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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/10/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 725/2025 promossa da:
(C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Lombardini del Foro di Rimini
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 il suo Studio sito in Rimini (RN), Via Pomposa n. 43/A
- RICORRENTE -
CONTRO con Controparte_1 sede in Roma in persona del suo Presidente pro-tempore ; rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli ( t) e Oreste Manzi con domicilio Email_2 eletto in Rimini, Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo CP_1
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto
ACCERTAMENTO NEGATIVO IN PREVENZIONE
MOTIVAZIONE
La presente vicenda processuale concerne il ricorso di accertamento negativo in prevenzione proposto da avverso il provvedimento in Parte_1 CP_1 data 14\03\2025 che lo ha iscritto di ufficio alla Gestione dei Commercianti con decorrenza dall'anno 2019 al 2025 nella sua qualità di socio della
[...] [
che in fase di denuncia dei redditi Unico 2020 SP aveva Parte_2 dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituiva l'occupazione prevalente del ricorrente (circostanza quest'ultima appurata dall' in seguito alla CP_1 verifica amministrativa effettuata presso l'Agenzia delle Entrate) con conseguenza debenza dei contributi omessi alla gestione Ivs quantificati in complessivi € 41.461,17
Tale assunto è stato fortemente criticato dalla parte ricorrente che ha evidenziato come la società in realtà non abbia gestito Parte_2 alcuna impresa commerciale , essendosi limitata ad affittare l'azienda dal 29\05\2019 ad altra società : circostanza questa pacifica in quanto emergente dai contratti di affitto allegati al ricorso .
Non avendo dunque il socio mai partecipato al lavoro aziendale − in quanto non vi era nessun lavoro aziendale da svolgere dato che la gestione della attività di costruzione e commercializzazione di serramenti in alluminio, accessori, pezzi di ricambio e prodotti affini veniva interamente svolta dagli affittuari e non dalla società proprietaria e , pertanto , dai soci di essa − l'iscrizione ufficiosa della parte opponente alla Gestione Commercianti era da ritenersi illegittima.
Va rilevato allora come la tesi difensiva della parte opponente sia stata infine condivisa dalla Corte di Cassazione che con ordinanza n. 3145 del giorno 11\02\2013 ha affermato tra l'altro che la “locazione di immobili di proprietà della stessa società costituisce in termini oggettivi una modalità di godimento dei beni medesimi, non diversamente da quanto accade nella similare ipotesi in cui più soggetti contitolari della proprietà di più beni immobili, ricevuti ad esempio per successione ereditaria, diano in locazione gli stessi anziché goderli direttamente . L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. Presupposto imprescindibile affinché sussista detto obbligo è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale, che non ricorre nell'ipotesi in cui la società di persone, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di locazione. La locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, quale attività di intermediazione immobiliare…” Sulla stessa linea Cass. Sez.
6-L. Ordinanza n. 12981 del 24/05/2018 (Rv. 648912-01) che in tema di iscrizione alla gestione commercianti a fini previdenziali, ha ritenuto che vada escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione.
In conclusione va affermato che non ricorrano le condizioni soggettive e oggettive previste dall'art. 1 commi 202 e 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nel caso in cui l'attività consista esclusivamente nella locazione di immobili di proprietà (senza svolgimento di una attività di intermediazione immobiliare), non rientrando nel settore terziario per la mancanza di un'attività di scambio e/o prestazione di servizi .
Sotto altro profilo l' sostiene che i soci di una Snc esercenti attività CP_1 commerciale debbano essere obbligatoriamente iscritti alla gestione commercianti così come ritenuto la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12 comma 11 del DL n. 78 del 2010 convertito con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010 che prevede che l'art. 1 comma 208 legge n. 662 del 1996 si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell , CP_1 mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 .
La tesi dell' appare peraltro immeritevole di accoglimento . CP_1
Nell'atto introduttivo del giudizio ha fondatamente dedotto a Parte_1 tale riguardo , senza essere smentito dall' resistente , che lo stesso CP_1 sebbene socio della società non abbia mai prestato Parte_2 alcuna attività lavorativa presso la suddetta società e non abbia mai partecipato direttamente alla attività materiale ed esecutiva dell'azienda avendo lo stesso sempre svolto l'attività di mera amministrazione e controllo e mai attività lavorativa : essendosi della gestione della attività sempre occupati i dipendenti che come risulta dalla visura camerale risultano essere in numero di undici\dodici.
Risulta allora circostanza decisiva che l' nei suoi atti non abbia dedotto CP_1 alcuna prova o formulato alcuna richiesta istruttoria atta a provare la effettiva ricorrenza dei caratteri dell'abitualità e prevalenza della attività sociale di amministratore e socio svolta dal ricorrente all'interno della predetta compagine sociale.. CP_ E' allora incontestata la circostanza che era onere di a fronte delle specifiche contestazioni sul punto sollevate dal ricorrente , quello di fornire in causa la prova della esistenza del presupposti richiesti perché si possa affermare la sussistenza dell'obbligo in capo al ricorrente (già iscritto quale amministratore alla c.d. gestione Separata) di iscrizione anche alla c.d. Gestione Commercianti.
In particolare si deve affermare che è principio consolidato e condivisibile alla luce della legge di interpretazione autentica di cui all'art. 12 D.L. n. 78\2010, conv. in legge n. 122\2010 ( cfr. a tale riguardo Cass. Sez. Unite n. 17076\2011; v. Corte Cost.le sent. n. 15/2012) quello secondo il quale l'obbligo di iscrizione alla c.d. gestione Commercianti è ulteriore rispetto all'obbligo di iscrizione alla c.d. Gestione Separata, e per la sussistenza di detto obbligo non è richiesta la verifica del requisito della c.d. prevalenza di cui all'art. 1, c. 208 legge n. 662 del 1996, occorrendo però, la contemporanee sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal prec. art. 1 c. 203 a norma del quale
“ L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché' per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Nel caso in esame non si ravvisa la prova della sussistenza del fondamentale requisito della partecipazione al lavoro aziendale della parte ricorrente con carattere di abitualità e prevalenza, che va tenuta ben distinta dalla attività c.d. gestoria che lo stesso soggetto può contemporaneamente svolgere quale amministratore di detta società . Detta prova non può di certo essere ricavata dalle risultanze emergenti dalle dichiarazioni fiscali presentate dalla parte ricorrente nonché dalla circostanza che lo stesso oltre che amministratore era anche socio delle predette società.
Le risultanze delle dichiarazioni fiscali sono di per sé irrilevanti e non decisive in quanto le stesse hanno solo una finalità fiscale e l'accertamento dello svolgimento o meno dei c.d. lavoro aziendale ( con le caratteristiche sopra specificate) è un dato fattuale e concreto che non si vede come si possa desumere ex se da dette dichiarazioni fiscali ( cfr. tra le altre, Cass, n. 3145\2013; Cass. n. 27376\2016; Cass. n.27586\2016) .
L'essere, poi , socio delle predette società non è , a sua volta , elemento di per sé rivelativo della partecipazione al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza ( cfr. a conferma e tra le altre Cass. n. 2679\2017 con riferimento al socio di s.n.c.; v. Cass. n. 2674\2017 con riferimento al socio accomandatario di s.a.s.) .
Né in atti si ravvisano ulteriori elementi di prova da cui desumere la prestazione concreta , da parte della parte ricorrente, di lavoro aziendale con dette caratteristiche in favore di dette società, nell'arco di tempo in esame .
Va allora qui richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile Sez. L. che con le ordinanze nn. 13442 , 13444 e 13446 del 1\07\2015 , n. 1032 del 20\01\2016 , n. 1229 del 22\01\2016 , n. 1319 del 25\01\2016 è intervenuta in materia con le seguenti testuali argomentazioni :
“ …Da tanto deriva che, se la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 12, comma 11) è che l'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' non fa CP_1 scattare il criterio dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività “prevalente”, rimanendo attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa, deve coerentemente ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, secondo gli ordinati criteri.
Così la sussistenza di un'attività comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordato comma 203 del medesimo Legge n. 662 del 1996, articolo 1. Ai fini, dunque, di tale ulteriore (rispetto a quello della gestione separata) obbligo contributivo non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza (che vale nel solo ambito delle attività autonome inquadrabili nei settori produttivi del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura; vale, cioè, solo al fine di evitare più di una contribuzione nel caso di un soggetto esercente contemporaneamente, anche in un'unica impresa, attività plurime, ma pur sempre tutte “assicurabili” nelle gestioni previste per le attività in parola), bensì quella della sussistenza degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.
Per il doppio onere occorre, dunque, una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria.
La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale “coesistenza” è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, 11. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti - veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, Cass. 11 luglio 2012, n. 11685)…Ciò precisato, nella specie, il decisum della Corte territoriale, incentrato sullo svolgimento da parte del (OMISSIS) della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, non è stato validamente infirmato …. Ne', di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento ditale capitale) può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda…”.
Sulla stessa linea Cass. Sez. L. Ordinanza n. 19273 in data 19/07/2018 (Rv. 649935 - 01) che ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti : attività tutte queste ultime che parte ricorrente non ha di certo mai svolto per come detto.
Si legge nella motivazione della sentenza :
“ 11. che secondo le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 8 agosto 2011, n. 17076), la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' non fa scattare il CP_1 criterio della "attività prevalente"; 12. che, in altri termini, per queste attività, non opera il criterio "semplificante" (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa, quella "prevalente"
- con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale;
13. che, al contrario, la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica è quella per la quale il concorso di attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), soggetta ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa, comporta l'obbligo della duplice iscrizione;
14. che sono stati così superati i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 2010, così come sono stati superati i dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con l'art. 6 della CEDU sollevati con riferimento alla norma di interpretazione autentica (Corte Cost. n. 15 del 2012); 15. che la sentenza della Sezioni Unite di questa Corte è stata poi seguita da altre pronunce (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 13446 del 2015; Cass. n. 5444 del 2013) le quali, partendo dall'esatta premessa secondo cui sussiste l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla Gestione commercianti che a quella separata stante l'autonomia delle posizioni, hanno affermato la necessità che per ciascuna di esse ricorrano i presupposti previsti dalla legge, e cioè che si realizzi una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria;
16. che ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè: la titolarità
o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.I.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444 del 2013, cit.); 17. che non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza;
18. che in relazione al concetto di prevalenza, è tuttavia opportuno chiarire che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari CP_ per l'iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è a carico dell tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009), devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; 19. che questa interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e, al contempo, ad evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;
20. che nella specie la Corte territoriale, con accertamento di fatto congruo ed esaustivo, ha ricostruito l'attività lavorativa del socio all'interno della società come abituale e continuativa, ritenendo integrati i requisiti richiesti ai fini delle disposizioni esaminate e tale accertamento non è stato oggetto di censura;
21. che la decisione della Corte territoriale è coerente con i richiamati principi, in quanto l'obbligo contributivo dell'appellante è stato ancorato alla verifica in fatto dello svolgimento da parte di quest'ultimo di compiti che esulavano da quelli propri dell'amministratore, essendo inerenti ad attività di tipo esecutivo ed operativo, che impegnavano il predetto per la durata dell'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti, così desumendosi, anche in via presuntiva, la sussistenza degli indicati requisiti di abitualità e prevalenza...” .
Per tutti questi motivi consegue dunque la illegittimità del provvedimento CP_1 in data 14\03\2025 che ha iscritto di ufficio il ricorrente alla Gestione dei Commercianti con decorrenza dall'anno 2019 al 2025 .
Le spese di lite cedono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda presentata da con Parte_1 ricorso depositato in data 23\06\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : CP_1
1. Accoglie il ricorso e , accertata la illegittimità del provvedimento in data CP_1
14\03\2025 che ha iscritto di ufficio il ricorrente alla Gestione dei Commercianti con decorrenza dall'anno 2019 al 2025, dichiara che non deve Parte_1 pagare alcuno dei recuperi contributivi pretesi da conseguenti alla sua CP_1 illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione IVS per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 .
2. Condanna alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 3.604,00 oltre ad € 43,00 per esborsi , rimborso spese generali e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso a Rimini il giorno 21 ottobre 2025 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'