Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 21/03/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02446/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06018/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6018 del 2024, proposto da
RA GH e PR UM AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Di Muro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sulla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione dai ricorrenti inoltrata allo Sportello Unico per l’immigrazione –UTG di Caserta del 9.5.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I ricorrenti sono entrati in Italia con visto di ingresso per lavoro stagionale con validità per entrambi 08.11.2023 – 21.03.2024; in data 8/7/2024, di poi, instavano per una convocazione al fine della sottoscrizione del contratto di soggiorno, ovvero per il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
Stante il silente contegno serbato dalla Amministrazione i ricorrenti insorgevano avanti questo TAR con la domanda in esame.
Si costituiva la intimata Amministrazione rimarcando, tra l’altro e per ciò che quivi massimamente viene in rilievo, di avere “ provveduto a convocare le parti interessate, datore di lavoro e lavoratori stranieri, per il giorno 07.01.2025 ai fini della definizione della procedura. Nell’occasione, acquisita tutta la documentazione necessaria, presenti entrambe le parti, è stato sottoscritto il contratto di soggiorno per entrambi gli odierni ricorrenti ”.
Gli stessi ricorrenti, nel corso della odierna udienza camerale, sul presupposto dell’integrale soddisfacimento della pretesa azionata, instavano per la cessazione della materia del contendere.
Orbene, la emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento iniziatosi con la istanza del privato, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), determina in ogni caso il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia, I, 25 luglio 2018, n. 1817).
E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’ agere dei pubblici poteri.
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638) imponendosi, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le peculiarità della controversia impongono, nondimeno, la compensazione inter partes delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso collettivo, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO