CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1864/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1864/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_1 C.F._1
dall'avv. GOZZI GIOVANNI, con domicilio eletto presso lo studio del predetto, in Vicenza, Contrà Santo Stefano 15
1 APPELLANTI contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
) P.IVA_2
APPELLATA
(C.F. ) e per Controparte_2 P.IVA_3
essa, in qualità di mandataria, , Parte_2
con il patrocinio dell'avv. RUOTOLO DANIELA, elettivamente domiciliata presso lo studio della predetta in Verona, Via A. Sciesa, 3 37122
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza CP_3
n.1451/2022 pubblicata il 17 agosto 2022
CONCLUSIONI per parte appellante:
“PREVIA la non accettazione del contraddittorio su nuove e/o modificate domande di parte avversaria e previa la contestazione della “Comparsa di costituzione e risposta” avversaria come da “Note scritte autorizzate per
2 l'udienza del 12.1.2023” in data 5.1.2023 RITRASCRIVENDO le
“Conclusioni”, così come rassegnate nell'“Atto di Citazione in appello” notificato in data 30.9.2022 e, quindi,
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO Annullarsi e/o riformarsi la sentenza
n. 1451/2022, pubblicata il 17.8.2022 nella procedura avanti al Tribunale di Vicenza R.G. 348/18, not. il 23.8.2022 e, per l'effetto, accogliersi le conclusioni precisate, per di Parte_1
, con note scritte per l'udienza di p.c. del 5.4.2022 avanti al Parte_1
Tribunale di Vicenza
IN VIA ISTRUTTORIA 1) Revoca/Modifica del provvedimento istruttorio in data 30.7.2020 relativo alla “Istanza per modifica di quesito peritale” depositata in data 28.7.2020; 2) Autorizzazione all'acquisizione nel fascicolo di causa delle “Osservazioni alla bozza di CTU” di Erredi
Consulting s.r.l. – , già trasmesso con PEC al CTU in data Persona_1
14.10.2020; 3) Rinnovazione di CTU, in quanto il CTU ha palesemente non evaso il quesito peritale sotto due profili, oltre che per quanto annotato nelle
“Osservazioni alla bozza di CTU” di cui al punto 2) e, precisamente: • Non ha sentito le parti: cfr. verb. ud. 8.6.2020: “sentite le parti”; • Non ha formulato soluzioni alternative: cfr. verb. ud. 8.6.2002: “… a formulare soluzioni alternative”. 4) Sostituzione del CTU in sede di rinnovazione di indagine peritale.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese, di competenze, di rimborso spese al
15% per il primo e per il secondo grado di giudizio.”.
3 per parte appellata:
NEL MERITO: - Respingersi l'appello proposto da e Parte_1
e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza Parte_1
emanata dal G.U. del Tribunale di Vicenza Sez. I Civile - dr. Persona_2
in data 16.8.2022, pubblicata in data 17.8.2022 e notificata in data
23.8.2022, che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
3766/2017
IN VIA ISTRUTTORIA: - Respingersi le istanze istruttorie avverse per i motivi esposti in comparsa
IN OGNI CASO: - Condannarsi gli appellanti alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi della decisione
In fatto
e proponevano Parte_1 Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3766/2017, emesso dal Tribunale di Vicenza in data 15 novembre 2017, in accoglimento del ricorso monitorio di con il quale veniva Controparte_1
ingiunto alla società quale debitrice principale ed alla socia accomandataria illimitatamente responsabile, il pagamento dell'importo di euro 399.478,31, oltre interessi e spese processuali.
4 A sostegno del ricorso monitorio la aveva esposto di essere creditrice CP_1
nei confronti della predetta società dei seguenti importi: euro 398.749,90, valuta 22 giugno 2017, in dipendenza del contratto di apertura di credito in conto corrente n.65297,18 (ex c/c 65297/D) con garanzia ipotecaria in data 28 novembre 2007 n.109.486 Rep. Notaio
intrattenuto presso la Filiale 2652 di Altavilla Vicentina della Per_3
ricorrente (docc.
2-3 apertura di credito e contratto c/c) come da estratto autocertificato ex art.50 TUB, oltre interessi legali al saldo effettivo;
euro 728,41 per saldo passivo del c/c n.65146,08, intrattenuto presso la filiale
2652 di Altavilla Vicentina, come da estratto autocertificato ex art.50 TUB;
per complessivi euro 399.478,31.
Aveva altresì dedotto e documentato di avere richiesto il rientro immediato delle esposizioni debitorie con raccomandate A.R. del 2 maggio 2016, del 6 marzo 2017 e del 17 luglio 2017.
Avverso il decreto proponevano opposizione gli ingiunti chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione in quanto illegittimamente concessa sulla base di mero saldaconto, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo per mancanza di prova delle somme azionate e per l'indebita applicazione, in entrambi i rapporti, di interessi usurari e anatocistici, con conseguente operatività dell'art. 1815, comma 2, c.c., e richiesta di rideterminazione del saldo debitorio.
In via riconvenzionale, chiedevano la condanna della banca al risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata consegna della documentazione
5 contrattuale e dall'illegittima eventuale segnalazione in Centrale Rischi, nonché al risarcimento per le restituzioni dovute a seguito del ricalcolo e per il danno morale patito e conseguente alle illegittime condotte attuate dalla banca.
La socia accomandataria eccepiva l'inefficacia nei suoi confronti della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in virtù del beneficium excussionis.
Si costituiva deducendo l'irrilevanza della Controparte_1
contestazione in ordine alla prova del credito in sede di opposizione, avendo depositando tutti gli estratti conto del rapporto, ed evidenziando, quanto alla posizione della socia accomandataria che la stessa aveva Parte_1
riconosciuto la debenza degli importi richiesti mediante la sottoscrizione di tre atti di ricognizione di debito.
Quanto al merito delle doglianze contestava l'applicazione di interessi usurari sia corrispettivi che moratori, evidenziando l'erroneità della conclusione cui era pervenuta la perizia di parte prodotta dagli opponenti che effettuava la sommatoria tra questi per pervenire alla conclusione del superamento del tasso soglia.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale, eccepiva l'inammissibilità della contestazione svolta per le eventuali iscrizioni pregiudizievoli, in quanto generica, e l'infondatezza di quella relativa alla mancata tempestiva consegna dei documenti, essendo la stessa intervenuta entro il termine di legge dalla richiesta.
6 Deduceva, infine, la correttezza della richiesta di pagamento, anche nei confronti della socia accomandataria, precisando che il beneficio di escussione è invocabile solo nella fase esecutiva.
Il Giudice, respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disponeva procedersi a mediazione obbligatoria.
Successivamente alla verifica della condizione di procedibilità, assegnava i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU contabile.
Nelle more, con comparsa ex art. 111 c.p.c., depositata in data 7 aprile 2021, si costituiva quale successore Controparte_4
a titolo particolare nel credito originariamente vantato da Controparte_1
[...]
All'esito del deposito della consulenza la causa veniva decisa con la sentenza impugnata che così ha disposto:
“Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 348/2018 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: revocato il decreto ingiuntivo n. 3766/2017 dd. 15.11.2017, condanna e a Parte_1 Pt_1
al pagamento in solido tra loro in favore di
[...] [...]
al pagamento, previa compensazione dei Controparte_4
7 saldi ricalcolati come indicato in motivazione, di Euro 396.064,67, oltre agli interessi legali dal 23.6.2017 al saldo. rigetta tutte le domande di risarcimento proposte dagli opponenti;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della banca opposta e della terza intervenuta, in solido tra loro, delle spese di lite, liquidate in Euro 15.478,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali,
CPA e IVA – se dovuta - ex lege, oltre alle spese della fase monitoria. pone gli oneri della c.t.u. a definitivo carico degli opponenti.”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 30 settembre 2022,
e hanno proposto Parte_1 Parte_1
tempestivo appello invocandone la riforma sulla base di tredici motivi, quattro dei quali poi rinunciati.
Si è costituita nella sua qualità di successore a titolo particolare del CP_4
credito originariamente vantato da e Controparte_1
per essa con comparsa di costituzione e Parte_2
risposta depositata il 13 dicembre 2022, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna delle appellanti alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27 febbraio 2025, concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
8 In diritto
Con il primo motivo le appellanti lamentano l'errata trascrizione delle conclusioni rassegnate con il foglio depositato in data 5 aprile 2022, avendo il primo Giudice omesso di trascrivere la seguente premessa: “PRECISA LE
CONCLUSIONI come segue Previa la non accettazione del contraddittorio su nuove e/o modificate domande, richiamate le contestazioni e le richieste di cui alle “note scritte per l'udienza del 9.4.2021 mediante trattazione scritta” in data “Vicenza, 8.4.2021” del sottoscritto patrocinio, in particolare si insiste per l'accoglimento delle conclusioni contenute nell'“Istanza per modifica di quesito peritale” in data “Vicenza,
28.7.2020”, che di seguito si ritrascrivono”.
Il motivo è infondato.
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire, con l'ordinanza n.28468 del 5 novembre 2024 che: “… l'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non sono state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre - se dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti sono state esaminate e decise, nonostante l'omessa o erronea trascrizione - il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Sez. 5, Ordinanza n. 10465 del 17/04/2024, Rv. 670843 -01; Sez.
9 2, Sentenza n. 11150 del 9/05/2018, Rv. 648052 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
12864 del 22/06/2015, Rv. 635880 - 01).
Nel caso di specie va rilevato che l'“Istanza per modifica di quesito peritale” in data “Vicenza, 28.7.2020” era già stata esaminata e motivatamente respinta, con provvedimento del 30 luglio 2020, dal primo Giudice con la seguente motivazione: “per evidenti ragioni di omogeneità il raffronto con il tasso soglia di usura va effettuato con il metodo usato dalla Banca d'Italia per determinare i tassi medi di interesse”.
La sentenza ha poi precisato (v. pagg.9-10) che “il c.t.u. si è attenuto, nonostante le diverse richieste di modifica del quesito da parte degli opponenti, respinte da giudicante, a dare risposta ai quesiti seguendo i principi di diritto espressi dalle SS.UU. Cass. n. 163030 del 2018 e Cass.
19597/2020 del 2020 in punto di verifica del superamento del tasso soglia, recependo il criterio giurisprudenziale del tutto prevalente (ma contestato da una parte minoritaria della giurisprudenza), della necessaria omogeneità nel confronto tra T.E.G. del rapporto, calcolato secondo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, con i tassi soglia previsti dai decreti ministeriali.”.
Pertanto, la mancata trascrizione della sopraindicata premessa alla precisazione delle conclusioni non ha inciso sulla validità della sentenza posto che tale omissione non ha precluso al Giudice di valutare la richiesta in essa formulata (ossia di effettuare dei conteggi alla luce della formula di
“matematica finanziaria”) e di disattenderla motivatamente.
10 Con il secondo motivo le appellanti lamentano il rigetto della doglianza relativa al mancato tempestivo invio, entro il termine per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, degli estratti conto bancari e di tutte le operazioni bancarie relative ai rapporti oggetto di procedimento monitorio ed impugnano la parte di sentenza che ha ritenuto infondata la contestazione di tardiva trasmissione dei documenti provanti il credito.
Il motivo è infondato.
La società debitrice principale ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto in data 30 novembre 2017 (la socia accomandataria non ha invece effettuato il ritiro) e solo in data 28 dicembre 2017 ha richiesto, con invio di pec ed email del difensore, a – sede centrale – la documentazione Controparte_1
sopra indicata. La con email dell'8 gennaio 2018 ha riscontrato la richiesta CP_1
invitando a richiedere gli estratti conto alla filiale di Altavilla Vicentina.
La richiesta della documentazione bancaria è stata quindi imprudentemente formulata a ridosso della scadenza del termine per proporre tempestiva opposizione e, per di più, neppure direttamente alla filiale dove erano stati accesi ed intrattenuti entrambi i rapporti, di apertura di credito e conto corrente.
In ogni caso tutti gli estratti conto risultano essere stati depositati dalla con CP_1
la costituzione in giudizio, consentendo così l'espletamento della consulenza tecnica sulla base della documentazione completa, restando per converso indimostrata l'affermazione delle opponenti per cui avrebbero potuto approntare Contro una miglior difesa se avessero ricevuto a stretto giro da quanto richiesto.
11 Con il terzo motivo le appellanti lamentano che la mediazione non abbia avuto luogo ed impugnano la seguente parte di sentenza:
“
5. Va esaminata in via pregiudiziale la contestazione svolta in sede di comparsa conclusionale dagli opponenti di improcedibilità della domanda per mancanza di rappresentazione sostanziale della banca in sede di mediazione nonché per
l'estinzione della stessa per la volontà della banca di non proseguire con il tentativo di conciliazione.
La prima censura è inammissibile in tale fase del procedimento, perché, come noto, la verifica della condizione di procedibilità deve essere fatta, ex art. 5., comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010, nella prima udienza di comparizione e il suo difetto eccepito dalla parte, o rilevato dal giudice, entro tale fase processuale. Invero gli opponenti non si sono doluti (v. verbale dd. 16.11.2018) della mancanza di potere rappresentativo della delegata alla mediazione, ma hanno soltanto contestato che la banca non aveva voluto entrare nel merito della controversia in sede di mediazione senza giustificato motivo, “preferendo non discutere la posizione”.
Tuttavia, anche tale ultima contestazione, pur tempestivamente formulata, è priva di pregio, perché, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza (Cass. n.
8473/2019), è sufficiente che le parti compaiano al primo incontro, all'esito del quale possono anche dichiarare di non voler proseguire con la mediazione, cosa avvenuta nel caso di specie.”.
A sostegno del motivo le appellanti affermano che la contestazione non sarebbe tardiva, “in quanto non si fa valere l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010, bensì si
12 rileva che trattasi di tentativo di mediazione soltanto apparente (nel senso di Contro inesistente) per assenza della parte invitata ( e per assenza di valida procura
a sostituire la parte in capo al di lei avv. P. Meneghetti.”.
Il motivo è infondato.
Le parti opponenti in sede di prima udienza non hanno eccepito la mancanza di rappresentanza sostanziale della in sede di mediazione limitandosi a rilevare CP_1
che “ , nel merito della controversia, in sede di Controparte_1
mediazione, non ha voluto entrare in mediazione, senza giustificato motivo preferendo non discutere la posizione”. Contro L'eccezione di difetto di rappresentanza sostanziale di sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale, è pertanto tardiva in quanto anche la comparizione obbligatoria davanti al mediatore delle parti, che possono anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, integra una condizione di procedibilità che in quanto tale deve essere eccepita non oltre la prima udienza. Contro Quanto all'ulteriore doglianza per cui non ha ritenuto di entrare nel merito in sede di mediazione, vale osservare che la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (v., inter alia, Cass. 8 luglio 2024, n.18485).
Il quarto, il quinto ed il sesto motivo sono stati rinunciati.
Con il settimo motivo le appellanti lamentano la mancata modifica del quesito
13 peritale e richiamano le osservazioni svolte dal proprio CTP inviate con pec 14 ottobre 2020 al CTU.
Con l'ottavo ed il nono motivo si dolgono del fatto che il Giudice di prime cure abbia condiviso le valutazioni del CTU.
Impugnano le seguenti parti di sentenza:
“
8.1. Principiando quindi dal rapporto di c/c n. 65297, relativo ad un conto corrente ipotecario assistito da un'apertura di credito, va rilevato che il c.t.u. ha escluso la sussistenza sia di usura originaria del rapporto sia di quella sopravvenuta per effetto dello ius variandi della banca, escludendo correttamente dal calcolo il tasso di mora, che non deve essere sommato a quello per gli interessi corrispettivi, nonché escludendo dal calcolo tutte le spese eventuali (estinzione ipoteca), non obbligatorie (assicurazione infortuni), non connesse all'erogazione del credito (spese forfetarie per la gestione del conto corrente e quelle di tenuta conto), non provate (assicurazione sugli immobili concessi in ipoteca), rilevando che, in ogni caso, anche includendole non ci sarebbe stato alcun superamento del tasso soglia. Ha quindi confermato con riferimento all'usura sopravvenuta, rispondendo alle osservazioni del c.t.p. degli opponenti, di aver tenuto conto dei numeri debitori trimestrali, senza alcun ricalcolo prima della circolare della
Banca d'Italia del 2009, sia perché anche in precedenza la metodologia di calcolo era la stessa sia perché altrimenti verrebbe meno l'omogeneità del confronto.
Il c.t.u. ha quindi eliminato tutte le spese non pattuite nel contratto, che continuava
a regolare tutte le condizioni non previste dall'apertura di credito, escludendo anche quelle previste dai documenti di variazione delle condizioni non comunicati
14 ex art. 118 T.U.B. alla correntista. Ha quindi eliminato le somme corrisposte a titolo di anatocismo, conformemente all'indirizzo fatto proprio dall'Intestato
Tribunale e dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, dal 2014 al
2016, applicando i saldi debitori previsti dal contratto o quelli applicati di fatto se minori, mentre non ha provveduto correttamente ad eliminare gli interessi corrisposti a tale titolo per il periodo precedente per l'assenza di una identica capitalizzazione, essendoci invece la stessa periodicità, come richiesto dall'art.
120 T.U.B. nella versione ratione temporis applicabile. Ha quindi ricalcolato il saldo negativo del rapporto in Euro 397.677,92 in luogo del saldo banca di Euro
398.749,90.
8.2. Anche per quanto riguarda la verifica condotta sul c/c n.65146.08 ha escluso la sussistenza di usura originaria e sopravvenuta sulla base dei medesimi criteri utilizzati per l'altro conto corrente e ha escluso le spese non pattuite o applicate in modo difforme da quanto pattuito. Ha escluso, effettuando un conteggio alternativo, la spesa applicata per rimborso forfetario in quanto non pattuita, non essendoci prova, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca che tale voce corrispondesse al vecchio importo di “spese scrittura franchigia” applicata dalla precedente banca presso cui era inizialmente acceso il rapporto. Tale CP_1
valutazione va confermata in quanto non è certo che si tratti dello stesso importo.
Ha quindi eliminato l'anatocismo dal 2014 al 2016 e ricalcolato sulla base dei tassi di fatto applicati o pattuiti anche la commissione di massimo scoperto. Le verifiche effettuate hanno quindi portato ad un ricalcolo del saldo ad Euro
1.613,25 in luogo del saldo banca negativo di Euro 728,41.”.
15 Detti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, presentano concorrenti profili di inammissibilità ed infondatezza.
La ragione dell'inammissibilità è da ravvisarsi nella circostanza che con l'impugnazione le appellanti si limitano a reiterare le osservazioni già proposte in sede endoprocedimentale, senza nulla argomentare in ordine alle motivate conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio, cui ha aderito il primo Giudice decidendo la causa in conformità agli esiti della espletata CTU.
E' infatti consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui il
Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione.
Venendo all'esame delle singole doglianze si osserva:
- Quanto alla verifica dell'usura il CTU si è correttamente attenuto ai principi espressi dalle Sezioni Unite nelle sentenze n.16303/2018 e n.19597/2020 (v. quanto argomentato in relazione al primo motivo);
- Sempre al fine di valutare l'esistenza di pattuizioni usurarie, il CTU ha correttamente escluso la sommatoria dell'interesse di mora con quello corrispettivo, essendo il primo un tasso che si applica in sostituzione al tasso corrispettivo. Il motivo di appello difetta in proposito di specificità perché non illustra adeguatamente, in termini numerici, quali sarebbero le conseguenze degli errori nei quali sarebbe incorso il CTU;
- Le appellanti confondono il tema della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con quello del tasso nominale e del tasso
16 effettivo globale. L'art. 6 della delibera CICR non prevede alcuna invalidità in caso di mancata indicazione o mancata corrispondenza del valore dei tassi, rapportati su base annua, che tengano conto degli effetti della capitalizzazione, mentre stabilisce l'inefficacia delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi ove non approvate specificamente per iscritto
(“I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.”.
L'indicazione del tasso effettivo annuo comprendente gli effetti della capitalizzazione di cui all'art. 6 rientra, invece, negli obblighi informativi
(non a caso l'articolo è rubricato “Trasparenza contrattuale”).
La reciprocità attiene alla periodicità della capitalizzazione, non al tasso previsto.
Nel caso di specie gli interessi anatocistici sono stati legittimamente pattuiti per il periodo indicato dal CTU.
Con il decimo motivo le appellanti impugnano la parte di sentenza con cui il primo Giudice ha ritenuto provata la cessione del credito da ad sulla base
Contro
CP_4
17 dei documenti 3 e 4 prodotti da consistenti, rispettivamente, nell'estratto di CP_4
Contro Gazzetta Ufficiale ed all'atto di scissione di in Le appellanti CP_4
assumono come insufficiente detta produzione documentale, nulla avendo allegato
“in relazione all'obbligatoria pubblicità in sede di Registro delle Imprese, CP_4
come prescritto dall'interpretazione vincolante di Cass. 3188/2017”.
Il motivo è infondato.
In caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 TUB,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Nel caso di specie, venendo alla specifica contestazione avanzata dalle appellanti,
è lo stesso avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a precisare espressamente che: “La comunicazione dell'avvenuta scissione viene altresì depositata per
l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Napoli, a norma dell'articolo 58, secondo comma, del
Testo Unico Bancario.”.
La documentazione agli atti è pertanto idonea a dimostrare la legittimazione di Contro uale cessionaria del credito azionato da CP_4
Il rigetto del motivo in oggetto comporta la reiezione anche dell'undicesimo motivo, relativo alla condanna alle spese in favore di fondato sull'erroneo CP_4
18 presupposto che “ è estranea alla vicenda sostanziale che interessa. Solo CP_4
Contro è la “vera controparte” degli ingiunti odierni appellanti”.
Il dodicesimo motivo è stato rinunciato.
Con il tredicesimo motivo le appellanti lamentano che il primo Giudice le abbia ritenute pienamente soccombenti.
Il motivo è infondato.
Si condivide la motivazione adottata dal Tribunale di Vicenza sul punto:
“11. Quanto alle spese di lite, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito rispetto alla domanda monitoria
(così, tra le altre, Cass. 27.8.2020, n. 17854), nella specie la parte soccombente non può che essere individuata negli opponenti, atteso che il credito di
[...]
è stato riconosciuto quasi integralmente. Peraltro, Controparte_1
la limitata riduzione dell'ammontare della somma dovuta e il rigetto di tutte le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti, non giustifica neanche in minima parte la compensazione delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, applicati i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le fasi introduttiva
e di studio e minimi per quella istruttoria e decisionale, essendo stata espletata solo C.T.U. ed essendo le questioni discusse in sede decisionale non di particolare complessità giuridica, escluso il compenso per la fase di mediazione obbligatoria,
19 posto che il relativo procedimento si è chiuso per non avere l'opposta inteso proseguirlo.
11.1. Gli oneri della c.t.u. vanno posti a definitivo carico degli opponenti.”.
La decisione è infatti in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che anche di recente ha avuto modo di ribadire: “… la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass. n. 4860 del 23 febbraio 2024).
Nel caso di specie, peraltro, rispetto all'importo ingiunto col monitorio (euro
399.478,31) la somma riconosciuta con la sentenza è di ben poco inferiore (euro
396.064,67).
In definitiva, per quanto sopra esposto, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellanti, secondo la regola della soccombenza, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) in relazione al valore della causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere
20 dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_3 Parte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1451/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza;
2. condanna le appellanti e alla Parte_1 Parte_1
rifusione a favore di e per essa, in Controparte_4
qualità di mandataria, delle spese del presente Parte_2
grado di giudizio, liquidate in euro 14.239,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di parte appellante.
Venezia, 8 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1864/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_1 C.F._1
dall'avv. GOZZI GIOVANNI, con domicilio eletto presso lo studio del predetto, in Vicenza, Contrà Santo Stefano 15
1 APPELLANTI contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
) P.IVA_2
APPELLATA
(C.F. ) e per Controparte_2 P.IVA_3
essa, in qualità di mandataria, , Parte_2
con il patrocinio dell'avv. RUOTOLO DANIELA, elettivamente domiciliata presso lo studio della predetta in Verona, Via A. Sciesa, 3 37122
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza CP_3
n.1451/2022 pubblicata il 17 agosto 2022
CONCLUSIONI per parte appellante:
“PREVIA la non accettazione del contraddittorio su nuove e/o modificate domande di parte avversaria e previa la contestazione della “Comparsa di costituzione e risposta” avversaria come da “Note scritte autorizzate per
2 l'udienza del 12.1.2023” in data 5.1.2023 RITRASCRIVENDO le
“Conclusioni”, così come rassegnate nell'“Atto di Citazione in appello” notificato in data 30.9.2022 e, quindi,
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO Annullarsi e/o riformarsi la sentenza
n. 1451/2022, pubblicata il 17.8.2022 nella procedura avanti al Tribunale di Vicenza R.G. 348/18, not. il 23.8.2022 e, per l'effetto, accogliersi le conclusioni precisate, per di Parte_1
, con note scritte per l'udienza di p.c. del 5.4.2022 avanti al Parte_1
Tribunale di Vicenza
IN VIA ISTRUTTORIA 1) Revoca/Modifica del provvedimento istruttorio in data 30.7.2020 relativo alla “Istanza per modifica di quesito peritale” depositata in data 28.7.2020; 2) Autorizzazione all'acquisizione nel fascicolo di causa delle “Osservazioni alla bozza di CTU” di Erredi
Consulting s.r.l. – , già trasmesso con PEC al CTU in data Persona_1
14.10.2020; 3) Rinnovazione di CTU, in quanto il CTU ha palesemente non evaso il quesito peritale sotto due profili, oltre che per quanto annotato nelle
“Osservazioni alla bozza di CTU” di cui al punto 2) e, precisamente: • Non ha sentito le parti: cfr. verb. ud. 8.6.2020: “sentite le parti”; • Non ha formulato soluzioni alternative: cfr. verb. ud. 8.6.2002: “… a formulare soluzioni alternative”. 4) Sostituzione del CTU in sede di rinnovazione di indagine peritale.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese, di competenze, di rimborso spese al
15% per il primo e per il secondo grado di giudizio.”.
3 per parte appellata:
NEL MERITO: - Respingersi l'appello proposto da e Parte_1
e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza Parte_1
emanata dal G.U. del Tribunale di Vicenza Sez. I Civile - dr. Persona_2
in data 16.8.2022, pubblicata in data 17.8.2022 e notificata in data
23.8.2022, che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
3766/2017
IN VIA ISTRUTTORIA: - Respingersi le istanze istruttorie avverse per i motivi esposti in comparsa
IN OGNI CASO: - Condannarsi gli appellanti alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi della decisione
In fatto
e proponevano Parte_1 Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3766/2017, emesso dal Tribunale di Vicenza in data 15 novembre 2017, in accoglimento del ricorso monitorio di con il quale veniva Controparte_1
ingiunto alla società quale debitrice principale ed alla socia accomandataria illimitatamente responsabile, il pagamento dell'importo di euro 399.478,31, oltre interessi e spese processuali.
4 A sostegno del ricorso monitorio la aveva esposto di essere creditrice CP_1
nei confronti della predetta società dei seguenti importi: euro 398.749,90, valuta 22 giugno 2017, in dipendenza del contratto di apertura di credito in conto corrente n.65297,18 (ex c/c 65297/D) con garanzia ipotecaria in data 28 novembre 2007 n.109.486 Rep. Notaio
intrattenuto presso la Filiale 2652 di Altavilla Vicentina della Per_3
ricorrente (docc.
2-3 apertura di credito e contratto c/c) come da estratto autocertificato ex art.50 TUB, oltre interessi legali al saldo effettivo;
euro 728,41 per saldo passivo del c/c n.65146,08, intrattenuto presso la filiale
2652 di Altavilla Vicentina, come da estratto autocertificato ex art.50 TUB;
per complessivi euro 399.478,31.
Aveva altresì dedotto e documentato di avere richiesto il rientro immediato delle esposizioni debitorie con raccomandate A.R. del 2 maggio 2016, del 6 marzo 2017 e del 17 luglio 2017.
Avverso il decreto proponevano opposizione gli ingiunti chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione in quanto illegittimamente concessa sulla base di mero saldaconto, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo per mancanza di prova delle somme azionate e per l'indebita applicazione, in entrambi i rapporti, di interessi usurari e anatocistici, con conseguente operatività dell'art. 1815, comma 2, c.c., e richiesta di rideterminazione del saldo debitorio.
In via riconvenzionale, chiedevano la condanna della banca al risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata consegna della documentazione
5 contrattuale e dall'illegittima eventuale segnalazione in Centrale Rischi, nonché al risarcimento per le restituzioni dovute a seguito del ricalcolo e per il danno morale patito e conseguente alle illegittime condotte attuate dalla banca.
La socia accomandataria eccepiva l'inefficacia nei suoi confronti della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in virtù del beneficium excussionis.
Si costituiva deducendo l'irrilevanza della Controparte_1
contestazione in ordine alla prova del credito in sede di opposizione, avendo depositando tutti gli estratti conto del rapporto, ed evidenziando, quanto alla posizione della socia accomandataria che la stessa aveva Parte_1
riconosciuto la debenza degli importi richiesti mediante la sottoscrizione di tre atti di ricognizione di debito.
Quanto al merito delle doglianze contestava l'applicazione di interessi usurari sia corrispettivi che moratori, evidenziando l'erroneità della conclusione cui era pervenuta la perizia di parte prodotta dagli opponenti che effettuava la sommatoria tra questi per pervenire alla conclusione del superamento del tasso soglia.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale, eccepiva l'inammissibilità della contestazione svolta per le eventuali iscrizioni pregiudizievoli, in quanto generica, e l'infondatezza di quella relativa alla mancata tempestiva consegna dei documenti, essendo la stessa intervenuta entro il termine di legge dalla richiesta.
6 Deduceva, infine, la correttezza della richiesta di pagamento, anche nei confronti della socia accomandataria, precisando che il beneficio di escussione è invocabile solo nella fase esecutiva.
Il Giudice, respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disponeva procedersi a mediazione obbligatoria.
Successivamente alla verifica della condizione di procedibilità, assegnava i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU contabile.
Nelle more, con comparsa ex art. 111 c.p.c., depositata in data 7 aprile 2021, si costituiva quale successore Controparte_4
a titolo particolare nel credito originariamente vantato da Controparte_1
[...]
All'esito del deposito della consulenza la causa veniva decisa con la sentenza impugnata che così ha disposto:
“Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 348/2018 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: revocato il decreto ingiuntivo n. 3766/2017 dd. 15.11.2017, condanna e a Parte_1 Pt_1
al pagamento in solido tra loro in favore di
[...] [...]
al pagamento, previa compensazione dei Controparte_4
7 saldi ricalcolati come indicato in motivazione, di Euro 396.064,67, oltre agli interessi legali dal 23.6.2017 al saldo. rigetta tutte le domande di risarcimento proposte dagli opponenti;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della banca opposta e della terza intervenuta, in solido tra loro, delle spese di lite, liquidate in Euro 15.478,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali,
CPA e IVA – se dovuta - ex lege, oltre alle spese della fase monitoria. pone gli oneri della c.t.u. a definitivo carico degli opponenti.”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 30 settembre 2022,
e hanno proposto Parte_1 Parte_1
tempestivo appello invocandone la riforma sulla base di tredici motivi, quattro dei quali poi rinunciati.
Si è costituita nella sua qualità di successore a titolo particolare del CP_4
credito originariamente vantato da e Controparte_1
per essa con comparsa di costituzione e Parte_2
risposta depositata il 13 dicembre 2022, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna delle appellanti alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27 febbraio 2025, concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
8 In diritto
Con il primo motivo le appellanti lamentano l'errata trascrizione delle conclusioni rassegnate con il foglio depositato in data 5 aprile 2022, avendo il primo Giudice omesso di trascrivere la seguente premessa: “PRECISA LE
CONCLUSIONI come segue Previa la non accettazione del contraddittorio su nuove e/o modificate domande, richiamate le contestazioni e le richieste di cui alle “note scritte per l'udienza del 9.4.2021 mediante trattazione scritta” in data “Vicenza, 8.4.2021” del sottoscritto patrocinio, in particolare si insiste per l'accoglimento delle conclusioni contenute nell'“Istanza per modifica di quesito peritale” in data “Vicenza,
28.7.2020”, che di seguito si ritrascrivono”.
Il motivo è infondato.
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire, con l'ordinanza n.28468 del 5 novembre 2024 che: “… l'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non sono state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre - se dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti sono state esaminate e decise, nonostante l'omessa o erronea trascrizione - il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Sez. 5, Ordinanza n. 10465 del 17/04/2024, Rv. 670843 -01; Sez.
9 2, Sentenza n. 11150 del 9/05/2018, Rv. 648052 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
12864 del 22/06/2015, Rv. 635880 - 01).
Nel caso di specie va rilevato che l'“Istanza per modifica di quesito peritale” in data “Vicenza, 28.7.2020” era già stata esaminata e motivatamente respinta, con provvedimento del 30 luglio 2020, dal primo Giudice con la seguente motivazione: “per evidenti ragioni di omogeneità il raffronto con il tasso soglia di usura va effettuato con il metodo usato dalla Banca d'Italia per determinare i tassi medi di interesse”.
La sentenza ha poi precisato (v. pagg.9-10) che “il c.t.u. si è attenuto, nonostante le diverse richieste di modifica del quesito da parte degli opponenti, respinte da giudicante, a dare risposta ai quesiti seguendo i principi di diritto espressi dalle SS.UU. Cass. n. 163030 del 2018 e Cass.
19597/2020 del 2020 in punto di verifica del superamento del tasso soglia, recependo il criterio giurisprudenziale del tutto prevalente (ma contestato da una parte minoritaria della giurisprudenza), della necessaria omogeneità nel confronto tra T.E.G. del rapporto, calcolato secondo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, con i tassi soglia previsti dai decreti ministeriali.”.
Pertanto, la mancata trascrizione della sopraindicata premessa alla precisazione delle conclusioni non ha inciso sulla validità della sentenza posto che tale omissione non ha precluso al Giudice di valutare la richiesta in essa formulata (ossia di effettuare dei conteggi alla luce della formula di
“matematica finanziaria”) e di disattenderla motivatamente.
10 Con il secondo motivo le appellanti lamentano il rigetto della doglianza relativa al mancato tempestivo invio, entro il termine per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, degli estratti conto bancari e di tutte le operazioni bancarie relative ai rapporti oggetto di procedimento monitorio ed impugnano la parte di sentenza che ha ritenuto infondata la contestazione di tardiva trasmissione dei documenti provanti il credito.
Il motivo è infondato.
La società debitrice principale ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto in data 30 novembre 2017 (la socia accomandataria non ha invece effettuato il ritiro) e solo in data 28 dicembre 2017 ha richiesto, con invio di pec ed email del difensore, a – sede centrale – la documentazione Controparte_1
sopra indicata. La con email dell'8 gennaio 2018 ha riscontrato la richiesta CP_1
invitando a richiedere gli estratti conto alla filiale di Altavilla Vicentina.
La richiesta della documentazione bancaria è stata quindi imprudentemente formulata a ridosso della scadenza del termine per proporre tempestiva opposizione e, per di più, neppure direttamente alla filiale dove erano stati accesi ed intrattenuti entrambi i rapporti, di apertura di credito e conto corrente.
In ogni caso tutti gli estratti conto risultano essere stati depositati dalla con CP_1
la costituzione in giudizio, consentendo così l'espletamento della consulenza tecnica sulla base della documentazione completa, restando per converso indimostrata l'affermazione delle opponenti per cui avrebbero potuto approntare Contro una miglior difesa se avessero ricevuto a stretto giro da quanto richiesto.
11 Con il terzo motivo le appellanti lamentano che la mediazione non abbia avuto luogo ed impugnano la seguente parte di sentenza:
“
5. Va esaminata in via pregiudiziale la contestazione svolta in sede di comparsa conclusionale dagli opponenti di improcedibilità della domanda per mancanza di rappresentazione sostanziale della banca in sede di mediazione nonché per
l'estinzione della stessa per la volontà della banca di non proseguire con il tentativo di conciliazione.
La prima censura è inammissibile in tale fase del procedimento, perché, come noto, la verifica della condizione di procedibilità deve essere fatta, ex art. 5., comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010, nella prima udienza di comparizione e il suo difetto eccepito dalla parte, o rilevato dal giudice, entro tale fase processuale. Invero gli opponenti non si sono doluti (v. verbale dd. 16.11.2018) della mancanza di potere rappresentativo della delegata alla mediazione, ma hanno soltanto contestato che la banca non aveva voluto entrare nel merito della controversia in sede di mediazione senza giustificato motivo, “preferendo non discutere la posizione”.
Tuttavia, anche tale ultima contestazione, pur tempestivamente formulata, è priva di pregio, perché, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza (Cass. n.
8473/2019), è sufficiente che le parti compaiano al primo incontro, all'esito del quale possono anche dichiarare di non voler proseguire con la mediazione, cosa avvenuta nel caso di specie.”.
A sostegno del motivo le appellanti affermano che la contestazione non sarebbe tardiva, “in quanto non si fa valere l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010, bensì si
12 rileva che trattasi di tentativo di mediazione soltanto apparente (nel senso di Contro inesistente) per assenza della parte invitata ( e per assenza di valida procura
a sostituire la parte in capo al di lei avv. P. Meneghetti.”.
Il motivo è infondato.
Le parti opponenti in sede di prima udienza non hanno eccepito la mancanza di rappresentanza sostanziale della in sede di mediazione limitandosi a rilevare CP_1
che “ , nel merito della controversia, in sede di Controparte_1
mediazione, non ha voluto entrare in mediazione, senza giustificato motivo preferendo non discutere la posizione”. Contro L'eccezione di difetto di rappresentanza sostanziale di sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale, è pertanto tardiva in quanto anche la comparizione obbligatoria davanti al mediatore delle parti, che possono anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, integra una condizione di procedibilità che in quanto tale deve essere eccepita non oltre la prima udienza. Contro Quanto all'ulteriore doglianza per cui non ha ritenuto di entrare nel merito in sede di mediazione, vale osservare che la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (v., inter alia, Cass. 8 luglio 2024, n.18485).
Il quarto, il quinto ed il sesto motivo sono stati rinunciati.
Con il settimo motivo le appellanti lamentano la mancata modifica del quesito
13 peritale e richiamano le osservazioni svolte dal proprio CTP inviate con pec 14 ottobre 2020 al CTU.
Con l'ottavo ed il nono motivo si dolgono del fatto che il Giudice di prime cure abbia condiviso le valutazioni del CTU.
Impugnano le seguenti parti di sentenza:
“
8.1. Principiando quindi dal rapporto di c/c n. 65297, relativo ad un conto corrente ipotecario assistito da un'apertura di credito, va rilevato che il c.t.u. ha escluso la sussistenza sia di usura originaria del rapporto sia di quella sopravvenuta per effetto dello ius variandi della banca, escludendo correttamente dal calcolo il tasso di mora, che non deve essere sommato a quello per gli interessi corrispettivi, nonché escludendo dal calcolo tutte le spese eventuali (estinzione ipoteca), non obbligatorie (assicurazione infortuni), non connesse all'erogazione del credito (spese forfetarie per la gestione del conto corrente e quelle di tenuta conto), non provate (assicurazione sugli immobili concessi in ipoteca), rilevando che, in ogni caso, anche includendole non ci sarebbe stato alcun superamento del tasso soglia. Ha quindi confermato con riferimento all'usura sopravvenuta, rispondendo alle osservazioni del c.t.p. degli opponenti, di aver tenuto conto dei numeri debitori trimestrali, senza alcun ricalcolo prima della circolare della
Banca d'Italia del 2009, sia perché anche in precedenza la metodologia di calcolo era la stessa sia perché altrimenti verrebbe meno l'omogeneità del confronto.
Il c.t.u. ha quindi eliminato tutte le spese non pattuite nel contratto, che continuava
a regolare tutte le condizioni non previste dall'apertura di credito, escludendo anche quelle previste dai documenti di variazione delle condizioni non comunicati
14 ex art. 118 T.U.B. alla correntista. Ha quindi eliminato le somme corrisposte a titolo di anatocismo, conformemente all'indirizzo fatto proprio dall'Intestato
Tribunale e dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, dal 2014 al
2016, applicando i saldi debitori previsti dal contratto o quelli applicati di fatto se minori, mentre non ha provveduto correttamente ad eliminare gli interessi corrisposti a tale titolo per il periodo precedente per l'assenza di una identica capitalizzazione, essendoci invece la stessa periodicità, come richiesto dall'art.
120 T.U.B. nella versione ratione temporis applicabile. Ha quindi ricalcolato il saldo negativo del rapporto in Euro 397.677,92 in luogo del saldo banca di Euro
398.749,90.
8.2. Anche per quanto riguarda la verifica condotta sul c/c n.65146.08 ha escluso la sussistenza di usura originaria e sopravvenuta sulla base dei medesimi criteri utilizzati per l'altro conto corrente e ha escluso le spese non pattuite o applicate in modo difforme da quanto pattuito. Ha escluso, effettuando un conteggio alternativo, la spesa applicata per rimborso forfetario in quanto non pattuita, non essendoci prova, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca che tale voce corrispondesse al vecchio importo di “spese scrittura franchigia” applicata dalla precedente banca presso cui era inizialmente acceso il rapporto. Tale CP_1
valutazione va confermata in quanto non è certo che si tratti dello stesso importo.
Ha quindi eliminato l'anatocismo dal 2014 al 2016 e ricalcolato sulla base dei tassi di fatto applicati o pattuiti anche la commissione di massimo scoperto. Le verifiche effettuate hanno quindi portato ad un ricalcolo del saldo ad Euro
1.613,25 in luogo del saldo banca negativo di Euro 728,41.”.
15 Detti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, presentano concorrenti profili di inammissibilità ed infondatezza.
La ragione dell'inammissibilità è da ravvisarsi nella circostanza che con l'impugnazione le appellanti si limitano a reiterare le osservazioni già proposte in sede endoprocedimentale, senza nulla argomentare in ordine alle motivate conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio, cui ha aderito il primo Giudice decidendo la causa in conformità agli esiti della espletata CTU.
E' infatti consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui il
Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione.
Venendo all'esame delle singole doglianze si osserva:
- Quanto alla verifica dell'usura il CTU si è correttamente attenuto ai principi espressi dalle Sezioni Unite nelle sentenze n.16303/2018 e n.19597/2020 (v. quanto argomentato in relazione al primo motivo);
- Sempre al fine di valutare l'esistenza di pattuizioni usurarie, il CTU ha correttamente escluso la sommatoria dell'interesse di mora con quello corrispettivo, essendo il primo un tasso che si applica in sostituzione al tasso corrispettivo. Il motivo di appello difetta in proposito di specificità perché non illustra adeguatamente, in termini numerici, quali sarebbero le conseguenze degli errori nei quali sarebbe incorso il CTU;
- Le appellanti confondono il tema della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con quello del tasso nominale e del tasso
16 effettivo globale. L'art. 6 della delibera CICR non prevede alcuna invalidità in caso di mancata indicazione o mancata corrispondenza del valore dei tassi, rapportati su base annua, che tengano conto degli effetti della capitalizzazione, mentre stabilisce l'inefficacia delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi ove non approvate specificamente per iscritto
(“I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.”.
L'indicazione del tasso effettivo annuo comprendente gli effetti della capitalizzazione di cui all'art. 6 rientra, invece, negli obblighi informativi
(non a caso l'articolo è rubricato “Trasparenza contrattuale”).
La reciprocità attiene alla periodicità della capitalizzazione, non al tasso previsto.
Nel caso di specie gli interessi anatocistici sono stati legittimamente pattuiti per il periodo indicato dal CTU.
Con il decimo motivo le appellanti impugnano la parte di sentenza con cui il primo Giudice ha ritenuto provata la cessione del credito da ad sulla base
Contro
CP_4
17 dei documenti 3 e 4 prodotti da consistenti, rispettivamente, nell'estratto di CP_4
Contro Gazzetta Ufficiale ed all'atto di scissione di in Le appellanti CP_4
assumono come insufficiente detta produzione documentale, nulla avendo allegato
“in relazione all'obbligatoria pubblicità in sede di Registro delle Imprese, CP_4
come prescritto dall'interpretazione vincolante di Cass. 3188/2017”.
Il motivo è infondato.
In caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 TUB,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Nel caso di specie, venendo alla specifica contestazione avanzata dalle appellanti,
è lo stesso avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a precisare espressamente che: “La comunicazione dell'avvenuta scissione viene altresì depositata per
l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Napoli, a norma dell'articolo 58, secondo comma, del
Testo Unico Bancario.”.
La documentazione agli atti è pertanto idonea a dimostrare la legittimazione di Contro uale cessionaria del credito azionato da CP_4
Il rigetto del motivo in oggetto comporta la reiezione anche dell'undicesimo motivo, relativo alla condanna alle spese in favore di fondato sull'erroneo CP_4
18 presupposto che “ è estranea alla vicenda sostanziale che interessa. Solo CP_4
Contro è la “vera controparte” degli ingiunti odierni appellanti”.
Il dodicesimo motivo è stato rinunciato.
Con il tredicesimo motivo le appellanti lamentano che il primo Giudice le abbia ritenute pienamente soccombenti.
Il motivo è infondato.
Si condivide la motivazione adottata dal Tribunale di Vicenza sul punto:
“11. Quanto alle spese di lite, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito rispetto alla domanda monitoria
(così, tra le altre, Cass. 27.8.2020, n. 17854), nella specie la parte soccombente non può che essere individuata negli opponenti, atteso che il credito di
[...]
è stato riconosciuto quasi integralmente. Peraltro, Controparte_1
la limitata riduzione dell'ammontare della somma dovuta e il rigetto di tutte le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti, non giustifica neanche in minima parte la compensazione delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, applicati i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le fasi introduttiva
e di studio e minimi per quella istruttoria e decisionale, essendo stata espletata solo C.T.U. ed essendo le questioni discusse in sede decisionale non di particolare complessità giuridica, escluso il compenso per la fase di mediazione obbligatoria,
19 posto che il relativo procedimento si è chiuso per non avere l'opposta inteso proseguirlo.
11.1. Gli oneri della c.t.u. vanno posti a definitivo carico degli opponenti.”.
La decisione è infatti in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che anche di recente ha avuto modo di ribadire: “… la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass. n. 4860 del 23 febbraio 2024).
Nel caso di specie, peraltro, rispetto all'importo ingiunto col monitorio (euro
399.478,31) la somma riconosciuta con la sentenza è di ben poco inferiore (euro
396.064,67).
In definitiva, per quanto sopra esposto, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellanti, secondo la regola della soccombenza, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) in relazione al valore della causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere
20 dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_3 Parte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1451/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza;
2. condanna le appellanti e alla Parte_1 Parte_1
rifusione a favore di e per essa, in Controparte_4
qualità di mandataria, delle spese del presente Parte_2
grado di giudizio, liquidate in euro 14.239,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di parte appellante.
Venezia, 8 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
21