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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 30/01/2026, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1524/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GL ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17375/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG AM - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250121261672 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1331/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la certella di pagemnto n. 07120250121261672000 reltiva a tassa automobilistica anno 2020, di euro 103,99 , niotificata il
24/7/2025.
A sostegno del proposto gravame l'interessata ha dedotto i seguenti motivi :
1) difetto di notifica dell'atto presupposto;
2) decadenza e prescrizione.
Si è costituita in giudizio con controdeduzioni Agenzia Entrate - Riscossione, mentre ancorchè intimato non si è costituito l'Ente impositore, la EG AM .
Parte ricorrente ha poi prodotto memorie illustrative .
All'odierna udienza il ricorso è stato inroitatro per la decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si rivela fondato e va accolto in ragione della fondatezza dei due motivi di impugnazione da trattarsi congiuntamente.
La qui gravata cartella di pagamento è stata emessa a seguito di pregresso avviso di cacertamento, il n.
064221924494 indicato come notificato in data 23/6/2023, ma di tale notifica non v'è traccia documentale in giudizio. Di talchè in assenza di prova sulla predetta circostanza di fatto e di diritto, deve ritenersi fondato la denuncia del vizio in procedendo codstituito dalla mancata notifica dell'atto presupposto , il che non può non ridondare negativamente sulla legittimità dell'atto imnpugbnato.
Parimenti, in assenza dell dimostrazione di intervenuto atto interruttivo deve ritenersi essersi inverata la prescrizione triennale della pretesa tributaria, visto che il primo atto di recupero del credito viene notiziato allla contribuente solo nel luglio del 2025, ben oltre i tre anni di prescrizione.
Il ricorso va dunque accolto, con annullamento della impugnata cartella di pagamneto .
Le spese seguono la regola della soccombemnza, liquidate infavore della parte ricorrente e poste a carico delle parti intimate, come in dispositivo, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido al pagamebto delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 500,00, con attribuzione.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GL ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17375/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG AM - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250121261672 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1331/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la certella di pagemnto n. 07120250121261672000 reltiva a tassa automobilistica anno 2020, di euro 103,99 , niotificata il
24/7/2025.
A sostegno del proposto gravame l'interessata ha dedotto i seguenti motivi :
1) difetto di notifica dell'atto presupposto;
2) decadenza e prescrizione.
Si è costituita in giudizio con controdeduzioni Agenzia Entrate - Riscossione, mentre ancorchè intimato non si è costituito l'Ente impositore, la EG AM .
Parte ricorrente ha poi prodotto memorie illustrative .
All'odierna udienza il ricorso è stato inroitatro per la decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si rivela fondato e va accolto in ragione della fondatezza dei due motivi di impugnazione da trattarsi congiuntamente.
La qui gravata cartella di pagamento è stata emessa a seguito di pregresso avviso di cacertamento, il n.
064221924494 indicato come notificato in data 23/6/2023, ma di tale notifica non v'è traccia documentale in giudizio. Di talchè in assenza di prova sulla predetta circostanza di fatto e di diritto, deve ritenersi fondato la denuncia del vizio in procedendo codstituito dalla mancata notifica dell'atto presupposto , il che non può non ridondare negativamente sulla legittimità dell'atto imnpugbnato.
Parimenti, in assenza dell dimostrazione di intervenuto atto interruttivo deve ritenersi essersi inverata la prescrizione triennale della pretesa tributaria, visto che il primo atto di recupero del credito viene notiziato allla contribuente solo nel luglio del 2025, ben oltre i tre anni di prescrizione.
Il ricorso va dunque accolto, con annullamento della impugnata cartella di pagamneto .
Le spese seguono la regola della soccombemnza, liquidate infavore della parte ricorrente e poste a carico delle parti intimate, come in dispositivo, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido al pagamebto delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 500,00, con attribuzione.