TAR Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 302
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge; illegittimità manifesta; contraddittorietà; perplessità; violazione del D.P.R. 834/1981; difetto di istruttoria; difetto di motivazione

    La valutazione dell'ascrivibilità della patologia a una delle categorie previste dalle tabelle compete alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) e costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità manifesta, irragionevolezza o arbitrarietà. La CMO ha ritenuto le patologie non classificabili, e tale giudizio non appare viziato. Le infermità fisiche non rientrano nelle tabelle, e la patologia psichica non è stata ritenuta sufficientemente grave o equivalente a quelle tabellate. Non sussiste difetto di istruttoria o motivazione.

  • Inammissibile
    Contestazione della mancata classificazione delle patologie nelle tabelle A o B

    La competenza ad accertare l'ascrivibilità della menomazione a una categoria di compenso spetta alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), non al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Pertanto, il Comitato è stato estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva in relazione a questa specifica contestazione.

  • Rigettato
    Richiesta subordinata di risarcimento ai sensi dell'art. 2087 c.c.

    La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. richiede la prova, da parte del lavoratore, dell'esistenza del danno, della nocività dell'ambiente di lavoro e del nesso causale. Il ricorrente si è limitato a una richiesta generica, priva di appigli probatori, non fornendo elementi per giustificare la domanda risarcitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 302
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 302
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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