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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 29/09/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 68 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
Parte_1 Domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Giacomina Sole che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, APPELLANTE CONTRO
CP_1 In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Olbia, presso lo studio dell'avv.to Valentina Baffigo che la rappresenta e difende, anche unitamente all'avv.to Carlo Selis in forza di procura in atti, APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 38/2023 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, in tema di differenze retributive All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: 1) contrariis reiectis;
2) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.n. 38/23 , pronunciata il 07.03.2023 dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Scala, resa nel procedimento n. 204/22 R.G., non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano 3) Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente dal 15.06.18 al 30.06.18, con le modalità e nei termini di cui in narrativa, come indicate nel verbale di conclusione accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro di Sassari, documento del 19.05.21, protocollo 8785, in qualità di cameriere liv. 5 CCNL Turismo;
4) Voglia condannare la Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore ed amm.re
[...] unico , a corrispondere al ricorrente le retribuzioni ai sensi degli CP_3 artt. 2099 cc e 36 cost. per la complessiva somma di €. 6.702,83, (ovvero l'importo di €. 8.202,83 detratto l'importo versato di €. 1.500,00) o altra veriore accertanda in corso di causa, comprensiva di lavoro supplementare, maggiorazioni, straordinario festivo, maggiorazioni lavoro domenicale, tredicesima, quattordicesima, tfr, ferie
1 non godute, permessi non goduti, e quant'altro dovuto per CCNL, o quella somma che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa;
5) Voglia altresì condannare la in persona del Controparte_2 legale rapp.te pro tempore ed amm.re unico , a corrispondere al CP_3 ricorrente la quota parte di donazioni “ mance”, ricevute dai clienti dal 15.06.18 al 30.09.18, ovvero l'importo di €. 4.000,00 spettante al lavoratore , o Parte_1 quella somma che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa;
6) Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
7) Con condanna ex art. 96 cpc in caso di opposizione. 8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio ed accessori di legge. Nell'interesse dell'appellante questa difesa insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nel primo grado di giudizio, non ammessi dal Giudice di prime cure, ovvero: Si chiede disporsi interrogatorio formale del legale rapp.te della Società resistente, e, CP_3 in caso di risposta negativa e /o evasiva, prova testimoniale sui medesimi capi di seguito capitolati, con l'audizione del Dott. Ispettore presso Testimone_1 l'Ispettorato del Lavoro di Sassari (limitatamente al capo 4); Dott. Testimone_2
capo dell'Ispettorato del Lavoro di Sassari (limitatamente al capo 4); su tutti
[...] i capi i seguenti testimoni: , nato a [...] il Testimone_3 13.11.73, ed ivi residente a[...]; , nato ad [...] CP_4 il 07.02.86, residente in [...]; , nata a Controparte_5 Napoli il 12.09.84, residente in [...]; , CP_6 nato a [...] il [...], residente in La Maddalena, Via Isola Santa Maria snc;
, nato in [...] il [...], residente in La Controparte_7 Maddalena, loc. Santa Maria snc;
nata a [...] il [...], residente CP_8 in Olbia, Via del Perugino n. 3. 1)Vero che il sig. ha lavorato dal Parte_1 15.06.2018 al 30.09.2018 con mansione di cameriere di sala presso il ristorante “La Casitta Resort”, sito in La Maddalena, presso l'Isola di Santa Maria, ristorante della con sede legale in Controparte_2 La Maddalena, Via C. Battisti n. 2, in persona del legale rapp.te pro tempore ed amm.re unico . 2)Vero il sig. , durante il rapporto di CP_3 Parte_1 lavoro intercorso con la dal 15.06.18 al 30.09.18, ha prestato servizio CP_2 come cameriere di sala, effettuando, per il periodo iniziale dal 15.06.18 al 15.07.18, otto ore di lavoro giornaliere dal martedì alla domenica. 3) Vero il sig.
[...]
, durante il rapporto di lavoro intercorso con la dal 15.06.18 al Pt_1 CP_2 30.09.18, nel periodo intercorrente dal 16.07.18 e sino a tutta la prima settimana di settembre 2018, ha effettuato turni di lavoro da 10 ore giornaliere per cinque giorni alla settimana. 3b) Vero il sig. , durante il rapporto di lavoro Parte_1 intercorso con la dal 15.06.18 al 30.09.18, nel periodo intercorrente dalla CP_2 seconda settimana di settembre del 2018 e sino al 30 settembre 2018, ha effettuato turni di lavoro da 8 ore giornaliere per tre giorni alla settimana, venerdì sabato e domenica. 4) vero che dagli accertamenti ispettivi svolti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Sassari è emerso che il sig. è stato assunto Parte_1 alle dipendenze della società con sede legale in La Maddalena via Cesare CP_2 Battisti n. 2 con contratto a tempo determinato dal 15.06.18 al 30.09.18 in qualità di cameriere liv. 5 CCNL Turismo a tempo parziale 18 ore settimanali e che, nel Part periodo lavorativo su indicato, il ha svolto un orario superiore rispetto all'orario registrato sui documenti di lavoro della ovvero, nel periodo CP_2
2 Part corrente dal 15.06.18 al 24.08.18 il ha lavorato per un totale medio di 38 ore settimanali;
nel periodo corrente dal 25.08.18 al 07.09.18, ha lavorato per un totale medio di 55 ore settimanali e nel periodo corrente dal 08.09.18 al 30.09.18, ha lavorato per 21 ore medie settimanali. 5) vero che nel periodo intercorrente dal 15.06.2018 al 30.09.2018 i clienti del ristorante “La Casitta Resort”, sito in La Maddalena, presso l'Isola di Santa Maria, della
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2 hanno donato diverse “mance”, quantificate complessivamente in €. 32.000,00, oltre 700 dollari americani. 6) vero che le donazioni versate dai clienti del ristorante “La Casitta Resort” sono state elargite in parte in contanti ed in parte su carta di credito intestata alla 7) vero che le “mance” elargite dai clienti CP_2 venivano custodite in una cassaforte della 8) vero che l'importo CP_2 complessivo delle mance è stato verificato nella giornata del 3 ottobre 2018, presso la sede legale della società, alla presenza del personale del ristorante, Tes_3
, , ,
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , . 9) vero
[...] CP_8 Persona_1 Persona_2 Parte_1 che anche dopo la verifica sull'importo complessivo delle mance avvenuta in data 03.10.2018, le donazioni elargite dai clienti sono state custodite nella cassaforte della società Chiede disporsi CTU al fine di quantificare le somme CP_2 dovute dalla resistente per le causali di cui all'espositiva. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA Voglia l'adita Corte - Respingere il gravame e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con ricorso depositato in data 22/6/2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_2 deducendo di aver prestato attività lavorativa, alle dipendenze della società a
[...] far data dal 15.06.2018 e sino al 30.09.2018, presso l'albergo / ristorante. sito nell'Isola di Santa Maria, nel Comune di La Maddalena, in qualità di cameriere livello 5 CCNL Turismo, con contratto part time di 18 ore settimanali. Ha dedotto che contrariamente a quanto risultante dalle buste paga, aveva lavorato per un orario notevolmente superiore rispetto a quello contrattualizzato, meglio descritto in ricorso. Ha altresì dedotto la società resistente aveva versato l'esiguo importo di 1.500,00, ovvero 300,00 euro in contanti ed €. 1.200,00 in assegno, ciò per tutto il periodo lavorativo. Ha dedotto da ultimo di essere creditore della convenuta della somma di €. 6.702,83. Ha da ultimo affermato che durante il periodo lavorativo dal 15.06.18 al 30.09.2018, diversi clienti dell'albergo/ ristorante sito nell'isola di Santa Maria, avevano elargito diverse donazioni “mance”, quantificate complessivamente in €. 32.000,00, oltre 700 dollari americani, somme che dovevano essere suddivise dalla datrice di lavoro ai dipendenti dell'Azienda e considerato l'importo complessivo e gli otto dipendenti presenti, la somma di spettanza era di €. 4.000,00, somma, anche questa, mai elargita dalla Ha CP_2 chiesto, pertanto, “Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente dal 15.06.18 al 30.06.18, con le modalità e nei termini di cui in narrativa, come indicate nel verbale di conclusione accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro di Sassari, documento del 19.05.21,
3 protocollo 8785, in qualità di cameriere liv. 5 CCNL Turismo;
2) Voglia condannare la in Controparte_2 persona del legale rapp.te pro tempore ed amm.re unico a CP_3 corrispondere al ricorrente le retribuzioni ai sensi degli artt. 2099 cc e 36 cost. per la complessiva somma di €. 6.702,83, (ovvero l'importo di €. 8.202,83 detratto l'importo versato di €. 1.500,00) o altra veriore accertanda in corso di causa, comprensiva di lavoro supplementare, maggiorazioni, straordinario festivo, maggiorazioni lavoro domenicale, tredicesima, quattordicesima, tfr, ferie non godute, permessi non goduti, e quant'altro dovuto per CCNL, o quella somma che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa”; Parte convenuta, si è costituita in giudizio ed ha contestato la genericità della domanda attrice, e la sua fondatezza;
ha negato che il ricorrente abbia lavorato più di quanto puntualmente indicato nei prospetti paga, affermando che il ricorrente aveva rilasciato quietanza liberatoria nella quale non soltanto aveva dichiarato di aver percepito da ogni CP_2 emolumento derivante dal rapporto di lavoro, ma aveva specificamente riconosciuto la correttezza dei conteggi indicati nelle buste paga, sia in termini di giornate lavorative che di numero di ore lavorate;
ha eccepito la decorrenza del termine semestrale previsto a pena di decadenza. Ha chiesto il rigetto della domanda con il favore delle spese”. La causa, istruita mediante prova documentale, è definita con la sentenza n. 38/2023 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, di Part rigetto delle domande del con compensazione delle spese. Segnatamente, il Tribunale, ritenuta tardiva la documentazione offerta dal ricorrente con la memoria conclusionale, ricorda l'onere probatorio gravante sul lavoro in ordine all'orario di lavoro extracontratto: onere rimasto inevaso stante la totale assenza di allegazioni da parte del ricorrente al punto da non consentire di verificare, se all'interno della fascia oraria di lavoro indicata nella lettera di assunzione, il ricorrente abbia prestato in modo continuativo attività lavorativa. IL Tribunale altresì ritiene generico anche il verbale degli ispettori attesa la distinzione tra quanto avvenuto in loro presenza e quanto accertato, con quest'ultimo privo di valore probatorio precostituito ma sottoposto alla valutazione giudiziale. Ha infine ritenuto assorbita ogni ulteriore questione. Part Avverso tale sentenza propone appello il cui resiste, con memoria, la CP_2
[...
La causa, istruita con i fascicoli di parte e con quello d'ufficio, è trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. L'appellante contesta la sentenza impugnata nei seguenti punti: 1) erronea pronuncia in merito alla tardività della documentazione depositata dall'appellante con le note autorizzate. violazione del dettato di cui all'art. 420 comma v cpc e dell'art. 115 cpc. In sintesi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la produzione documentale consegue alle difese dell'appellata approntate nella memoria di costituzione riguardo alla regolamentazione delle mance. Essa è dunque tempestiva
4 oltre che rilevante atteso che i documenti attengono alle dichiarazioni rese da altri lavoratori in merito alle modalità di tenuta e ripartizione delle mance.
2) mancato assolvimento dell'onere della prova di parte ricorrente relativamente al rapporto contrattualizzato di 18 ore. violazione dell'art. 112 cpc In sintesi, l'appellante non contesta il solo orario di lavoro prestato, ma anche la mancata corresponsione di tutte le somme indicate in busta paga, riconoscendo di avere percepito 1500 euro e affermando di essere creditore di € 1.383,32 come da importi indicati nelle buste paga: è dunque onere dell'appellata dare prova dell'integrale pagamento dell'importo così come calcolato sulla base dell'orario contrattualmente previsto. Ma il Tribunale omette qualunque pronuncia senza neppure richiamare la quietanza prodotta dall'appellata e disconosciuta dall'appellante, ma senza alcuna attività di verificazione, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.
3) erronea pronuncia in merito al mancato assolvimento dell'onere della prova in capo al ricorrente in riferimento al lavoro eccedente il rapporto contrattualizzato di 18 ore. violazione dell'art. 2697 c.c., 115 e 116 cpc - error in procedendo sull'omessa ammissione della prova per testi - vizio di motivazione. error iudicando, errata ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie. In sintesi, si censura la sentenza laddove ritiene indimostrato l'orario extralavorativo prestato senza al contempo ammettere la prova orale dedotta, ritenuta generica e irrilevante con motivazione del tutto assente: giudizio espresso, altrettanto immotivatamente nei confronti del verbale degli ispettori del lavoro. Al contrario, i capi 2, 3, 3b ove ammessi, avrebbero certamente dimostrato l'orario extralavorativo prestato: da ciò la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc per avere il giudice negato all'appellante di provare il fatto costitutivo della pretesa risultando integrato il c.d. vizio di attività. Inoltre, il provvedimento del Tribunale è errato in quanto nega l'attitudine dimostrativa delle circostanze capitolate. Infatti i testi “rispondendo ai capi di prova dedotti, avrebbero potuto correttamente e compiutamente confermare orari di lavoro, giornate di lavoro, durata dello stesso, pause e quanto necessario ai fini di una compiuta decisione del giudizio.” In ogni caso, lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro emerge anche dal verbale del funzionario dell'ispettorato del lavoro, disatteso dal Tribunale senza motivazione alcuna. 4) erronea pronuncia in merito al mancato assolvimento dell'onere della prova in capo al ricorrente in riferimento alle somme richieste a titolo di mance elargite dai clienti. violazione dell'art. 115 e 116 cpc - error in procedendo sull'omessa ammissione della prova per testi e delle produzioni documentali fornite alla prima udienza - vizio di motivazione. error iudicando, errata ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie. In sintesi, si censura la sentenza laddove ritiene assorbita ogni altra questione e, in particolare, la spettanza della quota delle mance custodite nella cassaforte aziendale e ripartite dal titolare della società appellata. A tale fine l'appellante richiama i rilievi sulla dichiarata tardività di alcune produzioni documentali nonché sulla idoneità probatoria dei capi della prova testimoniale non ammessa. Ad avviso della Corte i motivi non appaiono condivisibili ancorchè la motivazione del Tribunale non appaia esaustiva.
5 Invero, è documentato che l'appellante è assunto con contratto a tempo determinato dal 15.6.2018 al 30.9.2018 con previsione che l'orario di lavoro “sarà quello previsto dal CCNL di settore ovvero quello individuale come da lettera contratto allegata.” Dalle buste paga si evince che il contratto è part-time al 45% corrispondente a 18 ore di attività lavorativa. Non risultando in atti la lettera individuale di precisazione dell'orario giornaliero di lavoro da osservare, della relativa ripartizione e del numero dei giorni (circostanze per vero, neppure allegate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) è evidente la genericità di una deduzione di prova richiedente al teste di affermare
“Vero che il sig. , durante il rapporto di lavoro intercorso con la Parte_1 dal 15.06.18 al 30.09.18, ha prestato servizio come cameriere di sala, CP_2 effettuando, per il periodo iniziale dal 15.06.18 al 15.07.18, otto ore di lavoro giornaliere dal martedì alla domenica. 3) Vero il sig. , durante il Parte_1 rapporto di lavoro intercorso con la dal 15.06.18 al 30.09.18, nel periodo CP_2 intercorrente dal 16.07.18 e sino a tutta la prima settimana di settembre 2018, ha effettuato turni di lavoro da 10 ore giornaliere per cinque giorni alla settimana. 3b) Vero il sig. , durante il rapporto di lavoro intercorso con la Parte_1 dal 15.06.18 al 30.09.18, nel periodo intercorrente dalla seconda CP_2 settimana di settembre del 2018 e sino al 30 settembre 2018, ha effettuato turni di lavoro da 8 ore giornaliere per tre giorni alla settimana, venerdì sabato e domenica.”. Detti capi, invero, non consentono di accertare se i giorni di lavoro coincidono con quelli indicati nella lettera di assunzione, né comunque l'orario di inizio e di fine delle singole giornate lavorative, e, dunque, l'effettiva durata della prestazione lavorativa giornaliera: accertamento necessario per disporre un'eventuale ctu Part finalizzata alla esatta determinazione dell'asserito credito vantato dal per la prestazione lavorativa extraoraria. Inoltre, la prova orale risulta inammissibile in quanto contraria al contenuto della Part quietanza rilasciata dal alla società appellata in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e nella quale è scritto “dichiaro di avere ricevuto tutto quanto spettantemi in relazione alla prestazione di lavoro da me effettuata a favore di …. durante la stagione estiva del 2018. Più precisamente dichiaro CP_2 di avere regolarmente ottenuto gli emolumenti spettantemi, attraverso le buste paga consegnatemi , da me riscontrate, esatte nei conteggi esposti, sia per qualifica, sia per rispetto ai giorni e alle ore di lavoro da me realmente effettuati. Conseguentemente sottoscrivo la presente senza riserva alcuna, dichiarandomi interamente soddisfatto per il pagamento ricevuto e di non avere niente altro da pretendere per nessun titolo e ragione per l'interezza del rapporto di lavoro sopra specificato.”. Trattasi di documento che l'appellante disconosce sia sotto il profilo della sua conformità all'originale sia perché la firma sarebbe asseritamente apocrifa. Ad avviso della Corte, entrambe le contestazioni non sono condivisibili. Invero, quanto alla prima contestazione, la Corte rileva che l'appellante non indica le circostanze da cui si evincerebbe la non corrispondenza all'originale: omissione ribadita anche allorquando l'appellata esibisce al giudice in udienza l'originale di Part detta quietanza. Infatti, anche in detta occasione, il si limita a negare che si
6 tratti dell'originale ma senza indicare alcuna circostanza per avvalorare detta affermazione. Quanto alla contestata autenticità della sottoscrizione, la Corte ritiene che in atti vi sia la prova dell'autenticità di detta sottoscrizione. Invero, ricordato che, secondo incontroversa giurisprudenza di legittimità
“Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti….” (n. 25508/2021) , la Corte osserva che la comparazione tra la firma apposta alla quietanza contestata e quelle - la cui riconducibilità all'appellante è incontroversa - apposte alla procura rilasciata per il presente grado di giudizio, all'istanza online per il patrocinio a spese dello Stato, alla dichiarazione sostitutiva circa i componenti del proprio nucleo familiare, alla procura rilasciata per il giudizio di primo grado, alla richiesta di intervento dell'Ispettorato del lavoro, al verbale di mancata comparizione al tentativo di conciliazione, alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, alle buste paga firmate, rivela l'esistenza di plurimi elementi grafici identici che inducono questa Corte a ritenere la sottoscrizione apposta alla quietanza di sicura Part attribuzione alla mano del In particolare, premesso che le scritture di comparazione risultano tutte ricomprese in un arco temporale di 7 anni rispetto all'attualità, la Corte, tenute presenti la velocità della grafia, l'assenza di frequenti arcate;
l'assenza di ritocchi;
la costanza delle alzate di penna;
l'omissione di tratti essenziali di lettere in grafia lenta, e raffrontate le singole lettere della sottoscrizione per verificare se la stessa assume o meno gli stessi caratteri;
l'eventuale presenza di tremolii;
la dimensione grafica con particolare riferimento al rapporto tra le lettere grandi e quello delle lettere piccole e la variazione di questo rapporto;
gli spazi tra le singole lettere atteso che di solito le scritture molto attaccate sono prodotte con velocità e quindi con spontaneità; la spontaneità grafica;
i legamenti delle lettere, la staticità; le incertezze ideative;
i segni di controllo;
le interruzioni del tratto in punti illogici;
la diversa abilità grafo- motoria;
le diverse traiettorie;
la diversa gestione del movimento grafico, sono elementi tutti che convincono che la firma apposta sia autografa. Invero, il nome risulta scritto all'interno di uno spazio simile in tutte Parte_1 le firme di comparazione: il nome non risulta scritto né in maniera più piccola e stretta né più grande ed estesa. Inoltre, le lettere “V” e “D” hanno lo stesso andamento in tutte le scritture: la prima si caratterizza per il tratto iniziale leggermente più alto rispetto a tutte le altre Part lettere compresa la “D” di cui segue il tratto discendente della “V” più basso di tutte le altre lettere della sottoscrizione, mentre il successivo tratto ascendente non raggiunge l'altezza del primo tratto della V in quanto il firmatario lo impiega per scrivere – con unico andamento – prima la lettera “i” di e subito la Pt_1 lettera “n”. Così in tutte le firme. Dopo quest'ultima lettera segue un breve stacco dalle lettere “cen” – per vero, neppure perfettamente leggibili, essendo riportate in
7 un unico tratto grafico – a cui segue un ulteriore stacco – più netto e distanziato dal precedente – nel quale costituisce tratto tipizzante la lettera “z” che unita alla lettera
“o” forma una parola somigliante alla parola “ho”. Quest'ultimo elemento è presente in tutte le firme di comparazione e anche nella firma in contestazione. Quest'ultima presenta la lettera “o” con andamento diverso da quello presente ad esempio nella procura rilasciata per l'atto di appello: peraltro, medesimo andamento si rinviene nell'istanza on line di patrocinio a spese dello Stato, nella sottoscrizione della busta paga di settembre 2018, nella richiesta di intervento dell'Ispettorato del lavoro. Tutte le caratteristiche sopra riferite sono comuni a tutte le scritture di comparazione e sono presenti anche nella scrittura in esame. Quanto alla lettera “D”, essa risulta scritta sempre in modalità simil-stampatello, con un arco più stretto nella parte superiore e tendente ad “allargarsi” nella parte discendente della lettera. A sua volta la lettera “u” è graficamente unita e parzialmente sovrapposta alla lettera “a” al punto da rappresentare quasi una “w” in quanto anche la lettera “a” viene scritta in stampatello. Part Si osserva che il cognome presente nella scrittura comparata è assai simile a quello scritto nella procura rilasciata per il presente grado di giudizio, nella prima delle due firme di richiesta di intervento, nella busta paga di giugno 2018. Ma la corrispondenza non appare riconducibile soltanto al tratto grafico delle lettere e degli spazi, ma anche al distanziamento tra i blocchi di lettere, ricorrente in tutte le sottoscrizioni, alla sua “grandezza”, alla ripetitività di detti blocchi, alla forma particolare della lettera “zeta”, alla quasi impercettibile inclinazione della firma, all'assenza di ritocchi delle singole lettere, alla stesura delle lettere che lascia trasparire una continuità di sottoscrizione: tutti elementi che, come anticipato, ad Part avviso della Corte depongono per l'attribuzione al della sottoscrizione apposta alla quietanza in esame. Dal che logicamente discende l'infondatezza di tutte le pretese dell'appellante, compresa la richiesta di liquidazione delle mance atteso che queste ultime, per le quali non è allegata l'esistenza di alcuna disposizione nella contrattazione collettiva, non rientrano nella nozione di retribuzione e, pertanto, non vi è alcun obbligo di ripartirle tra tutti i dipendenti né comunque in parti uguali. La disciplina delle spese processuali segue l'esito del giudizio e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 38/2023 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con la in persona del legale rappresentante;
CP_2 condanna l'appellante alla rifusione all'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.300,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a
8 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto Giorni 5 per il deposito della motivazione. Sassari, 24.9.2025. Il Presidente est. Dott. Marcello Giacalone
9
Parte_1 Domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Giacomina Sole che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, APPELLANTE CONTRO
CP_1 In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Olbia, presso lo studio dell'avv.to Valentina Baffigo che la rappresenta e difende, anche unitamente all'avv.to Carlo Selis in forza di procura in atti, APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 38/2023 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, in tema di differenze retributive All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: 1) contrariis reiectis;
2) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.n. 38/23 , pronunciata il 07.03.2023 dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Scala, resa nel procedimento n. 204/22 R.G., non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano 3) Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente dal 15.06.18 al 30.06.18, con le modalità e nei termini di cui in narrativa, come indicate nel verbale di conclusione accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro di Sassari, documento del 19.05.21, protocollo 8785, in qualità di cameriere liv. 5 CCNL Turismo;
4) Voglia condannare la Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore ed amm.re
[...] unico , a corrispondere al ricorrente le retribuzioni ai sensi degli CP_3 artt. 2099 cc e 36 cost. per la complessiva somma di €. 6.702,83, (ovvero l'importo di €. 8.202,83 detratto l'importo versato di €. 1.500,00) o altra veriore accertanda in corso di causa, comprensiva di lavoro supplementare, maggiorazioni, straordinario festivo, maggiorazioni lavoro domenicale, tredicesima, quattordicesima, tfr, ferie
1 non godute, permessi non goduti, e quant'altro dovuto per CCNL, o quella somma che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa;
5) Voglia altresì condannare la in persona del Controparte_2 legale rapp.te pro tempore ed amm.re unico , a corrispondere al CP_3 ricorrente la quota parte di donazioni “ mance”, ricevute dai clienti dal 15.06.18 al 30.09.18, ovvero l'importo di €. 4.000,00 spettante al lavoratore , o Parte_1 quella somma che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa;
6) Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
7) Con condanna ex art. 96 cpc in caso di opposizione. 8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio ed accessori di legge. Nell'interesse dell'appellante questa difesa insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nel primo grado di giudizio, non ammessi dal Giudice di prime cure, ovvero: Si chiede disporsi interrogatorio formale del legale rapp.te della Società resistente, e, CP_3 in caso di risposta negativa e /o evasiva, prova testimoniale sui medesimi capi di seguito capitolati, con l'audizione del Dott. Ispettore presso Testimone_1 l'Ispettorato del Lavoro di Sassari (limitatamente al capo 4); Dott. Testimone_2
capo dell'Ispettorato del Lavoro di Sassari (limitatamente al capo 4); su tutti
[...] i capi i seguenti testimoni: , nato a [...] il Testimone_3 13.11.73, ed ivi residente a[...]; , nato ad [...] CP_4 il 07.02.86, residente in [...]; , nata a Controparte_5 Napoli il 12.09.84, residente in [...]; , CP_6 nato a [...] il [...], residente in La Maddalena, Via Isola Santa Maria snc;
, nato in [...] il [...], residente in La Controparte_7 Maddalena, loc. Santa Maria snc;
nata a [...] il [...], residente CP_8 in Olbia, Via del Perugino n. 3. 1)Vero che il sig. ha lavorato dal Parte_1 15.06.2018 al 30.09.2018 con mansione di cameriere di sala presso il ristorante “La Casitta Resort”, sito in La Maddalena, presso l'Isola di Santa Maria, ristorante della con sede legale in Controparte_2 La Maddalena, Via C. Battisti n. 2, in persona del legale rapp.te pro tempore ed amm.re unico . 2)Vero il sig. , durante il rapporto di CP_3 Parte_1 lavoro intercorso con la dal 15.06.18 al 30.09.18, ha prestato servizio CP_2 come cameriere di sala, effettuando, per il periodo iniziale dal 15.06.18 al 15.07.18, otto ore di lavoro giornaliere dal martedì alla domenica. 3) Vero il sig.
[...]
, durante il rapporto di lavoro intercorso con la dal 15.06.18 al Pt_1 CP_2 30.09.18, nel periodo intercorrente dal 16.07.18 e sino a tutta la prima settimana di settembre 2018, ha effettuato turni di lavoro da 10 ore giornaliere per cinque giorni alla settimana. 3b) Vero il sig. , durante il rapporto di lavoro Parte_1 intercorso con la dal 15.06.18 al 30.09.18, nel periodo intercorrente dalla CP_2 seconda settimana di settembre del 2018 e sino al 30 settembre 2018, ha effettuato turni di lavoro da 8 ore giornaliere per tre giorni alla settimana, venerdì sabato e domenica. 4) vero che dagli accertamenti ispettivi svolti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Sassari è emerso che il sig. è stato assunto Parte_1 alle dipendenze della società con sede legale in La Maddalena via Cesare CP_2 Battisti n. 2 con contratto a tempo determinato dal 15.06.18 al 30.09.18 in qualità di cameriere liv. 5 CCNL Turismo a tempo parziale 18 ore settimanali e che, nel Part periodo lavorativo su indicato, il ha svolto un orario superiore rispetto all'orario registrato sui documenti di lavoro della ovvero, nel periodo CP_2
2 Part corrente dal 15.06.18 al 24.08.18 il ha lavorato per un totale medio di 38 ore settimanali;
nel periodo corrente dal 25.08.18 al 07.09.18, ha lavorato per un totale medio di 55 ore settimanali e nel periodo corrente dal 08.09.18 al 30.09.18, ha lavorato per 21 ore medie settimanali. 5) vero che nel periodo intercorrente dal 15.06.2018 al 30.09.2018 i clienti del ristorante “La Casitta Resort”, sito in La Maddalena, presso l'Isola di Santa Maria, della
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2 hanno donato diverse “mance”, quantificate complessivamente in €. 32.000,00, oltre 700 dollari americani. 6) vero che le donazioni versate dai clienti del ristorante “La Casitta Resort” sono state elargite in parte in contanti ed in parte su carta di credito intestata alla 7) vero che le “mance” elargite dai clienti CP_2 venivano custodite in una cassaforte della 8) vero che l'importo CP_2 complessivo delle mance è stato verificato nella giornata del 3 ottobre 2018, presso la sede legale della società, alla presenza del personale del ristorante, Tes_3
, , ,
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , . 9) vero
[...] CP_8 Persona_1 Persona_2 Parte_1 che anche dopo la verifica sull'importo complessivo delle mance avvenuta in data 03.10.2018, le donazioni elargite dai clienti sono state custodite nella cassaforte della società Chiede disporsi CTU al fine di quantificare le somme CP_2 dovute dalla resistente per le causali di cui all'espositiva. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA Voglia l'adita Corte - Respingere il gravame e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con ricorso depositato in data 22/6/2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_2 deducendo di aver prestato attività lavorativa, alle dipendenze della società a
[...] far data dal 15.06.2018 e sino al 30.09.2018, presso l'albergo / ristorante. sito nell'Isola di Santa Maria, nel Comune di La Maddalena, in qualità di cameriere livello 5 CCNL Turismo, con contratto part time di 18 ore settimanali. Ha dedotto che contrariamente a quanto risultante dalle buste paga, aveva lavorato per un orario notevolmente superiore rispetto a quello contrattualizzato, meglio descritto in ricorso. Ha altresì dedotto la società resistente aveva versato l'esiguo importo di 1.500,00, ovvero 300,00 euro in contanti ed €. 1.200,00 in assegno, ciò per tutto il periodo lavorativo. Ha dedotto da ultimo di essere creditore della convenuta della somma di €. 6.702,83. Ha da ultimo affermato che durante il periodo lavorativo dal 15.06.18 al 30.09.2018, diversi clienti dell'albergo/ ristorante sito nell'isola di Santa Maria, avevano elargito diverse donazioni “mance”, quantificate complessivamente in €. 32.000,00, oltre 700 dollari americani, somme che dovevano essere suddivise dalla datrice di lavoro ai dipendenti dell'Azienda e considerato l'importo complessivo e gli otto dipendenti presenti, la somma di spettanza era di €. 4.000,00, somma, anche questa, mai elargita dalla Ha CP_2 chiesto, pertanto, “Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente dal 15.06.18 al 30.06.18, con le modalità e nei termini di cui in narrativa, come indicate nel verbale di conclusione accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro di Sassari, documento del 19.05.21,
3 protocollo 8785, in qualità di cameriere liv. 5 CCNL Turismo;
2) Voglia condannare la in Controparte_2 persona del legale rapp.te pro tempore ed amm.re unico a CP_3 corrispondere al ricorrente le retribuzioni ai sensi degli artt. 2099 cc e 36 cost. per la complessiva somma di €. 6.702,83, (ovvero l'importo di €. 8.202,83 detratto l'importo versato di €. 1.500,00) o altra veriore accertanda in corso di causa, comprensiva di lavoro supplementare, maggiorazioni, straordinario festivo, maggiorazioni lavoro domenicale, tredicesima, quattordicesima, tfr, ferie non godute, permessi non goduti, e quant'altro dovuto per CCNL, o quella somma che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa”; Parte convenuta, si è costituita in giudizio ed ha contestato la genericità della domanda attrice, e la sua fondatezza;
ha negato che il ricorrente abbia lavorato più di quanto puntualmente indicato nei prospetti paga, affermando che il ricorrente aveva rilasciato quietanza liberatoria nella quale non soltanto aveva dichiarato di aver percepito da ogni CP_2 emolumento derivante dal rapporto di lavoro, ma aveva specificamente riconosciuto la correttezza dei conteggi indicati nelle buste paga, sia in termini di giornate lavorative che di numero di ore lavorate;
ha eccepito la decorrenza del termine semestrale previsto a pena di decadenza. Ha chiesto il rigetto della domanda con il favore delle spese”. La causa, istruita mediante prova documentale, è definita con la sentenza n. 38/2023 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, di Part rigetto delle domande del con compensazione delle spese. Segnatamente, il Tribunale, ritenuta tardiva la documentazione offerta dal ricorrente con la memoria conclusionale, ricorda l'onere probatorio gravante sul lavoro in ordine all'orario di lavoro extracontratto: onere rimasto inevaso stante la totale assenza di allegazioni da parte del ricorrente al punto da non consentire di verificare, se all'interno della fascia oraria di lavoro indicata nella lettera di assunzione, il ricorrente abbia prestato in modo continuativo attività lavorativa. IL Tribunale altresì ritiene generico anche il verbale degli ispettori attesa la distinzione tra quanto avvenuto in loro presenza e quanto accertato, con quest'ultimo privo di valore probatorio precostituito ma sottoposto alla valutazione giudiziale. Ha infine ritenuto assorbita ogni ulteriore questione. Part Avverso tale sentenza propone appello il cui resiste, con memoria, la CP_2
[...
La causa, istruita con i fascicoli di parte e con quello d'ufficio, è trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. L'appellante contesta la sentenza impugnata nei seguenti punti: 1) erronea pronuncia in merito alla tardività della documentazione depositata dall'appellante con le note autorizzate. violazione del dettato di cui all'art. 420 comma v cpc e dell'art. 115 cpc. In sintesi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la produzione documentale consegue alle difese dell'appellata approntate nella memoria di costituzione riguardo alla regolamentazione delle mance. Essa è dunque tempestiva
4 oltre che rilevante atteso che i documenti attengono alle dichiarazioni rese da altri lavoratori in merito alle modalità di tenuta e ripartizione delle mance.
2) mancato assolvimento dell'onere della prova di parte ricorrente relativamente al rapporto contrattualizzato di 18 ore. violazione dell'art. 112 cpc In sintesi, l'appellante non contesta il solo orario di lavoro prestato, ma anche la mancata corresponsione di tutte le somme indicate in busta paga, riconoscendo di avere percepito 1500 euro e affermando di essere creditore di € 1.383,32 come da importi indicati nelle buste paga: è dunque onere dell'appellata dare prova dell'integrale pagamento dell'importo così come calcolato sulla base dell'orario contrattualmente previsto. Ma il Tribunale omette qualunque pronuncia senza neppure richiamare la quietanza prodotta dall'appellata e disconosciuta dall'appellante, ma senza alcuna attività di verificazione, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.
3) erronea pronuncia in merito al mancato assolvimento dell'onere della prova in capo al ricorrente in riferimento al lavoro eccedente il rapporto contrattualizzato di 18 ore. violazione dell'art. 2697 c.c., 115 e 116 cpc - error in procedendo sull'omessa ammissione della prova per testi - vizio di motivazione. error iudicando, errata ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie. In sintesi, si censura la sentenza laddove ritiene indimostrato l'orario extralavorativo prestato senza al contempo ammettere la prova orale dedotta, ritenuta generica e irrilevante con motivazione del tutto assente: giudizio espresso, altrettanto immotivatamente nei confronti del verbale degli ispettori del lavoro. Al contrario, i capi 2, 3, 3b ove ammessi, avrebbero certamente dimostrato l'orario extralavorativo prestato: da ciò la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc per avere il giudice negato all'appellante di provare il fatto costitutivo della pretesa risultando integrato il c.d. vizio di attività. Inoltre, il provvedimento del Tribunale è errato in quanto nega l'attitudine dimostrativa delle circostanze capitolate. Infatti i testi “rispondendo ai capi di prova dedotti, avrebbero potuto correttamente e compiutamente confermare orari di lavoro, giornate di lavoro, durata dello stesso, pause e quanto necessario ai fini di una compiuta decisione del giudizio.” In ogni caso, lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro emerge anche dal verbale del funzionario dell'ispettorato del lavoro, disatteso dal Tribunale senza motivazione alcuna. 4) erronea pronuncia in merito al mancato assolvimento dell'onere della prova in capo al ricorrente in riferimento alle somme richieste a titolo di mance elargite dai clienti. violazione dell'art. 115 e 116 cpc - error in procedendo sull'omessa ammissione della prova per testi e delle produzioni documentali fornite alla prima udienza - vizio di motivazione. error iudicando, errata ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie. In sintesi, si censura la sentenza laddove ritiene assorbita ogni altra questione e, in particolare, la spettanza della quota delle mance custodite nella cassaforte aziendale e ripartite dal titolare della società appellata. A tale fine l'appellante richiama i rilievi sulla dichiarata tardività di alcune produzioni documentali nonché sulla idoneità probatoria dei capi della prova testimoniale non ammessa. Ad avviso della Corte i motivi non appaiono condivisibili ancorchè la motivazione del Tribunale non appaia esaustiva.
5 Invero, è documentato che l'appellante è assunto con contratto a tempo determinato dal 15.6.2018 al 30.9.2018 con previsione che l'orario di lavoro “sarà quello previsto dal CCNL di settore ovvero quello individuale come da lettera contratto allegata.” Dalle buste paga si evince che il contratto è part-time al 45% corrispondente a 18 ore di attività lavorativa. Non risultando in atti la lettera individuale di precisazione dell'orario giornaliero di lavoro da osservare, della relativa ripartizione e del numero dei giorni (circostanze per vero, neppure allegate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) è evidente la genericità di una deduzione di prova richiedente al teste di affermare
“Vero che il sig. , durante il rapporto di lavoro intercorso con la Parte_1 dal 15.06.18 al 30.09.18, ha prestato servizio come cameriere di sala, CP_2 effettuando, per il periodo iniziale dal 15.06.18 al 15.07.18, otto ore di lavoro giornaliere dal martedì alla domenica. 3) Vero il sig. , durante il Parte_1 rapporto di lavoro intercorso con la dal 15.06.18 al 30.09.18, nel periodo CP_2 intercorrente dal 16.07.18 e sino a tutta la prima settimana di settembre 2018, ha effettuato turni di lavoro da 10 ore giornaliere per cinque giorni alla settimana. 3b) Vero il sig. , durante il rapporto di lavoro intercorso con la Parte_1 dal 15.06.18 al 30.09.18, nel periodo intercorrente dalla seconda CP_2 settimana di settembre del 2018 e sino al 30 settembre 2018, ha effettuato turni di lavoro da 8 ore giornaliere per tre giorni alla settimana, venerdì sabato e domenica.”. Detti capi, invero, non consentono di accertare se i giorni di lavoro coincidono con quelli indicati nella lettera di assunzione, né comunque l'orario di inizio e di fine delle singole giornate lavorative, e, dunque, l'effettiva durata della prestazione lavorativa giornaliera: accertamento necessario per disporre un'eventuale ctu Part finalizzata alla esatta determinazione dell'asserito credito vantato dal per la prestazione lavorativa extraoraria. Inoltre, la prova orale risulta inammissibile in quanto contraria al contenuto della Part quietanza rilasciata dal alla società appellata in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e nella quale è scritto “dichiaro di avere ricevuto tutto quanto spettantemi in relazione alla prestazione di lavoro da me effettuata a favore di …. durante la stagione estiva del 2018. Più precisamente dichiaro CP_2 di avere regolarmente ottenuto gli emolumenti spettantemi, attraverso le buste paga consegnatemi , da me riscontrate, esatte nei conteggi esposti, sia per qualifica, sia per rispetto ai giorni e alle ore di lavoro da me realmente effettuati. Conseguentemente sottoscrivo la presente senza riserva alcuna, dichiarandomi interamente soddisfatto per il pagamento ricevuto e di non avere niente altro da pretendere per nessun titolo e ragione per l'interezza del rapporto di lavoro sopra specificato.”. Trattasi di documento che l'appellante disconosce sia sotto il profilo della sua conformità all'originale sia perché la firma sarebbe asseritamente apocrifa. Ad avviso della Corte, entrambe le contestazioni non sono condivisibili. Invero, quanto alla prima contestazione, la Corte rileva che l'appellante non indica le circostanze da cui si evincerebbe la non corrispondenza all'originale: omissione ribadita anche allorquando l'appellata esibisce al giudice in udienza l'originale di Part detta quietanza. Infatti, anche in detta occasione, il si limita a negare che si
6 tratti dell'originale ma senza indicare alcuna circostanza per avvalorare detta affermazione. Quanto alla contestata autenticità della sottoscrizione, la Corte ritiene che in atti vi sia la prova dell'autenticità di detta sottoscrizione. Invero, ricordato che, secondo incontroversa giurisprudenza di legittimità
“Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti….” (n. 25508/2021) , la Corte osserva che la comparazione tra la firma apposta alla quietanza contestata e quelle - la cui riconducibilità all'appellante è incontroversa - apposte alla procura rilasciata per il presente grado di giudizio, all'istanza online per il patrocinio a spese dello Stato, alla dichiarazione sostitutiva circa i componenti del proprio nucleo familiare, alla procura rilasciata per il giudizio di primo grado, alla richiesta di intervento dell'Ispettorato del lavoro, al verbale di mancata comparizione al tentativo di conciliazione, alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, alle buste paga firmate, rivela l'esistenza di plurimi elementi grafici identici che inducono questa Corte a ritenere la sottoscrizione apposta alla quietanza di sicura Part attribuzione alla mano del In particolare, premesso che le scritture di comparazione risultano tutte ricomprese in un arco temporale di 7 anni rispetto all'attualità, la Corte, tenute presenti la velocità della grafia, l'assenza di frequenti arcate;
l'assenza di ritocchi;
la costanza delle alzate di penna;
l'omissione di tratti essenziali di lettere in grafia lenta, e raffrontate le singole lettere della sottoscrizione per verificare se la stessa assume o meno gli stessi caratteri;
l'eventuale presenza di tremolii;
la dimensione grafica con particolare riferimento al rapporto tra le lettere grandi e quello delle lettere piccole e la variazione di questo rapporto;
gli spazi tra le singole lettere atteso che di solito le scritture molto attaccate sono prodotte con velocità e quindi con spontaneità; la spontaneità grafica;
i legamenti delle lettere, la staticità; le incertezze ideative;
i segni di controllo;
le interruzioni del tratto in punti illogici;
la diversa abilità grafo- motoria;
le diverse traiettorie;
la diversa gestione del movimento grafico, sono elementi tutti che convincono che la firma apposta sia autografa. Invero, il nome risulta scritto all'interno di uno spazio simile in tutte Parte_1 le firme di comparazione: il nome non risulta scritto né in maniera più piccola e stretta né più grande ed estesa. Inoltre, le lettere “V” e “D” hanno lo stesso andamento in tutte le scritture: la prima si caratterizza per il tratto iniziale leggermente più alto rispetto a tutte le altre Part lettere compresa la “D” di cui segue il tratto discendente della “V” più basso di tutte le altre lettere della sottoscrizione, mentre il successivo tratto ascendente non raggiunge l'altezza del primo tratto della V in quanto il firmatario lo impiega per scrivere – con unico andamento – prima la lettera “i” di e subito la Pt_1 lettera “n”. Così in tutte le firme. Dopo quest'ultima lettera segue un breve stacco dalle lettere “cen” – per vero, neppure perfettamente leggibili, essendo riportate in
7 un unico tratto grafico – a cui segue un ulteriore stacco – più netto e distanziato dal precedente – nel quale costituisce tratto tipizzante la lettera “z” che unita alla lettera
“o” forma una parola somigliante alla parola “ho”. Quest'ultimo elemento è presente in tutte le firme di comparazione e anche nella firma in contestazione. Quest'ultima presenta la lettera “o” con andamento diverso da quello presente ad esempio nella procura rilasciata per l'atto di appello: peraltro, medesimo andamento si rinviene nell'istanza on line di patrocinio a spese dello Stato, nella sottoscrizione della busta paga di settembre 2018, nella richiesta di intervento dell'Ispettorato del lavoro. Tutte le caratteristiche sopra riferite sono comuni a tutte le scritture di comparazione e sono presenti anche nella scrittura in esame. Quanto alla lettera “D”, essa risulta scritta sempre in modalità simil-stampatello, con un arco più stretto nella parte superiore e tendente ad “allargarsi” nella parte discendente della lettera. A sua volta la lettera “u” è graficamente unita e parzialmente sovrapposta alla lettera “a” al punto da rappresentare quasi una “w” in quanto anche la lettera “a” viene scritta in stampatello. Part Si osserva che il cognome presente nella scrittura comparata è assai simile a quello scritto nella procura rilasciata per il presente grado di giudizio, nella prima delle due firme di richiesta di intervento, nella busta paga di giugno 2018. Ma la corrispondenza non appare riconducibile soltanto al tratto grafico delle lettere e degli spazi, ma anche al distanziamento tra i blocchi di lettere, ricorrente in tutte le sottoscrizioni, alla sua “grandezza”, alla ripetitività di detti blocchi, alla forma particolare della lettera “zeta”, alla quasi impercettibile inclinazione della firma, all'assenza di ritocchi delle singole lettere, alla stesura delle lettere che lascia trasparire una continuità di sottoscrizione: tutti elementi che, come anticipato, ad Part avviso della Corte depongono per l'attribuzione al della sottoscrizione apposta alla quietanza in esame. Dal che logicamente discende l'infondatezza di tutte le pretese dell'appellante, compresa la richiesta di liquidazione delle mance atteso che queste ultime, per le quali non è allegata l'esistenza di alcuna disposizione nella contrattazione collettiva, non rientrano nella nozione di retribuzione e, pertanto, non vi è alcun obbligo di ripartirle tra tutti i dipendenti né comunque in parti uguali. La disciplina delle spese processuali segue l'esito del giudizio e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 38/2023 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con la in persona del legale rappresentante;
CP_2 condanna l'appellante alla rifusione all'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.300,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a
8 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto Giorni 5 per il deposito della motivazione. Sassari, 24.9.2025. Il Presidente est. Dott. Marcello Giacalone
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