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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13115 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 3474/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3474/2024 promossa da:
, n. il 03/07/1989 a AFGHANISTAN ( Parte_1 CodiceFiscale_1
), CUI rappresentato e difeso dall'avv. FABIANI FABRIZIA e ed elettivamente domiciliato in VIA DEI GELSI 3/A 37B 00100 ROMA come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv. e
[...] P.IVA_1 dall'avv. ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2024, il Sig. ha Parte_1 impugnato il provvedimento Prot. N. 2023-02756 emesso in data 20.11.2023 dall'Ambasciata d'Italia a Teheran, con il quale è stata respinta la richiesta di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare presentata dai suoi genitori, Sig. e Sig.ra Il ricorrente ha chiesto Persona_1 Parte_2
l'annullamento del suddetto provvedimento e, di conseguenza, di ordinare al convenuto il rilascio del visto in favore dei propri ascendenti. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.09.2025, si è costituito in giudizio il Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
[...]
1 La causa è stata trattata con modalità scritta e, all'udienza del 24 settembre 2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come formulate nelle note depositate.
IN FATTO
Il ricorrente, Sig. è cittadino Afghano. In Italia, egli è titolare dello Parte_1
Status di Rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1949, avendo ottenuto un permesso di soggiorno per asilo rilasciato dalla Questura di Viterbo in data 06.03.2023, valido sino al 06.03.2028 (nr. I ), e un P.IVA_2 titolo/documento di viaggio con medesima scadenza (nr. MC0080981).
Precedentemente, il Sig. risiedeva con la sua famiglia in Afghanistan, Pt_1 dove, dopo aver conseguito la laurea, ha svolto attività lavorativa come dialogatore per alcune associazioni, quindi come imprenditore, e successivamente ha collaborato come interprete nell'ufficio ISAF della NATO fino al ritiro delle forze militari dall'Afghanistan. Con l'instaurarsi del nuovo regime talebano nell'agosto 2021, il ricorrente e suo padre, Sig. Persona_1
che era un ufficiale dell'esercito della Repubblica Islamica di Afghanistan,
[...] sono stati costretti a fuggire dal loro paese. Dopo un lungo e rischioso viaggio, il Sig. è giunto in Italia, dove gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato. Pt_1
Successivamente, il Sig. ha presentato istanza di nulla osta al Pt_1 ricongiungimento familiare a favore della coniuge, dei figli minori e dei genitori, Sig. (nato il [...] a [...], Afghanistan) e Persona_1
Sig.ra (nata il [...] a [...], Afghanistan). Lo Parte_2
Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.) presso la Prefettura di Viterbo, ritenendo sussistenti i requisiti di cui agli artt. 29 e 29 bis T.U.I. in capo al Sig.
ha rilasciato il nulla osta al ricongiungimento familiare avente id. Pt_1
VT1408544022 in data 20.09.2023. Tale nulla osta è stato trasmesso telematicamente alla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare di Teheran.
A seguito dei noti eventi del 15 agosto 2021 e l'assenza dell'Ambasciata d'Italia a Kabul, ricollocata a Doha ma priva di competenza in materia di visti di ingresso, i beneficiari si sono recati in Iran. In data 24.10.2023, i genitori del ricorrente hanno formalizzato la richiesta di visto di ingresso di Tipo D per ricongiungimento familiare (nr. 503101) presso la Rappresentanza Consolare Italiana a Teheran.
In data 05.11.2023, l'Ambasciata d'Italia a Teheran ha notificato, con protocollo nr. 2023-02401, una comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90. Tale comunicazione asseriva che i richiedenti, entrambi di età inferiore
Pag. 2 di 9 a 65 anni, non avevano dimostrato il legame di parentela, né avevano fornito prove credibili di rimesse valutarie in loro favore atte a dimostrare la loro dipendenza economica dall'autore dell'istanza, né avevano dimostrato l'assenza di altri figli nel paese di origine o di provenienza.
A corredo dell'istanza di visto e in risposta al preavviso di diniego, i richiedenti hanno prodotto la seguente documentazione, la cui autenticità non è stata contestata dalla Rappresentanza Consolare: "Birth Certificate" del ricorrente e dei genitori rilasciati dalla Repubblica Islamica di Afghanistan;
un "Affidavit" rilasciato dal ricorrente dinanzi all'Ambasciata della Repubblica Islamica di Afghanistan a Teheran in data 11.10.2023, attestante la dipendenza dei genitori e l'assenza di altri figli;
ricevute di rimesse bancarie a favore dei genitori (datate tra aprile e agosto 2023, ciascuna di 200 Euro trasferiti tramite passeggero da Roma, Italia); e contratti di locazione dell'unità abitativa sita in Teheran, sottoscritti dal ricorrente rispettivamente in data gennaio 2022 e 10 gennaio 2023, attestanti la residenza stabile dei genitori.
Nonostante la documentazione prodotta, l'Ambasciata d'Italia a Teheran ha emesso il provvedimento di diniego di visto per ricongiungimento familiare (Prot. nr. 2023-02756) in data 20.11.2023. Il diniego ha verificato che i richiedenti "non hanno dimostrato di possedere i requisiti per il rilascio del visto richiesto ai sensi dell'Allegato A punto 10 del Decreto Interministeriale nr. 850/2011 e delle norme in esso richiamate, segnatamente l'art. 29, comma 1, lett. d del D.lgs n. 286/98", aggiungendo che le controdeduzioni prodotte non hanno permesso di riconsiderare l'esito della richiesta.
Il Sig. ha impugnato tale diniego, sostenendo l'illegittimità del Pt_1 provvedimento e la lesione del proprio diritto all'unità familiare.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento, deducendo la violazione degli artt. 29 e 29 bis del D.Lgs. 286/98 in relazione al suo status di rifugiato, che prevede condizioni più favorevoli per il ricongiungimento. Ha inoltre eccepito il difetto di competenza dell'autorità consolare a riesaminare i requisiti di merito già vagliati dal nonché la carenza di motivazione del provvedimento di CP_2 diniego e la violazione del diritto fondamentale all'unità familiare sancito dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Il resistente, nella sua comparsa di costituzione, ha sostenuto la piena CP_1 legittimità del provvedimento impugnato, affermando che la documentazione prodotta dai richiedenti non fosse idonea a dimostrare i requisiti previsti dall'art. 29 T.U.I.. In particolare, ha contestato la mancata dimostrazione del legame di parentela, sostenendo che il certificato di nascita del ricorrente non sia mai stato presentato in sede amministrativa. Ha altresì ritenuto l'“Affidavit” prodotto
Pag. 3 di 9 per attestare l'assenza di altri figli una "mera autodichiarazione" su una circostanza "molto rara per i nuclei familiari afghani". Infine, ha giudicato inaffidabile la prova della vivenza a carico, basata su fatture di un negozio di abiti attestanti trasferimenti di denaro tramite terzi ignoti.
In diritto, La presente controversia ha ad oggetto il diritto del ricorrente, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale in qualità di titolare di rifugiato di ottenere il ricongiungimento familiare con i propri genitori.
La disciplina del diritto al ricongiungimento familiare trova il suo fondamento in un complesso sistema di fonti normative, che include disposizioni di carattere sovranazionale e nazionale, tese a garantire la tutela dell'unità familiare quale diritto fondamentale dell'individuo.
A livello di Unione Europea, la norma cardine è rappresentata dalla Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare. Tale direttiva, pur riconoscendo agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nell'attuazione, stabilisce i principi e le condizioni fondamentali per l'esercizio di tale diritto. L'articolo 2, lettera d), definisce gli "ascendenti di primo grado" come possibili beneficiari del ricongiungimento, mentre l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), specifica che gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento con gli ascendenti di primo grado in linea retta del soggiornante o del coniuge qualora questi "siano a suo carico e non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine".
Nel nostro ordinamento interno, la materia è principalmente regolata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modificazioni. L'articolo 28 di tale decreto sancisce il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare. In particolare, l'articolo 29, comma 1, lettera c), prevede la possibilità per lo straniero regolarmente soggiornante di chiedere il ricongiungimento per i "genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute".
È d'uopo, inoltre, richiamare i principi sanciti dall'articolo 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU), che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Diritto che, chiaramente, si estrinseca anche nel rispetto e nella tutela dell'unità familiare.
Pag. 4 di 9 Dall'analisi coordinata delle citate disposizioni normative emergono le condizioni sostanziali che devono essere soddisfatte per l'accoglimento della domanda. Il ricorrente deve, in primo luogo, essere titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per protezione internazionale, per studi o per motivi religiosi, o essere titolare dello status di soggiornante di lungo periodo, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente deve, inoltre, dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità alloggiativa, accertati dai competenti uffici comunali, e di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere, come stabilito dall'art. 29, comma 3, lettera b) del medesimo decreto.
Nel caso della specifica condizione dei genitori, la normativa italiana distingue due ipotesi alternative.
La prima ipotesi, disciplinata dalla prima parte dell'art. 29, comma 1, lettera c), richiede la prova che i genitori siano "a carico" del ricorrente e che "non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza". Il concetto di "vivere a carico", secondo consolidata giurisprudenza, non si esaurisce in un mero sussidio economico inviato dal figlio, ma implica una situazione di dipendenza economica sostanziale e continuativa, in assenza della quale l'ascendente non sarebbe in grado di provvedere alle proprie primarie esigenze di vita. La valutazione della condizione "a carico" deve essere effettuata in concreto, tenendo conto delle rimesse economiche, della loro entità, regolarità e incidenza sul sostentamento del genitore. L'assenza di altri figli nel paese d'origine costituisce un presupposto oggettivo che la legge presume essere indicativo dell'impossibilità di ricevere altrimenti sostegno.
La seconda ipotesi, introdotta in via alternativa, riguarda i genitori ultrasessantacinquenni. Per costoro, il ricongiungimento è ammesso anche in presenza di altri figli nel paese di origine, a condizione che questi ultimi siano "impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute". Questa disposizione, come chiarito dalla giurisprudenza, impone un onere probatorio rigoroso a carico del ricorrente. Non è sufficiente allegare generiche difficoltà, ma è necessario produrre documentazione medica precisa e circostanziata che attesti una patologia di tale gravità da rendere oggettivamente impossibile per gli altri figli l'assolvimento del dovere di mantenimento.
Pag. 5 di 9 Va aggiunto che il ricorrente è straniero regolarmente soggiornante titolare della protezione internazionale. In questo caso è previsto un regime probatorio attenuato: l'art. 29 bis comma 1 specifica che lo stesso può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29, senza tuttavia la necessità di provare la sussistenza dei requisiti abitativi e di reddito di cui all'art. 29 comma 3. Il comma 2 dell'art. 29 bis aggiunge inoltre che: “Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.”
Il legislatore quindi, preso atto delle notevoli difficoltà che i rifugiati possono incontrare nel reperire documenti ufficiali provanti i legami familiari, necessari ai fini del ricongiungimento familiare, ha previsto una notevole attenuazione dell'onere probatorio nei loro confronti.
In proposito la Corte di cassazione ha più volte precisato che le agevolazioni probatorie previste dalla norma appena riportata non vanno interpretate in senso restrittivo come destinate alla sola dimostrazione del vincolo familiare, ma devono essere estese anche agli altri elementi che qualificano tale vincolo ai fini del rilascio del visto di ingresso, come la vivenza a carico e l'assenza di altri figli in patria, in caso di ricongiungimento con un genitore (Cassazione 14 ottobre 2021 numero 28.200; Cassazione 24 gennaio 24 numero 2168). Peraltro, è principio di legittimità quello secondo il quale le difficoltà probatorie del richiedente “possono essere superate dal giudice di merito attraverso le potenzialità proprie del ragionamento presuntivo” (Cassazione 10 settembre 2021 numero 24.488 e Cassazione 14 ottobre 2021 numero 28.200)
Esaminate le circostanze di fatto e applicando le richiamate disposizioni di legge, emergono gli elementi necessari e sufficienti per accogliere la domanda di ricongiungimento familiare.
Pag. 6 di 9 I genitori del ricorrente, e alla data del 18 Persona_1 Parte_2 giugno 2025 avranno rispettivamente 63 e 57 anni. Ci si trova quindi nell'ipotesi normativa che riguarda i genitori con meno di 65 anni, per i quali la legge richiede la dimostrazione della "vivenza a carico" del figlio e l'assenza di altri figli nel paese di origine. L'Ambasciata d'Italia a Teheran aveva inizialmente contestato proprio questi aspetti nel suo preavviso di diniego.
Il fatto che i genitori siano a carico del ricorrente, si desume dalle Parte_1 argomentazioni della difesa e dalla documentazione prodotta nel ricorso. La difesa ha sostenuto che i richiedenti il visto hanno "documentato... la circostanza di essere 'a carico' del figlio . A supporto di ciò, è stato Parte_1 affermato che è "l'unico figlio che può sostentare i propri genitori", Parte_1 interpretando il "sostentamento" in un senso ampio che include non solo il supporto economico ma anche quello materiale e morale. La difesa ha prodotto cinque ricevute di rimesse bancarie a favore dei genitori, specificamente indirizzate al padre, Ciascuna rimessa ammonta a 200 Persona_1
Euro (o 10 milioni di tomans), e sono state effettuate in un periodo che va da aprile ad agosto 2023 (21 aprile, 30 maggio, 24 giugno, 29 luglio, 26 agosto 2023). La difesa evidenzia che queste rimesse successive, pur se di importo non elevato, sono da considerarsi congrue per la sopravvivenza nel contesto di "notorie condizioni di emergenza umanitaria e sociale" in Afghanistan, dove è "pressoché impossibile trovare cibo, riscaldamento, medicine", dimostrando così la dipendenza economica dei genitori e la capacità del figlio di provvedere alle loro necessità essenziali. Peraltro, il ricorrente ha fornito anche due contratti di locazione stipulati a suo nome per l'abitazione dei genitori a Teheran in data 09.01.2022 e 10.01.2023.
L'asserzione che sia l'unico figlio della coppia proviene dalla sua stessa Pt_1 dichiarazione contenuta in un "Affidavit" (All.5) presentato davanti all'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Afghanistan a Teheran. In tale documento, ha dichiarato: "My father Mr. Parte_1 Persona_1 and my mother Mrs. are my parents, and I have no other child. I Parte_2 am the only child who can support them. And they have no one else to help them, and they are in great need".
L'attendibilità dell'“Affidavit” prodotto dal ricorrente per attestare di essere l'unico figlio si fonda su una pluralità di elementi logici e formali che ne superano la svalutazione a "mera autodichiarazione" operata dall'Amministrazione. In primo luogo, il documento non è una semplice dichiarazione privata, ma un atto formale reso dal Sig. di persona dinanzi all'Ambasciata dell'Islamic Pt_1
Republic of Afghanistan a Teheran, un'autorità che l'Italia riconosce. La dichiarazione è stata inoltre rafforzata dalla presenza di due testimoni, le cui
Pag. 7 di 9 generalità sono state inserite nell'atto, i quali hanno attestato l'identità del dichiarante e la veridicità delle sue affermazioni, assumendosene la responsabilità. L'aspetto più dirimente, tuttavia, risiede nella successiva legalizzazione del documento da parte del della Controparte_1
Repubblica Islamica dell'Iran, la quale conferisce all'atto un'autenticità formale e un valore probatorio che trascende la semplice dichiarazione di parte, poiché l'autorità del paese ospitante ha certificato l'autenticità del documento emesso dalla rappresentanza diplomatica afgana. Tale formalizzazione deve essere letta alla luce della notoria e sostanziale impossibilità di ottenere certificati ufficiali dall'attuale amministrazione in Afghanistan, una circostanza che rende l'autocertificazione formalizzata, come l'affidavit, l'unico strumento concretamente disponibile per attestare la propria condizione familiare. Di fronte a tali robusti elementi formali, l'obiezione del , basata su una generica CP_1 considerazione sociologica circa la rarità della condizione di figlio unico nelle famiglie afgane, appare del tutto irrilevante e non idonea a inficiare il valore probatorio di un documento la cui autenticità, peraltro, non è mai stata specificamente contestata dall'autorità consolare
Il rapporto di parentela tra e i suoi genitori è stato dimostrato Parte_1 attraverso diversi documenti. A corredo dell'istanza di visto, sono stati prodotti i "Birth Certificate" (certificati di nascita) del ricorrente e dei suoi genitori, che indicano chiaramente come padre e come Persona_1 Parte_2 madre. Anche l'Affidavit menzionato in precedenza conferma esplicitamente questo legame familiare. Inoltre, il Nulla Osta al ricongiungimento familiare, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Viterbo (All.3), identifica specificamente e come Persona_1 Parte_2
"Genitore" di Parte_1
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto che trattasi di causa di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 3474/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCERTA il diritto all'unità familiare del ricorrente con i suoi Parte_1 genitori e,per l'effetto, ORDINA al Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., e per esso
[...] all'Ambasciata d'Italia a Teheran (Iran), il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare a favore di: nato Persona_1
Pag. 8 di 9 a AR (Afghanistan) il 10.12.1961 e nata a Parte_2
AR (Afghanistan) il 21.04.1968.
2. CONDANNA il Controparte_1
al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente,
[...] che si liquidano in euro 1500 per compenso, oltre iva e cpa come per legge.
Roma 18/06/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 3474/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3474/2024 promossa da:
, n. il 03/07/1989 a AFGHANISTAN ( Parte_1 CodiceFiscale_1
), CUI rappresentato e difeso dall'avv. FABIANI FABRIZIA e ed elettivamente domiciliato in VIA DEI GELSI 3/A 37B 00100 ROMA come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv. e
[...] P.IVA_1 dall'avv. ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2024, il Sig. ha Parte_1 impugnato il provvedimento Prot. N. 2023-02756 emesso in data 20.11.2023 dall'Ambasciata d'Italia a Teheran, con il quale è stata respinta la richiesta di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare presentata dai suoi genitori, Sig. e Sig.ra Il ricorrente ha chiesto Persona_1 Parte_2
l'annullamento del suddetto provvedimento e, di conseguenza, di ordinare al convenuto il rilascio del visto in favore dei propri ascendenti. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.09.2025, si è costituito in giudizio il Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
[...]
1 La causa è stata trattata con modalità scritta e, all'udienza del 24 settembre 2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come formulate nelle note depositate.
IN FATTO
Il ricorrente, Sig. è cittadino Afghano. In Italia, egli è titolare dello Parte_1
Status di Rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1949, avendo ottenuto un permesso di soggiorno per asilo rilasciato dalla Questura di Viterbo in data 06.03.2023, valido sino al 06.03.2028 (nr. I ), e un P.IVA_2 titolo/documento di viaggio con medesima scadenza (nr. MC0080981).
Precedentemente, il Sig. risiedeva con la sua famiglia in Afghanistan, Pt_1 dove, dopo aver conseguito la laurea, ha svolto attività lavorativa come dialogatore per alcune associazioni, quindi come imprenditore, e successivamente ha collaborato come interprete nell'ufficio ISAF della NATO fino al ritiro delle forze militari dall'Afghanistan. Con l'instaurarsi del nuovo regime talebano nell'agosto 2021, il ricorrente e suo padre, Sig. Persona_1
che era un ufficiale dell'esercito della Repubblica Islamica di Afghanistan,
[...] sono stati costretti a fuggire dal loro paese. Dopo un lungo e rischioso viaggio, il Sig. è giunto in Italia, dove gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato. Pt_1
Successivamente, il Sig. ha presentato istanza di nulla osta al Pt_1 ricongiungimento familiare a favore della coniuge, dei figli minori e dei genitori, Sig. (nato il [...] a [...], Afghanistan) e Persona_1
Sig.ra (nata il [...] a [...], Afghanistan). Lo Parte_2
Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.) presso la Prefettura di Viterbo, ritenendo sussistenti i requisiti di cui agli artt. 29 e 29 bis T.U.I. in capo al Sig.
ha rilasciato il nulla osta al ricongiungimento familiare avente id. Pt_1
VT1408544022 in data 20.09.2023. Tale nulla osta è stato trasmesso telematicamente alla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare di Teheran.
A seguito dei noti eventi del 15 agosto 2021 e l'assenza dell'Ambasciata d'Italia a Kabul, ricollocata a Doha ma priva di competenza in materia di visti di ingresso, i beneficiari si sono recati in Iran. In data 24.10.2023, i genitori del ricorrente hanno formalizzato la richiesta di visto di ingresso di Tipo D per ricongiungimento familiare (nr. 503101) presso la Rappresentanza Consolare Italiana a Teheran.
In data 05.11.2023, l'Ambasciata d'Italia a Teheran ha notificato, con protocollo nr. 2023-02401, una comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90. Tale comunicazione asseriva che i richiedenti, entrambi di età inferiore
Pag. 2 di 9 a 65 anni, non avevano dimostrato il legame di parentela, né avevano fornito prove credibili di rimesse valutarie in loro favore atte a dimostrare la loro dipendenza economica dall'autore dell'istanza, né avevano dimostrato l'assenza di altri figli nel paese di origine o di provenienza.
A corredo dell'istanza di visto e in risposta al preavviso di diniego, i richiedenti hanno prodotto la seguente documentazione, la cui autenticità non è stata contestata dalla Rappresentanza Consolare: "Birth Certificate" del ricorrente e dei genitori rilasciati dalla Repubblica Islamica di Afghanistan;
un "Affidavit" rilasciato dal ricorrente dinanzi all'Ambasciata della Repubblica Islamica di Afghanistan a Teheran in data 11.10.2023, attestante la dipendenza dei genitori e l'assenza di altri figli;
ricevute di rimesse bancarie a favore dei genitori (datate tra aprile e agosto 2023, ciascuna di 200 Euro trasferiti tramite passeggero da Roma, Italia); e contratti di locazione dell'unità abitativa sita in Teheran, sottoscritti dal ricorrente rispettivamente in data gennaio 2022 e 10 gennaio 2023, attestanti la residenza stabile dei genitori.
Nonostante la documentazione prodotta, l'Ambasciata d'Italia a Teheran ha emesso il provvedimento di diniego di visto per ricongiungimento familiare (Prot. nr. 2023-02756) in data 20.11.2023. Il diniego ha verificato che i richiedenti "non hanno dimostrato di possedere i requisiti per il rilascio del visto richiesto ai sensi dell'Allegato A punto 10 del Decreto Interministeriale nr. 850/2011 e delle norme in esso richiamate, segnatamente l'art. 29, comma 1, lett. d del D.lgs n. 286/98", aggiungendo che le controdeduzioni prodotte non hanno permesso di riconsiderare l'esito della richiesta.
Il Sig. ha impugnato tale diniego, sostenendo l'illegittimità del Pt_1 provvedimento e la lesione del proprio diritto all'unità familiare.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento, deducendo la violazione degli artt. 29 e 29 bis del D.Lgs. 286/98 in relazione al suo status di rifugiato, che prevede condizioni più favorevoli per il ricongiungimento. Ha inoltre eccepito il difetto di competenza dell'autorità consolare a riesaminare i requisiti di merito già vagliati dal nonché la carenza di motivazione del provvedimento di CP_2 diniego e la violazione del diritto fondamentale all'unità familiare sancito dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Il resistente, nella sua comparsa di costituzione, ha sostenuto la piena CP_1 legittimità del provvedimento impugnato, affermando che la documentazione prodotta dai richiedenti non fosse idonea a dimostrare i requisiti previsti dall'art. 29 T.U.I.. In particolare, ha contestato la mancata dimostrazione del legame di parentela, sostenendo che il certificato di nascita del ricorrente non sia mai stato presentato in sede amministrativa. Ha altresì ritenuto l'“Affidavit” prodotto
Pag. 3 di 9 per attestare l'assenza di altri figli una "mera autodichiarazione" su una circostanza "molto rara per i nuclei familiari afghani". Infine, ha giudicato inaffidabile la prova della vivenza a carico, basata su fatture di un negozio di abiti attestanti trasferimenti di denaro tramite terzi ignoti.
In diritto, La presente controversia ha ad oggetto il diritto del ricorrente, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale in qualità di titolare di rifugiato di ottenere il ricongiungimento familiare con i propri genitori.
La disciplina del diritto al ricongiungimento familiare trova il suo fondamento in un complesso sistema di fonti normative, che include disposizioni di carattere sovranazionale e nazionale, tese a garantire la tutela dell'unità familiare quale diritto fondamentale dell'individuo.
A livello di Unione Europea, la norma cardine è rappresentata dalla Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare. Tale direttiva, pur riconoscendo agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nell'attuazione, stabilisce i principi e le condizioni fondamentali per l'esercizio di tale diritto. L'articolo 2, lettera d), definisce gli "ascendenti di primo grado" come possibili beneficiari del ricongiungimento, mentre l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), specifica che gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento con gli ascendenti di primo grado in linea retta del soggiornante o del coniuge qualora questi "siano a suo carico e non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine".
Nel nostro ordinamento interno, la materia è principalmente regolata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modificazioni. L'articolo 28 di tale decreto sancisce il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare. In particolare, l'articolo 29, comma 1, lettera c), prevede la possibilità per lo straniero regolarmente soggiornante di chiedere il ricongiungimento per i "genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute".
È d'uopo, inoltre, richiamare i principi sanciti dall'articolo 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU), che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Diritto che, chiaramente, si estrinseca anche nel rispetto e nella tutela dell'unità familiare.
Pag. 4 di 9 Dall'analisi coordinata delle citate disposizioni normative emergono le condizioni sostanziali che devono essere soddisfatte per l'accoglimento della domanda. Il ricorrente deve, in primo luogo, essere titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per protezione internazionale, per studi o per motivi religiosi, o essere titolare dello status di soggiornante di lungo periodo, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente deve, inoltre, dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità alloggiativa, accertati dai competenti uffici comunali, e di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere, come stabilito dall'art. 29, comma 3, lettera b) del medesimo decreto.
Nel caso della specifica condizione dei genitori, la normativa italiana distingue due ipotesi alternative.
La prima ipotesi, disciplinata dalla prima parte dell'art. 29, comma 1, lettera c), richiede la prova che i genitori siano "a carico" del ricorrente e che "non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza". Il concetto di "vivere a carico", secondo consolidata giurisprudenza, non si esaurisce in un mero sussidio economico inviato dal figlio, ma implica una situazione di dipendenza economica sostanziale e continuativa, in assenza della quale l'ascendente non sarebbe in grado di provvedere alle proprie primarie esigenze di vita. La valutazione della condizione "a carico" deve essere effettuata in concreto, tenendo conto delle rimesse economiche, della loro entità, regolarità e incidenza sul sostentamento del genitore. L'assenza di altri figli nel paese d'origine costituisce un presupposto oggettivo che la legge presume essere indicativo dell'impossibilità di ricevere altrimenti sostegno.
La seconda ipotesi, introdotta in via alternativa, riguarda i genitori ultrasessantacinquenni. Per costoro, il ricongiungimento è ammesso anche in presenza di altri figli nel paese di origine, a condizione che questi ultimi siano "impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute". Questa disposizione, come chiarito dalla giurisprudenza, impone un onere probatorio rigoroso a carico del ricorrente. Non è sufficiente allegare generiche difficoltà, ma è necessario produrre documentazione medica precisa e circostanziata che attesti una patologia di tale gravità da rendere oggettivamente impossibile per gli altri figli l'assolvimento del dovere di mantenimento.
Pag. 5 di 9 Va aggiunto che il ricorrente è straniero regolarmente soggiornante titolare della protezione internazionale. In questo caso è previsto un regime probatorio attenuato: l'art. 29 bis comma 1 specifica che lo stesso può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29, senza tuttavia la necessità di provare la sussistenza dei requisiti abitativi e di reddito di cui all'art. 29 comma 3. Il comma 2 dell'art. 29 bis aggiunge inoltre che: “Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.”
Il legislatore quindi, preso atto delle notevoli difficoltà che i rifugiati possono incontrare nel reperire documenti ufficiali provanti i legami familiari, necessari ai fini del ricongiungimento familiare, ha previsto una notevole attenuazione dell'onere probatorio nei loro confronti.
In proposito la Corte di cassazione ha più volte precisato che le agevolazioni probatorie previste dalla norma appena riportata non vanno interpretate in senso restrittivo come destinate alla sola dimostrazione del vincolo familiare, ma devono essere estese anche agli altri elementi che qualificano tale vincolo ai fini del rilascio del visto di ingresso, come la vivenza a carico e l'assenza di altri figli in patria, in caso di ricongiungimento con un genitore (Cassazione 14 ottobre 2021 numero 28.200; Cassazione 24 gennaio 24 numero 2168). Peraltro, è principio di legittimità quello secondo il quale le difficoltà probatorie del richiedente “possono essere superate dal giudice di merito attraverso le potenzialità proprie del ragionamento presuntivo” (Cassazione 10 settembre 2021 numero 24.488 e Cassazione 14 ottobre 2021 numero 28.200)
Esaminate le circostanze di fatto e applicando le richiamate disposizioni di legge, emergono gli elementi necessari e sufficienti per accogliere la domanda di ricongiungimento familiare.
Pag. 6 di 9 I genitori del ricorrente, e alla data del 18 Persona_1 Parte_2 giugno 2025 avranno rispettivamente 63 e 57 anni. Ci si trova quindi nell'ipotesi normativa che riguarda i genitori con meno di 65 anni, per i quali la legge richiede la dimostrazione della "vivenza a carico" del figlio e l'assenza di altri figli nel paese di origine. L'Ambasciata d'Italia a Teheran aveva inizialmente contestato proprio questi aspetti nel suo preavviso di diniego.
Il fatto che i genitori siano a carico del ricorrente, si desume dalle Parte_1 argomentazioni della difesa e dalla documentazione prodotta nel ricorso. La difesa ha sostenuto che i richiedenti il visto hanno "documentato... la circostanza di essere 'a carico' del figlio . A supporto di ciò, è stato Parte_1 affermato che è "l'unico figlio che può sostentare i propri genitori", Parte_1 interpretando il "sostentamento" in un senso ampio che include non solo il supporto economico ma anche quello materiale e morale. La difesa ha prodotto cinque ricevute di rimesse bancarie a favore dei genitori, specificamente indirizzate al padre, Ciascuna rimessa ammonta a 200 Persona_1
Euro (o 10 milioni di tomans), e sono state effettuate in un periodo che va da aprile ad agosto 2023 (21 aprile, 30 maggio, 24 giugno, 29 luglio, 26 agosto 2023). La difesa evidenzia che queste rimesse successive, pur se di importo non elevato, sono da considerarsi congrue per la sopravvivenza nel contesto di "notorie condizioni di emergenza umanitaria e sociale" in Afghanistan, dove è "pressoché impossibile trovare cibo, riscaldamento, medicine", dimostrando così la dipendenza economica dei genitori e la capacità del figlio di provvedere alle loro necessità essenziali. Peraltro, il ricorrente ha fornito anche due contratti di locazione stipulati a suo nome per l'abitazione dei genitori a Teheran in data 09.01.2022 e 10.01.2023.
L'asserzione che sia l'unico figlio della coppia proviene dalla sua stessa Pt_1 dichiarazione contenuta in un "Affidavit" (All.5) presentato davanti all'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Afghanistan a Teheran. In tale documento, ha dichiarato: "My father Mr. Parte_1 Persona_1 and my mother Mrs. are my parents, and I have no other child. I Parte_2 am the only child who can support them. And they have no one else to help them, and they are in great need".
L'attendibilità dell'“Affidavit” prodotto dal ricorrente per attestare di essere l'unico figlio si fonda su una pluralità di elementi logici e formali che ne superano la svalutazione a "mera autodichiarazione" operata dall'Amministrazione. In primo luogo, il documento non è una semplice dichiarazione privata, ma un atto formale reso dal Sig. di persona dinanzi all'Ambasciata dell'Islamic Pt_1
Republic of Afghanistan a Teheran, un'autorità che l'Italia riconosce. La dichiarazione è stata inoltre rafforzata dalla presenza di due testimoni, le cui
Pag. 7 di 9 generalità sono state inserite nell'atto, i quali hanno attestato l'identità del dichiarante e la veridicità delle sue affermazioni, assumendosene la responsabilità. L'aspetto più dirimente, tuttavia, risiede nella successiva legalizzazione del documento da parte del della Controparte_1
Repubblica Islamica dell'Iran, la quale conferisce all'atto un'autenticità formale e un valore probatorio che trascende la semplice dichiarazione di parte, poiché l'autorità del paese ospitante ha certificato l'autenticità del documento emesso dalla rappresentanza diplomatica afgana. Tale formalizzazione deve essere letta alla luce della notoria e sostanziale impossibilità di ottenere certificati ufficiali dall'attuale amministrazione in Afghanistan, una circostanza che rende l'autocertificazione formalizzata, come l'affidavit, l'unico strumento concretamente disponibile per attestare la propria condizione familiare. Di fronte a tali robusti elementi formali, l'obiezione del , basata su una generica CP_1 considerazione sociologica circa la rarità della condizione di figlio unico nelle famiglie afgane, appare del tutto irrilevante e non idonea a inficiare il valore probatorio di un documento la cui autenticità, peraltro, non è mai stata specificamente contestata dall'autorità consolare
Il rapporto di parentela tra e i suoi genitori è stato dimostrato Parte_1 attraverso diversi documenti. A corredo dell'istanza di visto, sono stati prodotti i "Birth Certificate" (certificati di nascita) del ricorrente e dei suoi genitori, che indicano chiaramente come padre e come Persona_1 Parte_2 madre. Anche l'Affidavit menzionato in precedenza conferma esplicitamente questo legame familiare. Inoltre, il Nulla Osta al ricongiungimento familiare, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Viterbo (All.3), identifica specificamente e come Persona_1 Parte_2
"Genitore" di Parte_1
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto che trattasi di causa di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 3474/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCERTA il diritto all'unità familiare del ricorrente con i suoi Parte_1 genitori e,per l'effetto, ORDINA al Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., e per esso
[...] all'Ambasciata d'Italia a Teheran (Iran), il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare a favore di: nato Persona_1
Pag. 8 di 9 a AR (Afghanistan) il 10.12.1961 e nata a Parte_2
AR (Afghanistan) il 21.04.1968.
2. CONDANNA il Controparte_1
al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente,
[...] che si liquidano in euro 1500 per compenso, oltre iva e cpa come per legge.
Roma 18/06/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
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