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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, all'esito della discussione del 28/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17911/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SCHIMMENTI BENEDETTO ed Avv. DIMAGGIO LUCIANA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. FURCAS LAURA ed Avv. OLLA MARINA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊ condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
euro 1.348,50, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 09/12/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza –
Ingiunzione n. OI-000728164, notificatagli in data 29/11/2024 e relativa all'atto di accertamento n. CP_1
5500.17/05/2022.0356708 del 17/05/2022 riferito all'anno 2020, con la quale l' convenuto ha CP_2
ordinato il pagamento della sanzione amministrativa accertata, pari ad euro 7.800,59, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi: 1) decadenza dall'azione ex art. 14 della legge n. 689/1981; 2) sproporzione della sanzione adottata;
3) prescrizione della pretesa creditoria azionata;
4) generica istruttoria, violazione del procedimento, difetto di motivazione e nullità ai sensi dell'art. 21 septies della legge n. 241/1990.
Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, l' si costituiva in giudizio con memoria difensiva CP_1
depositata in data 14/05/2025, rappresentando e documentando di avere annullato, in data 27/02/2025,
l'Ordinanza – Ingiunzione in questione e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere,
con compensazione delle spese di lite.
All'udienza di comparizione delle parti del 28/05/2025, il ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Quanto sin qui esposto evidenzia come, sia venuta meno, nel caso di specie, ogni posizione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. 8219/1996; 2970/1993; 4792/1991; 46/1990).
In conseguenza, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande formulate.
Tuttavia, l' va condannato, in ragione del principio della soccombenza virtuale (essendo, tra l'altro, CP_1
intervenuto l'annullamento in autotutela soltanto successivamente all'avvio del giudizio) alla rifusione delle spese di lite, liquidate secondo i valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause previdenziali di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, ridotte del 50% in ragione della limitata attività espletata.
◊
Così deciso in Palermo, il 28/05/2025.
IL GOP
EMANUELA LF AR LA FE
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, all'esito della discussione del 28/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17911/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SCHIMMENTI BENEDETTO ed Avv. DIMAGGIO LUCIANA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. FURCAS LAURA ed Avv. OLLA MARINA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊ condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
euro 1.348,50, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 09/12/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza –
Ingiunzione n. OI-000728164, notificatagli in data 29/11/2024 e relativa all'atto di accertamento n. CP_1
5500.17/05/2022.0356708 del 17/05/2022 riferito all'anno 2020, con la quale l' convenuto ha CP_2
ordinato il pagamento della sanzione amministrativa accertata, pari ad euro 7.800,59, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi: 1) decadenza dall'azione ex art. 14 della legge n. 689/1981; 2) sproporzione della sanzione adottata;
3) prescrizione della pretesa creditoria azionata;
4) generica istruttoria, violazione del procedimento, difetto di motivazione e nullità ai sensi dell'art. 21 septies della legge n. 241/1990.
Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, l' si costituiva in giudizio con memoria difensiva CP_1
depositata in data 14/05/2025, rappresentando e documentando di avere annullato, in data 27/02/2025,
l'Ordinanza – Ingiunzione in questione e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere,
con compensazione delle spese di lite.
All'udienza di comparizione delle parti del 28/05/2025, il ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Quanto sin qui esposto evidenzia come, sia venuta meno, nel caso di specie, ogni posizione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. 8219/1996; 2970/1993; 4792/1991; 46/1990).
In conseguenza, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande formulate.
Tuttavia, l' va condannato, in ragione del principio della soccombenza virtuale (essendo, tra l'altro, CP_1
intervenuto l'annullamento in autotutela soltanto successivamente all'avvio del giudizio) alla rifusione delle spese di lite, liquidate secondo i valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause previdenziali di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, ridotte del 50% in ragione della limitata attività espletata.
◊
Così deciso in Palermo, il 28/05/2025.
IL GOP
EMANUELA LF AR LA FE
(firmato digitalmente a margine)