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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4961/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CE NI Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 4961/2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Perugini;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Salvatore Leccese;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli OGGETTO: separazione giudiziale.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_1 data 11.06.2016 in Roma (RM) con matrimonio trascritto regolarmente Controparte_1 presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma alla parte 2, serie A04, n. 00321, anno 2016 e che dall'unione sono nati i figli nato a [...] il [...]) Persona_1
e (nata a [...] il [...]), ha dedotto che nel tempo la convivenza è CP_2 divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 28.10.2024, è comparso personalmente il ricorrente e, con successiva ordinanza, il Giudice delegato ha disposto la rinnovazione della notifica, fissando nuova udienza di comparizione delle parti.
Con comparsa depositata in data 22.03.2025 si è costituita in giudizio
[...]
non opponendosi alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ed CP_1 anzi, rappresentando che le parti erano pervenute medio tempore ad un accordo.
Con note scritte autorizzate per l'udienza del 19.05.2025, le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione, riportandosi alle condizioni congiunte di cui all'accordo sottoscritto da entrambe in data 19.03.2025.
Il Giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, sottoscritto da entrambe e depositato e verificata la completezza della documentazione, ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni della separazione prevede quanto segue:
- “Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco
[...] rispetto, onerando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma della relativa annotazione;
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale di presso il domicilio materno e di Persona_1 CP_2 presso il domicilio paterno, con facoltà di entrambe i genitori di vedere e tenere con sé i figli, con le seguenti modalità: a) la madre potrà vedere e tenere con sé la minore
[...] tutte le settimane dal venerdì alle 18,30 sino alla domenica alle 20,00; b) il CP_2 padre potrà vedere e tenere con se il minore due fine settimana al mese, Persona_1 alternati con la mamma, dal venerdì all'uscita di scuola al la domenica alle 20,00, nonché un giorno infrasettimanale da concordare con il figlio, compatibilmente con gli impegni di studio e sport;
c) i genitori avranno altresì la facoltà di trascorrere con i figli
30 giorni, anche non consecutivi ( 15+15 ) , durante la pausa scolastica estiva da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno e, in assenza di comunicazioni, i figli trascorreranno con la mamma negli anni pari il periodo dal 1 al
15 luglio e dal 1 agosto al 15 agosto ed il padre dal 15 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto, e negli anni dispari viceversa;
d) durante la pausa scolastica natalizia i figli trascorreranno con i genitori, alternativamente negli anni, il periodo dal 24 al 30 dicembre, oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) durante la pausa scolastica prevista per la Santa Pasqua i minori la trascorreranno in alternanza negli anni con i genitori il giorno della Pasqua e del Lunedi Santo;
f) il principio dell'alternanza tra i genitori dovrà essere applicata nel godimento di tutte le festività riconosciute dal Calendario Nazionale;
- La casa coniugale, sita in Roma, Via Corridonia n. 45, rimarrà assegnata al Sig. Pt_1 essendosene la madre allontanata da tempo, asportando tutti i propri effetti
[...] personali;
- In ordine alle statuizioni di natura economica, le parti stabiliscono che ciascuno dei genitori curerà il mantenimento e le spese straordinarie del figlio collocato in via prevalente presso di sé; CP_
- I signori e dichiarano di formulare istanza per erogazione Pt_1 CP_1
A.U.U. ciascuno per il figlio collocato presso di sé, per il quale percepiranno la corresponsione per l'intero (la sig.ra per ed il sig. CP_1 Persona_1 Pt_1 per ); CP_2
- I genitori dichiarano di aver già regolate tutte le poste di dare avere legate al mantenimento ed alle spese straordinarie dei figli dalla separazione di fatto sino alla data odierna.
- Nessuna statuizione per i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, dichiarando di non aver piu nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Il Tribunale ritiene congrue e conformi a legge le condizioni della separazione concordate dalle parti stesse;
esse possono pertanto essere condivise e poste a fondamento della decisione, in quanto conformi agli interessi dei coniugi e della prole. Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Controparte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento dell'accordo in corso di causa, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 Controparte_1 coniugati in data 11.06.2016 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma alla parte 2, serie A04, n. 00321, anno 2016, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni della separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
CE NI.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa CE NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CE NI Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 4961/2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Perugini;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Salvatore Leccese;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli OGGETTO: separazione giudiziale.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_1 data 11.06.2016 in Roma (RM) con matrimonio trascritto regolarmente Controparte_1 presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma alla parte 2, serie A04, n. 00321, anno 2016 e che dall'unione sono nati i figli nato a [...] il [...]) Persona_1
e (nata a [...] il [...]), ha dedotto che nel tempo la convivenza è CP_2 divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 28.10.2024, è comparso personalmente il ricorrente e, con successiva ordinanza, il Giudice delegato ha disposto la rinnovazione della notifica, fissando nuova udienza di comparizione delle parti.
Con comparsa depositata in data 22.03.2025 si è costituita in giudizio
[...]
non opponendosi alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ed CP_1 anzi, rappresentando che le parti erano pervenute medio tempore ad un accordo.
Con note scritte autorizzate per l'udienza del 19.05.2025, le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione, riportandosi alle condizioni congiunte di cui all'accordo sottoscritto da entrambe in data 19.03.2025.
Il Giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, sottoscritto da entrambe e depositato e verificata la completezza della documentazione, ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni della separazione prevede quanto segue:
- “Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco
[...] rispetto, onerando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma della relativa annotazione;
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale di presso il domicilio materno e di Persona_1 CP_2 presso il domicilio paterno, con facoltà di entrambe i genitori di vedere e tenere con sé i figli, con le seguenti modalità: a) la madre potrà vedere e tenere con sé la minore
[...] tutte le settimane dal venerdì alle 18,30 sino alla domenica alle 20,00; b) il CP_2 padre potrà vedere e tenere con se il minore due fine settimana al mese, Persona_1 alternati con la mamma, dal venerdì all'uscita di scuola al la domenica alle 20,00, nonché un giorno infrasettimanale da concordare con il figlio, compatibilmente con gli impegni di studio e sport;
c) i genitori avranno altresì la facoltà di trascorrere con i figli
30 giorni, anche non consecutivi ( 15+15 ) , durante la pausa scolastica estiva da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno e, in assenza di comunicazioni, i figli trascorreranno con la mamma negli anni pari il periodo dal 1 al
15 luglio e dal 1 agosto al 15 agosto ed il padre dal 15 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto, e negli anni dispari viceversa;
d) durante la pausa scolastica natalizia i figli trascorreranno con i genitori, alternativamente negli anni, il periodo dal 24 al 30 dicembre, oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) durante la pausa scolastica prevista per la Santa Pasqua i minori la trascorreranno in alternanza negli anni con i genitori il giorno della Pasqua e del Lunedi Santo;
f) il principio dell'alternanza tra i genitori dovrà essere applicata nel godimento di tutte le festività riconosciute dal Calendario Nazionale;
- La casa coniugale, sita in Roma, Via Corridonia n. 45, rimarrà assegnata al Sig. Pt_1 essendosene la madre allontanata da tempo, asportando tutti i propri effetti
[...] personali;
- In ordine alle statuizioni di natura economica, le parti stabiliscono che ciascuno dei genitori curerà il mantenimento e le spese straordinarie del figlio collocato in via prevalente presso di sé; CP_
- I signori e dichiarano di formulare istanza per erogazione Pt_1 CP_1
A.U.U. ciascuno per il figlio collocato presso di sé, per il quale percepiranno la corresponsione per l'intero (la sig.ra per ed il sig. CP_1 Persona_1 Pt_1 per ); CP_2
- I genitori dichiarano di aver già regolate tutte le poste di dare avere legate al mantenimento ed alle spese straordinarie dei figli dalla separazione di fatto sino alla data odierna.
- Nessuna statuizione per i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, dichiarando di non aver piu nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Il Tribunale ritiene congrue e conformi a legge le condizioni della separazione concordate dalle parti stesse;
esse possono pertanto essere condivise e poste a fondamento della decisione, in quanto conformi agli interessi dei coniugi e della prole. Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Controparte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento dell'accordo in corso di causa, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 Controparte_1 coniugati in data 11.06.2016 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma alla parte 2, serie A04, n. 00321, anno 2016, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni della separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
CE NI.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa CE NI