CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 30/01/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 403/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3046/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240128875549000 SPESE GIUDIZIO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23 maggio 2025 la Signora Ricorrente_1 propone opposizione alla cartella di pagamento n. 06820240128875549000, notificata in data 24 marzo 2025, avente ad oggetto: identificativo partita 2024/0554, per spese di giudizio, su sentenza definitiva CGT I Grado, n. 54/01/2024, annualità 2008.
La Sig.ra Ricorrente_1 propone opposizione al già menzionato atto impositivo contestandone la legittimità, ritenendo le somme portate dalla cartella n. 06820240128875549000 non dovute per non debenza dell'asserito credito per cessata materia del contendere, anche in relazione alle spese di lite statuite nella sentenza della CGTI Grado Milano n. 54/2024. (cfr. punto 1 pag. 2 ricorso).
Con l'unico motivo di ricorso la Sig.ra Ricorrente_1 eccepisce la non debenza degli importi portati dalla cartella esattoriale n. 06820240128875549000 per cessata materia del contendere, anche in relazione alle spese di lite statuite nella sentenza della CGTI Grado Milano n. 54/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti ritiene di dover rigettare il ricorso.
Nella cartella oggetto di opposizione confluisce la partita di ruolo n. 0554/2024 annualità 2008, scaturita dal mancato pagamento delle spese di giudizio liquidate con la sentenza n. 54/2024 della Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Milano depositata in data 05.01.2024, non impugnata, e quindi definitiva . Il procedimento si conclude con il deposito, in data 05.01.2024, della Sentenza di rigetto n. 54/2024 in cui la
Corte testualmente statuisce: “In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna di parte ricorrente a rifondere le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere le spese di giudizio liquidate in € 2.000,00” (cfr Sent. 54/2024).
Orbene, non avendo controparte proposto gravame - il cui termine spirava in data 05.06.2024 - tale sentenza risulta passata in giudicato.
Trattandosi di una sentenza definitiva, il credito si è cristallizzato rendendosi incontestabile ed opponendosi ad ogni possibile eccezione, in quanto tardiva.
Pertanto, correttamente, l'Ente impositore, Agenzia delle Entrate, iscrive a ruolo l'importo di € 2.000,00, così come liquidato dai Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano Sezione 1. Ciò, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 che, al comma 1, recita: “La parte soccombente è condannata a rimborsarele spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.”… ed al comma 2 sexies statuisce: “la riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”. Nel caso di specie, si è in presenza di un debito personale della signora Ricorrente_1, la quale è stata condannata, personalmente, a versare le spese di lite, quantificate in euro 2.000,00, per cui, da un lato,
l'incapienza dei beni ereditari non ha alcuna rilevanza.
L'operato dell'Agenzia appare pertanto legittimo.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3046/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240128875549000 SPESE GIUDIZIO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23 maggio 2025 la Signora Ricorrente_1 propone opposizione alla cartella di pagamento n. 06820240128875549000, notificata in data 24 marzo 2025, avente ad oggetto: identificativo partita 2024/0554, per spese di giudizio, su sentenza definitiva CGT I Grado, n. 54/01/2024, annualità 2008.
La Sig.ra Ricorrente_1 propone opposizione al già menzionato atto impositivo contestandone la legittimità, ritenendo le somme portate dalla cartella n. 06820240128875549000 non dovute per non debenza dell'asserito credito per cessata materia del contendere, anche in relazione alle spese di lite statuite nella sentenza della CGTI Grado Milano n. 54/2024. (cfr. punto 1 pag. 2 ricorso).
Con l'unico motivo di ricorso la Sig.ra Ricorrente_1 eccepisce la non debenza degli importi portati dalla cartella esattoriale n. 06820240128875549000 per cessata materia del contendere, anche in relazione alle spese di lite statuite nella sentenza della CGTI Grado Milano n. 54/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti ritiene di dover rigettare il ricorso.
Nella cartella oggetto di opposizione confluisce la partita di ruolo n. 0554/2024 annualità 2008, scaturita dal mancato pagamento delle spese di giudizio liquidate con la sentenza n. 54/2024 della Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Milano depositata in data 05.01.2024, non impugnata, e quindi definitiva . Il procedimento si conclude con il deposito, in data 05.01.2024, della Sentenza di rigetto n. 54/2024 in cui la
Corte testualmente statuisce: “In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna di parte ricorrente a rifondere le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere le spese di giudizio liquidate in € 2.000,00” (cfr Sent. 54/2024).
Orbene, non avendo controparte proposto gravame - il cui termine spirava in data 05.06.2024 - tale sentenza risulta passata in giudicato.
Trattandosi di una sentenza definitiva, il credito si è cristallizzato rendendosi incontestabile ed opponendosi ad ogni possibile eccezione, in quanto tardiva.
Pertanto, correttamente, l'Ente impositore, Agenzia delle Entrate, iscrive a ruolo l'importo di € 2.000,00, così come liquidato dai Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano Sezione 1. Ciò, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 che, al comma 1, recita: “La parte soccombente è condannata a rimborsarele spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.”… ed al comma 2 sexies statuisce: “la riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”. Nel caso di specie, si è in presenza di un debito personale della signora Ricorrente_1, la quale è stata condannata, personalmente, a versare le spese di lite, quantificate in euro 2.000,00, per cui, da un lato,
l'incapienza dei beni ereditari non ha alcuna rilevanza.
L'operato dell'Agenzia appare pertanto legittimo.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.