TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/10/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1913 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. RO US in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Pietro Ienna e dall'avv. Francesco Anteri e
Controparte_1
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo e
, C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso in riassunzione (giusta declaratoria di incompetenza del Tribunale di Marsala) la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_1 spiegando opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920239002023453/000, notificata il 10.11.2023, con la quale le è stato intimato il pagamento delle somme di cui a n. 2 cartelle di pagamento. In particolare, l'opponente eccepisce la prescrizione dei crediti maturata dopo la notificazione delle dette cartelle.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Chiamata in causa l' , questa è rimasta contumace. Controparte_3
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto.
Va premesso che, sebbene ogni doglianza inerente alla prescrizione dei crediti maturata prima della notificazione delle cartelle di pagamento sia preclusa (come affermato dall ), l'opponente ha chiaramente dedotto l'avvenuta prescrizione CP_1
1 dei crediti maturata dopo la notificazione dei titoli esecutivi. E' quindi palesemente infondata l'eccezione di decadenza articolata dall . CP_1
Nel caso di specie, come riferito da entrambe le parti, le due cartelle sono state notificate fra il 2006 e il 2008; in specie, la cartella n. 29920050024690119000 è stata notificata il 30.01.2006, mentre la cartella n. 29920070027004767000 è stata notificata il 24.01.2008.
Posto che l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione è stata notificata il 10.11.2023, era quindi onere dell provare il tempestivo compimento degli atti CP_1 interruttivi del termine quinquennale di prescrizione. Infatti, non è vero che, come sostenuto in memoria, “In via teorica, peraltro, l CP_1 sarebbe onerato solo di fornire la prova del credito, che è data dalla denuncia di esercizio e dalle denunce salari che sono in atti”. In disparte ogni questione circa la ripartizione “interna” delle responsabilità (fra e ), che esula dall'oggetto CP_1 CP_4 del presente giudizio, in assenza di prova del compimento degli atti interruttivi della prescrizione, non può che essere dichiarata la prescrizione dei crediti.
Ciò detto, stante la mancata costituzione in causa dell'Agenzia, nonché l'inottemperanza all'ordinanza di esibizione, si deve ritenere che l'onere della prova gravante sull'Istituto, come prima descritto, non sia stato assolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 26.000 ed € 52.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Annulla l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione e dichiara la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 29920050024690119000 e n. 29920070027004767000;
- Condanna L' al pagamento delle spese che liquida in € 4.850,00 CP_1 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Trapani, 28/10/2025 Il giudice
RO US
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. RO US in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Pietro Ienna e dall'avv. Francesco Anteri e
Controparte_1
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo e
, C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso in riassunzione (giusta declaratoria di incompetenza del Tribunale di Marsala) la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_1 spiegando opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920239002023453/000, notificata il 10.11.2023, con la quale le è stato intimato il pagamento delle somme di cui a n. 2 cartelle di pagamento. In particolare, l'opponente eccepisce la prescrizione dei crediti maturata dopo la notificazione delle dette cartelle.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Chiamata in causa l' , questa è rimasta contumace. Controparte_3
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto.
Va premesso che, sebbene ogni doglianza inerente alla prescrizione dei crediti maturata prima della notificazione delle cartelle di pagamento sia preclusa (come affermato dall ), l'opponente ha chiaramente dedotto l'avvenuta prescrizione CP_1
1 dei crediti maturata dopo la notificazione dei titoli esecutivi. E' quindi palesemente infondata l'eccezione di decadenza articolata dall . CP_1
Nel caso di specie, come riferito da entrambe le parti, le due cartelle sono state notificate fra il 2006 e il 2008; in specie, la cartella n. 29920050024690119000 è stata notificata il 30.01.2006, mentre la cartella n. 29920070027004767000 è stata notificata il 24.01.2008.
Posto che l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione è stata notificata il 10.11.2023, era quindi onere dell provare il tempestivo compimento degli atti CP_1 interruttivi del termine quinquennale di prescrizione. Infatti, non è vero che, come sostenuto in memoria, “In via teorica, peraltro, l CP_1 sarebbe onerato solo di fornire la prova del credito, che è data dalla denuncia di esercizio e dalle denunce salari che sono in atti”. In disparte ogni questione circa la ripartizione “interna” delle responsabilità (fra e ), che esula dall'oggetto CP_1 CP_4 del presente giudizio, in assenza di prova del compimento degli atti interruttivi della prescrizione, non può che essere dichiarata la prescrizione dei crediti.
Ciò detto, stante la mancata costituzione in causa dell'Agenzia, nonché l'inottemperanza all'ordinanza di esibizione, si deve ritenere che l'onere della prova gravante sull'Istituto, come prima descritto, non sia stato assolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 26.000 ed € 52.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Annulla l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione e dichiara la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 29920050024690119000 e n. 29920070027004767000;
- Condanna L' al pagamento delle spese che liquida in € 4.850,00 CP_1 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Trapani, 28/10/2025 Il giudice
RO US
2