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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9890 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9977/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giancarlo
Mansi, presso il cui studio in Ischia (NA) alla Via Leonardo Mazzella n. 198 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
[...]
Controparte_1
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Ischia, opposizione ex art. 615 CP_1
c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 071/2020/0028997475/000 dell'importo di €
960,35, notificatagli dall' in data 29.10.2021, emessa a Controparte_2 fronte del mancato pagamento di un verbale di accertamento di violazione al Codice della
Strada elevato dalla nell'anno 2016. Controparte_1
Chiedeva l'annullamento della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione quinquennale successiva dei titoli esecutivi, maturata alla data di notifica della suddetta cartella di pagamento.
Eccepiva, altresì, la nullità/inesistenza formale della notificazione della cartella impugnata per violazione dell'art. 148 c.p.c.
Si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità della Controparte_2 opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
1 Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, tenuto conto dell'intervenuta valida notificazione della cartella di pagamento, con esclusione del maturarsi della prescrizione.
La non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 234/2023, pubblicata in data 6.3.2023, il Giudice di Pace di Ischia qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., mediante la quale l'opponente aveva agito al fine di far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
A tal fine, richiamava la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
22080/2017 e della Corte di Cassazione n. 9498/2002.
Nel merito, accoglieva l'opposizione ed annullava la cartella di pagamento n.
071/2020/0028997475/000, per intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, maturata dalla data di contestazione del sotteso verbale di contravvenzione avvenuta il 25.5.2016 (come da dettaglio degli addebiti) alla data di notifica della cartella di pagamento opposta, ovvero il 29.10.2021, attesa l'assenza di validi atti interruttivi, e condannava l' e la in solido tra Controparte_2 Controparte_1 loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 761,00, di cui € 50.00 per spese ed € 711,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con attribuzione al procuratore dell'opponente dichiaratosi anticipatario.
L nell'appellare la predetta sentenza ha reiterato le Controparte_2 medesime contestazioni già sollevate in primo grado, eccependo, in particolare,
l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Al riguardo, ha richiamato le intervenute disposizioni normative di cui al Decreto n.
146/2021 che ha introdotto il comma 4bis dell'articolo 12 del Dpr n. 602/1973, che ha limitato la proponibilità delle azioni di impugnazione dell'estratto di ruolo, in relazione alla sussistenza dell'interesse ad agire, alle sole ipotesi previste dalla legge, in combinato disposto con la successiva sentenza con la quale le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno stabilito che il predetto decreto sia da ritenere applicabile anche ai giudizi pendenti (Cass. SS.UU. n. 26283/22).
Ha, quindi, dedotto che il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avverso un mero accertamento negativo del credito per carenza di interesse ad agire. E ciò anche considerato, da un lato, che l' non Controparte_3 aveva posto in essere alcuna minaccia esecutiva concreta ed attuale in danno del
2 contribuente, tale da giustificarne l'impugnazione diretta, e dall'altro, che l'appellato non aveva provato di aver subito alcuno specifico pregiudizio che lo potesse legittimare ad impugnare l'estratto di ruolo.
L ha, inoltre, impugnato la sentenza di primo grado Parte_1 con riferimento alla liquidazione delle spese di lite in violazione dei parametri vigenti e con errata individuazione dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
Ha, dunque, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, e la non CP_1 Controparte_1 si sono costituiti in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione, attesa la rinuncia della parte costituita ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato solo in parte e, pertanto, va accolto nei limiti della seguente motivazione.
Va, preliminarmente, rilevato che la domanda avanzata in primo grado non ha avuto ad oggetto un'opposizione avverso l'estratto di ruolo, come erroneamente rappresentato da parte appellante.
Dall'atto introduttivo emerge, invero, che ha affermato di aver ricevuto, CP_1 in data 8.11.2021, la notifica della cartella di pagamento n. 071/2020/0028997475/000, da parte di e che la ha impugnata mediante Controparte_2 opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
L'opponente ha, altresì, eccepito la nullità/inesistenza della notificazione della cartella impugnata, per violazione dell'art. 148 c.p.c.
Tanto premesso deve, quindi, condividersi la qualificazione della domanda del Giudice di Pace come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
A fronte di tale qualificazione, deve poi, essere rigettato il primo motivo di appello, avente ad oggetto l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., fondato sull'erronea interpretazione della domanda come impugnazione dell'estratto di ruolo.
Va, a questo punto, al contrario, accolto il motivo di appello attinente alla sproporzionata condanna alle spese disposta dal Giudice di Pace che, a fronte di una causa dal valore inferiore ad € 1.100,00, ha condannato il Concessionario e l'Ente impositore, in solido, al pagamento di complessivi euro 761,00, di cui € 50.00 per spese ed € 711,00, per
3 compensi di avvocato, superando persino i parametri massimi previsti dallo scaglione di riferimento.
A ciò si aggiunga che il giudice di prime cure, nel quantificare le spese di lite, non ha espressamente motivato o indicato le ragioni per cui si sia discostato, in eccesso, dai valori medi e addirittura massimi previsti dallo scaglione di riferimento.
Sul punto, con Ordinanza n. 8146 del 23.4.2020, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: “Non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (art.
24 della legge n. 794 del 1942; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente d.m. n. 140 del 2012), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal d.m. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale. Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al d.m. n.
55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso;
scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'art. 2233, comma secondo, cod. civ., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass. n. 24492/2016 e
Cass. n. 20790/2017)”.
Ai fini della quantificazione delle spese va, inoltre, rilevato che nel giudizio di primo grado non vi è stata alcuna attività istruttoria che non avrebbe, quindi, dovuto essere liquidata.
Tanto premesso, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nella parte in cui ha disposto in ordine alle spese di lite.
Pertanto, tenuto conto del valore della controversia (€ 960,35, scaglione di riferimento fino ad euro1.100,00), i compensi per il primo grado di giudizio devono essere liquidati in € 278,00 (valori medi senza fase istruttoria/trattazione), per compensi professionali, in euro 43,00 a titolo di contributo unificato. A questi vanno aggiunti Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15% e ne va disposta l'attribuzione in favore dell'avv.to
SE CO, al quale erano state già distratte le spese di giudizio.
4 Il parziale accoglimento dell'appello, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese della presente fase di giudizio, anche in considerazione della contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP_1 Controparte_1
Ischia n. 234/2023, così provvede: a) dichiara la contumacia di e della CP_1 Controparte_1
b) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' e la Parte_1 CP_1 al pagamento, in solido, delle spese di lite del primo grado di giudizio che
[...] liquida in complessivi € 321,00, di cui € 278,00 per compensi professionali ed €
43,00 a titolo di contributo unificato, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to SE
CO, dichiaratosi antistatario;
c) conferma per il resto;
d) compensa le spese di lite della presente fase del giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 30.10.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9977/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giancarlo
Mansi, presso il cui studio in Ischia (NA) alla Via Leonardo Mazzella n. 198 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
[...]
Controparte_1
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Ischia, opposizione ex art. 615 CP_1
c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 071/2020/0028997475/000 dell'importo di €
960,35, notificatagli dall' in data 29.10.2021, emessa a Controparte_2 fronte del mancato pagamento di un verbale di accertamento di violazione al Codice della
Strada elevato dalla nell'anno 2016. Controparte_1
Chiedeva l'annullamento della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione quinquennale successiva dei titoli esecutivi, maturata alla data di notifica della suddetta cartella di pagamento.
Eccepiva, altresì, la nullità/inesistenza formale della notificazione della cartella impugnata per violazione dell'art. 148 c.p.c.
Si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità della Controparte_2 opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
1 Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, tenuto conto dell'intervenuta valida notificazione della cartella di pagamento, con esclusione del maturarsi della prescrizione.
La non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 234/2023, pubblicata in data 6.3.2023, il Giudice di Pace di Ischia qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., mediante la quale l'opponente aveva agito al fine di far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
A tal fine, richiamava la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
22080/2017 e della Corte di Cassazione n. 9498/2002.
Nel merito, accoglieva l'opposizione ed annullava la cartella di pagamento n.
071/2020/0028997475/000, per intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, maturata dalla data di contestazione del sotteso verbale di contravvenzione avvenuta il 25.5.2016 (come da dettaglio degli addebiti) alla data di notifica della cartella di pagamento opposta, ovvero il 29.10.2021, attesa l'assenza di validi atti interruttivi, e condannava l' e la in solido tra Controparte_2 Controparte_1 loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 761,00, di cui € 50.00 per spese ed € 711,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con attribuzione al procuratore dell'opponente dichiaratosi anticipatario.
L nell'appellare la predetta sentenza ha reiterato le Controparte_2 medesime contestazioni già sollevate in primo grado, eccependo, in particolare,
l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Al riguardo, ha richiamato le intervenute disposizioni normative di cui al Decreto n.
146/2021 che ha introdotto il comma 4bis dell'articolo 12 del Dpr n. 602/1973, che ha limitato la proponibilità delle azioni di impugnazione dell'estratto di ruolo, in relazione alla sussistenza dell'interesse ad agire, alle sole ipotesi previste dalla legge, in combinato disposto con la successiva sentenza con la quale le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno stabilito che il predetto decreto sia da ritenere applicabile anche ai giudizi pendenti (Cass. SS.UU. n. 26283/22).
Ha, quindi, dedotto che il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avverso un mero accertamento negativo del credito per carenza di interesse ad agire. E ciò anche considerato, da un lato, che l' non Controparte_3 aveva posto in essere alcuna minaccia esecutiva concreta ed attuale in danno del
2 contribuente, tale da giustificarne l'impugnazione diretta, e dall'altro, che l'appellato non aveva provato di aver subito alcuno specifico pregiudizio che lo potesse legittimare ad impugnare l'estratto di ruolo.
L ha, inoltre, impugnato la sentenza di primo grado Parte_1 con riferimento alla liquidazione delle spese di lite in violazione dei parametri vigenti e con errata individuazione dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
Ha, dunque, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, e la non CP_1 Controparte_1 si sono costituiti in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione, attesa la rinuncia della parte costituita ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato solo in parte e, pertanto, va accolto nei limiti della seguente motivazione.
Va, preliminarmente, rilevato che la domanda avanzata in primo grado non ha avuto ad oggetto un'opposizione avverso l'estratto di ruolo, come erroneamente rappresentato da parte appellante.
Dall'atto introduttivo emerge, invero, che ha affermato di aver ricevuto, CP_1 in data 8.11.2021, la notifica della cartella di pagamento n. 071/2020/0028997475/000, da parte di e che la ha impugnata mediante Controparte_2 opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
L'opponente ha, altresì, eccepito la nullità/inesistenza della notificazione della cartella impugnata, per violazione dell'art. 148 c.p.c.
Tanto premesso deve, quindi, condividersi la qualificazione della domanda del Giudice di Pace come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
A fronte di tale qualificazione, deve poi, essere rigettato il primo motivo di appello, avente ad oggetto l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., fondato sull'erronea interpretazione della domanda come impugnazione dell'estratto di ruolo.
Va, a questo punto, al contrario, accolto il motivo di appello attinente alla sproporzionata condanna alle spese disposta dal Giudice di Pace che, a fronte di una causa dal valore inferiore ad € 1.100,00, ha condannato il Concessionario e l'Ente impositore, in solido, al pagamento di complessivi euro 761,00, di cui € 50.00 per spese ed € 711,00, per
3 compensi di avvocato, superando persino i parametri massimi previsti dallo scaglione di riferimento.
A ciò si aggiunga che il giudice di prime cure, nel quantificare le spese di lite, non ha espressamente motivato o indicato le ragioni per cui si sia discostato, in eccesso, dai valori medi e addirittura massimi previsti dallo scaglione di riferimento.
Sul punto, con Ordinanza n. 8146 del 23.4.2020, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: “Non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (art.
24 della legge n. 794 del 1942; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente d.m. n. 140 del 2012), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal d.m. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale. Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al d.m. n.
55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso;
scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'art. 2233, comma secondo, cod. civ., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass. n. 24492/2016 e
Cass. n. 20790/2017)”.
Ai fini della quantificazione delle spese va, inoltre, rilevato che nel giudizio di primo grado non vi è stata alcuna attività istruttoria che non avrebbe, quindi, dovuto essere liquidata.
Tanto premesso, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nella parte in cui ha disposto in ordine alle spese di lite.
Pertanto, tenuto conto del valore della controversia (€ 960,35, scaglione di riferimento fino ad euro1.100,00), i compensi per il primo grado di giudizio devono essere liquidati in € 278,00 (valori medi senza fase istruttoria/trattazione), per compensi professionali, in euro 43,00 a titolo di contributo unificato. A questi vanno aggiunti Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15% e ne va disposta l'attribuzione in favore dell'avv.to
SE CO, al quale erano state già distratte le spese di giudizio.
4 Il parziale accoglimento dell'appello, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese della presente fase di giudizio, anche in considerazione della contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP_1 Controparte_1
Ischia n. 234/2023, così provvede: a) dichiara la contumacia di e della CP_1 Controparte_1
b) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' e la Parte_1 CP_1 al pagamento, in solido, delle spese di lite del primo grado di giudizio che
[...] liquida in complessivi € 321,00, di cui € 278,00 per compensi professionali ed €
43,00 a titolo di contributo unificato, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to SE
CO, dichiaratosi antistatario;
c) conferma per il resto;
d) compensa le spese di lite della presente fase del giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 30.10.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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