Art. 2. Invarianza di spesa 1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. L'invarianza della spesa e' assicurata mediante la riduzione di 114 unita' della dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato disposta con la sostituzione della Tabella A di cui al decreto legislativo 3 aprile del 2001, n. 155, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 , e' il seguente.
«Art. 1 (Istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato). - 1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia e' istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:
a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b) commissario capo forestale;
c) vice questore aggiunto forestale.».
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 , e' il seguente.
«Art. 1 (Istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato). - 1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia e' istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:
a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b) commissario capo forestale;
c) vice questore aggiunto forestale.».