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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1799/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3211/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo P.E.C. all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e alla Direzione Provinciale di
Palermo dell'Agenzia delle Entrate l'8.5.2025, nonchè depositato in segreteria tramite il S.I.Gi.T. il 15.5.2025,
Ricorrente_1, con il patrocinio degli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, del complessivo importo di € 19.429,10 notificatagli il
29.4.2025 dall'agente della riscossione e relativa ai debiti fiscali nascenti da tre cartelle di pagamento, ivi indicate, che detto agente assume notificate rispettivamente il 15.10.2014, il 28.10.2016 ed il 14.12.2016.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio in data 1.7.2025, depositando controdeduzioni corredate da documenti;
ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita.
Parte ricorrente ha prodotto memorie illustrative.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si eccepisce «nullità, illegittimità e/o infondatezza della intimazione di pagamento [...] per carenza di esecutività dei ruoli presupposti alla intimazione di pagamento ed alle cartelle di pagamento in essa indicate» in conseguenza dell'omessa sottoscrizione degli stessi ruoli;
a sostegno della doglianza, si richiama l'art. 12 Dpr 602/1973, il cui 4° comma dispone quanto segue: «Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo».
L'eccezione va respinta. Va, infatti, richiamata Cass. 25761/2018 (poi confermata da Cass. 19405/2021), la cui motivazione si attaglia pienamente alla fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte: «Parte ricorrente non considera, infatti, che, secondo il costante insegnamento di questa Corte – cui ancora una volta si intende dare continuità in questa sede – il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, per la quale ultima neppure è prescritta la sottoscrizione del titolare dell'ufficio (cfr. infra. Sul punto, ex multis, Cass. n. 26053/2015, Cass. n. 6199/2015 e Cass. n. 6610/2013), costituendo ius receptum il principio per cui la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto “quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge” (cfr. Cass. n. 19761/2016, in motivazione. In senso conforme cfr., anche, Cass. n. 4555/2015, Cass. n. 25773/2014, Cass. n. 1425/2013, Cass. n. 11458/2012,
Cass. n. 13461/2012, Cass. n. 6616/2011, Cass. n. 4283/2010, Cass. n. 4757/2009, Cass. n. 14894/2008,
Cass. n. 4923/2007, Cass. n. 9779/2003, Cass. n. 2390/2000, nonché Corte Cost. n. 117/2000).
A quanto detto deve inoltre aggiungersi (sulla scia di Cass. n. 19761/2016) che l'art. 12 del Dpr n. 602 del
1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi di mancata sottoscrizione del ruolo;
sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova dell'insussistenza del potere e/o della provenienza a carico del contribuente (Cass. n.
24322/2014): il quale ultimo, peraltro, non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti (Cass. n. 6616/2011), tenuto conto anche della “natura vincolata” degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella di pagamento, che non presentano in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, con conseguente applicazione, nei loro confronti, del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della I. n. 241 del 1990 (che impedisce l'annullamento del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Sul punto cfr. anche Cass. n. 2365/2013)».
Con il secondo motivo il ricorrente deduce «nullità, illegittimità e/o infondatezza della intimazione di pagamento [per] mancata notificazione delle cartelle di pagamento presupposte».
Anche questa doglianza va respinta, all'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, dalla quale risulta che:
-la cartella n. 29620140014732264/000 è stata notificata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., alla Indirizzo_1
, in data 15/10/2014 mediante consegna al portiere dello stabile, sig. Nominativo_1, addetto alla ricezione degli atti e che ha sottoscritto l'atto. Il contribuente è stato informato della consegna dell'atto mediante invio di comunicazione a mezzo raccomandata semplice;
-la cartella di pagamento n. 29620160015613609/000 è stata notificata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., alla
Indirizzo_1, in data 28/10/2016 mediante consegna al portiere dello stabile, sig. Nominativo_1, addetto alla ricezione degli atti e che ha sottoscritto l'atto. Il contribuente è stato informato della consegna dell'atto mediante invio di comunicazione a mezzo raccomandata semplice;
-la cartella di pagamento n. 29620160079766625/000 è stata notificata, alla Indirizzo_2, in data 14/12/2016, mediante consegna nelle mani proprie del ricorrente, che ha sottoscritto l'atto.
Risulta, poi, che: - il ricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata, ai sensi del D.L.148/2017, avente ad oggetto anche le predette cartelle di pagamento;
- l'Agente della riscossione, in merito alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata dal contribuente in data 29/04/2019, comunicava allo stesso (con documento n. 29690201900103132000) il debito da pagare pari ad € 61.251,78, inclusivo anche dei debiti portati dalle contestate cartelle di pagamento, ai fini IRPEF e Tassa Auto, anni di imposta 2010, 2011 e 2012.
Ed ancora risulta che l'Agente della Riscossione, in data 03/04/2023 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 29620229021353007000, dall'importo complessivo pari ad € 71.555,31, contenente tra le altre, le cartelle di pagamento nn. 29620160015613609/000 e 29620160079766625/000 e successivamente in data
25/02/2025 la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500011673000 sempre per le stesse cartelle.
Le superiori vicende smentiscono l'assunto che il ricorrente abbia preso conoscenza per la prima volta del debito tributario con la notifica dell'intimazione di pagamento odiernamente impugnata.
Con il terzo motivo si deduce «nullità/illegittimità della intimazione di pagamento» per intervenuta estinzione del diritto di esigere il quantum richiesto in conseguenza di prescrizione e decadenza.
Il motivo va respinto giacchè le cartelle, come detto, sono contenute in atti interruttivi, dalla cui notifica è ricominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione.
Con il quarto motivo si eccepisce «nullità, illegittimità e/o infondatezza della intimazione di pagamento, per vizio di motivazione e di procedimento».
La doglianza è infondata.
Si osserva sul punto che l'atto impugnato appartiene al novero di quelli c.d. "a contenuto vincolato" ed è nella fattispecie redatto in piena conformità alle prescrizioni dell'art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, il quale rinvia al modello approvato con provvedimento n. 22585/2015 del 17.2.2015 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che richiede unicamente, sul frontespizio dell'avviso, "un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall'Agente della riscossione gli elementi identificativi della cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso".
Tra l'altro, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'onere di motivazione degli atti tributari è soddisfatto allorquando essi consentono al contribuente di conoscere la pretesa impositiva in misura sufficiente a consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur.
Nel caso di specie la stessa proposizione del ricorso dimostra empiricamente come il requisito sia stato soddisfatto.
Peraltro, manifestamente ultronei sono i rilievi rivolti alle cartelle di pagamento, compreso quello concernente la presunta violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, dai quali il contribuente è decaduto per non aver tempestivamente impugnato le cartelle medesime nel termine previsto dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992.
Con il quinto motivo si eccepisce «nullità, illegittimità e/o infondatezza della intimazione di pagamento, per
[...] intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni».
Neanche questa doglianza merita accoglimento in presenza degli atti interruttivi sopra richiamati.
Non può trovare accoglimento neppure il sesto motivo di ricorso, intitolato "Nullità della intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti", atteso che detta intimazione non porta interessi diversi da quelli già liquidati in seno alle cartelle di pagamento che essa richiama. Anche in questo caso è evidente che il rilievo avrebbe dovuto essere svolto con l'impugnazione di questi atti e non adesso, e ciò senza neppure dire che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in presenza di un criterio legale di liquidazione sia degli interessi sia dei compensi di riscossione, questo genere di questioni può essere scrutinato solo ove il ricorrente dimostri in concreto, attraverso un'attendibile perizia contabile, che l'ente impositore o l'agente della riscossione abbiano effettivamente compiuto degli errori materiali nel calcolo e non quando la contestazione sia assolutamente generica, come nella fattispecie.
Anche per il settimo motivo vale quanto già sopra spiegato circa il fatto che l'intimazione impugnata non irroga alcuna sanzione e che l'eventuale irrogazione evincibile dalle cartelle di pagamento che essa richiama, non impugnate, non può ormai esser più contestata.
L'ottavo motivo è così intitolato: «Nullità, illegittimità e/o infondatezza della intimazione di pagamento, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000: mancata allegazione degli atti richiamati
».
L'eccezione è infondata: il 1° comma del richiamato art. 7, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, così ammettendo la motivazione per relationem nei casi in cui al medesimo contribuente siano già stati notificati, com'è avvenuto nel caso in esame, gli atti richiamati in un provvedimento successivo (Cass. 29968/2019, che cita Cass.
15327/2014; si vedano anche Cass. 21119/2011, 2614/2016 e 30560/2017).
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
Le peculiarità della controversia e le questioni interpretative inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1799/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013201292000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3211/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo P.E.C. all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e alla Direzione Provinciale di
Palermo dell'Agenzia delle Entrate l'8.5.2025, nonchè depositato in segreteria tramite il S.I.Gi.T. il 15.5.2025,
Ricorrente_1, con il patrocinio degli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, del complessivo importo di € 19.429,10 notificatagli il
29.4.2025 dall'agente della riscossione e relativa ai debiti fiscali nascenti da tre cartelle di pagamento, ivi indicate, che detto agente assume notificate rispettivamente il 15.10.2014, il 28.10.2016 ed il 14.12.2016.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio in data 1.7.2025, depositando controdeduzioni corredate da documenti;
ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita.
Parte ricorrente ha prodotto memorie illustrative.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si eccepisce «nullità, illegittimità e/o infondatezza della intimazione di pagamento [...] per carenza di esecutività dei ruoli presupposti alla intimazione di pagamento ed alle cartelle di pagamento in essa indicate» in conseguenza dell'omessa sottoscrizione degli stessi ruoli;
a sostegno della doglianza, si richiama l'art. 12 Dpr 602/1973, il cui 4° comma dispone quanto segue: «Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo».
L'eccezione va respinta. Va, infatti, richiamata Cass. 25761/2018 (poi confermata da Cass. 19405/2021), la cui motivazione si attaglia pienamente alla fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte: «Parte ricorrente non considera, infatti, che, secondo il costante insegnamento di questa Corte – cui ancora una volta si intende dare continuità in questa sede – il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, per la quale ultima neppure è prescritta la sottoscrizione del titolare dell'ufficio (cfr. infra. Sul punto, ex multis, Cass. n. 26053/2015, Cass. n. 6199/2015 e Cass. n. 6610/2013), costituendo ius receptum il principio per cui la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto “quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge” (cfr. Cass. n. 19761/2016, in motivazione. In senso conforme cfr., anche, Cass. n. 4555/2015, Cass. n. 25773/2014, Cass. n. 1425/2013, Cass. n. 11458/2012,
Cass. n. 13461/2012, Cass. n. 6616/2011, Cass. n. 4283/2010, Cass. n. 4757/2009, Cass. n. 14894/2008,
Cass. n. 4923/2007, Cass. n. 9779/2003, Cass. n. 2390/2000, nonché Corte Cost. n. 117/2000).
A quanto detto deve inoltre aggiungersi (sulla scia di Cass. n. 19761/2016) che l'art. 12 del Dpr n. 602 del
1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi di mancata sottoscrizione del ruolo;
sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova dell'insussistenza del potere e/o della provenienza a carico del contribuente (Cass. n.
24322/2014): il quale ultimo, peraltro, non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti (Cass. n. 6616/2011), tenuto conto anche della “natura vincolata” degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella di pagamento, che non presentano in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, con conseguente applicazione, nei loro confronti, del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della I. n. 241 del 1990 (che impedisce l'annullamento del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Sul punto cfr. anche Cass. n. 2365/2013)».
Con il secondo motivo il ricorrente deduce «nullità, illegittimità e/o infondatezza della intimazione di pagamento [per] mancata notificazione delle cartelle di pagamento presupposte».
Anche questa doglianza va respinta, all'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, dalla quale risulta che:
-la cartella n. 29620140014732264/000 è stata notificata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., alla Indirizzo_1
, in data 15/10/2014 mediante consegna al portiere dello stabile, sig. Nominativo_1, addetto alla ricezione degli atti e che ha sottoscritto l'atto. Il contribuente è stato informato della consegna dell'atto mediante invio di comunicazione a mezzo raccomandata semplice;
-la cartella di pagamento n. 29620160015613609/000 è stata notificata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., alla
Indirizzo_1, in data 28/10/2016 mediante consegna al portiere dello stabile, sig. Nominativo_1, addetto alla ricezione degli atti e che ha sottoscritto l'atto. Il contribuente è stato informato della consegna dell'atto mediante invio di comunicazione a mezzo raccomandata semplice;
-la cartella di pagamento n. 29620160079766625/000 è stata notificata, alla Indirizzo_2, in data 14/12/2016, mediante consegna nelle mani proprie del ricorrente, che ha sottoscritto l'atto.
Risulta, poi, che: - il ricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata, ai sensi del D.L.148/2017, avente ad oggetto anche le predette cartelle di pagamento;
- l'Agente della riscossione, in merito alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata dal contribuente in data 29/04/2019, comunicava allo stesso (con documento n. 29690201900103132000) il debito da pagare pari ad € 61.251,78, inclusivo anche dei debiti portati dalle contestate cartelle di pagamento, ai fini IRPEF e Tassa Auto, anni di imposta 2010, 2011 e 2012.
Ed ancora risulta che l'Agente della Riscossione, in data 03/04/2023 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 29620229021353007000, dall'importo complessivo pari ad € 71.555,31, contenente tra le altre, le cartelle di pagamento nn. 29620160015613609/000 e 29620160079766625/000 e successivamente in data
25/02/2025 la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500011673000 sempre per le stesse cartelle.
Le superiori vicende smentiscono l'assunto che il ricorrente abbia preso conoscenza per la prima volta del debito tributario con la notifica dell'intimazione di pagamento odiernamente impugnata.
Con il terzo motivo si deduce «nullità/illegittimità della intimazione di pagamento» per intervenuta estinzione del diritto di esigere il quantum richiesto in conseguenza di prescrizione e decadenza.
Il motivo va respinto giacchè le cartelle, come detto, sono contenute in atti interruttivi, dalla cui notifica è ricominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione.
Con il quarto motivo si eccepisce «nullità, illegittimità e/o infondatezza della intimazione di pagamento, per vizio di motivazione e di procedimento».
La doglianza è infondata.
Si osserva sul punto che l'atto impugnato appartiene al novero di quelli c.d. "a contenuto vincolato" ed è nella fattispecie redatto in piena conformità alle prescrizioni dell'art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, il quale rinvia al modello approvato con provvedimento n. 22585/2015 del 17.2.2015 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che richiede unicamente, sul frontespizio dell'avviso, "un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall'Agente della riscossione gli elementi identificativi della cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso".
Tra l'altro, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'onere di motivazione degli atti tributari è soddisfatto allorquando essi consentono al contribuente di conoscere la pretesa impositiva in misura sufficiente a consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur.
Nel caso di specie la stessa proposizione del ricorso dimostra empiricamente come il requisito sia stato soddisfatto.
Peraltro, manifestamente ultronei sono i rilievi rivolti alle cartelle di pagamento, compreso quello concernente la presunta violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, dai quali il contribuente è decaduto per non aver tempestivamente impugnato le cartelle medesime nel termine previsto dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992.
Con il quinto motivo si eccepisce «nullità, illegittimità e/o infondatezza della intimazione di pagamento, per
[...] intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni».
Neanche questa doglianza merita accoglimento in presenza degli atti interruttivi sopra richiamati.
Non può trovare accoglimento neppure il sesto motivo di ricorso, intitolato "Nullità della intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti", atteso che detta intimazione non porta interessi diversi da quelli già liquidati in seno alle cartelle di pagamento che essa richiama. Anche in questo caso è evidente che il rilievo avrebbe dovuto essere svolto con l'impugnazione di questi atti e non adesso, e ciò senza neppure dire che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in presenza di un criterio legale di liquidazione sia degli interessi sia dei compensi di riscossione, questo genere di questioni può essere scrutinato solo ove il ricorrente dimostri in concreto, attraverso un'attendibile perizia contabile, che l'ente impositore o l'agente della riscossione abbiano effettivamente compiuto degli errori materiali nel calcolo e non quando la contestazione sia assolutamente generica, come nella fattispecie.
Anche per il settimo motivo vale quanto già sopra spiegato circa il fatto che l'intimazione impugnata non irroga alcuna sanzione e che l'eventuale irrogazione evincibile dalle cartelle di pagamento che essa richiama, non impugnate, non può ormai esser più contestata.
L'ottavo motivo è così intitolato: «Nullità, illegittimità e/o infondatezza della intimazione di pagamento, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000: mancata allegazione degli atti richiamati
».
L'eccezione è infondata: il 1° comma del richiamato art. 7, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, così ammettendo la motivazione per relationem nei casi in cui al medesimo contribuente siano già stati notificati, com'è avvenuto nel caso in esame, gli atti richiamati in un provvedimento successivo (Cass. 29968/2019, che cita Cass.
15327/2014; si vedano anche Cass. 21119/2011, 2614/2016 e 30560/2017).
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
Le peculiarità della controversia e le questioni interpretative inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.