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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/07/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2633 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in CORSO DEI MILLE 171 MARINEO, presso lo studio dell'Avv.
LO PINTO ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], elettivamente OP
domiciliato in, VIA CASTELLO 1 CARINI, presso lo studio dell'Avv. ARMET-
TA ANTONIO GABRIELE , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 08.04.2025 svoltasi in modalità
cartolare le parti concludevano come note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi-
ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
del Tribunale nella causa di separazione. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della co-
munione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa-
rati con sentenza n. 479/2020 pronunciata questo Tribunale in data
16.07.2020, passata in giudicato.
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rile- varsi dalla coppia sono nati due figli nata a Persona_1
Palermo il 22.07.2013 minorenne e nato a [...]- Persona_2
lermo il 18.06.2014, purtroppo, deceduto in data 26.02.2018 in Marineo.
Orbene, deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D. Lgs. 28 dicem-
bre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possi-
bilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'af-
fidamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi
- 2 - genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come «di-
ritto» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.
Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità genito-
riale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida-
mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un Pt_2
vero e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assisten-
za morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascen-
denti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condivi-
so non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affi-
damento alternato.
- 3 - La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabi-
lizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comu-
ne dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un as-
segno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condivi-
so finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confu-
sioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori do-
vranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontan-
dosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione co-
niugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel co-
mune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affidamento condiviso, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna.
Quanto alla casa coniugale, va osservato che già al tempo della separa-
zione la ricorrente aveva abbandonato l'immobile in oggetto sito a Marineo
(PA) via Trapani, fissando la propria residenza unitamente alla figlia sempre in Marineo alla via S. Antonino n. 103, tant'è vero che nel giudizio di sepa-
razione nessun provvedimento in ordine all'assegnazione della casa coniu-
gale era stato disposto dal Collegio giudicante.
Sentiti i testi ammessi sul punto hanno entrambi riferito di aver visto la signora l'ultima volta presso la casa coniugale nel novembre 2015 Pt_1
- 4 - mentre prelevava i suoi effetti personali e di non averla più vista presso quell'immobile dopo quella data (v. verb. Ud. Del 03.06.2024).
Per tali motivi, al pari del giudizio di separazione, non appaiono sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente, talchè devono ritenersi mancare le esi-
genze di conservazione dell'habitat domestico, essendo stata la figlia della coppia già irrimediabilmente sradicata dal luogo in cui si svolgeva la esisten-
za della famiglia (cfr. Cass., 9 settembre 2002, n. 13065).
Deve essere, del pari, mantenuto il regime di visita disposto in sede di se-
parazione e da valere in caso di disaccordo tra i coniugi, in assenza di ragio-
ni specifiche volte alla necessità di limitare gli incontri padre-figlia a fine settimana alterni, per come richiesto dalla ricorrente senza supporto di al-
cuna argomentazione.
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti-
nenti la richiesta di corresponsione di un assegno a titolo contributo al man-
tenimento della figlia della coppia.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori della coppia, inoltre, si deve osservare brevemente che, a seguito del-
la separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in preceden-
za, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il do-
vere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare,
ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi-
- 5 - stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età
dei figli lo richieda - di una stabile organizza-zione domestica, idonea a ri-
spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari,
è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di cia-
scun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate po-
tenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de-
terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità
primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi-
genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto,
- 6 - all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fa-
miliare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare al-
le esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi-
sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei geni-
tori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con-
creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento-
no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ-
sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal-
colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Alla luce dei redditi emersi (la ricorrente svolge la professione di insegna-
te di sostegno ed il resistente è un dipendente part-time presso un piccolo supermercato, con una retribuzione pari a 800/900,00), i quali non sono mutati rispetto all'epoca della separazione, appare equo confermare il con-
- 7 - tributo da porre a carico del resistente per il mantenimento della prole mi-
norenne stabilito nel giudizio di separazione in € 250,00 mensili, da corri-
spondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalu-
tabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di ope-
rai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte-
gralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Marineo, in data 04/09/2012, da , nato a Parte_1
PALERMO, in data 31/05/1976, e da nata a [...], OP
in data 20/03/1974, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 15, parte II serie A, dell'anno 2012;
affida la figlia minore della coppia, nata a Persona_1
Palermo il 22.07.2013, ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà del minore e salvo, quindi, di-
versi accordi liberamente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
- 8 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di OP
, un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento dei figli della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 18/07/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2633 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in CORSO DEI MILLE 171 MARINEO, presso lo studio dell'Avv.
LO PINTO ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], elettivamente OP
domiciliato in, VIA CASTELLO 1 CARINI, presso lo studio dell'Avv. ARMET-
TA ANTONIO GABRIELE , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 08.04.2025 svoltasi in modalità
cartolare le parti concludevano come note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi-
ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
del Tribunale nella causa di separazione. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della co-
munione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa-
rati con sentenza n. 479/2020 pronunciata questo Tribunale in data
16.07.2020, passata in giudicato.
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rile- varsi dalla coppia sono nati due figli nata a Persona_1
Palermo il 22.07.2013 minorenne e nato a [...]- Persona_2
lermo il 18.06.2014, purtroppo, deceduto in data 26.02.2018 in Marineo.
Orbene, deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D. Lgs. 28 dicem-
bre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possi-
bilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'af-
fidamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi
- 2 - genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come «di-
ritto» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.
Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità genito-
riale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida-
mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un Pt_2
vero e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assisten-
za morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascen-
denti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condivi-
so non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affi-
damento alternato.
- 3 - La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabi-
lizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comu-
ne dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un as-
segno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condivi-
so finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confu-
sioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori do-
vranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontan-
dosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione co-
niugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel co-
mune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affidamento condiviso, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna.
Quanto alla casa coniugale, va osservato che già al tempo della separa-
zione la ricorrente aveva abbandonato l'immobile in oggetto sito a Marineo
(PA) via Trapani, fissando la propria residenza unitamente alla figlia sempre in Marineo alla via S. Antonino n. 103, tant'è vero che nel giudizio di sepa-
razione nessun provvedimento in ordine all'assegnazione della casa coniu-
gale era stato disposto dal Collegio giudicante.
Sentiti i testi ammessi sul punto hanno entrambi riferito di aver visto la signora l'ultima volta presso la casa coniugale nel novembre 2015 Pt_1
- 4 - mentre prelevava i suoi effetti personali e di non averla più vista presso quell'immobile dopo quella data (v. verb. Ud. Del 03.06.2024).
Per tali motivi, al pari del giudizio di separazione, non appaiono sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente, talchè devono ritenersi mancare le esi-
genze di conservazione dell'habitat domestico, essendo stata la figlia della coppia già irrimediabilmente sradicata dal luogo in cui si svolgeva la esisten-
za della famiglia (cfr. Cass., 9 settembre 2002, n. 13065).
Deve essere, del pari, mantenuto il regime di visita disposto in sede di se-
parazione e da valere in caso di disaccordo tra i coniugi, in assenza di ragio-
ni specifiche volte alla necessità di limitare gli incontri padre-figlia a fine settimana alterni, per come richiesto dalla ricorrente senza supporto di al-
cuna argomentazione.
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti-
nenti la richiesta di corresponsione di un assegno a titolo contributo al man-
tenimento della figlia della coppia.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori della coppia, inoltre, si deve osservare brevemente che, a seguito del-
la separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in preceden-
za, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il do-
vere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare,
ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi-
- 5 - stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età
dei figli lo richieda - di una stabile organizza-zione domestica, idonea a ri-
spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari,
è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di cia-
scun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate po-
tenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de-
terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità
primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi-
genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto,
- 6 - all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fa-
miliare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare al-
le esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi-
sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei geni-
tori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con-
creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento-
no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ-
sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal-
colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Alla luce dei redditi emersi (la ricorrente svolge la professione di insegna-
te di sostegno ed il resistente è un dipendente part-time presso un piccolo supermercato, con una retribuzione pari a 800/900,00), i quali non sono mutati rispetto all'epoca della separazione, appare equo confermare il con-
- 7 - tributo da porre a carico del resistente per il mantenimento della prole mi-
norenne stabilito nel giudizio di separazione in € 250,00 mensili, da corri-
spondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalu-
tabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di ope-
rai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte-
gralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Marineo, in data 04/09/2012, da , nato a Parte_1
PALERMO, in data 31/05/1976, e da nata a [...], OP
in data 20/03/1974, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 15, parte II serie A, dell'anno 2012;
affida la figlia minore della coppia, nata a Persona_1
Palermo il 22.07.2013, ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà del minore e salvo, quindi, di-
versi accordi liberamente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
- 8 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di OP
, un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento dei figli della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 18/07/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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