, la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al
rapporto in esame;
pagina 3 di 26 - la illegittimità della applicazione al conto corrente per cui è causa, delle
commissioni di massimo scoperto, degli addebiti prodotti derivati OTC e delle
altre spese e oneri indicati in citazione e nell'elaborato peritale del rag.
(all. Sub 8 atto di citazione); Persona_1
b. rideterminarsi, se del caso mediante il ricorso a CTU, il saldo effettivo del
rapporto bancario in oggetto, alla data della notificazione dell'atto di
citazione, riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura,
secondo l'applicazione, per quanto riguarda il pagamento degli interessi, del
tasso legale ex art. 1284 c.c. per il contratto n. 69350.49, senza anatocismo, e,
in generale, senza qualsiasi forma di capitalizzazione di interessi, spese e
commissioni, e senza spese e commissioni, anche di massimo scoperto, dal
sorgere del rapporto, per tutta la durata e sin dall'apertura, o per il diverso
periodo risultante in corso di causa e ritenuto di giustizia, al fine di
rideterminare il reale saldoconto (dare/avere tra le parti) alla data di
citazione;
in subordine, nell'ipotesi in cui si ritenga applicabile la norma di cui all'art. 5
L. 154/1992 (e successivamente l'art. 117 TUB) anche ai contratti conclusi
anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge - ossia il 9.07.1992 -
procedersi alla rideterminazione del saldo secondo l'applicazione, per quanto
riguarda il pagamento degli interessi relativi al contratto n. 69350.49, del
tasso legale ex art. 1284 c.c. sino al giorno 8.07.1992 e del tasso sostitutivo di
pagina 4 di 26 cui all'art. 5 L. 154/1992 e, successivamente, di cui all'art. 117, comma 7,
lett.a) T.U.B. per il periodo decorrente dal 9.07.1992 (data di entrata in vigore
della L. 154/1992);
in ogni caso senza anatocismo, e, in generale, senza qualsiasi forma di
capitalizzazione di interessi, spese e commissioni, e senza spese e commissioni,
anche di massimo scoperto, e senza addebiti di prodotti derivati OTC, dal
sorgere del rapporto, per tutta la durata e sin dall'apertura, o per il diverso
periodo risultante in corso di causa e ritenuto di giustizia, al fine di
rideterminare il reale saldoconto (dare/avere tra le parti) alla data di
citazione;
c. per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore a riaccreditare tutte
[...]
le somme indebitamente addebitate e percepite sul conto corrente n. 69350.49
a titolo di interessi usurari, commissioni massimo scoperto, capitalizzazione
periodica degli interessi e altri oneri non dovuti nella misura di Euro
48.556,89, e a restituire quindi alla Società Parte_2
e c. la predetta somma o altra, maggiore o minore, risultante in
[...]
corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso a CTU, oltre a
interessi dalla data della domanda al soddisfo;
2. per le ragioni esposte, anche singolarmente considerato, accertarsi e
dichiararsi che nulla è dovuto dalla società in relazione Parte_1
pagina 5 di 26 al rapporto per il quale è causa;
Nel merito, in via subordinata
1. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, anche parziale, delle
domande che precedono e, in particolare, nella denegata ipotesi in cui sia
ritenuta valida la modalità di determinazione degli interessi come applicati
dalla per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate, CP_1
a. accertarsi e dichiararsi,
- la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. nonché
per ogni altra ragione di giustizia, delle clausole del contratto per cui è causa
e del contratto di apertura di credito ad esso collegati, contemplanti - anche
mediante rinvio, ai fini della determinazione degli interessi, alle norme che
regolano i conti di corrispondenza – la capitalizzazione periodica di interessi,
competenze, spese ed oneri applicate nel corso dell'intero rapporto e, per
l'effetto, la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al
rapporto in esame;
- che in proprio e quale avente causa Controparte_1
di Banca Agricola Mantovana S.p.A., ha pattuito e/o in ogni caso applicato, in
relazione al rapporto per cui è giudizio, interessi usurari e ultralegali;
- la illegittimità e la nullità delle pattuizioni del contratto per il quale è causa,
contemplanti interessi usurari;
- la illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in
pagina 6 di 26 costanza di rapporto;
- la illegittimità della applicazione al conto corrente per cui è causa, delle
commissioni di massimo scoperto, e delle altre spese e oneri indicati in
citazione e nell'elaborato peritale del rag. (all. sub 8 atto di Persona_1
citazione);
b. rideterminarsi, se del caso mediante il ricorso a CTU, il saldo effettivo del
rapporto bancario in oggetto, alla data della notificazione dell'atto di
citazione, riliquidando lo stesso, per tutta la durata e sin dall'apertura, senza
anatocismo alcuno e, in generale, senza qualsiasi forma di capitalizzazione di
interessi, spese e commissioni, e senza spese e commissioni, anche di massimo
scoperto, dal sorgere del rapporto, senza addebiti prodotti derivati OTC e
senza interessi ad alcun saggio, per tutta la durata e sin dall'apertura, o per il
diverso periodo risultante in corso di causa e ritenuto di giustizia, al fine di
rideterminare il reale saldoconto (dare/avere tra le parti) alla data di
citazione, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione
dell'operazione. In subordine, accertato il superamento del tasso soglia
d'usura, ricalcolarsi l'ammontare degli interessi dovuti alla banca in corso di
rapporto nella misura ex lege (1284 CC o ex 385/93), senza alcuna
capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale), spese e
commissioni, anche di massimo scoperto;
c. per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi Controparte_1
pagina 7 di 26 in persona del legale rappresentante pro tempore a riaccreditare tutte CP_1
le somme indebitamente addebitate e percepite sul conto corrente predetto a
titolo di interessi usurari, commissioni massimo scoperto, capitalizzazione
periodica degli interessi e altri oneri non dovuti nella misura di Euro
44.815,90 e a restituire quindi alla società e Parte_2
ID e c. la predetta somma o altra, maggiore o minore, risultante in Pt_3
corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso a CTU, oltre a
interessi dalla data della domanda al soddisfo;
2. per le ragioni esposte, anche singolarmente considerato, accertarsi e
dichiararsi che nulla è dovuto dalla società in relazione Parte_1
ai rapporti per i quali è causa;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata
1. nel caso di mancato accoglimento, anche parziale, delle domande che
precedono, per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate,
a. accertarsi e dichiararsi,
- che in proprio e quale avente causa Controparte_1
di Banca Agricola Mantovana S.p.A., ha pattuito e/o in ogni caso applicato, in
relazione al rapporto per cui è giudizio, interessi usurari e ultralegali;
- la illegittimità e la nullità delle pattuizioni dei contratti per i quali è causa,
contemplanti interessi usurari;
la illegittimità della applicazione di tassi
ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
pagina 8 di 26 - la illegittimità della applicazione ai conti correnti per cui è causa, delle
commissioni di massimo scoperto e delle altre spese e oneri indicati in
citazione e nell'elaborato peritale del rag. (all. Sub 8 atto di Persona_1
citazione);
b. rideterminarsi, se del caso mediante il ricorso a CTU, il saldo effettivo dei
rapporti bancari in oggetto, alla data della notificazione dell'atto di citazione,
riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura, senza spese e
commissioni, anche di massimo scoperto, dal sorgere del rapporto e senza
interessi ad alcun saggio, per tutta la durata e sin dall'apertura, o per il
diverso periodo risultante in corso di causa e ritenuto di giustizia, al fine di
rideterminare il reale saldoconto (dare/avere tra le parti) alla data di
citazione, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione
dell'operazione. In subordine, accertato il superamento del tasso soglia
d'usura, ricalcolarsi l'ammontare degli interessi dovuti alla banca in corso di
rapporto nella misura ex lege (1284 CC o ex 385/93), senza alcuna
capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale), spese e
commissioni, anche di massimo scoperto;
c. per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore a riaccreditare alla
[...]
società tutte le somme indebitamente addebitate e Parte_1
percepite sui conti correnti predetti a titolo di interessi usurari, commissioni
pagina 9 di 26 massimo scoperto, capitalizzazione periodica degli interessi e altri oneri non
dovuti nella misura di Euro 46.589,55 e a restituire quindi a
[...]
la predetta somma o altra, maggiore o Parte_2
minore, risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante il
ricorso a CTU, oltre a interessi dalla data della domanda al soddisfo;
2. per le ragioni esposte, anche singolarmente considerato, accertarsi e
dichiararsi che nulla è dovuto dalla società in relazione Parte_1
al rapporti per il quale è causa;
B.
In ogni caso
- dichiararsi l'insussistenza del diritto di Controparte_2
di procedere alla segnalazione della società
[...] Parte_4
Banca d'Italia, per i rapporti oggetto del presente
[...]
procedimento ovvero, sin subordine, ordinarsi di precisare che il credito
asseritamente vantato dalla Banca è contestato, in applicazione della circolare
Banca d'Italia n. 139/1991;
- disporsi la compensazione tra quanto corrisposto indebitamente dalla società
a qualsivoglia titolo, in esecuzione dei rapporti per cui è Parte_1
causa, e quanto eventualmente e asseritamente richiesto da controparte;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
Dell'appellato
pagina 10 di 26 “Voglia l'On.le Corte D'Appello di Brescia, con reiezione delle domande,
istanze ed eccezioni avversarie così giudicare:
Nel merito
Respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In ogni caso
Con condanna alla rifusione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
esponeva di aver concluso in data 11/04/1990 con la Parte_1
(oggi Controparte_3 Controparte_1
il contratto di conto corrente n. 69350,49, tutt'ora in essere,
[...]
recante un saldo negativo, nel terzo trimestre 2015, di euro 21.289,90 e che a tale rapporto era collegato un fido di cassa superiore ad euro 5.000,00,
successivamente revocato dalla banca.
Parte attrice eccepiva: a) l'illegittima applicazione, al predetto rapporto di c/c,
da parte della banca convenuta, di interessi ultralegali (con rinvio ai c.d. usi piazza), anatocistici, usurari (usura oggettiva sopravvenuta) e della commissione di massimo scoperto, non dovuta in quanto non validamente pattuita, nulla per difetto di causa, ovvero per indeterminatezza dell'oggetto,
nonché di ulteriori spese;
b) l'illegittimo addebito sul medesimo c/c, da parte della banca convenuta, di “prodotti derivati OTC”, mai convenuti e/o pagina 11 di 26 autorizzati;
come emergeva dalla consulenza tecnica di parte allegata all'atto di citazione.
Conseguentemente parte attrice chiedeva al tribunale a) di dichiarare illegittimi e non dovuti gli addebiti per interessi ultralegali, anatocistici ed usurari,
commissioni di massimo scoperto, spese, prodotti derivati OTC;
b) di rideterminare il saldo del c/c n. 69350.49 e condannare la banca convenuta a riaccreditare al correntista le somme illegittimamente addebitate e percepite sul predetto c/c restituendole all'attrice; c) di dichiarare l'insussistenza del diritto
Contr di di procedere alla segnalazione della società attrice alla Centrale Rischi
Contr della Banca d'Italia, per i rapporti oggetto di causa, ovvero ordinare a di precisare che il relativo credito risultava contestato;
d) di compensare le somme che dovessero risultare eventualmente a credito della banca convenuta con quelle che dovessero risultare a credito del correntista;
e) con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio eccepiva Controparte_1
preliminarmente la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione degli addebiti illegittimi, anteriormente al decennio dal ricevimento del primo atto interruttivo della prescrizione, e la decadenza per mancata impugnazione degli estratti conto periodici nei sessanta giorni dal loro ricevimento.
Nel merito eccepiva l'infondatezza delle domande sollevate da parte attrice.
pagina 12 di 26 Il tribunale rilevava che il procedimento di mediazione era stato esperito nella fase stragiudiziale con esito negativo.
Nel corso del giudizio di prime cure veniva espletata CTU contabile.
Quanto al merito della controversia il tribunale riteneva preliminarmente che l'eccezione di prescrizione fosse stata tempestivamente formulata dalla banca e che la sua valutazione dovesse essere effettuata in applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010.
Inoltre, il giudice di primo grado riteneva che incombesse sul correntista, che agiva in ripetizione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse e, dunque, l'esistenza di affidamenti, non potendosi attribuire alcuna rilevanza al c.d. affidamento “di fatto”, né essendo possibile evincere in via automatica la presenza di affidamenti dall'esistenza di scoperti di conto corrente.
Nel caso in esame parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva prodotto alcun contratto di apertura di credito in conto corrente,
essendosi limitata ad affermare che la presenza di affidamenti emergeva dagli estratti conto in atti, preso atto della sussistenza di diciture quali “spese di
gestione fido” e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto.
Il tribunale pertanto riteneva che il correntista non avesse soddisfatto il proprio onere probatorio in ordine alla natura delle rimesse.
pagina 13 di 26 Quindi, dovevano ritenersi irrimediabilmente prescritti tutti gli addebiti effettuati in data anteriore al 03/06/2005 (dieci anni antecedenti al primo atto interruttivo della prescrizione) e il saldo finale del c/c n. 69350.49 doveva essere rideterminato considerando quale saldo iniziale quello risultante alla suddetta data.
Conseguentemente risultava superfluo l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c.,
avente ad oggetto gli estratti conto del 2° e 3° trimestre 1990, del 3° trimestre
1991, del 4° trimestre 1994, del 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 1995, del 1°, 2°, 3° e
4° trimestre 1996.
Per quanto concerne le doglianze relative all'addebito illegittimo di interessi e commissioni, interessi usurari ed anatocistici il tribunale osservava quanto segue:
- il contratto di conto corrente era stato stipulato in data 11/04/1990 e conteneva, con riferimento alla definizione del tasso di interesse debitore, il rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla
piazza. Conseguentemente il tasso risultava nullo per indeterminatezza, ed il saldo del conto corrente doveva essere rideterminato previa applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma VII TUB.
-Era fondata l'eccezione di nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art.
pagina 14 di 26 1283 c.c. e tenuto conto che non era intervenuta nel corso del rapporto una specifica pattuizione. Pertanto, il tribunale riteneva che risultassero non dovuti tutti gli addebiti a titolo di capitalizzazione intervenuti pre 03/06/2005, salvi gli effetti della prescrizione.
-Dovevano essere scomputate tutte le somme addebitate a titolo di cms non essendo stata pattuita.
-Era fondata l'eccezione di nullità relativa all'addebito dei c.d. prodotti derivati
OTC, per difetto di una valida pattuizione scritta, posto che, a fronte dell'eccezione di parte attrice, che aveva negato di avere sottoscritto il relativo contratto, parte convenuta non aveva prodotto il documento negoziale, con la conseguenza che i relativi addebiti dovevano essere espunti dal ricalcolo del saldo del c/c de quo, nei limiti della eccepita prescrizione decennale.
-Risultava assorbita l'eccezione relativa alla sussistenza di usura oggettiva sopravvenuta, preso atto della riliquidazione del conto con applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7 TUB.
-Veniva respinta la doglianza concernente l'indebita applicazione di ulteriori spese, essendo stata formulata in termini generici ed inammissibili.
-Il tribunale, preso atto delle verifiche svolte nella consulenza tecnica, rilevava che il CTU aveva ricalcolato il saldo del conto corrente alla data del
31/12/2015 in euro 4.176,20 a debito del correntista, a seguito dell'analisi degli pagina 15 di 26 estratti conto in atti considerando quale saldo iniziale quello alla data del
03/06/2005, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta.
-Infine, il tribunale respingeva la domanda volta a far dichiarare l'insussistenza
Contr del diritto di di procedere alla segnalazione della società attrice alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, per i rapporti oggetto del giudizio,
risultando tale richiesta priva di riscontro probatorio.
-Preso atto della reciproca soccombenza delle parti il Tribunale compensava integralmente le spese di lite.
In conclusione, il tribunale: accertava che il saldo negativo del conto corrente n. 69350.49, alla data del 31/12/2015, era pari ad euro 4.176,20 a debito del correntista;
rigettava ogni altra domanda;
compensava integralmente le spese processuali tra le parti;
poneva le spese di CTU definitivamente a carico della società attrice nella misura del 50% e della banca convenuta per il restante
50%;
condannava la banca convenuta al versamento, all'entrata del bilancio dello
Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza Parte_1
pagina 16 di 26 per i seguenti motivi: Parte_1
1.Indeterminatezza dei tassi debitori applicati al correntista. Conseguente
nullità della clausola degli interessi per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'artt. 1284, 1346 e 1418, nonché per contrarietà agli artt. 4 L. 154/1992 e
117 TUB.
Parte appellante contesta il metodo di calcolo adoperato in primo grado per la valutazione della prescrizione, ritenendo che la prescrizione del diritto a ripetizione d'indebito deve iniziare a decorrere dalla data di cessazione del rapporto e non da quella di ciascuna annotazione.
Quanto alla distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie, parte appellante osserva che nel caso in esame la banca si è limitata ad eccepire la prescrizione senza fornire la prova dell'effettuazione di rimesse solutorie.
Inoltre, parte appellante afferma che fin dall'apertura del conto corrente fu concessa apertura di credito.
La società eccepisce ulteriormente che le richieste di produzione della documentazione bancaria ex art. 119 TUB sono state parzialmente evase dalla banca, e ciò ha determinato l'impossibilità di produrre la documentazione afferente all'affidamento del conto.
Tutto quanto considerato parte appellante chiede che l'eccezione relativa alla prescrizione sollevata dalla banca venga dichiarata inammissibile o sia pagina 17 di 26 rigettata.
Infine, parte appellante chiede che sia rinnovata la CTU contabile svolta.
2.Impugnazione della parte della sentenza in cui viene rigettata la richiesta di riconoscimento della restituzione di “indebita applicazione di ulteriori spese”
per indeterminatezza delle stesse. Travisamento di fatto e contraddittorietà
della motivazione: parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda di restituzione di somme ulteriori rispetto a interessi e CMS, ritenendole formulate in maniera generica.
Parte appellante ribadisce che nei contratti non è stato pattuito l'addebito di ulteriori spese, con violazione del disposto dell'art. 117, comma 4 TUB,
circostanza che determina una violazione da parte della banca delle disposizioni in tema di trasparenza bancaria.
Conseguentemente parte appellante chiede che venga rinnovata la CTU e che vengano scomputati tali addebiti.
3. Impugnazione della parte della sentenza in cui viene accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme addebitate a titolo di OTC:
parte appellante eccepisce che quanto alle somme addebitate per prodotti derivati OTC non deve essere considerata la prescrizione.
4.Impugnazione della parte della sentenza in cui rigetta la domanda volta a far dichiarare insussistente il diritto della banca di procedere alla segnalazione pagina 18 di 26 della società in CR: parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha rigettato, per mancata allegazione e prova, la domanda finalizzata all'accertamento dell'insussistenza del diritto della banca di procedere alla segnalazione della società alla Centrale dei Rischi.
Parte appellante afferma che la domanda si sostiene da sé in considerazione del contenuto della circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, la quale dispone che nella Centrale dei Rischi deve essere indicato se il credito da essa risultante è
contestato.
5.Impugnazione della parte della sentenza in cui dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio e pone in egual misura a carico delle parti le spese della CTU: parte appellante osserva che la soccombenza della banca è
pressoché totale posto che le conseguenze favorevoli dipendono solo dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Inoltre, l'azione giudiziale si
è resa necessaria in considerazione dal comportamento della banca.
***
Costituendosi in giudizio Controparte_1
contesta integralmente l'appello proposto essendo infondato in fatto ed in diritto.
In data 23 maggio 2024 la Corte, nelle more dell'attività decisoria, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, formulando al CTU il seguente quesito:
pagina 19 di 26 <tenuto fermo quanto accertato nella precedente perizia svolta, e non
modificato in tale sede, ridetermini il saldo del c/c per cui è causa sin dalla
data della sua apertura, coincidente con il 4° trimestre 1990, come segue:
-elimini le somme addebitate a titolo di “ulteriori spese”, in quanto
indeterminate facendo riferimento all'uso piazza;
-depuri il saldo dagli effetti derivanti dall'applicazione del prodotto derivato
OTC;
-infine, proceda alla rideterminazione del saldo finale effettuando conteggi
alternativi in base ai criteri testè indicati:
-proceda preliminarmente in ogni caso all'integrale depura-zione del conto da
tutti gli addebiti illegittimi;
- a seguito dell'integrale depurazione del conto da tutti gli addebiti illegittimi,
proceda il CTU alla rideterminazione del saldo tenuto conto dell'eventuale
prescrizione maturata, considerato l'atto interruttivo della prescrizione
intervenuto in data 28/05/2015. Con la precisazione: che per i versamenti e/o
accrediti con funzione solutoria (effettuati in un momento in cui il conto
corrente era a debito del correntista in assenza di fido o era a debito per
importo eccedente quello autorizzato) il termine prescrizionale decennale
decorre dalla data del singolo versamento e/o accredito e che invece per quelli
con funzione meramente ripristinatoria della provvista dell'apertura di credito
pagina 20 di 26 decorre dalla data di chiusura del rapporto;
che l'accertamento circa il
carattere in tutto o in parte solutorio del singolo versamento e/o accredito va
effettuato soltanto dopo la depura-zione dal conto corrente di tutti gli addebiti
ritenuti illegittimi;
Si comunichi>>
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 maggio 2025 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della connessione dei primi tre motivi di appello il Collegio reputa opportuno trattare gli stessi congiuntamente.
In considerazione delle richieste istruttorie formulate il Collegio ha ritenuto opportuno rimettere in istruttoria la controversia, affinchè il CTU provvedesse ad effettuare il ricalcolo del saldo del conto corrente per cui è causa,
eliminando le somme addebitate a titolo di ulteriori spese, risultando esse indeterminate, facendo riferimento all'uso piazza, nonché elidendo le somme addebitate in conseguenza del prodotto derivato OTC, in considerazione dell'assenza di valida pattuizione scritta.
Inoltre, al fine di individuare le rimesse la cui restituzione era da ritenersi preclusa, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, è stato chiesto al pagina 21 di 26 CTU di procedere preliminarmente all'integrale depurazione del conto da tutti gli addebiti illegittimi per poi verificare se e quali delle rimesse effettuate avessero assunto funzione solutoria tenuto conto della rideterminazione dei saldi di conto corrente conseguente all'eliminazione degli addebiti illegittimamente effettuati.
In conformità al quesito formulato il CTU ha esaminato le spese addebitate nelle liquidazioni trimestrali depurandole dall'imposta di bollo, ed ha evidenziato che nelle spese di liquidazione trimestrale del quarto trimestre
2001 vi è una voce di spese per “amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti” e dal quarto trimestre 2004 vi sono spese per “gestione fido”.
Il totale delle spese trimestrali ammonta ad €. 3.686,83 e le spese addebitate a titolo di gestione fido ammontano a €. 782,54.
Il CTU ha invece quantificato le spese addebitate per prodotti derivati OTC dal terzo trimestre 2002 al secondo trimestre 2007 in €. 8.994,83.
Dopo aver epurato il conto da tutti gli addebiti illegittimi il CTU ha rideterminato il conto considerando l'eventuale prescrizione maturata, rilevato l'atto interruttivo intervenuto in data 28/05/2015.
Ciò in applicazione del criterio di cui alla sentenza Cass. SS.UU. n.
24418/2010, per la quale il dies a quo di inizio della prescrizione deve essere riferito alla data dei singoli versamenti, o accrediti laddove gli stessi abbiano pagina 22 di 26 assunto in tutto o in parte funzione solutoria, e non meramente ripristinatoria della provvista per l'apertura di credito in conto corrente, tali dovendosi intendere quelli effettuati su conto a debito in assenza di fido o su conto affidato per importo superiore a quello autorizzato.
Nel caso in esame il CTU ha rilevato l'esistenza di un'apertura di credito di
Lire 5.000.000 dal primo estratto conto in atti, successivamente dal quarto trimestre 1997 di Lire 40.000.000 e a seguito del passaggio all'euro di €.
20.500.00 dal quarto trimestre 2001. Il CTU ha affermato che l'esistenza degli affidamenti è evincibile dagli scalari, dalle commissioni applicate sull'affidamento, ma non è stato prodotto il relativo contratto.
Tuttavia, il CTU ha esplicitamente chiarito che, sia che si consideri valida o meno l'esistenza del fido, nulla sarebbe cambiato ai fini della determinazione del dies a quo dal quale ricalcolare gli interessi, essendosi in ogni caso in presenza di versamenti aventi natura solutoria.
Pertanto, il CTU ha provveduto al ricalcolo del saldo del conto corrente dalla data del 03/06/2005.
Tutto quanto considerato il CTU ha provveduto a ricalcolare il saldo del conto corrente n. 69350 in € -489,15 a debito del correntista.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dei primi tre motivi proposti da parte appellante, la Corte accerta che il saldo del conto corrente n. 69350 è pari pagina 23 di 26 a -489,15€ a debito del correntista.
***
Con il quarto motivo parte appellante chiede la riforma della pronuncia di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda con la quale si chiedeva che venisse dichiarata l'insussistenza del diritto della banca di procedere alla segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi.
Parte appellante a sostegno della domanda afferma che la Circolare della
Banca d'Italia n. 139/1991 riporta che in Centrale dei Rischi deve essere indicato se il credito da essa risultante è contestato.
Il Collegio, accolta anzitutto tale obiezione (non essendo ammessa la segnalazione a sofferenza di un credito contestato, salvo il caso, qui non ricorrente, di manifesta infondatezza della contestazione), osserva che il saldo effettivo del conto corrente n. 69350, a debito del correntista per € 489,15
come ricalcolato dalla CTU, è da ritenersi esiguo, tale pertanto da non giustificare in ogni caso la segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi.
Tutto quanto considerato, in accoglimento del quarto motivo di appello la
Corte dichiara l'insussistenza del diritto della Controparte_1
di procedere alla segnalazione a sofferenza della società
[...] Parte_1
alla Centrale dei Rischi relativamente al rapporto oggetto di causa.
[...]
Spese
pagina 24 di 26 Preso atto della reciproca soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92, comma
2 c.p.c., la Corte compensa integralmente fra le parti le spese di lite, alla cui liquidazione complessiva, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014,
n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 26.001,00 sino ad euro 52.000,00).
Ne consegue il rigetto del quinto motivo di appello.
Per le medesime considerazioni la Corte regola le spese di CTU, liquidate come da separata ordinanza del 23 maggio 2025, ponendole a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, fermo il vincolo di solidarietà
passiva a favore del CTU stesso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accerta che il saldo del conto corrente n. 69350 è pari a - € 489,15, a debito del correntista;
- dichiara l'insussistenza del diritto della banca Controparte_1
di procedere alla segnalazione a sofferenza della società
[...] Parte_1
alla Centrale dei Rischi relativamente al rapporto oggetto di causa;
[...]
-compensa integralmente le spese di lite fra le parti, che si liquidano pagina 25 di 26 complessivamente in euro 2.058,00 per la “fase di studio”, euro 1.418,00 per la
“fase introduttiva”, euro 3.045,00 per la fase istruttoria ed euro 3.470,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separata ordinanza del 23 maggio
2025, a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, fermo il vincolo di solidarietà passiva a favore del CTU stesso.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
pagina 26 di 26