Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4016/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4016 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parete alla via Cirillo, 18 Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Rosa Di Nardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Trentola Ducenta CP_1 C.F._2
alla via A. Sordi, 2 presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Cavallaccio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 22.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Aversa l'1 giugno 1988, dal quale nascevano tre figli -
(nato a [...] il [...]); (nato ad [...] il [...]), maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti nonché (nata ad [...] il [...])- chiedevano Parte_2
pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 16 gennaio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
2) La figlia abiterà con la madre nella casa sita in Trentola Ducenta alla via Persona_3
Mantegna n. 11/A;
3) La casa coniugale sita in Trentola Ducenta alla via Mantegna n. 11, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla SI.ra , avendo il SI. trasferito altrove il suo Parte_1 CP_1
domicilio;
4) I SI.ri e rinunciano, di comune accordo, a qualsiasi forma di CP_1 Parte_1
mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
5) Il SI. verserà, a titolo di mantenimento per la figlia la somma di € 300,00 CP_1 Parte_2
mensili, assegno che sarà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla omologazione della separazione;
6) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico del SI. Parte_2 [...]
nella misura del 50% da concordare e documentare;
CP_1
7) I coniugi dichiarano entrambi e reciprocamente di non avere null'altro a pretendere.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
2 V.G. n. 4016/2024
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata ad [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nato ad [...] il [...]); CP_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa (atto n. 22, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1988) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 20 gennaio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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