Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6167/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6167/2024 vertente tra: TRA
, , con l'avv. TERENZIANI Parte_1 C.F._1
MARIALAURA ;
- RICORRENTE E
, , con l'avv. DAVOLI CP_1 C.F._2
ALESSANDRA ;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p..c, le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per la modifica delle condizioni di divorzio relative all'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); con provvedimento regolarmente notificato al P.M. a mezzo PEC in pari data, è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; i difensori hanno depositato dichiarazioni sottoscritte personalmente dai ricorrenti con le quali costoro hanno rinunciato a comparire alla udienza, confermando le condizioni di cui al ricorso e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
le parti hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono:
- la seconda settimana quando il padre svolge il turno del pomeriggio dalle ore 9:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica dopo cena;
- la terza settimana quando svolge il turno di mattina nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:15 o comunque dall'uscita da scuola (il mercoledì il minore esce alle ore 15.00) alle ore 20:00 dopo cena;
- la quarta settimana quando svolge il turno di notte nella giornata di martedì dalle ore 16:15 alle ore 20:00 e nel fine settimana dalle ore 9:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica dopo cena. Ciascun genitore nei giorni in cui tiene il figlio dovrà curare che lo stesso svolga correttamente i compiti assegnati dalla scuola e dovrà accompagnarlo e ritirarlo dalla scuola e dalle attività sportive e/o ludiche extrascolastiche. Quanto sopra salvo cambi di turno lavorativi, che il Sig. si impegna a CP_1 comunicare alla Sig.ra con un preavviso di almeno 24 ore. , Pt_1 Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, potrà, tutte le volte che lo vorrà, trascorrere del tempo con la nonna paterna presso la sua abitazione a San Polo d'Enza (RE), con eventuale pernottamento, da concordare preventivamente con la madre. Durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con il figlio due settimane anche non consecutive in un periodo da concordare entro il 30/04 di ogni anno. In caso di disaccordo la madre sceglierà negli anni pari e il padre in quelli dispari. I genitori dovranno comunicarsi quando si recheranno in ferie con il figlio la località e l'indirizzo del luogo di soggiorno. Per quanto riguarda, invece, il periodo di festività natalizie, il figlio potrà trascorrere alternativamente con il padre e con la madre il periodo dal 24 al 26 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 2 gennaio, ad anni alterni, e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, ad anni alterni, fermo restando il rispetto della volontà del minore.
3) Il padre verserà mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , l'importo di € 220,00 mensile, entro e non oltre il giorno 17 di Per_1 ogni mese a decorrere dal deposito del presente ricorso, somma da rivalutare annualmente in proporzione alle variazioni in aumento rilevate dall'ISTAT sulla base degli indici relativi al costo della vita per famiglie di operai ed impiegati.
4) Le spese extra assegno mediche, scolastiche ed extrascolastiche per il figlio Per_1 saranno poste a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40% in ossequio a quanto stabilito dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Reggio Emilia per le spese extra assegno di mantenimento per i figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti sottoscritto il 12/06/2023. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa. Le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (WhatsApp, sms, email, ecc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa. Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto all'altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi.
5) L'assegno unico per il figlio sarà percepito interamente dalla madre anche Per_1 per la quotadi spettanza del padre;
6) per il rilascio/rinnovo del passaporto moldavo per il minore o di altri documenti rilasciati dalle autorità moldave, sarà sempre necessario il consenso scritto della madre;
7) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.»;
Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 09/01/2025 .
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli