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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7774/2024
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI 06D19S7, data di Parte_1 C.F._1 nascita 10/09/1993, Paese di provenienza: BANGLADESH), parte rappresentata e difesa dall'avv. STRAZIOTA ANGELA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 24/07/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 08/07/2024 e adottato dalla Controparte_1
con cui è stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale (C/3 del giorno
[...]
Pag. 1 di 10 22/12/2022). Ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
29/04/2025, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 02/01/2024 il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha dichiarato di essere nato a [...], ove ha vissuto sino alla data della partenza insieme alla sua famiglia composta da genitori, quattro fratelli e tre sorelle. Ha raccontato di essere musulmano, di non essere sposato, di non avere figli e di aver frequentato la scuola per dieci anni, ma di aver abbandonato gli studi per lavorare e aiutare economicamente la propria famiglia, ragione che l'ha indotto a lasciare il suo Paese alla ricerca di un lavoro più redditizio. Ha detto di aver vissuto per quattro anni in Libia prima di partire per l'Italia e di essere riuscito a pagare il viaggio grazie ad alcuni prestiti contratti con alcuni parenti sia nel Paese di transito sia nel Paese d'origine. In caso di rimpatrio, teme di non riuscire a pagare i debiti e di essere perciò perseguitato, oltre a non poter provvedere alle cure mediche della madre, gravemente ammalata.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene esaminata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al
Pag. 2 di 10 ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
29/05/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente, rilevando che “in base alle dichiarazioni acquisite in sede di audizione personale e agli altri elementi prodotti a sostegno della domanda non sussistono fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, il richiedente correrebbe il rischio effettivo di subire un danno grave”. Ha concluso ritenendo che “ad esito di protezione internazionale non può neppure pervenirsi, neanche nella forma della protezione sussidiaria, in considerazione della mera provenienza geografica dell'istante”.
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere accordata all'odierno ricorrente la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs. 251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto non sono state prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla e nemmeno in sede giudiziale in quanto le ragioni migratorie Controparte_1
Pag. 3 di 10 rappresentate dal ricorrente sono di natura esclusivamente economica e dunque esulano dall'ambito della normativa richiamata.
A tal proposito, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria»5.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”6.
Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia7 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
La situazione generale del Bangladesh, secondo le informazioni aggiornate, per quanto indubbiamente caratterizzata da alcune criticità, non rappresenta comunque un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Difatti, nel Paese, le principali minacce alla sicurezza comprendono la violenza di matrice politica, in particolare in prossimità delle elezioni, attacchi terroristici commessi da gruppi estremisti islamisti, violenze criminali e scontri sporadici nei Chittagong Hill Tracts (CHT) tra gruppi indigeni e coloni bengalesi sulla proprietà e l'uso della terra.
Il 7 gennaio 2024 si sono svolte le elezioni legislative, vinte dalla prima ministra Per_1
presidente del partito AW AG (AL), giunta così al proprio quarto mandato
[...]
Pag. 4 di 10 consecutivo e quinto mandato complessivo8. Stati Uniti e Regno Unito hanno espresso preoccupazione e affermato che le elezioni non sarebbero state né libere, né giuste e che gli standard democratici non sarebbero stati rispettati nel periodo elettorale9.
Le elezioni sono state boicottate dal Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP), dopo che l'AW AG aveva respinto la richiesta di nomina di un governo provvisorio e indipendente, che presiedesse le urne10.
Le manifestazioni hanno raggiunto l'apice nella città di Dacca il 28 ottobre, quando più di
100.000 persone hanno partecipato a una protesta organizzata dal BNP. Gli scontri sono divenuti violenti, anche tra attivisti del BNP e polizia, e hanno provocato vittime da entrambe le parti11. Nell'ultimo anno (05/04/2023 – 05/04/2024), secondo i dati forniti da
CL, sull'intero territorio del paese si sono verificati 1.394 “incidents with fatalities” che hanno causato la morte di 338 persone12. Scatenate dalla reintroduzione di un sistema di quote per l'assegnazione di posti nel pubblico impiego, proteste studentesche in
Bangladesh, inizialmente pacifiche e iniziate a metà giugno 2024, sono state seguite da violenze e gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza. Si ritiene che circa 600 persone siano state uccise, tra cui almeno 32 bambini, e migliaia ferite.
Dopo che le proteste antigovernative di luglio ed agosto 2024, hanno spinto la premier a lasciare il Paese, la calma è tornata con l'insediamento del nuovo governo ad interim; Per_1 decine di hanno cercato sicurezza nel sud-est del Paese. Per_2
All'inizio di agosto 2024, le sommosse contro il governo sono riprese dopo l'allentamento del coprifuoco e la parziale ripresa di internet, causando la morte di circa 100 persone
Pag. 5 di 10 durante la repressione. Nei giorni successivi sono state uccise altre centinaia di persone, molte delle quali in attacchi di rappresaglia contro i sostenitori del partito di governo AW
AG (AL). Anche le minoranze, in particolare gli indù, sono state prese di mira, anche se la maggior parte degli attacchi sembra avere motivazioni politiche - a causa dei legami con l'AL - piuttosto che religiose.
Il premio è stato nominato leader ad interim ed ha prestato Persona_4 giuramento l'8 agosto 2024. Finora, il governo ad interim ha sostituito i capi della Corte
Suprema e della Banca del Bangladesh ed ha arrestato ex membri del governo di per Per_1 indagini su corruzione ed omicidio;
il 29 agosto 2024, ha firmato una convenzione sulle sparizioni forzate.
Con riferimento all'analisi quantitativa dell'impatto della violenza nel paese nel 2023
CL ha registrato 319 incidenti (44 battaglie, 7 esplosioni e 268 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 208 vittime13; mentre, nel 2024 i dati CL (aggiornati al 31/12/2025) riportano 318 incidenti (47 battaglie, 10 esplosioni e 261 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 211 decessi14.
Nel 2025 (dati aggiornati al 09.05.2025) CL ha registrato 93 eventi securitari (7 battaglie, 85 episodi di violenza contro i civili, 1 esplosione) che hanno provocato 51 decessi15.
Alla luce delle fonti consultate, pertanto, non sono rinvenibili in Bangladesh conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali) o situazioni di insicurezza generalizzata come sopra delineata, e in assenza di un elemento specifico individualizzante del rischio, si esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui alla lettera c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007.
Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
Pag. 6 di 10 L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa – facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato la disposizione sopra richiamata per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore, 11/03/2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani
e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria16.
La norma impone una valutazione a parametri vincolati e a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare importanza la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale, oltre alla permanenza di legami familiari culturali o sociali nel Paese
d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di
Strasburgo17.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna
Pag. 7 di 10 condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”18, il ricorrente ha prodotto.
- Copia contratto a tempo determinato stipulato con “NINA s.r.l.s.” per il periodo decorrente dal 01/06/2023 al 30/0972023 e busta paga del mese di giugno 2023 di euro 335,42;
- Modello Unilav e copia contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con
“UNION s.r.l.s.” per il periodo decorrente dal 07/03/2024 al 12/08/2024, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 01/08/2024, altresì allegate buste paga per i mesi da marzo a dicembre 2024 e da gennaio a marzo 2025 di ammontare complessivo pari a euro 12.723,00;
- CUD 2025 riferito ai redditi da lavoro dipendente prodotti presso “UNION s.r.l.s.” per il 2024;
- Estratto conto previdenziale del 02/04/2025 attestante attività lavorative CP_5 svolte dal 01/06/2023 al 31/01/2025; ebbene. valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti19, è possibile ritenere che il ricorrente abbia intrapreso un percorso di integrazione lavorativa nel Paese ospitante iniziato nel 2023 e proseguito in via continuativa e costante, che gli ha consentito nello stesso arco temporale di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. In base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa rappresentata da un contratto a tempo indeterminato- può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
Pag. 8 di 10 (Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana20, lo svolgimento di attività volontariato21, i legami sociali e familiari22; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute23.
Sul punto, il ricorrente ha depositato un certificato emesso dal dell'interno che CP_2 attesta il superamento dell'esame di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno UE.
Ebbene, alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia
Pag. 9 di 10 civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n.
115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato24.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con delibera del 09/07/2024 CP_1
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 16/04/2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Sergio Di Paola Marisa Attollino
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 , 26/7/2017, causa C-348/16. Pt_2 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 5 “è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass. 25440/2022. 6 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 7 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 8 wins fifth term in Bangladesh amid turnout controversy, 8 gennaio 2024 Per_3 Persona_1 https://www.aljazeera.com/news/2024/1/8/sheikh-hasina-wins-fifth-term-in-bangladesh-amid-turnout- controversy;
BBC, Bangladesh election: wins fourth term in controversial vote, 8 gennaio 2024 C.F._2 https://www.bbc.com/news/world-asia-67889387 9 Associated Press, The US and UK say Bangladesh's elections extending ASs rule were not credible, 9 gennaio 2024 https://apnews.com/article/sheikh-hasina-bangladesh-election-boycott-d6322274909fd53e92640a4ebc9d0c2b; ICG
Crisis Watch, Bangladesh, January 2024 Controparte_3 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=37 10 BBC, Bangladesh election: PM HE HA wins fourth term in controversial vote, 8 gennaio 2024 https://www.bbc.com/news/world-asia-67889387; Bangladesh: Assessment- Controparte_4 2024, https://www.satp.org/terrorism-assessment/bangladesh 11 Indian Express, killed in political violence in Bangladesh;
police arrest senior Opposition leader, 29 ottobre 2023 https://indianexpress.com/article/world/bangladesh-political-violence-3-killed-9004898/; Associated Press, 2 die in Bangladesh as police clash with opposition supporters seeking prime minister's resignation, 31 ottobre 2023 https://apnews.com/article/bangladesh-hasina-zia-election-blockade-7d27fc22260a2cfef2741aa8e9873a83 12 CL Dashboard, consultato il 15/04/2024 con i filtri data (05/04/2023-05/04/2024), regione Bangladesh, battles, filtra “violence against civilians, explosion/remote violence, riots”, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 13 CL, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
(1 January 2023 – 31 January 2023) https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
14 CL, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
(1 January 2024 – 31 December 2024) https://acleddata.com/explorer/
15 CL, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
(1 January 2025 – 28 March 20245 https://acleddata.com/explorer/ 16 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 17 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 18 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 19 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 20 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 21 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 22 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 23 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 24 Cass. S.U. 24413/2021.
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI 06D19S7, data di Parte_1 C.F._1 nascita 10/09/1993, Paese di provenienza: BANGLADESH), parte rappresentata e difesa dall'avv. STRAZIOTA ANGELA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 24/07/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 08/07/2024 e adottato dalla Controparte_1
con cui è stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale (C/3 del giorno
[...]
Pag. 1 di 10 22/12/2022). Ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
29/04/2025, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 02/01/2024 il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha dichiarato di essere nato a [...], ove ha vissuto sino alla data della partenza insieme alla sua famiglia composta da genitori, quattro fratelli e tre sorelle. Ha raccontato di essere musulmano, di non essere sposato, di non avere figli e di aver frequentato la scuola per dieci anni, ma di aver abbandonato gli studi per lavorare e aiutare economicamente la propria famiglia, ragione che l'ha indotto a lasciare il suo Paese alla ricerca di un lavoro più redditizio. Ha detto di aver vissuto per quattro anni in Libia prima di partire per l'Italia e di essere riuscito a pagare il viaggio grazie ad alcuni prestiti contratti con alcuni parenti sia nel Paese di transito sia nel Paese d'origine. In caso di rimpatrio, teme di non riuscire a pagare i debiti e di essere perciò perseguitato, oltre a non poter provvedere alle cure mediche della madre, gravemente ammalata.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene esaminata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al
Pag. 2 di 10 ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
29/05/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente, rilevando che “in base alle dichiarazioni acquisite in sede di audizione personale e agli altri elementi prodotti a sostegno della domanda non sussistono fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, il richiedente correrebbe il rischio effettivo di subire un danno grave”. Ha concluso ritenendo che “ad esito di protezione internazionale non può neppure pervenirsi, neanche nella forma della protezione sussidiaria, in considerazione della mera provenienza geografica dell'istante”.
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere accordata all'odierno ricorrente la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs. 251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto non sono state prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla e nemmeno in sede giudiziale in quanto le ragioni migratorie Controparte_1
Pag. 3 di 10 rappresentate dal ricorrente sono di natura esclusivamente economica e dunque esulano dall'ambito della normativa richiamata.
A tal proposito, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria»5.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”6.
Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia7 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
La situazione generale del Bangladesh, secondo le informazioni aggiornate, per quanto indubbiamente caratterizzata da alcune criticità, non rappresenta comunque un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Difatti, nel Paese, le principali minacce alla sicurezza comprendono la violenza di matrice politica, in particolare in prossimità delle elezioni, attacchi terroristici commessi da gruppi estremisti islamisti, violenze criminali e scontri sporadici nei Chittagong Hill Tracts (CHT) tra gruppi indigeni e coloni bengalesi sulla proprietà e l'uso della terra.
Il 7 gennaio 2024 si sono svolte le elezioni legislative, vinte dalla prima ministra Per_1
presidente del partito AW AG (AL), giunta così al proprio quarto mandato
[...]
Pag. 4 di 10 consecutivo e quinto mandato complessivo8. Stati Uniti e Regno Unito hanno espresso preoccupazione e affermato che le elezioni non sarebbero state né libere, né giuste e che gli standard democratici non sarebbero stati rispettati nel periodo elettorale9.
Le elezioni sono state boicottate dal Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP), dopo che l'AW AG aveva respinto la richiesta di nomina di un governo provvisorio e indipendente, che presiedesse le urne10.
Le manifestazioni hanno raggiunto l'apice nella città di Dacca il 28 ottobre, quando più di
100.000 persone hanno partecipato a una protesta organizzata dal BNP. Gli scontri sono divenuti violenti, anche tra attivisti del BNP e polizia, e hanno provocato vittime da entrambe le parti11. Nell'ultimo anno (05/04/2023 – 05/04/2024), secondo i dati forniti da
CL, sull'intero territorio del paese si sono verificati 1.394 “incidents with fatalities” che hanno causato la morte di 338 persone12. Scatenate dalla reintroduzione di un sistema di quote per l'assegnazione di posti nel pubblico impiego, proteste studentesche in
Bangladesh, inizialmente pacifiche e iniziate a metà giugno 2024, sono state seguite da violenze e gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza. Si ritiene che circa 600 persone siano state uccise, tra cui almeno 32 bambini, e migliaia ferite.
Dopo che le proteste antigovernative di luglio ed agosto 2024, hanno spinto la premier a lasciare il Paese, la calma è tornata con l'insediamento del nuovo governo ad interim; Per_1 decine di hanno cercato sicurezza nel sud-est del Paese. Per_2
All'inizio di agosto 2024, le sommosse contro il governo sono riprese dopo l'allentamento del coprifuoco e la parziale ripresa di internet, causando la morte di circa 100 persone
Pag. 5 di 10 durante la repressione. Nei giorni successivi sono state uccise altre centinaia di persone, molte delle quali in attacchi di rappresaglia contro i sostenitori del partito di governo AW
AG (AL). Anche le minoranze, in particolare gli indù, sono state prese di mira, anche se la maggior parte degli attacchi sembra avere motivazioni politiche - a causa dei legami con l'AL - piuttosto che religiose.
Il premio è stato nominato leader ad interim ed ha prestato Persona_4 giuramento l'8 agosto 2024. Finora, il governo ad interim ha sostituito i capi della Corte
Suprema e della Banca del Bangladesh ed ha arrestato ex membri del governo di per Per_1 indagini su corruzione ed omicidio;
il 29 agosto 2024, ha firmato una convenzione sulle sparizioni forzate.
Con riferimento all'analisi quantitativa dell'impatto della violenza nel paese nel 2023
CL ha registrato 319 incidenti (44 battaglie, 7 esplosioni e 268 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 208 vittime13; mentre, nel 2024 i dati CL (aggiornati al 31/12/2025) riportano 318 incidenti (47 battaglie, 10 esplosioni e 261 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 211 decessi14.
Nel 2025 (dati aggiornati al 09.05.2025) CL ha registrato 93 eventi securitari (7 battaglie, 85 episodi di violenza contro i civili, 1 esplosione) che hanno provocato 51 decessi15.
Alla luce delle fonti consultate, pertanto, non sono rinvenibili in Bangladesh conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali) o situazioni di insicurezza generalizzata come sopra delineata, e in assenza di un elemento specifico individualizzante del rischio, si esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui alla lettera c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007.
Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
Pag. 6 di 10 L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa – facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato la disposizione sopra richiamata per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore, 11/03/2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani
e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria16.
La norma impone una valutazione a parametri vincolati e a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare importanza la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale, oltre alla permanenza di legami familiari culturali o sociali nel Paese
d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di
Strasburgo17.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna
Pag. 7 di 10 condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”18, il ricorrente ha prodotto.
- Copia contratto a tempo determinato stipulato con “NINA s.r.l.s.” per il periodo decorrente dal 01/06/2023 al 30/0972023 e busta paga del mese di giugno 2023 di euro 335,42;
- Modello Unilav e copia contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con
“UNION s.r.l.s.” per il periodo decorrente dal 07/03/2024 al 12/08/2024, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 01/08/2024, altresì allegate buste paga per i mesi da marzo a dicembre 2024 e da gennaio a marzo 2025 di ammontare complessivo pari a euro 12.723,00;
- CUD 2025 riferito ai redditi da lavoro dipendente prodotti presso “UNION s.r.l.s.” per il 2024;
- Estratto conto previdenziale del 02/04/2025 attestante attività lavorative CP_5 svolte dal 01/06/2023 al 31/01/2025; ebbene. valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti19, è possibile ritenere che il ricorrente abbia intrapreso un percorso di integrazione lavorativa nel Paese ospitante iniziato nel 2023 e proseguito in via continuativa e costante, che gli ha consentito nello stesso arco temporale di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. In base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa rappresentata da un contratto a tempo indeterminato- può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
Pag. 8 di 10 (Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana20, lo svolgimento di attività volontariato21, i legami sociali e familiari22; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute23.
Sul punto, il ricorrente ha depositato un certificato emesso dal dell'interno che CP_2 attesta il superamento dell'esame di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno UE.
Ebbene, alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia
Pag. 9 di 10 civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n.
115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato24.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con delibera del 09/07/2024 CP_1
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 16/04/2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Sergio Di Paola Marisa Attollino
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 , 26/7/2017, causa C-348/16. Pt_2 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 5 “è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass. 25440/2022. 6 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 7 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 8 wins fifth term in Bangladesh amid turnout controversy, 8 gennaio 2024 Per_3 Persona_1 https://www.aljazeera.com/news/2024/1/8/sheikh-hasina-wins-fifth-term-in-bangladesh-amid-turnout- controversy;
BBC, Bangladesh election: wins fourth term in controversial vote, 8 gennaio 2024 C.F._2 https://www.bbc.com/news/world-asia-67889387 9 Associated Press, The US and UK say Bangladesh's elections extending ASs rule were not credible, 9 gennaio 2024 https://apnews.com/article/sheikh-hasina-bangladesh-election-boycott-d6322274909fd53e92640a4ebc9d0c2b; ICG
Crisis Watch, Bangladesh, January 2024 Controparte_3 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=37 10 BBC, Bangladesh election: PM HE HA wins fourth term in controversial vote, 8 gennaio 2024 https://www.bbc.com/news/world-asia-67889387; Bangladesh: Assessment- Controparte_4 2024, https://www.satp.org/terrorism-assessment/bangladesh 11 Indian Express, killed in political violence in Bangladesh;
police arrest senior Opposition leader, 29 ottobre 2023 https://indianexpress.com/article/world/bangladesh-political-violence-3-killed-9004898/; Associated Press, 2 die in Bangladesh as police clash with opposition supporters seeking prime minister's resignation, 31 ottobre 2023 https://apnews.com/article/bangladesh-hasina-zia-election-blockade-7d27fc22260a2cfef2741aa8e9873a83 12 CL Dashboard, consultato il 15/04/2024 con i filtri data (05/04/2023-05/04/2024), regione Bangladesh, battles, filtra “violence against civilians, explosion/remote violence, riots”, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 13 CL, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
(1 January 2023 – 31 January 2023) https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
14 CL, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
(1 January 2024 – 31 December 2024) https://acleddata.com/explorer/
15 CL, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
(1 January 2025 – 28 March 20245 https://acleddata.com/explorer/ 16 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 17 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 18 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 19 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 20 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 21 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 22 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 23 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 24 Cass. S.U. 24413/2021.