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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 16921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16921 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1870/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1870/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sangiorgio ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Carlo Mirabello n.14; ATTRICE contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Fiammetta Lorenzetti in virtù di procura generale alle liti e presso la stessa domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; CONVENUTA OGGETTO: avvenuto acquisto per usucapione Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 15.12.2020, previo esito negativo della mediazione per mancata adesione della controparte, la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti a codesto Tribunale Roma Capitale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare che l'attrice, sin dal 1969, ha posseduto continuativamente, per oltre vent'anni e senza alcuna interruzione, l'appezzamento di terreno di cui in atto, facente parte della più ampia area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio 126, Particella 622, come contraddistinto con il colore verde nella planimetria allegata e, per l'effetto, ai sensi dell'articolo 1158 c.c., dichiarare l'acquisto della proprietà del suddetto appezzamento in favore dell'attrice per intervenuta usucapione;
quanto precede, con ogni ulteriore statuizione di ritenuta competenza, anche per quanto attiene l'ordine di trascrizione della emananda sentenza presso la competente Conservatoria. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”. Si costituiva che eccepiva l'infondatezza della domanda, CP_1 deducendo sia la non usucapibilità del terreno in questione, perché appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente, per avere destinazione specifica di Verde Attrezzato, sia l'insussistenza del possesso ventennale. ha quindi CP_1 proposto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna di
[...]
al rilascio della porzione immobiliare per cui è causa. Parte_1 All'udienza del 22.10.2025 la causa, istruita con produzione di documenti, era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. Al fine di comprendere la vicenda occorre ripercorrere i fatti narrati nell'atto di
1 citazione che, a parere della sig.ra legittimerebbero la Parte_1 dichiarazione di intervenuta usucapione. L'attrice ha dedotto di aver acquistato, con atto a rogito del Dott. Per_1 del 30.07.1969 dal Sig. , tre fabbricati rurali con area
[...] Parte_2 circostante, siti nel Comune di Roma in Via di Quarto Peperino, con impegno ad eseguire i lavori di straordinaria manutenzione per renderli civile abitazione, e di avere dallo stesso anno posseduto continuativamente, adibendolo ad orto e spazio giochi per bambini, un appezzamento di terreno confinante con la suddetta proprietà, facente parte della più ampia area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio 126, Particella 622, che, a seguito di ricerche catastali, risulta intestato al in virtù di cessione a titolo gratuito del CP_2 21.12.2005, come da visura depositata. Risulta, infatti, dalla nota prot. n. 2614 del 18/01/2021 del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di (doc. 1 parte convenuta) che CP_1
l'area individuata catastalmente alla particella n. 622 del foglio 126 è stata acquisita al Patrimonio del Comune di Roma, con la Convenzione Urbanistica rep. n. 37916 del 21/12/ 2005 notaio per l'attuazione del Programma Persona_2 Urbanistico “Grottarossa G3”, con destinazione verde attrezzato. Tale circostanza, evincibile dalla comparsa di costituzione di e dai CP_1 documenti 1 e 2 ad essa allegati, deve considerarsi pacificamente ammessa considerato che parte attrice, dopo aver dato atto nella citazione che il terreno in oggetto risulta intestato a e prodotto la relativa visura catastale, ha CP_1 contestato genericamente per la prima volta la titolarità dell'acquisto nelle note conclusive, ben oltre lo spirare dei termini di cui all'art.183, 6 comma c.p.c., a seguito della comunicazione dell'ordinanza del precedente giudice assegnatario, che, proprio in considerazione “del non contestato acquisto a titolo originario dei fondi”, non ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice. Ciò premesso, deve escludersi che le aree in questione appartengano al patrimonio indisponibile dell'ente convenuto e non siano, di conseguenza, suscettibili di usucapione. L'appartenenza al patrimonio indisponibile, secondo costante giurisprudenza della Cassazione, non è fatta discendere dalla sola proprietà comunale e dalla destinazione dell'area a verde pubblico, in assenza dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio. Nella specie, risulta che la particella 622 è stata acquisita al patrimonio di
[...]
con atto di cessione volontaria per l'attuazione del Programma CP_1 Urbanistico “Grottarossa G3”, con destinazione verde attrezzato;
difetta tuttavia la prova – che era onere dell'ente proprietario fornire, trattandosi di fatto impeditivo della fattispecie acquisitiva ex adverso dedotta - che essa sia concretamente destinata alla soddisfazione di un pubblico interesse, emergendo anzi dalla nota prot. n. 2614 del 18/01/2021 del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di sopra citata, che “non risultano verbali di consegna dell'area in CP_1 questione”. Ciò premesso, assume l'attrice di aver esercitato il possesso ultraventennale del terreno adibendolo ad orto e spazio giochi per bambini. Ai fini dell'usucapione è necessaria la dimostrazione di attività idonea a realizzare l'esclusione di terzi dal godimento del bene, cioè a manifestare l'intento di esercitare un possesso in termini di ius excludendi alios. Dalle foto satellitari estratte da GOOGLE EARTH, allegate da e CP_1
2 riferite agli anni 2005, 2009, 2010, 2013 e 2020, si ricava che nel 2005 e nel 2009 il terreno in oggetto non risultava inglobato nella proprietà attrice, e che soltanto nel 2010 è stata realizzata la recinzione. A tal riguardo, proprio le piante che secondo parte attrice costituirebbero la recinzione dell'area in questione, rappresentano invece un valido punto di riferimento per distinguere la porzione di terreno inglobato nel 2010 e recintato con siepe e strutture lignee, dall'area di proprietà dell'attrice, di cui le citate piante costituivano il limite. Infine, irrilevante, al fine della dimostrazione del possesso ventennale del terreno in questione, è la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata da parte attrice, afferente una causa proposta da altro soggetto ed avente ad oggetto l'identificazione, anche ai fini di un'eventuale usucapibilità, di diversa porzione di terreno della stessa particella 622. Pertanto, in assenza di dimostrazione dell'avvenuto possesso ventennale del terreno comunale, la domanda di usucapione deve essere rigettata. Ne consegue, in accoglimento della domanda riconvenzionale volta al rilascio della particella in oggetto, ed atteso l'accertamento dell'illegittimità del possesso per come innanzi esposto, la condanna dell'attrice al rilascio della porzione immobiliare de quo. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta la domanda dell'attrice;
2) Condanna al rilascio in favore di Parte_1 CP_1 dell'appezzamento di terreno, confinante con la proprietà dell'attrice acquistata con atto a rogito del Dott. del 30.07.1969, Persona_1 facente parte della più ampia area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio 126, Particella 622;
3) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
, che liquida in euro € 1.300,00, oltre al rimborso spese forfettarie CP_1 nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovute.
Così deciso in Roma, in data 02/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1870/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sangiorgio ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Carlo Mirabello n.14; ATTRICE contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Fiammetta Lorenzetti in virtù di procura generale alle liti e presso la stessa domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; CONVENUTA OGGETTO: avvenuto acquisto per usucapione Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 15.12.2020, previo esito negativo della mediazione per mancata adesione della controparte, la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti a codesto Tribunale Roma Capitale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare che l'attrice, sin dal 1969, ha posseduto continuativamente, per oltre vent'anni e senza alcuna interruzione, l'appezzamento di terreno di cui in atto, facente parte della più ampia area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio 126, Particella 622, come contraddistinto con il colore verde nella planimetria allegata e, per l'effetto, ai sensi dell'articolo 1158 c.c., dichiarare l'acquisto della proprietà del suddetto appezzamento in favore dell'attrice per intervenuta usucapione;
quanto precede, con ogni ulteriore statuizione di ritenuta competenza, anche per quanto attiene l'ordine di trascrizione della emananda sentenza presso la competente Conservatoria. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”. Si costituiva che eccepiva l'infondatezza della domanda, CP_1 deducendo sia la non usucapibilità del terreno in questione, perché appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente, per avere destinazione specifica di Verde Attrezzato, sia l'insussistenza del possesso ventennale. ha quindi CP_1 proposto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna di
[...]
al rilascio della porzione immobiliare per cui è causa. Parte_1 All'udienza del 22.10.2025 la causa, istruita con produzione di documenti, era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. Al fine di comprendere la vicenda occorre ripercorrere i fatti narrati nell'atto di
1 citazione che, a parere della sig.ra legittimerebbero la Parte_1 dichiarazione di intervenuta usucapione. L'attrice ha dedotto di aver acquistato, con atto a rogito del Dott. Per_1 del 30.07.1969 dal Sig. , tre fabbricati rurali con area
[...] Parte_2 circostante, siti nel Comune di Roma in Via di Quarto Peperino, con impegno ad eseguire i lavori di straordinaria manutenzione per renderli civile abitazione, e di avere dallo stesso anno posseduto continuativamente, adibendolo ad orto e spazio giochi per bambini, un appezzamento di terreno confinante con la suddetta proprietà, facente parte della più ampia area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio 126, Particella 622, che, a seguito di ricerche catastali, risulta intestato al in virtù di cessione a titolo gratuito del CP_2 21.12.2005, come da visura depositata. Risulta, infatti, dalla nota prot. n. 2614 del 18/01/2021 del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di (doc. 1 parte convenuta) che CP_1
l'area individuata catastalmente alla particella n. 622 del foglio 126 è stata acquisita al Patrimonio del Comune di Roma, con la Convenzione Urbanistica rep. n. 37916 del 21/12/ 2005 notaio per l'attuazione del Programma Persona_2 Urbanistico “Grottarossa G3”, con destinazione verde attrezzato. Tale circostanza, evincibile dalla comparsa di costituzione di e dai CP_1 documenti 1 e 2 ad essa allegati, deve considerarsi pacificamente ammessa considerato che parte attrice, dopo aver dato atto nella citazione che il terreno in oggetto risulta intestato a e prodotto la relativa visura catastale, ha CP_1 contestato genericamente per la prima volta la titolarità dell'acquisto nelle note conclusive, ben oltre lo spirare dei termini di cui all'art.183, 6 comma c.p.c., a seguito della comunicazione dell'ordinanza del precedente giudice assegnatario, che, proprio in considerazione “del non contestato acquisto a titolo originario dei fondi”, non ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice. Ciò premesso, deve escludersi che le aree in questione appartengano al patrimonio indisponibile dell'ente convenuto e non siano, di conseguenza, suscettibili di usucapione. L'appartenenza al patrimonio indisponibile, secondo costante giurisprudenza della Cassazione, non è fatta discendere dalla sola proprietà comunale e dalla destinazione dell'area a verde pubblico, in assenza dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio. Nella specie, risulta che la particella 622 è stata acquisita al patrimonio di
[...]
con atto di cessione volontaria per l'attuazione del Programma CP_1 Urbanistico “Grottarossa G3”, con destinazione verde attrezzato;
difetta tuttavia la prova – che era onere dell'ente proprietario fornire, trattandosi di fatto impeditivo della fattispecie acquisitiva ex adverso dedotta - che essa sia concretamente destinata alla soddisfazione di un pubblico interesse, emergendo anzi dalla nota prot. n. 2614 del 18/01/2021 del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di sopra citata, che “non risultano verbali di consegna dell'area in CP_1 questione”. Ciò premesso, assume l'attrice di aver esercitato il possesso ultraventennale del terreno adibendolo ad orto e spazio giochi per bambini. Ai fini dell'usucapione è necessaria la dimostrazione di attività idonea a realizzare l'esclusione di terzi dal godimento del bene, cioè a manifestare l'intento di esercitare un possesso in termini di ius excludendi alios. Dalle foto satellitari estratte da GOOGLE EARTH, allegate da e CP_1
2 riferite agli anni 2005, 2009, 2010, 2013 e 2020, si ricava che nel 2005 e nel 2009 il terreno in oggetto non risultava inglobato nella proprietà attrice, e che soltanto nel 2010 è stata realizzata la recinzione. A tal riguardo, proprio le piante che secondo parte attrice costituirebbero la recinzione dell'area in questione, rappresentano invece un valido punto di riferimento per distinguere la porzione di terreno inglobato nel 2010 e recintato con siepe e strutture lignee, dall'area di proprietà dell'attrice, di cui le citate piante costituivano il limite. Infine, irrilevante, al fine della dimostrazione del possesso ventennale del terreno in questione, è la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata da parte attrice, afferente una causa proposta da altro soggetto ed avente ad oggetto l'identificazione, anche ai fini di un'eventuale usucapibilità, di diversa porzione di terreno della stessa particella 622. Pertanto, in assenza di dimostrazione dell'avvenuto possesso ventennale del terreno comunale, la domanda di usucapione deve essere rigettata. Ne consegue, in accoglimento della domanda riconvenzionale volta al rilascio della particella in oggetto, ed atteso l'accertamento dell'illegittimità del possesso per come innanzi esposto, la condanna dell'attrice al rilascio della porzione immobiliare de quo. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta la domanda dell'attrice;
2) Condanna al rilascio in favore di Parte_1 CP_1 dell'appezzamento di terreno, confinante con la proprietà dell'attrice acquistata con atto a rogito del Dott. del 30.07.1969, Persona_1 facente parte della più ampia area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio 126, Particella 622;
3) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
, che liquida in euro € 1.300,00, oltre al rimborso spese forfettarie CP_1 nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovute.
Così deciso in Roma, in data 02/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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