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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4112/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA elettivamente domiciliata in Prato presso lo studio dell'avv. Alessandra Parte_1
Bianchi, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sollitto, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: dichiarare illegittimo/nullo/inefficace e quindi revocare il decreto ingiuntivo 559/24 nei confronti della in quanto emesso in carenza di un previo esame del Parte_1 contratto di fidejussione e della verifica della clausola vessatoria in deroga all'art. 1957 c.c. e comunque per i motivi sopra esposti;
nel merito, accertare e dichiarare la vessatorietà e quindi la nullità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. presente nel contratto di fidejussione (in relazione al contratto n. 20220700374249) sottoscritto da quale consumatore e dichiarare la Parte_1 decaduta dall'azione. Vittoria di competenze oltre oneri accessori e rimborso Controparte_1 anticipazioni.
Parte opposta: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare la al pagamento della minor somma risultante dall'accertamento giudiziale, oltre interessi Pt_1
1 legali dalla data del primo inadempimento all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e di compensi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 28 febbraio 2024 notificava decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Controparte_1
Firenze (n. 559/2024), con il quale si ingiungeva alla quale fideiussore in relazione a dei Pt_1 contratti di finanziamento stipulati tra il marito e DO s.p.a., rimasti non Persona_1 adempiuto, il pagamento della somma di € 56.223,62, oltre interessi e spese.
Quest'ultima proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto deducendo, da un lato, di non essersi costituito fideiussore in ordine al contratto n. 20230021759 (ex contratto di apertura CP_1 di linea di credito con carta n. 1007149106861 DO) e dall'altro, con riferimento al contratto n. 20230020903 (ex contratto di finanziamento n. 20220700374249 DO CP_1 per € 71.814,60) di essere soggetto consumatore e, in ragione di ciò, la vessatorietà e conseguente nullità ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo della clausola che consentiva all'istituto di non rispettare il termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c..
Si costituiva tardivamente in giudizio la società ricorrente deducendo la sussistenza di idonea prova del credito azionato e che la clausola sopra indicata era provvista di doppia firma ai sensi dell'art. 1341 c.c. e che era stata anche oggetto di specifica trattativa tra le parti in sede di stipulazione. Chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che la valutazione in ordine alla presenza di clausole vessatorie fosse stata già risolta negativamente dal giudice del monitorio, secondo le direttive di Cassazione, Sezioni Unite n. 9479 del 2023, non essendovi più spazio per tale valutazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di un'istruttoria documentale la causa, all'esito della discussione orale delle parti, è stata riservata in decisione all'udienza del 10 giugno 2025, ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma.
*****
L'opposizione è fondata e va dunque accolta.
Non vi è contestazione in merito alla attuale titolarità del credito, azionato in sede monitoria, in capo ad a seguito di cessione in bocco dei relativi crediti da parte di Controparte_1
DO s.p.a..
In merito al fatto che non sia dovuta la somma di € 4.769,00 relativa al contratto n. CP_1
20230021759 (ex contratto di apertura di linea di credito con carta n. 1007149106861 DO) non vi sono dubbi, in quanto la non si era costituita fideiussore in relazione a tale rapporto. Pt_1
Ciò è ammesso del resto anche dalla opposta in sede di comparsa di costituzione (“ CP_1 ha agito nei confronti della Sig.ra quale garante e limitatamente alla fideiussione
[...] Pt_1 prestata (euro 70.560,00), in ordine ad insoluto su contratto di finanziamento, e, pertanto, sino all'importo di euro 51.463,77”) pur se essa, poi, ha comunque insistito per l'integrale rigetto dell'opposizione, il che non appare certo conforme a buona fede e correttezza nei confronti della controparte contrattuale.
2 Quanto, invece, al credito di maggiore rilevanza, derivante dal contratto n. 20230020903 CP_1
(ex contratto di finanziamento n. 20220700374249 DO per € 71.814,60), in relazione al quale la si è pacificamente costituita fideiussore, in prima battura occorre sottolineare che Pt_1 lo status di consumatore in capo alla è pacifico, avendo ella prestato fidejussione per un Pt_1 contratto di prestito personale stipulato da (marito o compagno dell'attrice, doc. 4) Persona_1 con DO in data 9 luglio 2021, di importo inferiore ad € 75.000,00, per finalità estranee all'attività professionale di entrambi. La circostanza non è mai stata contestata ma anzi ammessa dalla parte opposta.
Dalla qualificazione di consumatore discende l'applicazione del codice del consumo ed in particolare degli artt. 33 lett. t) e 36, che sanciscono la nullità delle clausole vessatorie, ossia che determinano un significativo squilibrio fra diritti ed obblighi a danno del consumatore.
Parte opponente ha, appunto, eccepito la nullità della fideiussione limitatamente alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto essa sancirebbe “a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni”, e conseguentemente ha eccepito la decadenza della creditrice con conseguente liberazione del fideiussore. Sul punto parte opposta afferma, al contrario, che le clausole contestate sarebbero espressione dell'autonomia negoziale delle parti e, quindi legittime. In ogni caso, ha affermato la validità della clausola di deroga in quanto oggetto di doppia sottoscrizione, ex art. 1341 co. 2 c.c..
Occorre quindi valutare se la clausola di cui la si duole (punto n. 3 della lettera di Pt_1 fidejussione: “dichiaro di dispensare DO Banca s.p.a. dall'agire verso il debitore principale, in caso di sua inadempienza, nei termini di cui all'art. 1957 c.c.”), sia o meno vessatoria.
Sul punto la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che: “nel derogare, in termini più ampi, il termine di sei mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca”; e “una siffatta clausola si appalesa senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore a una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel codice del consumo" (Cass. n. 27588 del 2023; in senso conforme, Cass. n. 14687 del 2025).
In effetti la clausola in questione pone un incisivo obbligo a carico del fideiussore - consumatore, il quale rischia di rimanere sine die soggetto alle pretese del creditore in caso di inerzia, magari ingiustificata, di questi nel recupero del credito, senza alcuna contropartita a suo favore.
Non vi è prova, a dispetto dell'affermazione in senso contrario della opposta, che la clausola in questione sia stata stipulata a seguito di una reale ed effettiva negoziazione tra le parti, essendo inclusa in un modulo “standard” di fideiussione predisposto da DO, per cui essa va ritenuta vessatoria ai sensi dell'art. 33, lett. t) del codice del consumo. Non rileva, in senso contrario, che vi sia stata apposita sottoscrizione della stessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., 3 trattandosi di un profilo diverso, laddove nel caso di specie il codice del consumo pone una tutela più incisiva a favore del consumatore. Neppure rileva che un controllo circa la presenza di clausole abusive fosse stato effettuato in sede monitoria, trattandosi per definizione di un primo controllo di tipo sommario.
Preso atto quindi che, a seguito della nullità della clausola di cui sopra, si applicano all'istituto opposto i termini di cui all'art. 1957 c.c., è agevole rilevare che la parte opposta non ha in alcun modo provato di aver mai agito nei confronti del debitore principale, né nella documentazione in atti non c'è traccia di attività diretta al recupero del credito da parte di DO, nei confronti di questi. Infatti risultano allegati solamente degli estratti conto, indirizzati a ma non vi Persona_1
è neppure prova di invio o di ricezione delle relative comunicazioni.
Deve ritenersi, dunque, maturata nei confronti del fideiussore la decadenza di cui all'art. 19957 c.c., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria, della snellezza della fase decisionale (priva di memorie finali), e della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 559/24 (Tribunale di Firenze - r.g. n. 14245/2023);
- rigetta la domanda di pagamento proposta da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
- condanna parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.400,00 (di cui € 400,00 per esborsi), oltre r.s.g., i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Firenze, 8/10/2025
Il giudice dott. Enrico D'alfonso
Provvedimento redatto in collaborazione con il dr. Gianluca Pro, magistrato ordinario in tirocinio.
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