TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/12/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1305/2017 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
PROMOSSA DA
Parte_1
(C.F. , in persona del Presidente p.t., Arch.
[...] P.IVA_1
(C.F. , quale Parte_2 C.F._1 procuratore speciale -procura del 6.6.2017 dinanzi al Notaio Per_1 rep n. 16572- dell'Arch. (C.F. Persona_2
, nato a [...] il [...] ed ivi C.F._2 residente alla C/da Gallizzi, n. 3, rappresentato e difeso dagli avv.ti
PP TE e DI AS OL ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Santo Lamoglie ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice sottolineava che nel luglio 2016 la Giunta Comunale di avviava una selezione CP_1 pubblica finalizzata all'assunzione, a tempo determinato ed in regime part-time orizzontale, del responsabile del settore edilizia privata e poneva tra i requisiti specifici di ammissione alla selezione, “il possesso del diploma di Laurea del vecchio ordinamento (DL), la Laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) in materie riguardanti l'incarico oggetto di selezione e qualificazione professionale prevista per legge” prevedendo che l'individuazione del contraente sarebbe avvenuta attraverso una selezione per titoli e colloquio.
Sottolineava, ancora, che in data 8 settembre 2016 veniva pubblicato il bando che circoscriveva la possibilità di partecipare alla selezione ai soli possessori di Laurea quinquennale in Ingegneria civile (Ante D.M.
509/1999) o della Laurea magistrale in Ingegneria civile (o Laurea equipollente e titolo necessario all'iscrizione all'albo degli ingegneri- settore civile ed ambientale- Sez. a), prevendendo, poi, le modalità di selezione con l'attribuzione dei relativi punteggi.
Parte attrice, riscontrando come il bando fosse più restrittivo rispetto alla indicazioni della Giunta, tanto che risultava come “i Laureati in
Architettura non avevano titolo per partecipare alla selezione”.
Parte attrice sottolineava, ancora, come l' arch. Persona_2 avesse presentato domanda di partecipazione e che, alla luce delle restrittive risultanze del bando, aveva diffidato l'Ente rispetto alla irragionevole condotta, restando senza risposta.
Evidenziava, inoltre, che nelle more veniva escluso dalla selezione l' arch. e successivamente l'Ente provvedeva a pubblicare prima la Per_2 graduatoria dei concorrenti all'esito della prima fase di valutazione e, poi, la graduatoria definitiva relativa alla valutazione dei titoli di studio, di servizio e dei curricula dei candidati, scegliendo l'incaricato.
Pag. 2 Riteneva, pertanto, che l'Ente, attraverso il proprio operare, avesse violato il principio di imparzialità e buon andamento della P.A., causando con la illegittima esclusione un danno da perdita di chance nei riguardi dell'interessato.
Parte attrice, pertanto, concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata la illegittimità della condotta del nella procedura Controparte_1 di cui all'avviso pubblico prot. 5629 dell'8.9.2016, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, condanni il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma CP_1 di euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva ritualmente in giudizio il che, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A., e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze e della domanda avanzata.
In seguito alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e al deposito delle relative memorie, il giudice invitava, ex art. 101 c.p.c., le parti a dedurre in ordine alla legittimazione attiva dell'Ordine degli
Architetti e, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, dopo alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va valutata la questione inerente alla giurisdizione, anche in relazione alla sollevata eccezione da parte dell'Ente convenuto.
In particolare, per individuare quale sia il giudice competente a decidere sulla controversia avente ad oggetto la selezione per il conferimento di
Pag. 3 incarichi di natura direttiva a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110
TUEL, è necessario soffermarsi sulla natura della procedura di selezione.
Orbene, quando la Pubblica Amministrazione non esercita poteri autoritativi e agisce come un normale datore di lavoro, il rapporto con il lavoratore diventa un rapporto di pari livello. In questo caso la corretta osservanza del procedimento e delle regole è rimessa al giudice ordinario e non a quello amministrativo.
Nel caso che ci occupa, la procedura pubblica di selezione del personale direttivo è individuata nell'ambito dell'art. 110 TUEL e non risulta, pertanto, caratterizzata dagli elementi tipici della procedura concorsuale.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza, la richiamata procedura, per quanto rivestita di forme atte a garantire pubblicità, massima partecipazione e selezione effettiva dei candidati, non ha le caratteristiche del concorso pubblico, connotandosi, piuttosto, per il carattere fiduciario della scelta, seppure motivata, da parte del Sindaco, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità indicati nell'avviso.
Ne deriva che il carattere fiduciario dell'attribuzione non consente di riservare la cognizione delle relative controversie, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, alla cognizione del giudice amministrativo (ex multis, Cass., Sez. Un., 4 settembre 2018, n. 21600; Cons. St., Sez. V, 24 maggio 2021, n. 3993; Cons. St., Sez. V, 4 aprile 2017, n. 1549; Cons.
St., Sez. V, 3 maggio 2019, n. 2867; Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana, 16 marzo 2020, n. 171;
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 20 dicembre 2021, n. 218; TAR Sicilia di Palermo, 13 marzo 2024, n. 981).
Alla luce di tanto, va affermata la giurisdizione del G.O. adito.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la legittimazione attiva dell'Ordine degli Architetti della Provincia di In particolare, Pt_1
l'Ordine agisce nel presente giudizio in primo luogo quale procuratore
Pag. 4 speciale, giusta rituale procura notarile, e la stessa procura speciale risulta estremamente specifica e non può essere considerata generica, sola ipotesi in cui, parte della giurisprudenza, ha ritenuto non sussistere la legittimazione attiva.
Inoltre, nel caso specifico la rappresentanza, a mezzo della procura notarile, è stata attribuita non solo in relazione alla attività processuale ma anche in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. In particolare, la giurisprudenza di legittimità sottolinea che la necessità del possesso di un potere rappresentativo anche con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Infatti, il potere di agire o resistere in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla totalità del bene della vita in relazione al quale venga richiesta tutela in giudizio (ex multis, Cass., n. 9893/2004). Invece, la rappresentanza che sia stata attribuita con solo riferimento alla sfera processuale è perciò invalida e comporta l'invalidità della procura alle liti sulla sua base conferita, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (ex multis, Cass., n.
1578/1995).
Alla luce di tanto, sussiste la legittimazione attiva dell'Ordine in virtù della procura speciale notarile in atti.
Quanto al merito, a prescindere dalla denunciata violazione rispetto alla equipollenza della laurea e l'assenza, tra i requisiti del bando, della valutazione della laurea in architettura, giova soffermarsi sull'essenza stessa del chiesto risarcimento del danno da perdita di chance, qualora fosse ritenuto sussistente il diritto, stante la paventata equipollenza, alla partecipazione alla procedura da parte dell' arch. . Per_2
Giova, in primis, rammentare che la tecnica risarcitoria della perdita di chance, ove pure si ritenesse presente nel caso di specie l'illegittimità della condotta del convenuto in relazione al sopra richiamato CP_1 bando e alla sopra richiamata selezione, garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente
Pag. 5 raggiunto un apprezzabile consistenza che, di solito viene indicata dalle formule “probabilità seria e concreta” o anche “elevata probabilità”, che consenta di conseguire il bene sperato (ex multis, Cons. St., Sez. VII,
20/9/2024, n. 7703).
La chance, pertanto, è una situazione di solo danno “ipotetico”, in cui non si può oggettivamente sapere se un risultato vantaggioso si sarebbe o meno verificato (ex multis, TAR Puglia, Sez. III, Lecce, 4/8/2022, n.
1346). Ne deriva che, al fine di non incorrere in una forma inammissibile di responsabilità senza danno, è necessario che, per raggiungere la soglia dell'ingiustizia, la chance perduta sia seria. Per questo, da un lato, va verificato con estremo rigore che la perdita della possibilità di risultato utile sia effettivamente imputabile alla condotta altrui contraria al diritto e sotto altro profilo, al fine di non riconoscere valore giuridico a chance del tutto accidentali, va appurato che la possibilità di realizzazione del risultato utile rientri nel contenuto protettivo delle norme violate.
Orbene, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'espletamento di una procedura concorsuale illegittima comporta di per sé il diritto al risarcimento da perdita di chance, occorrendo che chi lamenti la lesione provi il nesso di causalità tra l'inadempimento, in questo caso “illegittimità”, e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell'esito favorevole (ex multis, Cass., 17/2/2022, n. 5831).
In applicazione a questo appena enunciato criterio, chi lamenta la lesione ha l'onere di fornire ogni tipo di elemento necessario al fine di dimostrare la fondatezza della domanda risarcitoria, elementi quali il numero dei partecipanti, il risultato delle prove e la presenza di elementi dai quali desumere che la sua partecipazione alla selezione avrebbe avuto ragionevoli probabilità di condurre al successo (ex multis, Cass.,
17/2/2022, n. 5831; Cass., 15/9/2020, n. 19187; Cass., 9/5/2018, n.
11165).
Pag. 6 Nello specifico, parte attrice, dando per buona l'equipollenza, ha dimostrato la presenza del requisito della laurea e del relativo voto maturando il diritto a vedersi riconosciuto il punteggio di 4 (quattro), ma ha di seguito indicato e documentato, nell'atto introduttivo e nelle successive difese, altri titoli che lo avrebbero, a suo dire, posto in grado di risultare vincitore. Detti titoli, come eccepito anche da parte convenuta, non risultano essere idonei per la formazione del punteggio.
Invero, il bando indica, all'art. 5 processo valutativo: “VALUTAZIONE
DEI TITOLI DI SERVIZIO. A) SERVIZIO PRESTATO NELLA P.A.
STESSA AREA DEL POSTO A CONCORSO: (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) a.1 stessa qualifica o superiore punti: a.2 in qualifica inferiore punti: 0,25 0,15 b) SERVIZIO PRESTATO NELLA
P.A. IN AREA DIVERSA DA QUELLA DEL POSTO A CONCORSO:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) b.1 stessa qualifica o superiore punti: b.2 in qualifica inferiore punti: 0,20 0,10”.
Orbene, l'aver fatto parte del e dell'ATER della Controparte_2
Provincia di non rappresenta di certo né elemento di “SERVIZIO Pt_1
PRESTATO NELLA P.A. STESSA AREA DEL POSTO A CONCORSO” né di “SERVIZIO PRESTATO NELLA P.A. IN AREA DIVERSA DA
QUELLA DEL POSTO A CONCORSO”.
In particolare, la nomina a componente del Co.re.com. e anche quella di membro dell'ATER rappresenta un atto di alta amministrazione, rientrando in quella speciale categoria di atti amministrativi che costituisce raccordo fra la funzione di governo (Stato-comunità) e la funzione amministrativa (Stato-soggetto), collocandosi in una posizione intermedia tra gli atti politici e i provvedimenti "stricto sensu" amministrativi e rappresentando il primo grado di attuazione dell'indirizzo politico nel campo amministrativo (ex multis, Cons. Stato
V, 23.1.2007 n. 209; Cons. Stato, 21.6.2016 n. 2728).
Pag. 7 Invero, il meccanismo degli atti di alta amministrazione pone uno stretto vincolo fiduciario con l'organo politico, di tal che tali incarichi cessano decorso un certo lasso di tempo dal voto di fiducia al nuovo governo, e devono essere confermati o revocati. Inoltre, dalla disciplina normativa si desume che gli incarichi vengono affidati intuitu personae, e non sulla base di rigidi meccanismi valutativi.
Nello specifico, come risulta anche dalla documentazione allegata da parte attrice, si tratta di incarichi conferiti dal Consiglio Regionale, cosa ben diversa dal servizio prestato nella P.A. che presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro.
In virtù di tanto, l' arch. avrebbe maturato esclusivamente 4 Per_2
(quattro) punti e, ove fosse mai dimostrato, l'ottenimento del massimo del punteggio in sede di colloquio (punti 24) non lo avrebbe, comunque, portato a risultare vincitore della procedura.
Alla luce di tanto, ed al di là della considerazione della valenza del titolo di studio della laurea in architettura e del relativo voto, la domanda risulta infondata e va disattesa.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della richiamata oscillante giurisprudenza sulle questioni sottese alla fattispecie trattata, nonché della infondatezza del rilievo di difetto di giurisdizione sollevato da parte convenuta, sussistono idonee ragioni atte a giustificarne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1305/2017, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- in via preliminare, dichiara infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. sollevata da parte convenuta;
- nel merito, rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pag. 8 Così deciso in Lagonegro il 9 dicembre 2025
Il g.o.t.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1305/2017 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
PROMOSSA DA
Parte_1
(C.F. , in persona del Presidente p.t., Arch.
[...] P.IVA_1
(C.F. , quale Parte_2 C.F._1 procuratore speciale -procura del 6.6.2017 dinanzi al Notaio Per_1 rep n. 16572- dell'Arch. (C.F. Persona_2
, nato a [...] il [...] ed ivi C.F._2 residente alla C/da Gallizzi, n. 3, rappresentato e difeso dagli avv.ti
PP TE e DI AS OL ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Santo Lamoglie ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice sottolineava che nel luglio 2016 la Giunta Comunale di avviava una selezione CP_1 pubblica finalizzata all'assunzione, a tempo determinato ed in regime part-time orizzontale, del responsabile del settore edilizia privata e poneva tra i requisiti specifici di ammissione alla selezione, “il possesso del diploma di Laurea del vecchio ordinamento (DL), la Laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) in materie riguardanti l'incarico oggetto di selezione e qualificazione professionale prevista per legge” prevedendo che l'individuazione del contraente sarebbe avvenuta attraverso una selezione per titoli e colloquio.
Sottolineava, ancora, che in data 8 settembre 2016 veniva pubblicato il bando che circoscriveva la possibilità di partecipare alla selezione ai soli possessori di Laurea quinquennale in Ingegneria civile (Ante D.M.
509/1999) o della Laurea magistrale in Ingegneria civile (o Laurea equipollente e titolo necessario all'iscrizione all'albo degli ingegneri- settore civile ed ambientale- Sez. a), prevendendo, poi, le modalità di selezione con l'attribuzione dei relativi punteggi.
Parte attrice, riscontrando come il bando fosse più restrittivo rispetto alla indicazioni della Giunta, tanto che risultava come “i Laureati in
Architettura non avevano titolo per partecipare alla selezione”.
Parte attrice sottolineava, ancora, come l' arch. Persona_2 avesse presentato domanda di partecipazione e che, alla luce delle restrittive risultanze del bando, aveva diffidato l'Ente rispetto alla irragionevole condotta, restando senza risposta.
Evidenziava, inoltre, che nelle more veniva escluso dalla selezione l' arch. e successivamente l'Ente provvedeva a pubblicare prima la Per_2 graduatoria dei concorrenti all'esito della prima fase di valutazione e, poi, la graduatoria definitiva relativa alla valutazione dei titoli di studio, di servizio e dei curricula dei candidati, scegliendo l'incaricato.
Pag. 2 Riteneva, pertanto, che l'Ente, attraverso il proprio operare, avesse violato il principio di imparzialità e buon andamento della P.A., causando con la illegittima esclusione un danno da perdita di chance nei riguardi dell'interessato.
Parte attrice, pertanto, concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata la illegittimità della condotta del nella procedura Controparte_1 di cui all'avviso pubblico prot. 5629 dell'8.9.2016, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, condanni il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma CP_1 di euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva ritualmente in giudizio il che, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A., e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze e della domanda avanzata.
In seguito alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e al deposito delle relative memorie, il giudice invitava, ex art. 101 c.p.c., le parti a dedurre in ordine alla legittimazione attiva dell'Ordine degli
Architetti e, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, dopo alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va valutata la questione inerente alla giurisdizione, anche in relazione alla sollevata eccezione da parte dell'Ente convenuto.
In particolare, per individuare quale sia il giudice competente a decidere sulla controversia avente ad oggetto la selezione per il conferimento di
Pag. 3 incarichi di natura direttiva a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110
TUEL, è necessario soffermarsi sulla natura della procedura di selezione.
Orbene, quando la Pubblica Amministrazione non esercita poteri autoritativi e agisce come un normale datore di lavoro, il rapporto con il lavoratore diventa un rapporto di pari livello. In questo caso la corretta osservanza del procedimento e delle regole è rimessa al giudice ordinario e non a quello amministrativo.
Nel caso che ci occupa, la procedura pubblica di selezione del personale direttivo è individuata nell'ambito dell'art. 110 TUEL e non risulta, pertanto, caratterizzata dagli elementi tipici della procedura concorsuale.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza, la richiamata procedura, per quanto rivestita di forme atte a garantire pubblicità, massima partecipazione e selezione effettiva dei candidati, non ha le caratteristiche del concorso pubblico, connotandosi, piuttosto, per il carattere fiduciario della scelta, seppure motivata, da parte del Sindaco, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità indicati nell'avviso.
Ne deriva che il carattere fiduciario dell'attribuzione non consente di riservare la cognizione delle relative controversie, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, alla cognizione del giudice amministrativo (ex multis, Cass., Sez. Un., 4 settembre 2018, n. 21600; Cons. St., Sez. V, 24 maggio 2021, n. 3993; Cons. St., Sez. V, 4 aprile 2017, n. 1549; Cons.
St., Sez. V, 3 maggio 2019, n. 2867; Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana, 16 marzo 2020, n. 171;
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 20 dicembre 2021, n. 218; TAR Sicilia di Palermo, 13 marzo 2024, n. 981).
Alla luce di tanto, va affermata la giurisdizione del G.O. adito.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la legittimazione attiva dell'Ordine degli Architetti della Provincia di In particolare, Pt_1
l'Ordine agisce nel presente giudizio in primo luogo quale procuratore
Pag. 4 speciale, giusta rituale procura notarile, e la stessa procura speciale risulta estremamente specifica e non può essere considerata generica, sola ipotesi in cui, parte della giurisprudenza, ha ritenuto non sussistere la legittimazione attiva.
Inoltre, nel caso specifico la rappresentanza, a mezzo della procura notarile, è stata attribuita non solo in relazione alla attività processuale ma anche in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. In particolare, la giurisprudenza di legittimità sottolinea che la necessità del possesso di un potere rappresentativo anche con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Infatti, il potere di agire o resistere in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla totalità del bene della vita in relazione al quale venga richiesta tutela in giudizio (ex multis, Cass., n. 9893/2004). Invece, la rappresentanza che sia stata attribuita con solo riferimento alla sfera processuale è perciò invalida e comporta l'invalidità della procura alle liti sulla sua base conferita, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (ex multis, Cass., n.
1578/1995).
Alla luce di tanto, sussiste la legittimazione attiva dell'Ordine in virtù della procura speciale notarile in atti.
Quanto al merito, a prescindere dalla denunciata violazione rispetto alla equipollenza della laurea e l'assenza, tra i requisiti del bando, della valutazione della laurea in architettura, giova soffermarsi sull'essenza stessa del chiesto risarcimento del danno da perdita di chance, qualora fosse ritenuto sussistente il diritto, stante la paventata equipollenza, alla partecipazione alla procedura da parte dell' arch. . Per_2
Giova, in primis, rammentare che la tecnica risarcitoria della perdita di chance, ove pure si ritenesse presente nel caso di specie l'illegittimità della condotta del convenuto in relazione al sopra richiamato CP_1 bando e alla sopra richiamata selezione, garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente
Pag. 5 raggiunto un apprezzabile consistenza che, di solito viene indicata dalle formule “probabilità seria e concreta” o anche “elevata probabilità”, che consenta di conseguire il bene sperato (ex multis, Cons. St., Sez. VII,
20/9/2024, n. 7703).
La chance, pertanto, è una situazione di solo danno “ipotetico”, in cui non si può oggettivamente sapere se un risultato vantaggioso si sarebbe o meno verificato (ex multis, TAR Puglia, Sez. III, Lecce, 4/8/2022, n.
1346). Ne deriva che, al fine di non incorrere in una forma inammissibile di responsabilità senza danno, è necessario che, per raggiungere la soglia dell'ingiustizia, la chance perduta sia seria. Per questo, da un lato, va verificato con estremo rigore che la perdita della possibilità di risultato utile sia effettivamente imputabile alla condotta altrui contraria al diritto e sotto altro profilo, al fine di non riconoscere valore giuridico a chance del tutto accidentali, va appurato che la possibilità di realizzazione del risultato utile rientri nel contenuto protettivo delle norme violate.
Orbene, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'espletamento di una procedura concorsuale illegittima comporta di per sé il diritto al risarcimento da perdita di chance, occorrendo che chi lamenti la lesione provi il nesso di causalità tra l'inadempimento, in questo caso “illegittimità”, e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell'esito favorevole (ex multis, Cass., 17/2/2022, n. 5831).
In applicazione a questo appena enunciato criterio, chi lamenta la lesione ha l'onere di fornire ogni tipo di elemento necessario al fine di dimostrare la fondatezza della domanda risarcitoria, elementi quali il numero dei partecipanti, il risultato delle prove e la presenza di elementi dai quali desumere che la sua partecipazione alla selezione avrebbe avuto ragionevoli probabilità di condurre al successo (ex multis, Cass.,
17/2/2022, n. 5831; Cass., 15/9/2020, n. 19187; Cass., 9/5/2018, n.
11165).
Pag. 6 Nello specifico, parte attrice, dando per buona l'equipollenza, ha dimostrato la presenza del requisito della laurea e del relativo voto maturando il diritto a vedersi riconosciuto il punteggio di 4 (quattro), ma ha di seguito indicato e documentato, nell'atto introduttivo e nelle successive difese, altri titoli che lo avrebbero, a suo dire, posto in grado di risultare vincitore. Detti titoli, come eccepito anche da parte convenuta, non risultano essere idonei per la formazione del punteggio.
Invero, il bando indica, all'art. 5 processo valutativo: “VALUTAZIONE
DEI TITOLI DI SERVIZIO. A) SERVIZIO PRESTATO NELLA P.A.
STESSA AREA DEL POSTO A CONCORSO: (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) a.1 stessa qualifica o superiore punti: a.2 in qualifica inferiore punti: 0,25 0,15 b) SERVIZIO PRESTATO NELLA
P.A. IN AREA DIVERSA DA QUELLA DEL POSTO A CONCORSO:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) b.1 stessa qualifica o superiore punti: b.2 in qualifica inferiore punti: 0,20 0,10”.
Orbene, l'aver fatto parte del e dell'ATER della Controparte_2
Provincia di non rappresenta di certo né elemento di “SERVIZIO Pt_1
PRESTATO NELLA P.A. STESSA AREA DEL POSTO A CONCORSO” né di “SERVIZIO PRESTATO NELLA P.A. IN AREA DIVERSA DA
QUELLA DEL POSTO A CONCORSO”.
In particolare, la nomina a componente del Co.re.com. e anche quella di membro dell'ATER rappresenta un atto di alta amministrazione, rientrando in quella speciale categoria di atti amministrativi che costituisce raccordo fra la funzione di governo (Stato-comunità) e la funzione amministrativa (Stato-soggetto), collocandosi in una posizione intermedia tra gli atti politici e i provvedimenti "stricto sensu" amministrativi e rappresentando il primo grado di attuazione dell'indirizzo politico nel campo amministrativo (ex multis, Cons. Stato
V, 23.1.2007 n. 209; Cons. Stato, 21.6.2016 n. 2728).
Pag. 7 Invero, il meccanismo degli atti di alta amministrazione pone uno stretto vincolo fiduciario con l'organo politico, di tal che tali incarichi cessano decorso un certo lasso di tempo dal voto di fiducia al nuovo governo, e devono essere confermati o revocati. Inoltre, dalla disciplina normativa si desume che gli incarichi vengono affidati intuitu personae, e non sulla base di rigidi meccanismi valutativi.
Nello specifico, come risulta anche dalla documentazione allegata da parte attrice, si tratta di incarichi conferiti dal Consiglio Regionale, cosa ben diversa dal servizio prestato nella P.A. che presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro.
In virtù di tanto, l' arch. avrebbe maturato esclusivamente 4 Per_2
(quattro) punti e, ove fosse mai dimostrato, l'ottenimento del massimo del punteggio in sede di colloquio (punti 24) non lo avrebbe, comunque, portato a risultare vincitore della procedura.
Alla luce di tanto, ed al di là della considerazione della valenza del titolo di studio della laurea in architettura e del relativo voto, la domanda risulta infondata e va disattesa.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della richiamata oscillante giurisprudenza sulle questioni sottese alla fattispecie trattata, nonché della infondatezza del rilievo di difetto di giurisdizione sollevato da parte convenuta, sussistono idonee ragioni atte a giustificarne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1305/2017, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- in via preliminare, dichiara infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. sollevata da parte convenuta;
- nel merito, rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pag. 8 Così deciso in Lagonegro il 9 dicembre 2025
Il g.o.t.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 9