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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/11/2025, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, II sezione civile, in composizione monocratica, dott.
CR TT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 656 /2023 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICI SIMONE del Foro di Parte_1
Lucca ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Viareggio Via Virgilio n.162;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria in via degli Arazzieri n. 4 ;
-RESISTENTE –
-
Oggetto: OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE
Conclusioni: come alle note depositate per l'udienza dl 17.11.25
Con ricorso del 16 novembre 2023, impugnava l'ordinanza ingiunzione Parte_2 emessa in data 7/12/22 dal collegio regionale di garanzia elettorale per la violazione dell'articolo 15, numero otto, legge n. 515/93.
A fondamento del ricorso esponeva che gli era stato ingiunto il pagamento di €
25.822,84 per il mancato deposito della dichiarazione di rendiconto nei termini previsti dalla legge n. 515 /93.
Rilevava come il collegio regionale di garanzia elettorale avrebbero erroneamente valutato i fatti in quanto il signor non aveva sostenuto spese elettorali ed in Pt_2 ragione di ciò aveva predisposto la relativa documentazione di cui aveva incaricato dell'invio la segretaria del partito nelle cui liste era iscritto. Deduceva che a seguito della diffida del 23/7/2022, contattata la signora Per_1 segretaria del partito la stessa inviava la rendicontazione richiesta all'indirizzo email indicato nella diffida.
In ragione di ciò evidenziava l'illegittimità della ingiunzione, deducendo che l'incolpevole errore di fatto che ex articolo 3 l. 689/1981 implicherebbe il venir meno la responsabilità del ricorrente.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, in data 13/2/2023 si costituiva il collegio regionale di garanzia elettorale il quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa pretesa di cui chiedeva il rigetto con conferma dell'ordinanza impugnata.
Rilevava in particolare che la dichiarazione sarebbe stata inviata a un indirizzo mail erroneo ( in quanto diverso dall'indirizzo PEC indicato Email_1 nella diffida nonché dall'indirizzo alternativo, ivi segnalato ( Email_2
.
[...]
In ragione di ciò riteneva pienamente legittimo l'accertamento della violazione connessa all'oggettivo mancato deposito, risultando irrilevante la buona fede del ricorrente.
La causa istruita mediante prove documentali e testimoniali, è stata assegnata alla scrivente per la discussione per l'udienza del 17.11.25, sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter cpc
***
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
La diffida di cui alla L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, comma 8 – in base alla quale il Collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale – assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e, nel contempo, di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio;
ne consegue che, in siffatto contesto, è superfluo l'invio di un'ulteriore diffida prima della concreta irrogazione della sanzione amministrativa, essendo l'interessato già
a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura (Cass.
01/04/2008 n. 8443; Cass. 17/03/2008 n. 7138).
La dichiarazione inerente le spese sostenute, come sostenuto dalla costante giurisprudenza, deve essere inviata anche da coloro che non hanno sostenuto spese, in quanto mira a garantire la trasparenza delle fonti di finanziamento (cfr. ex plurimis Cass. m. 27148/2024).
L'omessa trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute ed alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, integra una violazione amministrativa e per essere sanzionabile deve presentare tutti i caratteri dell'illecito amministrativo e, dunque, non solo l'elemento oggettivo ma altresì l'elemento soggettivo del dolo o della colpa ex art. 3 legge n. 689/1981.
In base all'art. 3 comma 1 della Legge 24.11.1981 n. 689 è sufficiente la semplice colpa ad integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, con la conseguenza, prevista espressamente al comma successivo, che l'eventuale errore sul fatto esclude la responsabilità solo quando esso non sia determinato da colpa.
L'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass 12629/2019).
In materia, condivide il giudicante l'orientamento della suprema corte secondo cui
“In tema di violazioni amministrative, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito,
è sufficiente la semplice colpa ciò determina che l'errore sulla liceità della condotta, comunemente indicato come "buona fede", può escludere la responsabilità amministrativa solo se risulta inevitabile, risulta necessario un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, che sia in grado di generare in lui la convinzione della liceità della condotta. Inoltre, l'autore deve aver fatto tutto il possibile per osservare la legge e non deve essergli imputabile alcun rimprovero, in modo che
l'errore sia incolpevole e non prevenibile con l'ordinaria diligenza” (cass. n.
8588/2024).
Applicando le coordinate di diritto sopra espresse alla fattispecie oggetto di causa si evidenzia preliminarmente come l'istruttoria orale espletata sia irrilevante ai fini del decidere, considerato che – a prescindere dalla delega ad un terzo soggetto per espletare l'adempimento richiesto – era onere del accertarsi del corretto invio Pt_2 della documentazione richiesta, specie considerando che la diffida gli era stata notificata a seguito del mancato invio della prima comunicazione, incombente che il ricorrente ha dichiarato di aver già demandato alla signora D'altronde nel Pt_3 testo stesso della diffida è espressamente indicata la necessità di accertarsi dell'avvenuta ricezione della dichiarazione da parte della segreteria. In ragione di ciò appare evidente come l'errore sarebbe stato prevenibile con l'ordinaria diligenza, in quanto era onere del accertarsi del corretto invio della documentazione, Pt_2 eventualmente anche contattando la segreteria della commissione di garanzia, come indicato nella diffida, o chiedendo alla signora cui aveva demandato Pt_3 la trasmissione della documentazione, di accertarsi dell'effettiva ricezione di quanto richiesto dalla commissione di garanzia.
In mancanza di ciò si ritiene integrato anche l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato, in quanto l'omesso invio della dichiarazione non può ritenersi conseguenza di un errore incolpevole, bensì di un errore evitabile con l'ordinaria diligenza.
Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, assorbiti gli ulteriori profili controversi in causa, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto della natura e dell'oggetto del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione, conferma l'ordinanza di pagamento impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si quantificano in € Parte_4
2.540,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Firenze il 22.11.2025
Il giudice
Dott.ssa CR TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, II sezione civile, in composizione monocratica, dott.
CR TT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 656 /2023 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICI SIMONE del Foro di Parte_1
Lucca ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Viareggio Via Virgilio n.162;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria in via degli Arazzieri n. 4 ;
-RESISTENTE –
-
Oggetto: OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE
Conclusioni: come alle note depositate per l'udienza dl 17.11.25
Con ricorso del 16 novembre 2023, impugnava l'ordinanza ingiunzione Parte_2 emessa in data 7/12/22 dal collegio regionale di garanzia elettorale per la violazione dell'articolo 15, numero otto, legge n. 515/93.
A fondamento del ricorso esponeva che gli era stato ingiunto il pagamento di €
25.822,84 per il mancato deposito della dichiarazione di rendiconto nei termini previsti dalla legge n. 515 /93.
Rilevava come il collegio regionale di garanzia elettorale avrebbero erroneamente valutato i fatti in quanto il signor non aveva sostenuto spese elettorali ed in Pt_2 ragione di ciò aveva predisposto la relativa documentazione di cui aveva incaricato dell'invio la segretaria del partito nelle cui liste era iscritto. Deduceva che a seguito della diffida del 23/7/2022, contattata la signora Per_1 segretaria del partito la stessa inviava la rendicontazione richiesta all'indirizzo email indicato nella diffida.
In ragione di ciò evidenziava l'illegittimità della ingiunzione, deducendo che l'incolpevole errore di fatto che ex articolo 3 l. 689/1981 implicherebbe il venir meno la responsabilità del ricorrente.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, in data 13/2/2023 si costituiva il collegio regionale di garanzia elettorale il quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa pretesa di cui chiedeva il rigetto con conferma dell'ordinanza impugnata.
Rilevava in particolare che la dichiarazione sarebbe stata inviata a un indirizzo mail erroneo ( in quanto diverso dall'indirizzo PEC indicato Email_1 nella diffida nonché dall'indirizzo alternativo, ivi segnalato ( Email_2
.
[...]
In ragione di ciò riteneva pienamente legittimo l'accertamento della violazione connessa all'oggettivo mancato deposito, risultando irrilevante la buona fede del ricorrente.
La causa istruita mediante prove documentali e testimoniali, è stata assegnata alla scrivente per la discussione per l'udienza del 17.11.25, sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter cpc
***
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
La diffida di cui alla L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, comma 8 – in base alla quale il Collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale – assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e, nel contempo, di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio;
ne consegue che, in siffatto contesto, è superfluo l'invio di un'ulteriore diffida prima della concreta irrogazione della sanzione amministrativa, essendo l'interessato già
a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura (Cass.
01/04/2008 n. 8443; Cass. 17/03/2008 n. 7138).
La dichiarazione inerente le spese sostenute, come sostenuto dalla costante giurisprudenza, deve essere inviata anche da coloro che non hanno sostenuto spese, in quanto mira a garantire la trasparenza delle fonti di finanziamento (cfr. ex plurimis Cass. m. 27148/2024).
L'omessa trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute ed alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, integra una violazione amministrativa e per essere sanzionabile deve presentare tutti i caratteri dell'illecito amministrativo e, dunque, non solo l'elemento oggettivo ma altresì l'elemento soggettivo del dolo o della colpa ex art. 3 legge n. 689/1981.
In base all'art. 3 comma 1 della Legge 24.11.1981 n. 689 è sufficiente la semplice colpa ad integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, con la conseguenza, prevista espressamente al comma successivo, che l'eventuale errore sul fatto esclude la responsabilità solo quando esso non sia determinato da colpa.
L'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass 12629/2019).
In materia, condivide il giudicante l'orientamento della suprema corte secondo cui
“In tema di violazioni amministrative, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito,
è sufficiente la semplice colpa ciò determina che l'errore sulla liceità della condotta, comunemente indicato come "buona fede", può escludere la responsabilità amministrativa solo se risulta inevitabile, risulta necessario un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, che sia in grado di generare in lui la convinzione della liceità della condotta. Inoltre, l'autore deve aver fatto tutto il possibile per osservare la legge e non deve essergli imputabile alcun rimprovero, in modo che
l'errore sia incolpevole e non prevenibile con l'ordinaria diligenza” (cass. n.
8588/2024).
Applicando le coordinate di diritto sopra espresse alla fattispecie oggetto di causa si evidenzia preliminarmente come l'istruttoria orale espletata sia irrilevante ai fini del decidere, considerato che – a prescindere dalla delega ad un terzo soggetto per espletare l'adempimento richiesto – era onere del accertarsi del corretto invio Pt_2 della documentazione richiesta, specie considerando che la diffida gli era stata notificata a seguito del mancato invio della prima comunicazione, incombente che il ricorrente ha dichiarato di aver già demandato alla signora D'altronde nel Pt_3 testo stesso della diffida è espressamente indicata la necessità di accertarsi dell'avvenuta ricezione della dichiarazione da parte della segreteria. In ragione di ciò appare evidente come l'errore sarebbe stato prevenibile con l'ordinaria diligenza, in quanto era onere del accertarsi del corretto invio della documentazione, Pt_2 eventualmente anche contattando la segreteria della commissione di garanzia, come indicato nella diffida, o chiedendo alla signora cui aveva demandato Pt_3 la trasmissione della documentazione, di accertarsi dell'effettiva ricezione di quanto richiesto dalla commissione di garanzia.
In mancanza di ciò si ritiene integrato anche l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato, in quanto l'omesso invio della dichiarazione non può ritenersi conseguenza di un errore incolpevole, bensì di un errore evitabile con l'ordinaria diligenza.
Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, assorbiti gli ulteriori profili controversi in causa, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto della natura e dell'oggetto del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione, conferma l'ordinanza di pagamento impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si quantificano in € Parte_4
2.540,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Firenze il 22.11.2025
Il giudice
Dott.ssa CR TT