Articolo 5 della Legge 9 giugno 1964, n. 405
Articolo 4Articolo 6
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1 luglio 1964
Art. 5.
Gli esami di ammissione al primo anno, di corso dell'Accademia consistono in una prova, scritta di cultura generale ed una orale su materie comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti d'istruzione media superiore indicate nel bando.
I posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria.
Entrata in vigore il 1 luglio 1964