Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00302/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01930/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1930 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del decreto n.-OMISSIS- del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del -OMISSIS-, notificato in data 11.07.2024, nella parte in cui, dopo aver riconosciuto la dipendenza della causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di equo indennizzo ex D.P.R. 461/2001 “... in quanto la predetta infermità non è classificabile ”;
- della delibera del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7.05.2024, notificato unitamente al predetto decreto, nella parte in cui non riconosce le patologie accertate ascrivibili ad una delle tabelle A o B di cui al D.P.R. n. 834/1981;
- di ogni atto presupposto e/o comunque connesso che si anteponga rispetto alla pretesa del ricorrente;
e per il risarcimento del danno,
in via subordinata, ai sensi dell’art. 2087 c.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AN CH e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha prestato servizio quale -OMISSIS- alle dipendenze del Ministero della Giustizia, presso la Casa circondariale di-OMISSIS-).
A seguito di taluni traumi occasionati dall’esercizio delle proprie funzioni in data -OMISSIS- (durante il servizio di vigilanza il dipendente subiva un’aggressione da parte di un detenuto -OMISSIS-), il sig. -OMISSIS- ha presentato, in data 21.04.2018, richiesta di riconoscimento da causa di servizio ex D.P.R. 461/2001 per l’infermità “ -OMISSIS- ”. In data 14.01.2020 lo stesso ricorrente ha presentato, con riguardo alla medesima patologia, domanda di equo indennizzo.
Con verbale n. -OMISSIS-la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Messina ha emesso il giudizio diagnostico di “ -OMISSIS- ” e ha ritenuto la predetta menomazione all’integrità fisica “Non classificabile”.
Con parere n.-OMISSIS-il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle suddette patologie.
Con decreto n.-OMISSIS- del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del -OMISSIS-, notificato in data 11.07.2024, la predetta domanda è stata accolta limitatamente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
La richiesta di equo indennizzo è stata invece rigettata in quanto l’infermità del ricorrente, come rilevato dalla C.M.O. di Messina, è stata ritenuta non classificabile tra quelle che danno diritto a tale beneficio di legge.
2. Con ricorso notificato in data 4.10.2024 e depositato il 30.10.2024 il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto n.-OMISSIS- del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del -OMISSIS-, notificato in data 11.07.2024, nella parte in cui, dopo aver riconosciuto la dipendenza della causa di servizio della patologia sofferta dal dipendente, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di equo indennizzo ex D.P.R. 461/2001 “... in quanto la predetta infermità non è classificabile ”; 2) la delibera del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7.05.2024, notificato unitamente al predetto decreto, nella parte in cui non riconosce le patologie accertate ascrivibili ad una delle tabelle A o B, di cui al D.P.R. n. 834/1981; 3) ogni atto presupposto e/o comunque connesso che si anteponga rispetto alla pretesa del ricorrente.
Il ricorrente ha altresì chiesto, in via subordinata, il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2087 c.c.
Il ricorso è stato presentato per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione di legge; illegittimità manifesta; contraddittorietà; perplessità; violazione del D.P.R. 834/1981; difetto di istruttoria; difetto di motivazione ; 2) Violazione di legge; eccesso di potere; travisamento dei fatti; richiesta subordinata di risarcimento ex art. 2087 c.c.
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che le tabelle A e B del D.P.R. 834/1981 non possano essere ritenute tassative o esaustive e che l’Amministrazione non abbia tenuto un’adeguata istruttoria, incorrendo nel conseguente vizio di motivazione.
Secondo la prospettazione di parte, una volta riscontrata l’assenza in atto di evidenze specialistiche, l’Amministrazione avrebbe dovuto condurre accertamenti scientifici del caso, acquisendo i necessari pareri e disponendo gli esami medici volti a meglio identificare la patologia di natura psichica, al fine di graduarne l’incidenza nella vita e nella capacità lavorativa del ricorrente, incorrendo quindi nella violazione degli artt. 3, 14 e 19 del D.P.R. n. 461/2001.
La parte chiede al Collegio, conseguentemente, di disporre una verificazione e di ordinare all’Ente l’esibizione della seguente documentazione sottostante il giudizio espresso: il parere n.-OMISSIS-del Ministero della Giustizia; il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n.-OMISSIS-; il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-; i processi verbali n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS- della C.M.O. di Messina.
Si osserva, in particolare, che l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto ricondurre la patologia psichica sofferta da chi ricorre in giudizio all’interno, facendo ricorso al criterio dell’analogia, al perimetro di cui alle tabelle A e B del D.P.R. 834/1981, ove gli unici riferimenti alla patologia psichica del ricorrente sono presenti, quanto alla tabella A, nella IV categoria – ove, al n. 12) è prevista la “ -OMISSIS- ” – e nella VI categoria – ove al n. 17) è prevista la “ -OMISSIS- ”.
Il giudizio reso sarebbe altresì carente sul piano motivazionale, non risultando appurato se l’infermità abbia natura “grave” o di “media entità”, non essendo stata accertata, quindi, l’entità del disturbo mentale sofferto.
2.2. Con la seconda doglianza, prospettata in via subordinata, il ricorrente chiede il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2087 c.c., deducendo che il quadro clinico dallo stesso documentato e le risultanze sulle quali il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha basato il proprio giudizio risultino pienamente compatibili con l’esercizio del proprio diritto risarcitorio.
2.3. La parte, in ultimo, ha chiesto in via istruttoria di disporre una verificazione al fine di determinare il grado di incidenza della patologia già riconosciuta e la sua analogia con quelle di cui alle tabelle A o B del D.P.R. 834/1981 o, comunque, al fine di determinare la percentuale di invalidità ai fini di cui all’art. 2087 c.c.
3. Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso in data 7.11.2024 e, con successiva memoria del 20.10.2025, hanno preliminarmente chiesto l’estromissione dal giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per difetto di legittimazione passiva, in quanto il parere reso da tale organo avrebbe carattere endoprocedimentale e preparatorio rispetto al provvedimento conclusivo emanato dall’Amministrazione militare nell’ambito del procedimento per cui è causa, risultando, quindi, privo di lesività immediata. Viene altresì evidenziato che mediante il parere impugnato il Comitato abbia peraltro riconosciuto la dipendenza dalla causa di servizio, non spettando a tale organo la classificazione delle infermità, oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Nel merito, viene rilevato che il predetto Comitato abbia chiesto di separare il giudizio reso sulla patologia “ -OMISSIS- ” dall’infermità traumatica (come da verbale del -OMISSIS-), e che la C.M.O., esercitando una propria competenza esclusiva, abbia ritenuto che le suddette patologie non potessero essere classificate all’interno di quelle previste dalle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 834/1981 e che le stesse risultassero prive della necessaria gradazione per il riconoscimento del beneficio richiesto, in coerenza con quanto previsto dal D.P.R. n. 349/1994.
4. All’udienza pubblica del 17.12.2025, presente il difensore della parte resistente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione difetto di legittimazione passiva del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze sollevata dalla difesa delle Amministrazioni costituite, la quale è fondata nei termini di seguito illustrati.
5.1. Dalla lettura dell’epigrafe dell’atto di gravame si desume che la parte che ricorre in giudizio abbia sottoposto a impugnazione anche il parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio – il quale è incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – “ nella parte in cui non riconosce le patologie accertate ascrivibili ad una delle tabelle, A o B, di cui al d.P.R. n. 834/1981 ”.
Il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, recante " Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ", per quanto di interesse, stabilisce quanto segue:
- art. 11, comma 1: " Il Comitato [di Verifica per le Cause di Servizio] accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione ";
- art. 14, comma 1: " L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato ".
L'art. 198, comma 4, del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare, a sua volta, disciplinando l’accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio, dispone che: " la Commissione [medico ospedaliera] , entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti delle Commissioni, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati ai fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi del dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista ".
Dal quadro normativo sopra delineato emerge, quindi, che:
(i) la competenza ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione ai fini del riconoscimento della loro dipendenza da causa di servizio spetta in via esclusiva, sulla base del giudizio diagnostico reso dalla commissione medico ospedaliera, al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio,
(ii) la valutazione in ordine all’ascrivibilità della menomazione subita dal dipendente “... a categoria di compenso, nonché l’indicazione della categoria stessa (...)” spetta, invece, alla Commissione Ospedaliera Medica, la quale verifica la classificabilità della patologia tra le lesioni e le infermità riportate all’interno delle tabelle A e B del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
Sebbene, quindi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, a cui la Sezione aderisce (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 9 ottobre 2024, n. 3330), in termini generali vi è da ritenere che “ i pareri del Comitato di verifica, incardinato presso il Ministero dell'Economia, hanno portata sostanzialmente provvedimentale e sono quindi impugnabili unitamente agli atti conclusivi del procedimento. È quindi corretto evocare in giudizio, oltre all'Amministrazione attiva, anche tale organo tecnico, che svolge una funzione consultiva vincolante nell'ambito del procedimento di cui trattasi ” (cfr., ex multis , C.G.A.R.S., sez. giur., 24.06.2019, n. 582; Cons. Stato, sez. II, 5.05.2022, n. 3558; id. 22.07.2022, n. 6465; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 1.12.2023, n. 377), nel caso di specie il parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio viene contestato lamentandosi che le “... patologie accertate [sono] ascrivibili ad una delle tabelle, A o B, di cui al d.P.R. n. 834/1981 ”, come asserisce il ricorrente in sede di ricorso.
Tale valutazione tecnica, tuttavia, è estranea alle competenze incardinate in capo a tale organo consultivo nell’articolato procedimento in esame e spetta, invece, ad altro organo, ossia alla C.M.O., come si evince dal sopra richiamato art. 198 del D.lgs. 66/2010.
Ne discende, pertanto, l’estraneità del Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio rispetto alla pretesa qui fatta valere dal ricorrente e la sua conseguente estromissione dal presente giudizio.
6. Il ricorso, nel merito, è da ritenersi infondato.
7. Il primo motivo non è suscettibile di essere favorevolmente apprezzato dal Collegio.
7.1. Giova premettere, ai fini della compiuta trattazione della doglianza, che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 461/2001 “ La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica ”.
La valutazione in ordine all’ascrivibilità della patologia sofferta dal dipendente a una delle predette categorie, che, come già osservato, compete alla Commissione Medica Ospedaliera, costituisce espressione di discrezionalità tecnica (Cons. Stato, sez. II, 15 gennaio 2021, n. 462), in quanto il giudizio da essa formulato si basa su cognizioni specialistiche della scienza medica. Trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica, la suddetta valutazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, ovvero per travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. II, 25 novembre 2022, n. 10372), non essendo censurabili le valutazioni di merito compiute dall’amministrazione.
Al Giudice amministrativo, pertanto, non è consentito sostituire le proprie valutazioni a quelle espresse dalla Commissione, tenuto conto che il ricorso a criteri di valutazione tecnica non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento a cui è connaturato un certo grado di opinabilità; in tali casi il sindacato giurisdizionale - che è un sindacato di legittimità e non di merito - non può spingersi sino ad esercitare un controllo intrinseco sulle valutazioni tecniche dell’Amministrazione, in quanto ciò si tradurrebbe nell’esercizio di un potere sostitutivo non previsto dalla legge (Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2025, n. 627; T.A.R. Sardegna, sez. I, 31 maggio 2025, n. 494; T.A.R. Veneto, sez. III, 20 febbraio 2025; n. 245).
Ciò precisato, nella fattispecie oggetto del presente scrutinio la C.M.O. di Messina ha ritenuto, all’unanimità, con verbale n. -OMISSIS-, che le menomazioni dell’integrità fisica, psichica o sensoriale sofferte dall’odierno ricorrente – ossia “ -OMISSIS- ” – non risultassero ascrivibili, in quanto non classificabili, all’interno delle categorie di cui al D.P.R. 384/1981.
Tale valutazione, a giudizio di questo organo giudicante, non appare inficiata da difetto di istruttoria.
Sotto un primo profilo, dalla documentazione versata in atti non si evince che la C.M.O. abbia disatteso o trascurato le risultanze medico-specialistiche precedenti al 25.06.2018 e, pertanto, poste alla base del proprio scrutinio tecnico (cfr., in particolare, prot. n. -OMISSIS- dell’A.S.P. di Messina, richiamato nel predetto verbale, con il quale il dipendente, sottoposto a visita -OMISSIS-, non è risultato affetto da turbe psichiatriche in atto).
Le tre patologie diagnosticate all’odierno ricorrente, ossia il pregresso trauma contusivo alla spalla, le pregresse escoriazioni al volto e il pregresso -OMISSIS-, sono state ritenute dalla C.M.O. di Messina, secondo un giudizio che non risulta essere inficiato da profili di illogicità o irrazionalità, non classificabili tra quelle riportate nelle tabelle di cui al D.P.R. 384/1981.
Le infermità di carattere fisico (trauma contusivo alla spalla ed escoriazioni al volto), invero, non sono suscettibili di rientrare, nei limiti del vaglio tecnico oltre il quale il Collegio non può spingersi senza incorrere in un sindacato sostitutivo della valutazione tecnico-specialistica operata dalla C.M.O., in nessuna delle (gravi) categorie riportate nella Tabella A, né tra le patologie riportate nella successiva Tabella B.
Quanto alla patologia psichica di “-OMISSIS-”, deve ritenersi che la C.M.O. di Messina, non illogicamente, abbia valutato di non classificarla all’interno di ciascuna delle infermità mentali indicate nelle due tabelle A e B, di seguito per esteso riportate:
- “ 28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività ” (prima categoria, tabella A);
- “ 29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo ” (prima categoria, tabella A);
- “ 12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti) ” (quarta categoria, tabella A);
- “ 17) -OMISSIS- ” (sesta categoria, tabella A);
- “ 27) Isteronevrosi di media gravità ” (settima categoria, tabella A).
Sebbene, infatti, l’art. 2, comma 4, del D.P.R. 461/2001 sancisca il c.d. principio dell’equivalenza – stabilendo che “... la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle [A e B] è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse ” – così come richiamato anche dallo stesso D.P.R. 834/1981, il vaglio di equivalenza di una menomazione dell’integrità fisica o psichica non ascrivibile a taluna delle infermità contemplate nelle tabelle A o B stesse non impone certo un obbligo per le Commissioni mediche ospedaliere di equiparare qualunque menomazione non menzionata nelle ricordate tabelle a una infermità che risulti in esse espressamente contemplata.
Anche il predetto giudizio di equivalenza costituisce, a sua volta, espressione di discrezionalità tecnica, trattandosi pur sempre di formulare una valutazione - in questo caso di equivalenza - sulla base di nozioni medico-scientifiche, per cui sono inammissibili le censure dirette a riformulare il giudizio espresso dall'organo tecnico-specialistico in assenza della deduzione di profili di macroscopica illogicità ovvero di travisamento dei fatti.
Il ricorrente, che nel proprio gravame non fa espresso richiamo alla c.d. equivalenza ma deduce la necessità di far ricorso al diverso criterio dell’analogia – il quale invece non trova un fondamento normativo nel caso di specie – non fornisce alcun elemento concreto tale da scardinare, anche sotto tale profilo, la valutazione negativa compiuta dall’organo medico-specialistico investito del giudizio di ascrivibilità in contestazione.
Lo “-OMISSIS-”, invero, è stato diagnosticato tenendo conto dell’esito di una visita -OMISSIS- all’uopo predisposta (cfr. prot. n. -OMISSIS- dell’A.S.P. di Messina, già sopra richiamato), nell’ambito della quale il dipendente non è risultato affetto da turbe psichiatriche in atto, ivi comprese, pertanto, le diverse forme (per entità) di psico-nevrosi.
Non sussiste, conseguentemente, al pari del dedotto difetto di istruttoria, nemmeno l’asserita insufficienza motivazionale. Il giudizio di “non classificabilità” reso dal competente organo specialistico (C.M.O.), richiamato, per relationem , dal decreto n.-OMISSIS- del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del -OMISSIS-, non necessita di un particolare sforzo motivazionale e, in ogni caso, nel caso di specie la motivazione di tale giudizio emerge, in modo chiaro, dal verbale n. -OMISSIS-redatto dalla C.M.O. di Messina – richiamato nel predetto decreto – ove il più volte menzionato prot. n. -OMISSIS- dell’A.S.P. di Messina e la correlata diagnosi di “ -OMISSIS- ” informa, sul piano dell’iter logico-specialistico, l’esito negativo di classificabilità a cui è giunta la C.M.O.
Le considerazioni sin qui svolte inducono anche a non accogliere le istanze istruttorie formulate all’uopo dal ricorrente; quest’ultime, infatti, mirano a riformulare il giudizio medico-scientifico espresso dalla C.M.O. di Messina, sostituendolo con differenti valutazioni.
La verificazione, in particolare, al pari della C.T.U. non può essere invocata per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del privato e non esonera la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste. Il ricorrente non ha fornito nel presente giudizio elementi sufficienti per ritenere che il giudizio reso dalla C.M.O. e posto a fondamento del decreto impugnato abbisogni di essere comprovato attingendo da un mezzo di indagine suppletiva in via istruttoria.
8. La richiesta risarcitoria presentata dal ricorrente mediante il secondo motivo di ricorso è parimenti infondata.
8.1. Giova preliminarmente rilevare che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di natura contrattuale e, pertanto, “... ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2023, n. 1276; Cons Stato, sez. IV, 24 maggio 2018, n. 3104, che richiama sul punto Cass. civ., sez. Lav., 15 giugno 2017, n. 14865, e Cass, civ., sez. III, 23 maggio 2011, n. 11290).
L’azione risarcitoria ex art. 2087 c.c., ove proposta, implica quindi che il presunto danneggiato fornisca innanzitutto la prova dell'esistenza di tale danno, come pure della nocività dell'ambiente di lavoro, nonché del nesso tra l'uno e l'altro elemento.
Ciò posto, nella fattispecie in esame la parte ricorrente si è limitata a richiedere il risarcimento del danno ex art. 2087 c.c., presentando una domanda generica priva di qualsivoglia appiglio probatorio volto a contestualizzare e giustificare la propria domanda risarcitoria, la quale, pertanto, deve essere disattesa.
9. Si ritiene, in ultimo, di non dover dar seguito alle ulteriori richieste istruttorie presentate dalla parte ricorrente, in quanto non utili ai fini del decidere.
10. Il ricorso, in definitiva, previa estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio, per tutto quanto sopra esposto e considerato deve essere rigettato.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti delle Amministrazioni resistenti, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA NT, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
AN CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CH | RA NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.