Articolo 940 del Codice civile
Articolo 939Articolo 941
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19 aprile 1942
Art. 940.

(Specificazione).

Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprieta' pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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