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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 12.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Donato DE MARCO, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio PAOLONE, presso Controparte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, , ha premesso che: Parte_1
aveva prestato servizio alle dipendenze del Comune di con la qualifica di CP_1
segretario comunale, fino al 1° ottobre 2007, data del collocamento a riposo;
con CCNL dei segretari comunali e provinciali, sottoscritto in data 14 dicembre 2010, veniva riconosciuto al personale in servizio e a quello in quiescenza un incremento del trattamento retributivo per il periodo 2006/2007, con “effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto” ; negli anni successivi alla stipula del suindicato contratto collettivo, l'odierna ricorrente, in più occasioni, si rivolgeva al Comune resistente per sapere se l'ente avesse provveduto a pagina 1 di 5 richiedere all'INPS la riliquidazione della pensione, in ottemperanza alle disposizioni della contrattazione collettiva, ma in nessuna di tali occasioni riusciva a ottenere informazioni precise;
rivoltasi all'INPS, sul finire dell'anno 2021, veniva a sapere che il Comune di CP_1 aveva inoltrato la domanda di riliquidazione in maniera non corretta, anomalia che l'istituto previdenziale aveva prontamente rappresentato al Comune, invitandolo a ripresentare la domanda nel rispetto delle procedure all'uopo previste;
nel febbraio 2022, non avendo ancora ottenuto l'adeguamento della pensione, la dott.ssa inoltrava formale richiesta di chiarimenti al Comune resistente, per sapere se Pt_1
l'istanza fosse stata correttamente trasmessa all'INPS; non avendo ricevuto risposta, inviava prima un sollecito, in data 6/05/2022, e poi una lettera di messa in mora, il 7/10/2022, senza ottenere alcuna risposta;
inviava ulteriore lettera di costituzione in mora in data 29/04/2023, protocollata presso l'ente comunale il 3/05/2023; in data 3/11/2023, la ricorrente inoltrava all'INPS istanza di accesso agli atti al fine di acquisire informazioni sullo stato della pratica direttamente dall'istituto previdenziale;
l'INPS rispondeva con PEC del 6/11/2023 dichiarando che “dal Comune non è mai pervenuta variazione della posizione assicurativa, pertanto non è possibile procedere ad alcuna riliquidazione”; in data 8/11/2023, dopo ulteriori verifiche effettuate a seguito di una seconda istanza di accesso agli atti, l'INPS trasmetteva via PEC al legale della ricorrente la seguente corrispondenza:
-una nota datata 16/10/2021 nella quale il Comune di rappresentava all'istituto CP_1 previdenziale che “Nella considerazione che dal Passweb non risulta il nominativo della nominata in oggetto, con la presente si chiede l'aggiornamento del trattamento pensionistico in favore della ex dipendente (segretario comunale) dott.ssa c.f. Persona_1
, cessata dal servizio con decorrenza 01/10/2007[...]”; C.F._1
-una lettera di risposta dell'INPS, nella quale l'istituto previdenziale chiariva al Comune che
“Si riscontra la vostra comunicazione per rappresentarvi che la pensione della sig.ra è Pt_1
stata liquidata con l'applicativo Pensioni S7 e pertanto la stessa deve essere riliquidata utilizzando lo stesso applicativo.
Chiedeva quindi di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ottenere la riliquidazione della pensione sulla base degli incrementi retributivi previsti dal CCNL dei segretari comunali pagina 2 di 5 e provinciali sottoscritto in data 14 dicembre 2010 e valevole per il periodo 2006/2007 e di ordinare al Comune di di provvedere alla elaborazione e alla corretta CP_1 trasmissione all'istituto previdenziale della richiesta di riliquidazione della pensione della dott.ssa , secondo gli standard previsti dalle norme di legge, nonché di compiere, Pt_1
per quanto di sua competenza, ogni altra attività utile alla riliquidazione stessa.
Si costituiva il evidenziando che nessuna responsabilità poteva Controparte_1
essergli attribuita, avendo adempiuto con diligenza alle proprie incombenze, sottolineando che quanto lamentato era da attribuirsi a responsabilità esclusiva dell'INPS.
Evidenziava, in particolare, che:
l'ente, tramite il proprio Responsabile del Servizio Finanziario, con missiva del 16.10.2021 prot. n.8468, inviata all'INPS con pec di pari data, comunicava all'Istituto gli elementi per aggiornare la pensione della ricorrente, dal momento che nel sistema in uso all'INPS
“Passweb” non risultava il nominativo della , ma l'INPS rispondeva tramite il proprio Pt_1
Responsabile di Agenzia che “la pensione della sig.ra è stata liquidata con Pt_1
l'applicativo Pensioni S7 e pertanto la stessa deve essere riliquidata utilizzando lo stesso applicativo”; il Comune chiedeva aiuto anche ad esperti informatici ma, nonostante ciò, non risultava possibile scaricare dall'INPS il programma “Pensioni S7”; veniva contattato anche il servizio assistenza dell'INPS, ma neanche con il loro aiuto poteva scaricarsi il detto programma, ormai non più in uso;
il servizio assistenza aveva riferito che il programma Pensioni S7 era obsoleto e non più aggiornato dall'INPS, come tale inutilizzabile;
con successiva nota del 15.12.2022 Prot. n.10959 inviata all'INPS con pec di pari data, il
Comune di chiedeva all'Ente previdenziale il trasferimento della posizione della CP_1 ricorrente sul sistema in uso “Passweb”, affinché si potesse procedere con l'aggiornamento della pensione, ma l'INPS rispondeva nuovamente che “per poter procedere alla riqualificazione della pensione deve essere aggiornata la posizione in S7 (Vecchio Sistema)”; con pec del 22.02.2024 Prot. n.1423, quindi prima del deposito del ricorso, avvenuto il
23.02.2024, come da estratto polisweb allegato, il Comune inviava all'INPS il “modello PA04”, contenente gli elementi per il ricalcolo della pensione.
Evidenziava, quindi, che nessuna responsabilità poteva essere addossata al
[...]
che, per quanto di propria competenza, era stato diligente;
pertanto, se la CP_1
pensione della non era stata ricalcolata, la responsabilità era esclusivamente Pt_1
pagina 3 di 5 dell'INPS, che aveva comunque ottenuto dall' resistente tutti i dati necessari per il CP_2
ricalcolo della pensione della ricorrente.
Eccepiva la prescrizione dell'avversa pretesa di adeguamento pensionistico, nonché il difetto di legittimazione passiva del per essere legittimato passivamente Controparte_1
l'INPS, colpevolmente non citato in giudizio dalla . Pt_1
___
L'eccezione di prescrizione è inammissibile, dato che il si è costituito in giudizio CP_1
tardivamente.
La domanda di parte ricorrente va, in ogni caso, rigettata.
Emerge infatti dagli atti depositati che il Comune di abbia: CP_1 inviato all'INPS missiva del 16.10.2021 Prot. n.8468 comunicata via pec in pari data, comunicando all'Istituto gli elementi per aggiornare la pensione della ricorrente;
richiesto all'INPS, con successiva nota del 15.12.2022 Prot. n.10959, il trasferimento della posizione della ricorrente sul sistema in uso “Passweb”, affinché si potesse procedere con l'aggiornamento della pensione;
con pec del 22.02.2024 Prot. n.1423, inviato all'INPS il “modello PA04” contenente gli elementi per il ricalcolo della pensione;
provveduto, in favore della , al pagamento degli arretrati, con i relativi contributi Pt_1
previdenziali e trattenute di legge, per il periodo economico 2006-2007, dovuti alla ricorrente in seguito alla sottoscrizione del CCNL del 14.12.2010, come si evince dalla determinazione dell'area contabile n.11 del 24.02.2011, dalla busta paga della di aprile 2011 Parte_1
e dal mandato di pagamento n.357 del 18.04.2011, depositati unitamente alle note di udienza del 6.12.2024.
Emerge quindi che il in data antecedente al ricorso, abbia provveduto, da un lato, CP_1
ad effettuare i pagamenti derivanti dagli incrementi retributivi ed i versamenti, anche contributivi, di propria competenza, per effetto del CCNL del 14.12.2000 e, dall'altro, che abbia comunicato all'ente previdenziale gli elementi necessari per consentire la riliquidazione della pensione;
il fatto che l'INPS non abbia intesto provvedere a quanto di propria competenza (adducendo ripetutamente il mancato caricamento dei dati sul portale/sull'applicativo precedentemente utilizzato) è evenienza che, evidentemente, da un lato, non poteva rilevare o incidere sul diritto della ad ottenere la prestazione Pt_1
richiesta e, comunque, è attinente a vicende interne tra le due amministrazioni.
pagina 4 di 5 In ogni caso, considerato che nella presente sede è stato evocato solo il si ribadisce CP_1 che dagli atti emerge che l'ente, già in epoca antecedente alla proposizione del ricorso, aveva provveduto a comunicare i dati all'INPS; l'INPS, quindi, avrebbe dovuto provvedere a quanto di propria competenza.
L'eventuale ritardo (peraltro neppure adeguatamente provato) con il quale il datore di lavoro abbia provveduto alla trasmissione all'Inps dei dati utili per la riliquidazione attiene, in ipotesi, ai rapporti tra questi due soggetti, ai fini di esonerare l'Inps dalla responsabilità per il ritardo nel pagamento o, al più, avrebbe potuto legittimare un'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro, se da tale ritardo fosse derivato un danno effettivo per il lavoratore;
tuttavia, alcuna domanda o allegazione in tale senso è contenuta nell'atto introduttivo.
Pertanto, la domanda nei confronti del va rigettata. CP_1
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata e della complessiva valutazione del materiale documentale, in particolare considerando che dal carteggio in atti emerge che vi sono state problematiche tra i due enti ( ed INPS) -sicuramente non imputabili alla ricorrente, CP_1 relative al “caricamento” dei dati sull'applicativo per l'aggiornamento della posizione della
, che costituiva il presupposto “tecnico” per la riliquidazione della pensione- che, Pt_1
tuttavia, potevano essere adeguatamente e fattivamente affrontate e risolte, qualora vi fosse stata una maggiore e sostanziale collaborazione tra i due enti.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese processuali.
Campobasso, 28 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 12.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Donato DE MARCO, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio PAOLONE, presso Controparte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, , ha premesso che: Parte_1
aveva prestato servizio alle dipendenze del Comune di con la qualifica di CP_1
segretario comunale, fino al 1° ottobre 2007, data del collocamento a riposo;
con CCNL dei segretari comunali e provinciali, sottoscritto in data 14 dicembre 2010, veniva riconosciuto al personale in servizio e a quello in quiescenza un incremento del trattamento retributivo per il periodo 2006/2007, con “effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto” ; negli anni successivi alla stipula del suindicato contratto collettivo, l'odierna ricorrente, in più occasioni, si rivolgeva al Comune resistente per sapere se l'ente avesse provveduto a pagina 1 di 5 richiedere all'INPS la riliquidazione della pensione, in ottemperanza alle disposizioni della contrattazione collettiva, ma in nessuna di tali occasioni riusciva a ottenere informazioni precise;
rivoltasi all'INPS, sul finire dell'anno 2021, veniva a sapere che il Comune di CP_1 aveva inoltrato la domanda di riliquidazione in maniera non corretta, anomalia che l'istituto previdenziale aveva prontamente rappresentato al Comune, invitandolo a ripresentare la domanda nel rispetto delle procedure all'uopo previste;
nel febbraio 2022, non avendo ancora ottenuto l'adeguamento della pensione, la dott.ssa inoltrava formale richiesta di chiarimenti al Comune resistente, per sapere se Pt_1
l'istanza fosse stata correttamente trasmessa all'INPS; non avendo ricevuto risposta, inviava prima un sollecito, in data 6/05/2022, e poi una lettera di messa in mora, il 7/10/2022, senza ottenere alcuna risposta;
inviava ulteriore lettera di costituzione in mora in data 29/04/2023, protocollata presso l'ente comunale il 3/05/2023; in data 3/11/2023, la ricorrente inoltrava all'INPS istanza di accesso agli atti al fine di acquisire informazioni sullo stato della pratica direttamente dall'istituto previdenziale;
l'INPS rispondeva con PEC del 6/11/2023 dichiarando che “dal Comune non è mai pervenuta variazione della posizione assicurativa, pertanto non è possibile procedere ad alcuna riliquidazione”; in data 8/11/2023, dopo ulteriori verifiche effettuate a seguito di una seconda istanza di accesso agli atti, l'INPS trasmetteva via PEC al legale della ricorrente la seguente corrispondenza:
-una nota datata 16/10/2021 nella quale il Comune di rappresentava all'istituto CP_1 previdenziale che “Nella considerazione che dal Passweb non risulta il nominativo della nominata in oggetto, con la presente si chiede l'aggiornamento del trattamento pensionistico in favore della ex dipendente (segretario comunale) dott.ssa c.f. Persona_1
, cessata dal servizio con decorrenza 01/10/2007[...]”; C.F._1
-una lettera di risposta dell'INPS, nella quale l'istituto previdenziale chiariva al Comune che
“Si riscontra la vostra comunicazione per rappresentarvi che la pensione della sig.ra è Pt_1
stata liquidata con l'applicativo Pensioni S7 e pertanto la stessa deve essere riliquidata utilizzando lo stesso applicativo.
Chiedeva quindi di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ottenere la riliquidazione della pensione sulla base degli incrementi retributivi previsti dal CCNL dei segretari comunali pagina 2 di 5 e provinciali sottoscritto in data 14 dicembre 2010 e valevole per il periodo 2006/2007 e di ordinare al Comune di di provvedere alla elaborazione e alla corretta CP_1 trasmissione all'istituto previdenziale della richiesta di riliquidazione della pensione della dott.ssa , secondo gli standard previsti dalle norme di legge, nonché di compiere, Pt_1
per quanto di sua competenza, ogni altra attività utile alla riliquidazione stessa.
Si costituiva il evidenziando che nessuna responsabilità poteva Controparte_1
essergli attribuita, avendo adempiuto con diligenza alle proprie incombenze, sottolineando che quanto lamentato era da attribuirsi a responsabilità esclusiva dell'INPS.
Evidenziava, in particolare, che:
l'ente, tramite il proprio Responsabile del Servizio Finanziario, con missiva del 16.10.2021 prot. n.8468, inviata all'INPS con pec di pari data, comunicava all'Istituto gli elementi per aggiornare la pensione della ricorrente, dal momento che nel sistema in uso all'INPS
“Passweb” non risultava il nominativo della , ma l'INPS rispondeva tramite il proprio Pt_1
Responsabile di Agenzia che “la pensione della sig.ra è stata liquidata con Pt_1
l'applicativo Pensioni S7 e pertanto la stessa deve essere riliquidata utilizzando lo stesso applicativo”; il Comune chiedeva aiuto anche ad esperti informatici ma, nonostante ciò, non risultava possibile scaricare dall'INPS il programma “Pensioni S7”; veniva contattato anche il servizio assistenza dell'INPS, ma neanche con il loro aiuto poteva scaricarsi il detto programma, ormai non più in uso;
il servizio assistenza aveva riferito che il programma Pensioni S7 era obsoleto e non più aggiornato dall'INPS, come tale inutilizzabile;
con successiva nota del 15.12.2022 Prot. n.10959 inviata all'INPS con pec di pari data, il
Comune di chiedeva all'Ente previdenziale il trasferimento della posizione della CP_1 ricorrente sul sistema in uso “Passweb”, affinché si potesse procedere con l'aggiornamento della pensione, ma l'INPS rispondeva nuovamente che “per poter procedere alla riqualificazione della pensione deve essere aggiornata la posizione in S7 (Vecchio Sistema)”; con pec del 22.02.2024 Prot. n.1423, quindi prima del deposito del ricorso, avvenuto il
23.02.2024, come da estratto polisweb allegato, il Comune inviava all'INPS il “modello PA04”, contenente gli elementi per il ricalcolo della pensione.
Evidenziava, quindi, che nessuna responsabilità poteva essere addossata al
[...]
che, per quanto di propria competenza, era stato diligente;
pertanto, se la CP_1
pensione della non era stata ricalcolata, la responsabilità era esclusivamente Pt_1
pagina 3 di 5 dell'INPS, che aveva comunque ottenuto dall' resistente tutti i dati necessari per il CP_2
ricalcolo della pensione della ricorrente.
Eccepiva la prescrizione dell'avversa pretesa di adeguamento pensionistico, nonché il difetto di legittimazione passiva del per essere legittimato passivamente Controparte_1
l'INPS, colpevolmente non citato in giudizio dalla . Pt_1
___
L'eccezione di prescrizione è inammissibile, dato che il si è costituito in giudizio CP_1
tardivamente.
La domanda di parte ricorrente va, in ogni caso, rigettata.
Emerge infatti dagli atti depositati che il Comune di abbia: CP_1 inviato all'INPS missiva del 16.10.2021 Prot. n.8468 comunicata via pec in pari data, comunicando all'Istituto gli elementi per aggiornare la pensione della ricorrente;
richiesto all'INPS, con successiva nota del 15.12.2022 Prot. n.10959, il trasferimento della posizione della ricorrente sul sistema in uso “Passweb”, affinché si potesse procedere con l'aggiornamento della pensione;
con pec del 22.02.2024 Prot. n.1423, inviato all'INPS il “modello PA04” contenente gli elementi per il ricalcolo della pensione;
provveduto, in favore della , al pagamento degli arretrati, con i relativi contributi Pt_1
previdenziali e trattenute di legge, per il periodo economico 2006-2007, dovuti alla ricorrente in seguito alla sottoscrizione del CCNL del 14.12.2010, come si evince dalla determinazione dell'area contabile n.11 del 24.02.2011, dalla busta paga della di aprile 2011 Parte_1
e dal mandato di pagamento n.357 del 18.04.2011, depositati unitamente alle note di udienza del 6.12.2024.
Emerge quindi che il in data antecedente al ricorso, abbia provveduto, da un lato, CP_1
ad effettuare i pagamenti derivanti dagli incrementi retributivi ed i versamenti, anche contributivi, di propria competenza, per effetto del CCNL del 14.12.2000 e, dall'altro, che abbia comunicato all'ente previdenziale gli elementi necessari per consentire la riliquidazione della pensione;
il fatto che l'INPS non abbia intesto provvedere a quanto di propria competenza (adducendo ripetutamente il mancato caricamento dei dati sul portale/sull'applicativo precedentemente utilizzato) è evenienza che, evidentemente, da un lato, non poteva rilevare o incidere sul diritto della ad ottenere la prestazione Pt_1
richiesta e, comunque, è attinente a vicende interne tra le due amministrazioni.
pagina 4 di 5 In ogni caso, considerato che nella presente sede è stato evocato solo il si ribadisce CP_1 che dagli atti emerge che l'ente, già in epoca antecedente alla proposizione del ricorso, aveva provveduto a comunicare i dati all'INPS; l'INPS, quindi, avrebbe dovuto provvedere a quanto di propria competenza.
L'eventuale ritardo (peraltro neppure adeguatamente provato) con il quale il datore di lavoro abbia provveduto alla trasmissione all'Inps dei dati utili per la riliquidazione attiene, in ipotesi, ai rapporti tra questi due soggetti, ai fini di esonerare l'Inps dalla responsabilità per il ritardo nel pagamento o, al più, avrebbe potuto legittimare un'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro, se da tale ritardo fosse derivato un danno effettivo per il lavoratore;
tuttavia, alcuna domanda o allegazione in tale senso è contenuta nell'atto introduttivo.
Pertanto, la domanda nei confronti del va rigettata. CP_1
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata e della complessiva valutazione del materiale documentale, in particolare considerando che dal carteggio in atti emerge che vi sono state problematiche tra i due enti ( ed INPS) -sicuramente non imputabili alla ricorrente, CP_1 relative al “caricamento” dei dati sull'applicativo per l'aggiornamento della posizione della
, che costituiva il presupposto “tecnico” per la riliquidazione della pensione- che, Pt_1
tuttavia, potevano essere adeguatamente e fattivamente affrontate e risolte, qualora vi fosse stata una maggiore e sostanziale collaborazione tra i due enti.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese processuali.
Campobasso, 28 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 5 di 5