Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 15/05/2025 al n. 2556/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. BULGARINI Parte_1 C.F._1
MARTA, elettivamente domiciliato in VIA MANTEGNA 34 46043
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv. BULGARINI
MARTA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PEGORARO CARLO, elettivamente domiciliata in P.ZZA VITTORIA, 24
46042 CASTEL GOFFREDO presso lo studio dell'avv. PEGORARO CARLO
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
17/06/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “A) Dichiarare la Parte_1 Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
14.10.2006 trascritto al N. 28 Parte 2 S.A anno 2006 del Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Castiglione delle Stiviere;
B) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
C) Le figlie minori , e stabilmente collocate presso il Per_1 Per_2 Persona_3
padre nell'immobile di Castiglione, ove manterranno la propria residenza abituale, verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno insieme l'educazione e la crescita, concordando le questioni di maggiore interesse, nell'esclusivo interesse morale e materiale delle figlie,
tenendo conto delle attitudini naturali e delle aspirazioni delle medesime. Per le questioni scolastiche, comprese le richieste autorizzazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per uscite didattiche o/e viaggi di istruzione, si autorizza sin da ora il Sig. a firmare tali autorizzazioni in proprio, senza Pt_1
necessità della sottoscrizione della signora Le parti si impegnano a CP_1
comunicarsi reciprocamente anche mediante ogni Email_1
circostanza/informazione di maggior interesse attinente alla scuola (colloqui insegnati, varie ed eventuali), demandando la verifica dell'andamento scolastico a ciascun genitore, attraverso l'applicazione del registro elettronico per la verifica dei voti, assenze, note disciplinari/ annotazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, stante la stabile collocazione delle minori presso il padre, il medesimo eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale, con pagina 2 di 7 impegno di informare e richiedere il parere della madre sulle questioni di maggiore interesse.
D) Stante l'attuale situazione di precarietà lavorativa la Signora in CP_1
merito al contributo al mantenimento per le figlie minori e la figlia maggiorenne non ancora del tutto autosufficiente, rinuncia alla propria quota dell'assegno unico a favore del sig. il quale si accolla altresì il 100% delle spese Pt_1
straordinarie, secondo il seguente schema:
SPESE MEDICHE
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche,
trattamenti sanitari erogati dal Servizio sanitario Nazionale, prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica, ticket sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso studi privati, cure termali e fisioterapiche,
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN, cure non convenzionali,
farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, assicurazione imposta dall'istituto scolastico, libri di testo e materiale di corredo per inizio anno scolastico, divisa scolastica, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, servizio di pre-scuola e/o dopo-scuola;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 7 SPESE VARIE
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: centro ricreativo estivo e/o invernale (colonia/grest), gruppo estivo, scout.
Spese per attività ludico sportive ed ulteriori eventuali che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze, corsi di istruzione,
spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria) per l'ottenimento del
“patentino” per la guida di motociclo, acquisto ciclomotore e autoveicolo ad uso dei figli
Spese per attività ludico sportive ed ulteriori eventuali che non richiedono il preventivo accordo: spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria) per l'ottenimento della patente B, assicurazioni e bolli relativi ai mezzi di trasporto acquistati per le figlie.
Le spese dovranno essere: documentate, nel caso di spese mediche dovranno riportare il Codice Fiscale della figlia per cui è richiesta la spesa (es: scontrini farmacia, ricevute visite mediche), in pari modo le fatture del servizio di pre e dopo scuola dovranno essere suddivise tra i genitori in ragione del 50%
ciascuno e corrisposte al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente e/o contanti per le spese di modico valore.
Per le spese che necessitano di accordo, la parte che le richiede dovrà avanzare domanda per iscritto (anche tramite sms, e.mail e/o whatsapp), in caso di disaccordo il genitore contrario dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche tramite sms, e.mail e/o whatsapp), entro 10 giorni dalla proposta,
il silenzio sarà considerato consenso alla spesa, da rimborsarsi secondo le modalità precedenti.
pagina 4 di 7 E) Il diritto di detrazione fiscale in merito alle spese straordinarie sarà
riconosciuto in capo al Sig. nella misura del 100%, in pari modo l'assegno Pt_1
unico e universale erogato dall'Inps, in favore delle minori, già richiesto ed erogato al Sig. rimarrà in favore del padre che lo tratterà integralmente, Pt_1
con obbligo della sig.ra di firmare tutta la documentazione CP_1
necessaria per tale adempimento.
F) In merito alla figlia maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente , nulla si dispone, circa le modalità di frequentazione con Per_4
ciascun genitore, potendo la medesima prendere accordi di volta in volata con il padre e la madre.
G) Dato atto della distanza oggettiva delle residenze dei genitori, le figlie minori potranno vedere e frequentare la madre, quando meglio vorranno,
compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e lavorativi di ognuna e comunque, per almeno due pomeriggi al mese, nella giornata del sabato, dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00, quando dovranno rientrare al domicilio paterno.
H) Durante le vacanze estive: le ragazze potranno frequentare la madre, anche per più giorni consecutivi, previo accordo delle parti. Salvo comprovati motivi di urgenza e necessità, eventuali modifiche del calendario estivo dovranno essere comunicate per iscritto (anche WhatsApp e/o email e/o sms), fra le parti e accettata espressamente dall'altro genitore sempre per iscritto.
I) Durante le festività da calendario: le parti si accorderanno di volta in volta,
come sinora fatto, sulla gestione delle figlie durante le festività da calendario o nel caso di chiusura dell'istituto scolastico, sulla base dei propri impegni professionali e/o personali tenuto conto della volontà e degli impegni delle minori, e nel caso di eventuale disaccordo, secondo il seguente schema: i giorni pagina 5 di 7 del 23 e 24 Dicembre con un genitore, ed i giorni del 25 e 26 Dicembre con l'altro, in pari modo le figlie trascorreranno i giorni congiunti del 31 dicembre e
1° gennaio, con il genitore con cui non hanno trascorso il giorno del Santo
Natale, ugualmente trascorreranno i giorni del 5 e 6 gennaio (Epifania) con il genitore con cui non hanno trascorso il Capodanno, ed i giorni di Pasqua e
Pasquetta con il genitore con il quale non hanno trascorso l'Epifania.
J) Il sig. verserà alla Signora a far corso dal mese di Pt_1 CP_1
novembre 2024- come già di fatto- un contributo al mantenimento per la medesima pari ad € 200,00 (duecento/00 euro) per un periodo massimo di anni 3
(da novembre 2024 a novembre 2027), da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese alle coordinate bancarie intestate alla Signora di cui già in possesso.
K) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, compreso quello per le figlie minori”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
premesso di aver contratto matrimonio in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE in data 13/02/2006 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
Comune al n. 28 Parte 2 S.A anno 2006) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pagina 6 di 7 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 28 Parte 2 S.A anno 2006);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 19/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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