Articolo 23 della Legge 23 marzo 1983, n. 78
Articolo 22Articolo 24
Versione
12 aprile 1983
Art. 23. Decorrenza

Le indennita' ed i compensi previsti dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 1983.
Ai soli fini del trattamento di quiescenza i benefici della presente legge decorrono dal 1 gennaio 1982.
Entrata in vigore il 12 aprile 1983
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