Art. 23. Decorrenza
Le indennita' ed i compensi previsti dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 1983.
Ai soli fini del trattamento di quiescenza i benefici della presente legge decorrono dal 1 gennaio 1982.
Le indennita' ed i compensi previsti dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 1983.
Ai soli fini del trattamento di quiescenza i benefici della presente legge decorrono dal 1 gennaio 1982.