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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1184 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1184/2024 R.G., con oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Priolo Gargallo, via Grimaldi
n. 120, presso lo studio dell'avv. PAOLO COSTANZO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] residente Controparte_1 C.F._2
in Floridia via Reale n. 65, elettivamente domiciliata in Priolo Gargallo, via Grimaldi n. 120, presso lo studio dell'avv. PAOLO COSTANZO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico ministero
***
All'udienza dell'10.12.2024 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 28.3.2024 chiedeva a questo Tribunale di dichiarare Parte_1
pagina 1 di 4 lo scioglimento del matrimonio civile che, in data 21.12.2012, aveva contratto con CP_1
Per_
dal quale è nata la figlia (5.6.2020).
[...]
Esponeva la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con verbale in data
30.05.2022, omologato con decreto n. 264/2022 del Tribunale di Siracusa, pubblicato il 15.06.2022
(acquisita efficacia in data 12.07.2022), e di non essersi più riconciliata con il marito.
Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa e corresponsione dell'Assegno Unico Universale per i figli.
Con comparsa depositata in data 8.11.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di divorzio svolta dalla ricorrente, nonché alle condizioni dalla stessa Per_ indicate per ciò che attiene l'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore e sul mantenimento della stessa.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 10.12.2024, le parti comparse personalmente davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui ricorso introduttivo, come di seguito riportate:
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- il padre corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese € 200,00 mensili, rivalutabili secondo
l'indice Istat, per il mantenimento del minore, in caso di rapporto di lavoro subordinato l'assegno universale (unico) sarà concesso alla moglie in quanto la minore è collocata presso la madre e si aggiungerà al mantenimento mensile.
- le spese straordinarie, previamente concordate, (indumenti, mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
- la figlia è affidata alla madre, collocata presso l'abitazione della madre, per cui Persona_2
entrambi i genitori assumeranno le decisioni di maggiore interesse per istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della minore, precisando che la responsabilità genitoriale sulla figlia verrà esercitata da entrambi i genitori e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, costoro potranno esercitarla separatamente;
- il padre ha diritto di vederla e tenerla nei giorni di Lunedi , Mercoledi e Venerdi dalle ore 17 alle ore 19 previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa;
inoltre ha il diritto di tenere la figlia con sé con possibilità di pernottamento ,
a settimane alterne da venerdì ore 17.00 fino alle domenica ore 21.00;
pagina 2 di 4 - il padre potrà tenere con sé la figlia, durante la stagione estiva per 15 giorni consecutivi, portarla con sé in vacanza, da concordare con la madre entro il primo giugno di ogni anno;
- il padre, durante le festività natalizie, potrà tenere con sé la figlia alternativamente con la madre, dal 24/12 al 30/12 compreso oppure dal 31/12 al 07/01 compreso;
il sabato e la domenica di Pasqua oppure la Pasquetta dalle ore 10 fino all'indomani alle ore 10;
- il padre potrà tenere con sé la figlia, alternativamente con la madre il giorno 25/4, 1/5, 8/12, 2/12 dalle ore 10 alle ore 21;
- il padre potrà trascorre insieme alla figlia la festa del papà;
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e sentite le conclusioni delle parti il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a Floridia il 21.12.2019, si sono separati con verbale in data 30.05.2022, omologato con decreto n. 264/2022 del Tribunale di Siracusa, pubblicato il
15.06.2022 (acquisita efficacia in data 12.07.2022).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70, ovvero per un periodo superiore a 6 mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Deve ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del
Per_ tutto rispondenti all'interesse della minore ed idonee a garantire alla medesima il diritto ad un'effettiva bigenitorialità, assicurando idonei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, rispettosi delle esigenze e dell'età della figlia. Per_ Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento presso la madre e regolamentando la frequentazione padre-figlia come specificamente pagina 3 di 4 indicato nell'accordo sottoscritto dalle parti, essendo, del resto, tale regolamentazione quella già efficacemente attuata tra le parti.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non collocatario al mantenimento della figlia deve ritenersi rispondente all'interesse della stessa, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1184/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile tra Parte_1
e in Floridia in data 21.12.2019 (atto iscritto nei Registri dello
[...] Controparte_1
Stato civile del Comune di FLORIDIA anno 2019, n. 34, Parte I, Serie -, Ufficio -);
Per_ dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento della medesima presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità meglio indicate nell'accordo sopra richiamato;
Per_ pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore Controparte_1 nella misura di € 200,00 da corrispondere a in via anticipata entro giorno 5 Parte_1
di ogni mese, soggetta a rivalutazione annuale Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
dispone che l'Assegno Unico Universale per i figli venga erogato dall' in favore della sig.ra CP_2
in conformità agli accordi raggiunti delle parti;
Parte_1
ratifica, per il resto, le condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Floridia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 9.01.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1184/2024 R.G., con oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Priolo Gargallo, via Grimaldi
n. 120, presso lo studio dell'avv. PAOLO COSTANZO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] residente Controparte_1 C.F._2
in Floridia via Reale n. 65, elettivamente domiciliata in Priolo Gargallo, via Grimaldi n. 120, presso lo studio dell'avv. PAOLO COSTANZO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico ministero
***
All'udienza dell'10.12.2024 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 28.3.2024 chiedeva a questo Tribunale di dichiarare Parte_1
pagina 1 di 4 lo scioglimento del matrimonio civile che, in data 21.12.2012, aveva contratto con CP_1
Per_
dal quale è nata la figlia (5.6.2020).
[...]
Esponeva la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con verbale in data
30.05.2022, omologato con decreto n. 264/2022 del Tribunale di Siracusa, pubblicato il 15.06.2022
(acquisita efficacia in data 12.07.2022), e di non essersi più riconciliata con il marito.
Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa e corresponsione dell'Assegno Unico Universale per i figli.
Con comparsa depositata in data 8.11.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di divorzio svolta dalla ricorrente, nonché alle condizioni dalla stessa Per_ indicate per ciò che attiene l'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore e sul mantenimento della stessa.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 10.12.2024, le parti comparse personalmente davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui ricorso introduttivo, come di seguito riportate:
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- il padre corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese € 200,00 mensili, rivalutabili secondo
l'indice Istat, per il mantenimento del minore, in caso di rapporto di lavoro subordinato l'assegno universale (unico) sarà concesso alla moglie in quanto la minore è collocata presso la madre e si aggiungerà al mantenimento mensile.
- le spese straordinarie, previamente concordate, (indumenti, mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
- la figlia è affidata alla madre, collocata presso l'abitazione della madre, per cui Persona_2
entrambi i genitori assumeranno le decisioni di maggiore interesse per istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della minore, precisando che la responsabilità genitoriale sulla figlia verrà esercitata da entrambi i genitori e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, costoro potranno esercitarla separatamente;
- il padre ha diritto di vederla e tenerla nei giorni di Lunedi , Mercoledi e Venerdi dalle ore 17 alle ore 19 previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa;
inoltre ha il diritto di tenere la figlia con sé con possibilità di pernottamento ,
a settimane alterne da venerdì ore 17.00 fino alle domenica ore 21.00;
pagina 2 di 4 - il padre potrà tenere con sé la figlia, durante la stagione estiva per 15 giorni consecutivi, portarla con sé in vacanza, da concordare con la madre entro il primo giugno di ogni anno;
- il padre, durante le festività natalizie, potrà tenere con sé la figlia alternativamente con la madre, dal 24/12 al 30/12 compreso oppure dal 31/12 al 07/01 compreso;
il sabato e la domenica di Pasqua oppure la Pasquetta dalle ore 10 fino all'indomani alle ore 10;
- il padre potrà tenere con sé la figlia, alternativamente con la madre il giorno 25/4, 1/5, 8/12, 2/12 dalle ore 10 alle ore 21;
- il padre potrà trascorre insieme alla figlia la festa del papà;
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e sentite le conclusioni delle parti il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a Floridia il 21.12.2019, si sono separati con verbale in data 30.05.2022, omologato con decreto n. 264/2022 del Tribunale di Siracusa, pubblicato il
15.06.2022 (acquisita efficacia in data 12.07.2022).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70, ovvero per un periodo superiore a 6 mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Deve ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del
Per_ tutto rispondenti all'interesse della minore ed idonee a garantire alla medesima il diritto ad un'effettiva bigenitorialità, assicurando idonei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, rispettosi delle esigenze e dell'età della figlia. Per_ Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento presso la madre e regolamentando la frequentazione padre-figlia come specificamente pagina 3 di 4 indicato nell'accordo sottoscritto dalle parti, essendo, del resto, tale regolamentazione quella già efficacemente attuata tra le parti.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non collocatario al mantenimento della figlia deve ritenersi rispondente all'interesse della stessa, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1184/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile tra Parte_1
e in Floridia in data 21.12.2019 (atto iscritto nei Registri dello
[...] Controparte_1
Stato civile del Comune di FLORIDIA anno 2019, n. 34, Parte I, Serie -, Ufficio -);
Per_ dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento della medesima presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità meglio indicate nell'accordo sopra richiamato;
Per_ pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore Controparte_1 nella misura di € 200,00 da corrispondere a in via anticipata entro giorno 5 Parte_1
di ogni mese, soggetta a rivalutazione annuale Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
dispone che l'Assegno Unico Universale per i figli venga erogato dall' in favore della sig.ra CP_2
in conformità agli accordi raggiunti delle parti;
Parte_1
ratifica, per il resto, le condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Floridia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 9.01.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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