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Sentenza 7 gennaio 2024
Sentenza 7 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/01/2024, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. cause riunite 366/2016 e 4116/2017
TRIBUNALE DI TRANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, in persona della dott.ssa Laura Cantore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite 366/2016 e 4116/2017 tra in persona del L.R.p.t., e per i soci Parte_1 [...]
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 Parte_3 Parte_4
Luigi Tridente giusta mandato in atti;
-Attori-
e la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Bellomo;
-convenuta-
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito e risarcimento danni
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Giudizio avente rgn 366/2016
Con atto di citazione ritualmente notificato la in Parte_1
persona del L.R.p.t., , , e Parte_2 Parte_4 Parte_3
nella qualità di soci e garanti della detta società evocavano in giudizio la Controparte_1
premettendo:
[...]
- che la società opera da anni con successo nel settore del mercato delle automotive;
Parte_1
- di aver sottoscritto due contratti di apertura di conto corrente ed in particolare:
o il conto inizialmente individuato con n. 141 200 605-96, acceso presso la banca Controparte_2
prima dell'anno 1992 e che, a seguito della fusione per incorporazione della predetta banca all'interno di banca il detto rapporto ha assunto da luglio 1999 il n. 1200605 mentre CP_3
pagina 1 di 19 da luglio 2001 sino al maggio 2008 ha assunto il n. “10110k”; da giugno 2008 sino all'11 dicembre
2008 ha assunto il numero 1011 0.54; e dal 12 dicembre 2008 fino al 12 maggio 2009 (data in cui è avvenuta la chiusura del conto in esame per confluire sul conto corrente acceso presso la filiale di
Bisceglie di cui infra a seguito della fusione tra banca e il CP_3 Controparte_1
conto ha assunto il n. 10 110.33 evidenziando che: dagli estratti conto prodotti dal 1992 sino al 2009>>;
o il conto corrente inizialmente individuato con numero 600 78.60 acceso presso la filiale di Bisceglie della nel 2001.Successivamente il predetto conto ha assunto il n. Controparte_1
74 99.05 dal 2002 sino al 31 luglio 2004 << per poi divenire successivamente n. 63230 8.73 dal 30 settembre 2004 sino ad oggi… anche tale successione si evince dagli estratti conto prodotti dal
2001 sino ad oggi>>;
- che sui due conti predetti erano stati aperti due affidamenti, come emerge dagli stessi estratti conto;
- che i due contratti sarebbero affetti da plurimi vizi , errato calcolo degli interessi debitori e creditori, applicazione illegittima di spese e costi non convenuti, capitalizzazione trimestrale, della commissione messa a disposizione dei fondi, nonché per via del superamento del tasso soglia anti usura in <> trimestri.;
- che in relazione al primo dei due contratti inizialmente acceso presso la e chiuso nel CP_1 CP_2
maggio del 2009 al momento della sua accensione e delle successive modifich,e alcuna copia del contratto sarebbe stata fornita e rilasciata agli attori ed inoltre non sarebbe stato pattuito nulla in punto di interessi, costi e spese per contro avendo applicato, l'istituto, i c.d. usi piazza;
- che all'esito di apposito conteggio effettuato per il tramite di un professionista di parte sono giunti alla determinazione della esistenza di interessi passivi pari ad euro 16.199,82 anziché euro 61.594,37 come ritenuto dall'istituto di credito odierno convenuto con un saldo attivo a favore della Parte_1
pari ad euro 45.394,55;
- che la banca avrebbe illegittimamente applicato l'anatocismo ed interessi ultralegali;
spese e commissioni illegittimamente applicate e quantificate nella misura di euro 26.391,24;
- che in relazione al secondo contratto n 632308.73 acceso presso la <> CP_4
sostanzialmente si doleva delle medesime criticità anche in questo deducendo di non disporre di copia del contratto.
- che all'esito di apposito conteggio effettuato per il tramite di un professionista di parte sono giunti alla determinazione della esistenza di interessi passivi pari ad euro 13.811,00 anziché euro 66.983,65 come ritenuto dall'istituto di credito odierno convenuto, interessi creditori pari ad euro 46.210,12 a pagina 2 di 19 fronte di euro 510,71 secondo i conteggi effettuati dalla banca, con un saldo attivo a favore della pari ad euro 98.872,06; Parte_1
- lamentavano, poi, illegittima applicazione dell'anatocismo e di interessi ultralegali;
spese e commissioni illegittimamente applicate e quantificate nella misura di euro 80.303,50;
- illegittima applicazione unilaterale da parte della banca dello ius variandi.
- di avere richiesto presso l'istituto di credito convenuto filiale di Bisceglie copia dei contratti ed in particolare copia di ogni contratto collegato al numero 63230 8.73 con Racc. del 17 giugno Org_1
2015, raccomandata che sarebbe rimasta, di fatto, priva di riscontro nonostante la formale risposta fornita dall'istituto di voler evadere la richiesta.
Su tali premesse hanno concluso chiedendo “1) accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 141200605-96, poi n. 1200605, poi 10110k, poi n. 10110.54 ed infine
n. 10110.33 (acceso dalla attrice inizialmente presso la già Organizzazione_2
Filiale di ), a causa della mancata determinazione dei tassi di interesse sin dall'origine e CP_2
dal momento della sottoscrizione del contratto di accensione del conto corrente, dell'errato calcolo degli interessi debitori e creditori,in violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c., nonchè accertare
e dichiarare l'illegittimità degli interessi debitori e creditori applicati dalla convenuta sul CP_1
conto corrente in questione, a partire dalla sua accensione sino alla chiusura del suddetto conto, nonché accertare e dichiarare la illegittimità di spese e costi non convenuti con la società odierna attrice, ossia la illegittimità della commissione di utilizzo fido, delle spese connesse all'utilizzo del
Orga fido, delle commissioni e di ogni altra spesa indicata nel presente atto di citazione e nell'elaborato peritale a firma del Dott. ; accertare e dichiarare infine l'illegittima Per_1
applicazione della capitalizzazione trimestrale e/o annuale sul conto corrente in esame;
per
l'effetto, accertare e dichiarare che sul conto corrente de quo debbano essere applicati solo gli interessi legali dall'origine del rapporto bancario e quindi dalla sua accensione sino alla chiusura dello stesso;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di applicazione degli usi piazza al contratto di conto corrente di cui al punto 1) del petitum, accertare e dichiarare
l'illegittima degli interessi debitori e creditori contabilizzati utilizzando il metodo dell'uso piazza, in violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c.; per l'effetto, accertare e dichiarare che sul conto corrente de quo debbano essere applicati solo gli interessi legali dall'origine del rapporto bancario
e quindi dalla sua accensione sino alla chiusura dello stesso, trattandosi di un conto corrente acceso prima dell'anno 1992; 3) accertare e dichiarare quindi la illegittimità ed inefficacia degli addebiti effettuati dalla banca convenuta riguardo al conto corrente n. 141200605-96, poi n.
1200605, poi 10110k, poi n. 10110.54 ed infine n. 10110.33, e acceso dalla attrice inizialmente
pagina 3 di 19 presso la Filiale di , nella misura a partire dal momento Organizzazione_2 CP_2
della accensione sino all'ultimo estratto conto del 2009, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
4) accertare e quantificare che le somme illegittimamente addebitate dalla banca convenuta sul conto corrente predetto, per i motivi rappresentati in narrativa e per i motivi di cui ai punti n. 1, 2 e 3 del petitum, e quindi per il comportamento illegittimo tenuto dalla banca convenuta, ammontano nella misura di euro 45.394,55 per interessi illegittimi ed € 26.391,24 per spese e commissioni non concordate, ovvero, in subordine, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia anche all'esito di CTU contabile di cui si fa sin d'ora apposita richiesta;
per l' effetto accertare e dichiarare che la attrice in conseguenza degli illegittimi addebiti di cui ai predetti capi del petitum del presente atto di citazione e per effetto della eliminazione degli stessi, è creditrice della banca convenuta della somma di euro 71.785,79, a e quindi condannare la banca convenuta a corrispondere e restituire alla attrice la predetta somma di euro 71.785,79, ovvero, in subordine, la somma da risultare all'esito di CTU contabile di cui si fa sin d'ora apposita richiesta;
dichiarare che la banca convenuta non vanta alcun credito nei riguardi della attrice riguardo al predetto conto corrente e dichiarare che quindi l'attrice non ha più alcuna debitoria nei confronti della banca convenuta relativamente al conto corrente n. 141200605-96, poi n. 1200605, poi
10110k, poi n. 10110.54 ed infine n. 10110.33 acceso dalla attrice;
5) accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 60078,60, poi n.
7499.05 ed infine n. 632308.73, acceso dalla attrice presso la Controparte_1
Filiale di Bisceglie, a causa della mancata determinazione dei tassi di interesse sin
[...] dall'origine e dal momento della sottoscrizione del contratto di accensione del conto corrente, dell'errato calcolo degli interessi debitori e creditori, dell'applicazione illegittima di spese e costi non convenuti, nonché a causa dell'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale, della
Commissione utilizzazione fido, in violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c., delle spese
Orga connesse all'utilizzo del fido ed alla fideiussione, delle commissioni e di ogni altra spesa indicata nel presente atto di citazione e nell'elaborato peritale a firma del Dott. ; Per_1 accertare e dichiarare infine l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale e/o annuale sul conto corrente in esame;
per l'effetto, accertare e dichiarare che sul conto corrente de quo debbano essere applicati solo gli interessi ai previsti all'art. 117 comma 7 del TUB dall'origine del rapporto bancario e quindi dalla sua accensione sino ad oggi e comunque sino alla chiusura del presente procedimento;
6) accertare e dichiarare quindi la illegittimità ed inefficacia degli addebiti effettuati dalla banca convenuta riguardo al conto corrente n. 60078,60, poi n. 7499.05 ed infine n. 632308.73, e acceso
pagina 4 di 19 dalla attrice presso la Filiale di Bisceglie, nella misura a Controparte_1
partire dal momento della accensione sino ad oggi e comunque sino alla chiusura del presente procedimento, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
7) accertare e quantificare che le somme illegittimamente addebitate dalla banca convenuta sul conto corrente predetto, per i motivi rappresentati in narrativa e per i motivi di cui ai punti n. 5 e 6 del petitum, e quindi per il comportamento illegittimo tenuto dalla banca convenuta, ammontano nella misura di euro 98.872,06 per interessi illegittimi ed € 80.303,50 per spese e commissioni non concordate, ovvero, in subordine, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia anche all'esito di CTU contabile di cui si fa sin d'ora apposita richiesta;
per l' effetto accertare e dichiarare che la attrice in conseguenza degli illegittimi addebiti di cui ai predetti capi del petitum del presente atto di citazione e per effetto della eliminazione degli stessi, è creditrice della banca convenuta della somma di euro 179.175,56, e quindi condannare la banca convenuta a corrispondere e restituire alla attrice la predetta somma di euro 179.175,56, ovvero, in subordine, la somma da risultare all'esito di CTU contabile di cui si fa sin d'ora apposita richiesta;
dichiarare che la banca convenuta non vanta alcun credito nei riguardi della attrice riguardo al predetto conto corrente e dichiarare che quindi l'attrice non ha più alcuna debitoria nei confronti della banca convenuta relativamente al conto corrente n. n. 60078,60, poi n. 7499.05 ed infine n.
632308.73 acceso dalla attrice;
8) accertare e dichiarare che la non ha mai Parte_1
pattuito e ricevuto alcuna comunicazione riguardo alla applicazione ai predetti conti corrente accesi presso e Bisceglie delle modifiche unilaterali dei tassi debitori, degli interessi CP_2
anatocistici, dei tassi ultralegali, della commissione di massimo scoperto e commissione utilizzazione fondi, dei costi delle operazioni, delle spese relative alla tenuta conto, delle spese relative allo invio degli estratti conto, delle spese relative ad ogni singola operazione, delle spese di liquidazione finale di ogni trimestre contabile dei predetti conti correnti, nella misura applicata e per tutto il periodo a partire dal momento dell'estratto conto successivo al primo, fino sino all'ultimo estratto conto del 2009 per il conto acceso presso la Filiale di di cui alla CP_2 narrativa del presente atto, nonché dall'estratto conto successivo al primo sino ad oggi per il conto acceso presso la Filiale di Bisceglie di cui alla narrativa del presente atto;
nello specifico, accertare e dichiarare che la banca convenuta ha colpevolmente violato l'art. 161, comma 6, del
Testo Unico Bancario, applicando tassi non comunicati ai contratti di conto corrente, nonché ha violato l'art. 118 del Testo Unico Bancario, ovvero del D. Lgs. n. 385/1993, in quanto ha modificato unilateralmente le condizioni contrattuali, e quindi ha modificato unilateralmente i tassi debitori, la commissione di massimo scoperto, i costi delle operazioni, delle spese relative alla
pagina 5 di 19 tenuta conto, le spese relative allo invio degli estratti conto, le spese relative ad ogni singola operazione, le spese di liquidazione finale di ogni trimestre contabile, senza alcun giustificato motivo;
accertare e dichiarare che la banca convenuta non ha comunicato al cliente le modifiche predette riguardo ai conti correnti suindicati secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente;
9) accertare e dichiarare se, in considerazione degli addebiti e del TAEG applicato effettivamente dalla convenuta, è stato superato da parte della banca convenuta il tasso soglia previsto CP_1
dalla legge riguardo alla tipologia di affidamento e al quantum dell'affidamento concesso dalla banca convenuta sui conti corrente per cui è causa;
10) accertare e dichiarare che la banca convenuta, in considerazione delle doglianze rappresentate nella narrativa del presente atto e delle violazioni lamentate ai capi dal punto 1) al punto 9) del petitum del presente atto nonché nella narrativa del presente atto dicitazione, ha violato i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti di conto corrente per cui è causa, e quindi ha violato gli artt. 1175, 1366 e 1375 del codice civile;
11) per l'effetto dell'accoglimento delle richieste di cui al petitum del presente atto, condannare la” , già , Controparte_1 Organizzazione_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_5 Controparte_6
pagamento a titolo di risarcimento in favore della nella misura di euro 30.000,00 Parte_1
o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a causa dell'abuso perpetrato dal predetto istituto di credito nei confronti della attrice;
12) condannare, altresì, , già , Controparte_1 Organizzazione_2
e in persona del legale Controparte_5 Controparte_6
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, IVA e
CAP come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara sin d'ora anticipatario.”
Si costituiva con comparsa la banca convenuta la quale preliminarmente evidenziava che a dire della stessa parte attrice il primo conto è stato chiuso senza alcuna riserva mentre il secondo è ancora del tutto operativo.
Deduceva in ogni caso carenza dell'onere probatorio incombente sulla parte attrice trattandosi di un'azione di accertamento negativo del debito, di ripetizione di indebito e di risarcimento danni evidenziando che in un tale contesto parte attrice avrebbe avuto il precipuo onere di depositare i contratti bancari. Deduceva, poi, che non ha neppure fornito gli estratti conto completi relativi ai pagina 6 di 19 rapporti di conto corrente che reputa viziati avendoli prodotti per un periodo circoscritto e neppure con decorrenza dalla data di instaurazione del rapporto presentando, quelli prodotti, un saldo a debito del correntista, profilo che, peraltro, accomuna i due conti.
Eccepiva poi decadenza, inammissibilità della domanda e prescrizione.
Evidenziava poi la non contestazione della ricezione degli estratti conto inviati – di cui, peraltro – non avrebbe richiesto il rilascio di copia, che pertanto devono ritenersi approvati anche ai sensi degli articoli 1832 e 1857 c.c..; genericità delle contestazioni, legittimità di tutte le pattuizioni effettuate il cui carattere illegittimo avrebbe dovuto essere provato da parte attrice secondo i canoni di cui all'art 2697 c.c..
Conclusivamente instava per il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite.
Chiesti e concessi i termini ex art 183 c.p.c., all'esito di scioglimento di riserva il tribunale, con ordinanza del 20 ottobre 2017 (alla quale si rinvia), nel precisare, tra l'altro, che in relazione al secondo rapporto di c/c sarebbe stato possibile, al più, rideterminare il saldo essendo ancora attivo, disponeva CTU contabile nominando la dottoressa Persona_2
Successivamente veniva introdotto dai medesimi attori il giudizio recante rgn 366/2017 e chiesta, e disposta, la riunione delle due procedure.
Il giudizio avente rg 4116/2017
Veniva introdotto, come detto, dalle medesime parti attrici le quali formulavano le seguenti Contr conclusioni: 1) “accertare e dichiarare che a partire da marzo 2014 circa, la – Filiale di
Bisceglie, ha intavolato serie trattative di risoluzione della posizione contrattuale di Parte_1 quest'ultima per mezzo del dott. , anche attraverso la proposizione di una Parte_5
moratoria del preteso credito, nonché attraverso il parziale incasso dell'anticipo fatture;
2) accertare e dichiarare che ogni proposta avanzata e formulata da parte del dott. , Per_1
anche in relazione ad una possibile presentazione di un piano ex art. 67 dell L.F., non è mai stata
Contr riscontrata in alcun modo da parte di Contr 3) accertare e dichiarare che senza alcun riscontro delle proposte avanzate dalla Parte_1
ha trattenuto illegittimamente il 40% del ricavato dell'anticipo delle fatture presentate
[...] dall'attrice, a partire da agosto 2014, dal conto corrente intestato ad manifestando in Parte_1 questo modo l'accettazione tacita dell'accordo proposto dal Sig. , legale Parte_2
rappresentante di Parte_1
4) accertare e dichiarare che in data 29.04.2015, ex abrupto e senza alcuna preventiva
Contr comunicazione ad ha trattenuto ed incassato illegittimamente e senza alcuna Parte_1 motivazione € 86.000,00 sul conto corrente n. 632308,73, impedendo l'espletamento dell'attività
pagina 7 di 19 imprenditoriale della società ed impendendo il pagamento anche delle buste paga dei dipendenti di
nonché impedendo il pagamento di tributi nei confronti dell'erario, quali IVA, IRPEF, Parte_1
etc., circostanza che ha reso necessaria una rateizzazione di tali tributi nei confronti dell'erario; 5) accertare e dichiarare che ha illegittimamente revocato con effetto immediato le CP_7
facilitazioni creditizie nei confronti di per mezzo di missiva del 11.05.2015, con Controparte_8
evidente violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale dell'accorto banchiere, alla luce anche della illegittimità delle somme addebitate sul conto corrente n. 632308,73;
6) accertare e dichiarare che ha illegittimamente impedito l'accesso all'home banking CP_7
ad a partire da gennaio 2016, impedendo alla stessa di avere accesso al proprio conto Parte_1
corrente e di verificare addebiti e/o accrediti sullo stesso, nonostante alcun recesso dal contratto di conto corrente sia stato mai comunicato ad da parte dell' odierno convenuto;
Parte_1 CP_9
Contr 7) accertare e dichiarare che a causa di tale condotta da parte di non ispirata alla buona fede contrattuale, nonché a causa della improvvisa revoca ex abrupto della fidejussione bancaria da parte di nei confronti di (in precedenza denominata CP_7 Organizzazione_4
, ha subito ingenti danni al proprio fatturato ed alla propria attività Controparte_10 Parte_1
imprenditoriale, a causa della impossibilità di accedere a tutte le facilitazioni garantite dal marchio così come descritte nella narrativa del presente atto;
in particolare, accertare Org_4
e dichiarare che a causa del blocco acquisti pezzi di ricambio da parte di , Parte_1 Org_4
della impossibilità di effettuare riparazioni su auto in garanzia , della impossibilità di Org_4
acquistare attrezzature dalla casa madre e dalla impossibilità di effettuare e Org_4
partecipare a corsi di perfezionamento con il proprio personale, ha subito un danno Org_4
patrimoniale quantificabile in € 150.000,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
8) per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_7 pagamento di € 150.000,00 in favore di o nella somma maggiore o minore ritenuta di Parte_1
giustizia;
9) accertare e dichiarare che a causa della condotta da parte di non Parte_1 CP_7
ispirata a buona fede contrattuale, nonché a causa della improvvisa revoca ex abrupto della fidejussione bancaria da parte di nei confrontidi (in CP_7 Organizzazione_4
precedenza denominata , ha subito un danno alla propria immagine commerciale Controparte_10 nei confronti di nonché nei confronti dell'intero mercato Organizzazione_4
automotive della provincia di Bari e Barletta-Andria-Trani, e quindi un danno non patrimoniale
pagina 8 di 19 pari ad € 300.000,00, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, liquidabile in via equitativa da parte dell'Ill.mo Sig. Giudice adito;
10) per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 300.000,00 o Parte_1
quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, liquidabile in via equitativa da parte dell'Ill.mo Sig. Giudice adito;
11) accertare e dichiarare che la è stata illegittimamente segnalata in Centrale Rischi Parte_1
da parte di CP_7
12) accertare e dichiarare che prima della illegittima revoca dei fidi predetti e della mancata adesione al piano di ristrutturazione aziendale di cui in narrativa, la era ritenuto Controparte_8
soggetto solvibile del sistema bancario e non aveva, pertanto, alcuna altra segnalazione negativa a livello di sistema bancario;
13) accertare e dichiarare che a causa della condotta da parte di e delle illegittime CP_7
segnalazioni da essa effettuate, non ha potuto ottenere la fidejussione bancaria Parte_1
necessaria alla propria attività con il marchio da parte di Org_4 Controparte_11
14) accertare e dichiarare che a causa di tale discredito nei confronti del sistema bancario, ha subito un danno non patrimoniale quantificabile in via equitativa nella somma di € Parte_1
100.000,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
15) Per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 100.000, o Parte_1
quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, liquidabile in via equitativa da parte dell'Ill.mo Sig. Giudice adito;
16) accertare e dichiarare che, nonostante apposita richiesta formulata dalla scrivente difesa ai fini della estinzione del conto corrente n. 632308.73, con missivadel 23.02.2017 ai sensi dell'art.
1855 c.c. e dell'art. 120 del TUB, la non ha mai dato riscontro a tale richiesta, CP_7
continuando ad addebitare somme ed interessi illegittimi sul detto conto corrente;
17) accertare e dichiarare la violazione della buona fede pre-contrattuale da parte di CP_7 nei confronti di con riferimento al contratto di mutuo chirografario di € 406.000,00 n. Parte_1
741549062,67, sottoscritto di fatto in data 16.06.2010 ed erogato in pari data, ma sottoscritto con la garanzia mai comunicata ad prima della erogazione Organizzazione_5 Parte_1
del mutuo, in data 23.06.2010, quindi dopo la sua erogazione;
18) Per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 100.000, o Parte_1
pagina 9 di 19 quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, liquidabile in via equitativa da parte dell'Ill.mo Sig. Giudice adito;
19) condannare, infine, la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara sin d'ora anticipatario.”.
Istruite le cause oralmente e documentalmente e, la prima, con la detta C.T.U. , nel cui ambito veniva anche esperito vanamente il tentativo di conciliazione, le stesse venivano assunte in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
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Occorre premettere che nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole asseritamente nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione . Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019
(Rv. 656511 - 01).
In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore (Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022 (Rv. 663942 - 01).
In tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura pagina 10 di 19 ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio. (Sez.
1 - Ordinanza n. 19812 del 20/06/2022
(Rv. 665218 - 01).
Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.
Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i pagina 11 di 19 versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 02-12-2010, n. 24418).
Orbene, v'è da dire che nel caso di specie parte attrice assume di non avere avuto la disponibilità dei contratti di c/c e di avere formulato istanza alla banca al fine di riceverne copia.
Sul punto va evidenziato che la raccomandata risale al 2015 mentre in base alle allegazioni attoree i rapporti contrattuali di che trattasi risalgono l'uno anteriormente al '92 e l'altro al 2001.
Si rammenta che, come evidenziato dalla S.C., in tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022 (Rv. 666451 - 01).
Tanto chiarito, la stessa C.T.U. ha dato atto della carenza di documentazione avendo, dunque, provveduto <ad una ricostruzione logica e matematica allo stesso tempo>> (pag. 14 rel) avendo la professionista proceduto a mere ipotesi di calcolo evidenziando la carenza documentale praticamente per tutte le annualità e con riguardo al luglio 2003 << …. si sono inserite scritture consegna o positivo o negativo seguendo l'estratto conto scalare senza specifica indicazione della natura dell'operazione per carenza di informazioni né della data di operazione che per comodità di elaborazione si fa coincidere con la data valuta……>>.
A pag 24 poi si legge: interessi non essendosi riscontrata la presenza del contratto di conto corrente non è possibile verificare l'espressa accettazione della clausola di reciprocità>>. Per cui la CTU ha proseguito con ragionamento del tutto ipotetico ed a tratti neppure chiarissimo (nello specifico:, ha rettificato i ricalcoli del c/c n. 632308.73 (già n. 7499.05) prospettando diversi risultati a credito della società correntista al 30.11.2015 (data dell'ultimo estratto conto in atti con saldo di € -18.136,69 a debito della società correntista): € 123.613,47 nel ricalcolo senza prescrizione, senza gli addebiti per interessi su anticipi;
€ 100.841,26 nel ricalcolo senza prescrizione, con gli addebiti per interessi su anticipi;
€ 115.735,02 nel ricalcolo con prescrizione, senza gli addebiti per interessi su anticipi.
Inoltre, ha ribadito i risultati dei ricalcoli del c/c n. 10110.33 (accertati nella 1 c.t.u. e non oggetto di pagina 12 di 19 riesame nella c.t.u. integrativa), a credito della società correntista al 27.04.2009, data di estinzione:
€ 71.380,69 nel ricalcolo senza prescrizione;
€ 21.264,70 nel ricalcolo con prescrizione).
Ad ogni modo, i risultati dei ricalcoli del c/c n. 632308.73 basati sull'espunzione di addebiti di
“interessi su anticipi” per complessivi € 40.908,90, non possono essere neppure presi in considerazione dal Tribunale poiché aventi, tra l'altro, ad oggetto, addebiti che derivano da rapporti di anticipo fatture non oggetto del giudizio nel cui ambito è stata disposta la CTU. In disparte la considerazione che trattasi, anche in parte qua, di profilo in alcun modo documentato, e che neppure nell'ambito del secondo rapporto, oggetto dell'altro giudizio riunito, parte attrice non ha né documentato il relativo rapporto neppure producendo i relativi estratti conto.
Invero, v'è da dire che in un simile contesto e quadro processuale la C.T.U. non andrebbe mai disposta neppure potendosi far ricorso a strumenti quale quello di cui all'art. 210 c.p.c. che, come noto, oltre a non essere strumenti di prova non possono e non devono servire ad elidere e ad eludere
l'onus probandi incombente sulla parte come pure non è processualmente condivisibile il ricorso ad escamotage aritmetici quale quello delle c.d. “scritture di raccordo” tra l'ultimo estratto conto disponibile e il primo successivo disponibile.
La S.C. ha infatti chiarito che l'accertamento del saldo di conto corrente deve essere fondato su dati contabili certi e reali (estratti conto) e non può avvenire facendo uso di criteri presuntivi ed approssimativi (v. Cass. 21597/13; 20693/2016).
Quanto al c/c ordinario n. 632308.73 (già n. 7499.05), gli estratti conto in atti, non già dal momento dell'apertura, ma dal 01.01.2001, data in cui il conto presenta un saldo debitore per la società correntista di ex L. -30.791.301, al 30.11.2015, data in cui gli estratti conto presentano un saldo debitore di € -18.136,69. In particolare, in relazione a detto rapporto non sono stati prodotti gli estratti conto relativi al secondo e quarto trimestre 2002, gli estratti conto relativi a tutto l'anno
2003 e gli estratti conto relativi ad agosto 2004.
V'è poi da dire che con nota del 17.06.2015, in atti, gli odierni attori ammettono di avere intavolato con la banca convenuta un piano di rientro emergendo chiaramente che la società versasse da tempo in una grave situazione debitoria e di crisi finanziaria che, per vero, la banca ha tentato in molteplici modi, di soccorrere.
Va poi evidenziata la assoluta genericità delle contestazioni mosse dagli attori e la considerazione del precipuo onere probatorio incombente su di loro.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in tema di accertamento negativo chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento,
pagina 13 di 19 regola che non soffre eccezioni nel caso in cui il fatto che si ha l'onere di provare sia negativo e cioè allorché si assume che esso non sia avvenuto (Cass 7895/2020).
Incombeva sull'attrice il precipuo onere probatorio anche in ragione della sua peculiare qualifica professionale che, evidentemente, imponeva – anche in ragione del dovere temporalmente limitato di custodia da parte della banca – una puntuale conservazione di tutta la documentazione bancaria di che trattasi.
Venendo, ancora, al profilo della eccezione riguardante l'asserita usurarietà degli interessi pattuiti, ed alla assoluta genericità delle allegazioni attoree, ed a prescindere dagli esiti della C.T.U., va detto che parte attrice non ha, invero, prodotto i decreti ministeriali relativi ai c.d. tassi soglia con riferimento al momento di stipula del contratto per cui è causa (c.d. usura originaria, non rilevando ai fini civilistici la c.d. usura sopravvenuta;
cfr., sul punto, cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 19/10/2017, n.
24675; cfr. anche Cass. civ. Sez. I, 26-06-2019, n. 17110).
Con riferimento a tale aspetto va precisato che l'omessa produzione dei decreti ministeriali attuativi della legge 7 marzo 1996, n. 108 che fissano la cd. soglia d'usura non può essere rimediata mediante il ricorso al principio "iura novit curia", di cui all'art. 113 c.p.c., in quanto i predetti decreti ministeriali hanno natura di atti meramente amministrativi (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 30-01-
2019, n. 2543; Sez. III, 26/06/2001, n. 8742; Trib. Ravenna, 29/05/2012; Trib. Santa Maria Capua
Vetere Sez. III, 30/05/2017).
Peraltro, anche volendo seguire una impostazione meno rigorosa, seguita recentemente dalla Corte di Cassazione, secondo cui la nuova produzione di normativa secondaria sarebbe inammissibile (e non superabile con il principio iura novit curia) unicamente in relazione al giudizio di legittimità
(ove è precluso un ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi di giudizio), mentre il giudice di merito potrebbe acquisire conoscenza dei decreti ministeriali in parola (nel corso del giudizio) o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l'acquisizione di una CTU tecnico-contabile (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 13-05-2020, n. 8883), va detto, in ogni caso, che, sempre secondo tale impostazione meno rigorosa, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta comunque indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
Sez. III, Ord., 13-05-2020, n. 8883) rimanendo del tutto impregiudicato l'onere assertivo e di pagina 14 di 19 allegazione circostanziata. E, nel caso di specie gli attori non hanno fornito una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia.
Si sono infatti limitati, quanto alla lamentata usurarietà degli interessi pattuiti a generiche affermazioni di diritto senza però indicare quale sarebbe stato - secondo le rilevazioni della
[...]
il detto tasso soglia usura per il periodo e la classe di operazioni in oggetto costituendo ius Org_6
receptum il principio secondo cui chi eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (per il difetto di anatocismo e difetto di forma scritta della pattuizione degli interessi legali) assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati. Né
l'onere probatorio può ritenersi assolto sulla base della sola prova documentale consistente nella pattuizione contrattuale nulla, posto che l'obbligazione restitutoria dell'istituto di credito sorge solo per effetto della concreta applicazione di interessi non dovuti e previa dimostrazione del loro ammontare (cfr., Cass. SS. UU., 29/04/2009, n. 9941).
Ancora più esaustivamente, è stato osservato che la parte che, sostenendo il carattere indebito delle operazioni, ha esercitato l'azione di ripetizione delle rimesse a suo dire indebitamente eseguite, “al fine di connotare correttamente il proprio atto di citazione di petitum e causa petendi, avrebbe dovuto allegare specificamente: a) la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, quindi il titolo in forza del quale è stata eseguita la rimessa;
b) la singola rimessa;
c) la natura solutoria della stessa (poiché eseguita su conto scoperto) ovvero la sua natura ripristinatoria (poiché eseguita su conto semplicemente passivo); d) la data del pagamento;
e) il calcolo delle diverse rimesse così da consentire di individuare la correttezza della somma o della posta, di cui invocare la ripetizione o l'indebito” (Tribunale di Bologna, n.161 del 23/01/2020).
Né può soccorrere alla carenze allegatorie il generico richiamo alla relazione peritale dal momento che come affermato dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione e nella giurisprudenza di merito,
“il rinvio contenuto nell'atto di citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio è inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione, ed in particolare la causa petendi, devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, al convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c. il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa (con rinvio a SS.UU. 8077/2012)” (Tribunale di Trani, Sentenza n. 1912 del 08/11/2021; in tal senso, altresì, Tribunale di Napoli Nord, n.1130 del 05.06.2020; Tribunale di Bologna, n.20093 del 31.01.2018).
pagina 15 di 19 Con specifico riferimento alla materia bancaria, in tema di ripartizione dell'onere probatorio occorre poi distinguere l'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia la banca (proponendo un'azione di recupero credito) dall'ipotesi in cui ad agire giudizialmente sia il correntista (proponendo un'azione di ripetizione di indebito).
“Quando, infatti, è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il correntista ad agire per ottenere
l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca. Nell'esperire azione di ripetizione
d'indebito, il correntista, infatti, assume su di sé l'onere di fornire prova documentale delle proprie asserzioni” (Tribunale Bari sez. IV, n. 2919 del 19/07/2022).
E' stato, infatti, stabilito che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito
è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida «causa debendi», sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Tale orientamento è stato ribadito anche di recente, affermando che il correntista è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile (Cass., 11 novembre 2019, n. 29050). (Cass. del 17/04/2020, n. 7895).
La consulenza tecnica, comunque espletata, non ha potuto (né avrebbe dovuto) colmare le superiori carenze dovendo in ogni caso ribadirsi il noto principio in forza del quale essa non è un mezzo istruttorio che possa essere impiegato per esonerare le parti dall'onere della prova posto a loro carico e, quindi, non ne è consentito l'espletamento per l'acquisizione e la dimostrazione dei fatti da porre a fondamento della domanda o dell'eccezione.
Come precisato dal Giudice nell'ordinanza del 16.10.2017, “la ha eccepito la prescrizione CP_1
delle rimesse aventi carattere solutorio, specificamente indicandole, per le quali effettivamente non risultano atti interruttivi dell'ordinario termine decennale decorrente per ciascuna rimessa dalla sua annotazione in conto, nel mentre un decennio non è decorso fra la chiusura del conto n. 10110.33 e la notifica dell'atto di citazione, sicché non v'è prescrizione per la ripetizione delle altre rimesse, di pagina 16 di 19 cui deve presumersi il carattere ripristinatorio (v. ancora Cass. SS.UU.
2.12.2010 n. 24428 e Cass.
26.2.2014 n. 4518)”. Principio di cui la CTU non ha sempre tenuto conto nel suo elaborato.
Conclusivamente, la svolta CTU non può reputarsi dirimente atteso il carattere meramente ipotetico e del tutto lacunoso delle conclusioni cui la professionista è giunta per tentare di colmare la significativa carenza documentale
Va, tuttavia, dato atto che con istanza del 15 luglio 2022, in relazione al primo giudizio, le parti congiuntamente davano atto di avere sottoscritto un <>
Quanto alla proposta conciliativa formulata dalla CTU Dottssa dal contenuto, invero Per_2 tutt'altro che chiaro, sebbene plurime volte sollecitata dal Tribunale e benchè già oggetto dell'incarico, va precisato che la banca, nonostante il tenore del detto verbale allegato all'istanza del
15 luglio 2022)in persona del suo difensore, in realtà si riservava di dare riscontro alla proposta all'esito del deliberato dell'istituto.
Indi, con note scritte del 7.09.2022 la banca così testualmente:
il quale evidenzia l'impossibilità da parte dell'Istituto Controparte_1
patrocinato di deliberare in ordine alla proposta transattiva formulata dal Consulente Tecnico
d'Ufficio, in quanto della creditoria derivante dagli effetti cambiari e dal saldo negativo del c/c n.
632308,73 (già n. 7499,05) è divenuta esclusiva titolare Parte_6 giusta da atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del
[...]
25.11.2020 per atto notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Persona_3 CP_1
Registro delle Imprese di e di Napoli in data 26.11.2020, pubblicato ai fini dell'opponibilità CP_1
ai terzi mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151. Alla luce di quanto esposto, l'Avv. Michele
Bellomo chiede che il Giudice rinvii la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni>>. E, dunque, in epoca del tutto anteriore al predetto verbale di conciliazione (seppur condizionato, ma al deliberato della banca).
Circostanza, peraltro, nota alla stessa parte attrice come emerge dal provvedimento (del 19 maggio
2021) allegato alle note del 23.11.2022 dalla stessa attrice.
Dunque la condotta di entrambe le parti non può che costituire oggetto di valutazione da parte del
Tribunale.
Venendo al giudizio n 4116/2017
Parte attrice si duole di una condotta a suo dire malevola e non corretta da parte della banca giacchè assume di avere intavolato una serie di trattative volte alla sottoscrizione di un piano di rientro;
di essere stata in qualche modo costretta alla sottoscrizione di 18 cambiali a garanzia;
che la banca pagina 17 di 19 avrebbe trattenuto illecitamente delle somme a suo danno e di non aver ottemperato a precisi accordi, di averle di fatto bloccato l'attività e danneggiato l'immagine anche a causa della segnalazione alla centrale rischi.
Tanto premesso, va detto che nei due giudizi, a parte talune differenze, parte attrice avanza, nel primo una richiesta risarcitoria di euro 30.000,00 e nel secondo di euro 650.000,00.
A parte tale singolare profilo, dalla pur convulsa istruttoria svolta e dalla copiosa documentazione in atti e dalla prospettazione (non sempre chiarissima) della vicenda il Tribunale reputa che alcuni punti fermi siano chiaramente emersi:
- la situazione economico finanziaria della società era, da tempo, almeno dal 2012-2013, in forte crisi di liquidità tanto da essere gravemente inadempiente esorbitando largamente dalle linee di credito che le erano state concesse;
- da alcun elemento è emerso che il rilascio degli effetti sia stato coartato;
né i relativi documenti sono stati in qualche modo disconosciuti (18 effetti cambiari, con scadenza dal 30.11.2013 al
30.04.2015). In particolare, l'ultimo effetto ammonta ad Euro 155.000,00. La sottoscrizione delle dette scritture non risulta in alcun modo impugnata;
- la racc.a.r. di parte attrice risale al 17 giugno 2015 (epoca ravvicinata alla scadenza dell'effetto cambiario ultimo);
- il rapporto contemplava altresì un conto anticipi con previsione di prestazione del servizio RID da parte della banca in alcun modo documentato dalla parte attrice neppure nel suo andamento;
- la banca ha revocato gli affidamenti, nonostante il pacifico inadempimento di 11 cambiali
(dell'importo di € 2.500,00) solo allo spirare dell'ultima scadenza (importo effetto: € 155.000,00), indi revocando le agevolazioni creditizie concesse;
- prima di esercitare il diritto di recesso la banca si è resa collaborativa rispetto alle istanze della società;
- quanto agli effetti negativi ulteriori derivati alla società (per non aver potuto, per esempio, la società concedere fideiussioni nell'ambito della propria attività commerciale) la causa di tanto non è da rinvenirsi nella condotta della banca quanto nel generale stato di insolvenza ormai cronico in cui da tempo versava;
- quanto agli allegati accordi raggiunti con la banca parte attrice non ha allegato la benchè minima prova. In disparte la considerazione che il T.U.L.B. impone la forma scritta a pena di nullità;
- quanto alla segnalazione alla Centrale Rischi ad opera della convenuta parte attrice nulla allega e/o documenta parte attrice essendo, anzi, documentato un giudizio ex art 700 c.p.c. nei confronti di sopra richiamato per tale causale. Controparte_12
pagina 18 di 19 Alla luce di tutti i superiori elementi la domanda attorea va integralmente rigettata.
Quanto alle spese, alla luce dell'andamento dei fatti di causa, della condotta delle parti e della disposta C.T.U. pur non ravvisando, questo giudicante, i presupposti per il suo espletamento, si ravvisano eccezionali ragioni per una integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, cedono definitivamente a carico delle parti nella misura del 50%
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa
Laura Cantore, definitivamente pronunciando nelle cause riunite 366/2016 e 4116/2017 come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea integralmente;
- spese integralmente compensate;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. già liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50%.
- rigettata ogni altra domanda
Così deciso in Trani, 7.01.2024
Il Giudice
Dott.ssa Laura Cantore
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TRIBUNALE DI TRANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, in persona della dott.ssa Laura Cantore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite 366/2016 e 4116/2017 tra in persona del L.R.p.t., e per i soci Parte_1 [...]
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 Parte_3 Parte_4
Luigi Tridente giusta mandato in atti;
-Attori-
e la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Bellomo;
-convenuta-
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito e risarcimento danni
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Giudizio avente rgn 366/2016
Con atto di citazione ritualmente notificato la in Parte_1
persona del L.R.p.t., , , e Parte_2 Parte_4 Parte_3
nella qualità di soci e garanti della detta società evocavano in giudizio la Controparte_1
premettendo:
[...]
- che la società opera da anni con successo nel settore del mercato delle automotive;
Parte_1
- di aver sottoscritto due contratti di apertura di conto corrente ed in particolare:
o il conto inizialmente individuato con n. 141 200 605-96, acceso presso la banca Controparte_2
prima dell'anno 1992 e che, a seguito della fusione per incorporazione della predetta banca all'interno di banca il detto rapporto ha assunto da luglio 1999 il n. 1200605 mentre CP_3
pagina 1 di 19 da luglio 2001 sino al maggio 2008 ha assunto il n. “10110k”; da giugno 2008 sino all'11 dicembre
2008 ha assunto il numero 1011 0.54; e dal 12 dicembre 2008 fino al 12 maggio 2009 (data in cui è avvenuta la chiusura del conto in esame per confluire sul conto corrente acceso presso la filiale di
Bisceglie di cui infra a seguito della fusione tra banca e il CP_3 Controparte_1
conto ha assunto il n. 10 110.33 evidenziando che: dagli estratti conto prodotti dal 1992 sino al 2009>>;
o il conto corrente inizialmente individuato con numero 600 78.60 acceso presso la filiale di Bisceglie della nel 2001.Successivamente il predetto conto ha assunto il n. Controparte_1
74 99.05 dal 2002 sino al 31 luglio 2004 << per poi divenire successivamente n. 63230 8.73 dal 30 settembre 2004 sino ad oggi… anche tale successione si evince dagli estratti conto prodotti dal
2001 sino ad oggi>>;
- che sui due conti predetti erano stati aperti due affidamenti, come emerge dagli stessi estratti conto;
- che i due contratti sarebbero affetti da plurimi vizi , errato calcolo degli interessi debitori e creditori, applicazione illegittima di spese e costi non convenuti, capitalizzazione trimestrale, della commissione messa a disposizione dei fondi, nonché per via del superamento del tasso soglia anti usura in <
- che in relazione al primo dei due contratti inizialmente acceso presso la e chiuso nel CP_1 CP_2
maggio del 2009 al momento della sua accensione e delle successive modifich,e alcuna copia del contratto sarebbe stata fornita e rilasciata agli attori ed inoltre non sarebbe stato pattuito nulla in punto di interessi, costi e spese per contro avendo applicato, l'istituto, i c.d. usi piazza;
- che all'esito di apposito conteggio effettuato per il tramite di un professionista di parte sono giunti alla determinazione della esistenza di interessi passivi pari ad euro 16.199,82 anziché euro 61.594,37 come ritenuto dall'istituto di credito odierno convenuto con un saldo attivo a favore della Parte_1
pari ad euro 45.394,55;
- che la banca avrebbe illegittimamente applicato l'anatocismo ed interessi ultralegali;
spese e commissioni illegittimamente applicate e quantificate nella misura di euro 26.391,24;
- che in relazione al secondo contratto n 632308.73 acceso presso la <
sostanzialmente si doleva delle medesime criticità anche in questo deducendo di non disporre di copia del contratto.
- che all'esito di apposito conteggio effettuato per il tramite di un professionista di parte sono giunti alla determinazione della esistenza di interessi passivi pari ad euro 13.811,00 anziché euro 66.983,65 come ritenuto dall'istituto di credito odierno convenuto, interessi creditori pari ad euro 46.210,12 a pagina 2 di 19 fronte di euro 510,71 secondo i conteggi effettuati dalla banca, con un saldo attivo a favore della pari ad euro 98.872,06; Parte_1
- lamentavano, poi, illegittima applicazione dell'anatocismo e di interessi ultralegali;
spese e commissioni illegittimamente applicate e quantificate nella misura di euro 80.303,50;
- illegittima applicazione unilaterale da parte della banca dello ius variandi.
- di avere richiesto presso l'istituto di credito convenuto filiale di Bisceglie copia dei contratti ed in particolare copia di ogni contratto collegato al numero 63230 8.73 con Racc. del 17 giugno Org_1
2015, raccomandata che sarebbe rimasta, di fatto, priva di riscontro nonostante la formale risposta fornita dall'istituto di voler evadere la richiesta.
Su tali premesse hanno concluso chiedendo “1) accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 141200605-96, poi n. 1200605, poi 10110k, poi n. 10110.54 ed infine
n. 10110.33 (acceso dalla attrice inizialmente presso la già Organizzazione_2
Filiale di ), a causa della mancata determinazione dei tassi di interesse sin dall'origine e CP_2
dal momento della sottoscrizione del contratto di accensione del conto corrente, dell'errato calcolo degli interessi debitori e creditori,in violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c., nonchè accertare
e dichiarare l'illegittimità degli interessi debitori e creditori applicati dalla convenuta sul CP_1
conto corrente in questione, a partire dalla sua accensione sino alla chiusura del suddetto conto, nonché accertare e dichiarare la illegittimità di spese e costi non convenuti con la società odierna attrice, ossia la illegittimità della commissione di utilizzo fido, delle spese connesse all'utilizzo del
Orga fido, delle commissioni e di ogni altra spesa indicata nel presente atto di citazione e nell'elaborato peritale a firma del Dott. ; accertare e dichiarare infine l'illegittima Per_1
applicazione della capitalizzazione trimestrale e/o annuale sul conto corrente in esame;
per
l'effetto, accertare e dichiarare che sul conto corrente de quo debbano essere applicati solo gli interessi legali dall'origine del rapporto bancario e quindi dalla sua accensione sino alla chiusura dello stesso;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di applicazione degli usi piazza al contratto di conto corrente di cui al punto 1) del petitum, accertare e dichiarare
l'illegittima degli interessi debitori e creditori contabilizzati utilizzando il metodo dell'uso piazza, in violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c.; per l'effetto, accertare e dichiarare che sul conto corrente de quo debbano essere applicati solo gli interessi legali dall'origine del rapporto bancario
e quindi dalla sua accensione sino alla chiusura dello stesso, trattandosi di un conto corrente acceso prima dell'anno 1992; 3) accertare e dichiarare quindi la illegittimità ed inefficacia degli addebiti effettuati dalla banca convenuta riguardo al conto corrente n. 141200605-96, poi n.
1200605, poi 10110k, poi n. 10110.54 ed infine n. 10110.33, e acceso dalla attrice inizialmente
pagina 3 di 19 presso la Filiale di , nella misura a partire dal momento Organizzazione_2 CP_2
della accensione sino all'ultimo estratto conto del 2009, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
4) accertare e quantificare che le somme illegittimamente addebitate dalla banca convenuta sul conto corrente predetto, per i motivi rappresentati in narrativa e per i motivi di cui ai punti n. 1, 2 e 3 del petitum, e quindi per il comportamento illegittimo tenuto dalla banca convenuta, ammontano nella misura di euro 45.394,55 per interessi illegittimi ed € 26.391,24 per spese e commissioni non concordate, ovvero, in subordine, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia anche all'esito di CTU contabile di cui si fa sin d'ora apposita richiesta;
per l' effetto accertare e dichiarare che la attrice in conseguenza degli illegittimi addebiti di cui ai predetti capi del petitum del presente atto di citazione e per effetto della eliminazione degli stessi, è creditrice della banca convenuta della somma di euro 71.785,79, a e quindi condannare la banca convenuta a corrispondere e restituire alla attrice la predetta somma di euro 71.785,79, ovvero, in subordine, la somma da risultare all'esito di CTU contabile di cui si fa sin d'ora apposita richiesta;
dichiarare che la banca convenuta non vanta alcun credito nei riguardi della attrice riguardo al predetto conto corrente e dichiarare che quindi l'attrice non ha più alcuna debitoria nei confronti della banca convenuta relativamente al conto corrente n. 141200605-96, poi n. 1200605, poi
10110k, poi n. 10110.54 ed infine n. 10110.33 acceso dalla attrice;
5) accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 60078,60, poi n.
7499.05 ed infine n. 632308.73, acceso dalla attrice presso la Controparte_1
Filiale di Bisceglie, a causa della mancata determinazione dei tassi di interesse sin
[...] dall'origine e dal momento della sottoscrizione del contratto di accensione del conto corrente, dell'errato calcolo degli interessi debitori e creditori, dell'applicazione illegittima di spese e costi non convenuti, nonché a causa dell'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale, della
Commissione utilizzazione fido, in violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c., delle spese
Orga connesse all'utilizzo del fido ed alla fideiussione, delle commissioni e di ogni altra spesa indicata nel presente atto di citazione e nell'elaborato peritale a firma del Dott. ; Per_1 accertare e dichiarare infine l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale e/o annuale sul conto corrente in esame;
per l'effetto, accertare e dichiarare che sul conto corrente de quo debbano essere applicati solo gli interessi ai previsti all'art. 117 comma 7 del TUB dall'origine del rapporto bancario e quindi dalla sua accensione sino ad oggi e comunque sino alla chiusura del presente procedimento;
6) accertare e dichiarare quindi la illegittimità ed inefficacia degli addebiti effettuati dalla banca convenuta riguardo al conto corrente n. 60078,60, poi n. 7499.05 ed infine n. 632308.73, e acceso
pagina 4 di 19 dalla attrice presso la Filiale di Bisceglie, nella misura a Controparte_1
partire dal momento della accensione sino ad oggi e comunque sino alla chiusura del presente procedimento, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
7) accertare e quantificare che le somme illegittimamente addebitate dalla banca convenuta sul conto corrente predetto, per i motivi rappresentati in narrativa e per i motivi di cui ai punti n. 5 e 6 del petitum, e quindi per il comportamento illegittimo tenuto dalla banca convenuta, ammontano nella misura di euro 98.872,06 per interessi illegittimi ed € 80.303,50 per spese e commissioni non concordate, ovvero, in subordine, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia anche all'esito di CTU contabile di cui si fa sin d'ora apposita richiesta;
per l' effetto accertare e dichiarare che la attrice in conseguenza degli illegittimi addebiti di cui ai predetti capi del petitum del presente atto di citazione e per effetto della eliminazione degli stessi, è creditrice della banca convenuta della somma di euro 179.175,56, e quindi condannare la banca convenuta a corrispondere e restituire alla attrice la predetta somma di euro 179.175,56, ovvero, in subordine, la somma da risultare all'esito di CTU contabile di cui si fa sin d'ora apposita richiesta;
dichiarare che la banca convenuta non vanta alcun credito nei riguardi della attrice riguardo al predetto conto corrente e dichiarare che quindi l'attrice non ha più alcuna debitoria nei confronti della banca convenuta relativamente al conto corrente n. n. 60078,60, poi n. 7499.05 ed infine n.
632308.73 acceso dalla attrice;
8) accertare e dichiarare che la non ha mai Parte_1
pattuito e ricevuto alcuna comunicazione riguardo alla applicazione ai predetti conti corrente accesi presso e Bisceglie delle modifiche unilaterali dei tassi debitori, degli interessi CP_2
anatocistici, dei tassi ultralegali, della commissione di massimo scoperto e commissione utilizzazione fondi, dei costi delle operazioni, delle spese relative alla tenuta conto, delle spese relative allo invio degli estratti conto, delle spese relative ad ogni singola operazione, delle spese di liquidazione finale di ogni trimestre contabile dei predetti conti correnti, nella misura applicata e per tutto il periodo a partire dal momento dell'estratto conto successivo al primo, fino sino all'ultimo estratto conto del 2009 per il conto acceso presso la Filiale di di cui alla CP_2 narrativa del presente atto, nonché dall'estratto conto successivo al primo sino ad oggi per il conto acceso presso la Filiale di Bisceglie di cui alla narrativa del presente atto;
nello specifico, accertare e dichiarare che la banca convenuta ha colpevolmente violato l'art. 161, comma 6, del
Testo Unico Bancario, applicando tassi non comunicati ai contratti di conto corrente, nonché ha violato l'art. 118 del Testo Unico Bancario, ovvero del D. Lgs. n. 385/1993, in quanto ha modificato unilateralmente le condizioni contrattuali, e quindi ha modificato unilateralmente i tassi debitori, la commissione di massimo scoperto, i costi delle operazioni, delle spese relative alla
pagina 5 di 19 tenuta conto, le spese relative allo invio degli estratti conto, le spese relative ad ogni singola operazione, le spese di liquidazione finale di ogni trimestre contabile, senza alcun giustificato motivo;
accertare e dichiarare che la banca convenuta non ha comunicato al cliente le modifiche predette riguardo ai conti correnti suindicati secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente;
9) accertare e dichiarare se, in considerazione degli addebiti e del TAEG applicato effettivamente dalla convenuta, è stato superato da parte della banca convenuta il tasso soglia previsto CP_1
dalla legge riguardo alla tipologia di affidamento e al quantum dell'affidamento concesso dalla banca convenuta sui conti corrente per cui è causa;
10) accertare e dichiarare che la banca convenuta, in considerazione delle doglianze rappresentate nella narrativa del presente atto e delle violazioni lamentate ai capi dal punto 1) al punto 9) del petitum del presente atto nonché nella narrativa del presente atto dicitazione, ha violato i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti di conto corrente per cui è causa, e quindi ha violato gli artt. 1175, 1366 e 1375 del codice civile;
11) per l'effetto dell'accoglimento delle richieste di cui al petitum del presente atto, condannare la” , già , Controparte_1 Organizzazione_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_5 Controparte_6
pagamento a titolo di risarcimento in favore della nella misura di euro 30.000,00 Parte_1
o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a causa dell'abuso perpetrato dal predetto istituto di credito nei confronti della attrice;
12) condannare, altresì, , già , Controparte_1 Organizzazione_2
e in persona del legale Controparte_5 Controparte_6
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, IVA e
CAP come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara sin d'ora anticipatario.”
Si costituiva con comparsa la banca convenuta la quale preliminarmente evidenziava che a dire della stessa parte attrice il primo conto è stato chiuso senza alcuna riserva mentre il secondo è ancora del tutto operativo.
Deduceva in ogni caso carenza dell'onere probatorio incombente sulla parte attrice trattandosi di un'azione di accertamento negativo del debito, di ripetizione di indebito e di risarcimento danni evidenziando che in un tale contesto parte attrice avrebbe avuto il precipuo onere di depositare i contratti bancari. Deduceva, poi, che non ha neppure fornito gli estratti conto completi relativi ai pagina 6 di 19 rapporti di conto corrente che reputa viziati avendoli prodotti per un periodo circoscritto e neppure con decorrenza dalla data di instaurazione del rapporto presentando, quelli prodotti, un saldo a debito del correntista, profilo che, peraltro, accomuna i due conti.
Eccepiva poi decadenza, inammissibilità della domanda e prescrizione.
Evidenziava poi la non contestazione della ricezione degli estratti conto inviati – di cui, peraltro – non avrebbe richiesto il rilascio di copia, che pertanto devono ritenersi approvati anche ai sensi degli articoli 1832 e 1857 c.c..; genericità delle contestazioni, legittimità di tutte le pattuizioni effettuate il cui carattere illegittimo avrebbe dovuto essere provato da parte attrice secondo i canoni di cui all'art 2697 c.c..
Conclusivamente instava per il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite.
Chiesti e concessi i termini ex art 183 c.p.c., all'esito di scioglimento di riserva il tribunale, con ordinanza del 20 ottobre 2017 (alla quale si rinvia), nel precisare, tra l'altro, che in relazione al secondo rapporto di c/c sarebbe stato possibile, al più, rideterminare il saldo essendo ancora attivo, disponeva CTU contabile nominando la dottoressa Persona_2
Successivamente veniva introdotto dai medesimi attori il giudizio recante rgn 366/2017 e chiesta, e disposta, la riunione delle due procedure.
Il giudizio avente rg 4116/2017
Veniva introdotto, come detto, dalle medesime parti attrici le quali formulavano le seguenti Contr conclusioni: 1) “accertare e dichiarare che a partire da marzo 2014 circa, la – Filiale di
Bisceglie, ha intavolato serie trattative di risoluzione della posizione contrattuale di Parte_1 quest'ultima per mezzo del dott. , anche attraverso la proposizione di una Parte_5
moratoria del preteso credito, nonché attraverso il parziale incasso dell'anticipo fatture;
2) accertare e dichiarare che ogni proposta avanzata e formulata da parte del dott. , Per_1
anche in relazione ad una possibile presentazione di un piano ex art. 67 dell L.F., non è mai stata
Contr riscontrata in alcun modo da parte di Contr 3) accertare e dichiarare che senza alcun riscontro delle proposte avanzate dalla Parte_1
ha trattenuto illegittimamente il 40% del ricavato dell'anticipo delle fatture presentate
[...] dall'attrice, a partire da agosto 2014, dal conto corrente intestato ad manifestando in Parte_1 questo modo l'accettazione tacita dell'accordo proposto dal Sig. , legale Parte_2
rappresentante di Parte_1
4) accertare e dichiarare che in data 29.04.2015, ex abrupto e senza alcuna preventiva
Contr comunicazione ad ha trattenuto ed incassato illegittimamente e senza alcuna Parte_1 motivazione € 86.000,00 sul conto corrente n. 632308,73, impedendo l'espletamento dell'attività
pagina 7 di 19 imprenditoriale della società ed impendendo il pagamento anche delle buste paga dei dipendenti di
nonché impedendo il pagamento di tributi nei confronti dell'erario, quali IVA, IRPEF, Parte_1
etc., circostanza che ha reso necessaria una rateizzazione di tali tributi nei confronti dell'erario; 5) accertare e dichiarare che ha illegittimamente revocato con effetto immediato le CP_7
facilitazioni creditizie nei confronti di per mezzo di missiva del 11.05.2015, con Controparte_8
evidente violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale dell'accorto banchiere, alla luce anche della illegittimità delle somme addebitate sul conto corrente n. 632308,73;
6) accertare e dichiarare che ha illegittimamente impedito l'accesso all'home banking CP_7
ad a partire da gennaio 2016, impedendo alla stessa di avere accesso al proprio conto Parte_1
corrente e di verificare addebiti e/o accrediti sullo stesso, nonostante alcun recesso dal contratto di conto corrente sia stato mai comunicato ad da parte dell' odierno convenuto;
Parte_1 CP_9
Contr 7) accertare e dichiarare che a causa di tale condotta da parte di non ispirata alla buona fede contrattuale, nonché a causa della improvvisa revoca ex abrupto della fidejussione bancaria da parte di nei confronti di (in precedenza denominata CP_7 Organizzazione_4
, ha subito ingenti danni al proprio fatturato ed alla propria attività Controparte_10 Parte_1
imprenditoriale, a causa della impossibilità di accedere a tutte le facilitazioni garantite dal marchio così come descritte nella narrativa del presente atto;
in particolare, accertare Org_4
e dichiarare che a causa del blocco acquisti pezzi di ricambio da parte di , Parte_1 Org_4
della impossibilità di effettuare riparazioni su auto in garanzia , della impossibilità di Org_4
acquistare attrezzature dalla casa madre e dalla impossibilità di effettuare e Org_4
partecipare a corsi di perfezionamento con il proprio personale, ha subito un danno Org_4
patrimoniale quantificabile in € 150.000,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
8) per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_7 pagamento di € 150.000,00 in favore di o nella somma maggiore o minore ritenuta di Parte_1
giustizia;
9) accertare e dichiarare che a causa della condotta da parte di non Parte_1 CP_7
ispirata a buona fede contrattuale, nonché a causa della improvvisa revoca ex abrupto della fidejussione bancaria da parte di nei confrontidi (in CP_7 Organizzazione_4
precedenza denominata , ha subito un danno alla propria immagine commerciale Controparte_10 nei confronti di nonché nei confronti dell'intero mercato Organizzazione_4
automotive della provincia di Bari e Barletta-Andria-Trani, e quindi un danno non patrimoniale
pagina 8 di 19 pari ad € 300.000,00, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, liquidabile in via equitativa da parte dell'Ill.mo Sig. Giudice adito;
10) per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 300.000,00 o Parte_1
quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, liquidabile in via equitativa da parte dell'Ill.mo Sig. Giudice adito;
11) accertare e dichiarare che la è stata illegittimamente segnalata in Centrale Rischi Parte_1
da parte di CP_7
12) accertare e dichiarare che prima della illegittima revoca dei fidi predetti e della mancata adesione al piano di ristrutturazione aziendale di cui in narrativa, la era ritenuto Controparte_8
soggetto solvibile del sistema bancario e non aveva, pertanto, alcuna altra segnalazione negativa a livello di sistema bancario;
13) accertare e dichiarare che a causa della condotta da parte di e delle illegittime CP_7
segnalazioni da essa effettuate, non ha potuto ottenere la fidejussione bancaria Parte_1
necessaria alla propria attività con il marchio da parte di Org_4 Controparte_11
14) accertare e dichiarare che a causa di tale discredito nei confronti del sistema bancario, ha subito un danno non patrimoniale quantificabile in via equitativa nella somma di € Parte_1
100.000,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
15) Per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 100.000, o Parte_1
quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, liquidabile in via equitativa da parte dell'Ill.mo Sig. Giudice adito;
16) accertare e dichiarare che, nonostante apposita richiesta formulata dalla scrivente difesa ai fini della estinzione del conto corrente n. 632308.73, con missivadel 23.02.2017 ai sensi dell'art.
1855 c.c. e dell'art. 120 del TUB, la non ha mai dato riscontro a tale richiesta, CP_7
continuando ad addebitare somme ed interessi illegittimi sul detto conto corrente;
17) accertare e dichiarare la violazione della buona fede pre-contrattuale da parte di CP_7 nei confronti di con riferimento al contratto di mutuo chirografario di € 406.000,00 n. Parte_1
741549062,67, sottoscritto di fatto in data 16.06.2010 ed erogato in pari data, ma sottoscritto con la garanzia mai comunicata ad prima della erogazione Organizzazione_5 Parte_1
del mutuo, in data 23.06.2010, quindi dopo la sua erogazione;
18) Per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 100.000, o Parte_1
pagina 9 di 19 quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, liquidabile in via equitativa da parte dell'Ill.mo Sig. Giudice adito;
19) condannare, infine, la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara sin d'ora anticipatario.”.
Istruite le cause oralmente e documentalmente e, la prima, con la detta C.T.U. , nel cui ambito veniva anche esperito vanamente il tentativo di conciliazione, le stesse venivano assunte in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
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Occorre premettere che nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole asseritamente nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione . Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019
(Rv. 656511 - 01).
In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore (Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022 (Rv. 663942 - 01).
In tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura pagina 10 di 19 ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio. (Sez.
1 - Ordinanza n. 19812 del 20/06/2022
(Rv. 665218 - 01).
Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.
Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i pagina 11 di 19 versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 02-12-2010, n. 24418).
Orbene, v'è da dire che nel caso di specie parte attrice assume di non avere avuto la disponibilità dei contratti di c/c e di avere formulato istanza alla banca al fine di riceverne copia.
Sul punto va evidenziato che la raccomandata risale al 2015 mentre in base alle allegazioni attoree i rapporti contrattuali di che trattasi risalgono l'uno anteriormente al '92 e l'altro al 2001.
Si rammenta che, come evidenziato dalla S.C., in tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022 (Rv. 666451 - 01).
Tanto chiarito, la stessa C.T.U. ha dato atto della carenza di documentazione avendo, dunque, provveduto <ad una ricostruzione logica e matematica allo stesso tempo>> (pag. 14 rel) avendo la professionista proceduto a mere ipotesi di calcolo evidenziando la carenza documentale praticamente per tutte le annualità e con riguardo al luglio 2003 << …. si sono inserite scritture consegna o positivo o negativo seguendo l'estratto conto scalare senza specifica indicazione della natura dell'operazione per carenza di informazioni né della data di operazione che per comodità di elaborazione si fa coincidere con la data valuta……>>.
A pag 24 poi si legge: interessi non essendosi riscontrata la presenza del contratto di conto corrente non è possibile verificare l'espressa accettazione della clausola di reciprocità>>. Per cui la CTU ha proseguito con ragionamento del tutto ipotetico ed a tratti neppure chiarissimo (nello specifico:, ha rettificato i ricalcoli del c/c n. 632308.73 (già n. 7499.05) prospettando diversi risultati a credito della società correntista al 30.11.2015 (data dell'ultimo estratto conto in atti con saldo di € -18.136,69 a debito della società correntista): € 123.613,47 nel ricalcolo senza prescrizione, senza gli addebiti per interessi su anticipi;
€ 100.841,26 nel ricalcolo senza prescrizione, con gli addebiti per interessi su anticipi;
€ 115.735,02 nel ricalcolo con prescrizione, senza gli addebiti per interessi su anticipi.
Inoltre, ha ribadito i risultati dei ricalcoli del c/c n. 10110.33 (accertati nella 1 c.t.u. e non oggetto di pagina 12 di 19 riesame nella c.t.u. integrativa), a credito della società correntista al 27.04.2009, data di estinzione:
€ 71.380,69 nel ricalcolo senza prescrizione;
€ 21.264,70 nel ricalcolo con prescrizione).
Ad ogni modo, i risultati dei ricalcoli del c/c n. 632308.73 basati sull'espunzione di addebiti di
“interessi su anticipi” per complessivi € 40.908,90, non possono essere neppure presi in considerazione dal Tribunale poiché aventi, tra l'altro, ad oggetto, addebiti che derivano da rapporti di anticipo fatture non oggetto del giudizio nel cui ambito è stata disposta la CTU. In disparte la considerazione che trattasi, anche in parte qua, di profilo in alcun modo documentato, e che neppure nell'ambito del secondo rapporto, oggetto dell'altro giudizio riunito, parte attrice non ha né documentato il relativo rapporto neppure producendo i relativi estratti conto.
Invero, v'è da dire che in un simile contesto e quadro processuale la C.T.U. non andrebbe mai disposta neppure potendosi far ricorso a strumenti quale quello di cui all'art. 210 c.p.c. che, come noto, oltre a non essere strumenti di prova non possono e non devono servire ad elidere e ad eludere
l'onus probandi incombente sulla parte come pure non è processualmente condivisibile il ricorso ad escamotage aritmetici quale quello delle c.d. “scritture di raccordo” tra l'ultimo estratto conto disponibile e il primo successivo disponibile.
La S.C. ha infatti chiarito che l'accertamento del saldo di conto corrente deve essere fondato su dati contabili certi e reali (estratti conto) e non può avvenire facendo uso di criteri presuntivi ed approssimativi (v. Cass. 21597/13; 20693/2016).
Quanto al c/c ordinario n. 632308.73 (già n. 7499.05), gli estratti conto in atti, non già dal momento dell'apertura, ma dal 01.01.2001, data in cui il conto presenta un saldo debitore per la società correntista di ex L. -30.791.301, al 30.11.2015, data in cui gli estratti conto presentano un saldo debitore di € -18.136,69. In particolare, in relazione a detto rapporto non sono stati prodotti gli estratti conto relativi al secondo e quarto trimestre 2002, gli estratti conto relativi a tutto l'anno
2003 e gli estratti conto relativi ad agosto 2004.
V'è poi da dire che con nota del 17.06.2015, in atti, gli odierni attori ammettono di avere intavolato con la banca convenuta un piano di rientro emergendo chiaramente che la società versasse da tempo in una grave situazione debitoria e di crisi finanziaria che, per vero, la banca ha tentato in molteplici modi, di soccorrere.
Va poi evidenziata la assoluta genericità delle contestazioni mosse dagli attori e la considerazione del precipuo onere probatorio incombente su di loro.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in tema di accertamento negativo chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento,
pagina 13 di 19 regola che non soffre eccezioni nel caso in cui il fatto che si ha l'onere di provare sia negativo e cioè allorché si assume che esso non sia avvenuto (Cass 7895/2020).
Incombeva sull'attrice il precipuo onere probatorio anche in ragione della sua peculiare qualifica professionale che, evidentemente, imponeva – anche in ragione del dovere temporalmente limitato di custodia da parte della banca – una puntuale conservazione di tutta la documentazione bancaria di che trattasi.
Venendo, ancora, al profilo della eccezione riguardante l'asserita usurarietà degli interessi pattuiti, ed alla assoluta genericità delle allegazioni attoree, ed a prescindere dagli esiti della C.T.U., va detto che parte attrice non ha, invero, prodotto i decreti ministeriali relativi ai c.d. tassi soglia con riferimento al momento di stipula del contratto per cui è causa (c.d. usura originaria, non rilevando ai fini civilistici la c.d. usura sopravvenuta;
cfr., sul punto, cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 19/10/2017, n.
24675; cfr. anche Cass. civ. Sez. I, 26-06-2019, n. 17110).
Con riferimento a tale aspetto va precisato che l'omessa produzione dei decreti ministeriali attuativi della legge 7 marzo 1996, n. 108 che fissano la cd. soglia d'usura non può essere rimediata mediante il ricorso al principio "iura novit curia", di cui all'art. 113 c.p.c., in quanto i predetti decreti ministeriali hanno natura di atti meramente amministrativi (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 30-01-
2019, n. 2543; Sez. III, 26/06/2001, n. 8742; Trib. Ravenna, 29/05/2012; Trib. Santa Maria Capua
Vetere Sez. III, 30/05/2017).
Peraltro, anche volendo seguire una impostazione meno rigorosa, seguita recentemente dalla Corte di Cassazione, secondo cui la nuova produzione di normativa secondaria sarebbe inammissibile (e non superabile con il principio iura novit curia) unicamente in relazione al giudizio di legittimità
(ove è precluso un ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi di giudizio), mentre il giudice di merito potrebbe acquisire conoscenza dei decreti ministeriali in parola (nel corso del giudizio) o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l'acquisizione di una CTU tecnico-contabile (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 13-05-2020, n. 8883), va detto, in ogni caso, che, sempre secondo tale impostazione meno rigorosa, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta comunque indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
Sez. III, Ord., 13-05-2020, n. 8883) rimanendo del tutto impregiudicato l'onere assertivo e di pagina 14 di 19 allegazione circostanziata. E, nel caso di specie gli attori non hanno fornito una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia.
Si sono infatti limitati, quanto alla lamentata usurarietà degli interessi pattuiti a generiche affermazioni di diritto senza però indicare quale sarebbe stato - secondo le rilevazioni della
[...]
il detto tasso soglia usura per il periodo e la classe di operazioni in oggetto costituendo ius Org_6
receptum il principio secondo cui chi eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (per il difetto di anatocismo e difetto di forma scritta della pattuizione degli interessi legali) assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati. Né
l'onere probatorio può ritenersi assolto sulla base della sola prova documentale consistente nella pattuizione contrattuale nulla, posto che l'obbligazione restitutoria dell'istituto di credito sorge solo per effetto della concreta applicazione di interessi non dovuti e previa dimostrazione del loro ammontare (cfr., Cass. SS. UU., 29/04/2009, n. 9941).
Ancora più esaustivamente, è stato osservato che la parte che, sostenendo il carattere indebito delle operazioni, ha esercitato l'azione di ripetizione delle rimesse a suo dire indebitamente eseguite, “al fine di connotare correttamente il proprio atto di citazione di petitum e causa petendi, avrebbe dovuto allegare specificamente: a) la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, quindi il titolo in forza del quale è stata eseguita la rimessa;
b) la singola rimessa;
c) la natura solutoria della stessa (poiché eseguita su conto scoperto) ovvero la sua natura ripristinatoria (poiché eseguita su conto semplicemente passivo); d) la data del pagamento;
e) il calcolo delle diverse rimesse così da consentire di individuare la correttezza della somma o della posta, di cui invocare la ripetizione o l'indebito” (Tribunale di Bologna, n.161 del 23/01/2020).
Né può soccorrere alla carenze allegatorie il generico richiamo alla relazione peritale dal momento che come affermato dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione e nella giurisprudenza di merito,
“il rinvio contenuto nell'atto di citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio è inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione, ed in particolare la causa petendi, devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, al convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c. il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa (con rinvio a SS.UU. 8077/2012)” (Tribunale di Trani, Sentenza n. 1912 del 08/11/2021; in tal senso, altresì, Tribunale di Napoli Nord, n.1130 del 05.06.2020; Tribunale di Bologna, n.20093 del 31.01.2018).
pagina 15 di 19 Con specifico riferimento alla materia bancaria, in tema di ripartizione dell'onere probatorio occorre poi distinguere l'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia la banca (proponendo un'azione di recupero credito) dall'ipotesi in cui ad agire giudizialmente sia il correntista (proponendo un'azione di ripetizione di indebito).
“Quando, infatti, è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il correntista ad agire per ottenere
l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca. Nell'esperire azione di ripetizione
d'indebito, il correntista, infatti, assume su di sé l'onere di fornire prova documentale delle proprie asserzioni” (Tribunale Bari sez. IV, n. 2919 del 19/07/2022).
E' stato, infatti, stabilito che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito
è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida «causa debendi», sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Tale orientamento è stato ribadito anche di recente, affermando che il correntista è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile (Cass., 11 novembre 2019, n. 29050). (Cass. del 17/04/2020, n. 7895).
La consulenza tecnica, comunque espletata, non ha potuto (né avrebbe dovuto) colmare le superiori carenze dovendo in ogni caso ribadirsi il noto principio in forza del quale essa non è un mezzo istruttorio che possa essere impiegato per esonerare le parti dall'onere della prova posto a loro carico e, quindi, non ne è consentito l'espletamento per l'acquisizione e la dimostrazione dei fatti da porre a fondamento della domanda o dell'eccezione.
Come precisato dal Giudice nell'ordinanza del 16.10.2017, “la ha eccepito la prescrizione CP_1
delle rimesse aventi carattere solutorio, specificamente indicandole, per le quali effettivamente non risultano atti interruttivi dell'ordinario termine decennale decorrente per ciascuna rimessa dalla sua annotazione in conto, nel mentre un decennio non è decorso fra la chiusura del conto n. 10110.33 e la notifica dell'atto di citazione, sicché non v'è prescrizione per la ripetizione delle altre rimesse, di pagina 16 di 19 cui deve presumersi il carattere ripristinatorio (v. ancora Cass. SS.UU.
2.12.2010 n. 24428 e Cass.
26.2.2014 n. 4518)”. Principio di cui la CTU non ha sempre tenuto conto nel suo elaborato.
Conclusivamente, la svolta CTU non può reputarsi dirimente atteso il carattere meramente ipotetico e del tutto lacunoso delle conclusioni cui la professionista è giunta per tentare di colmare la significativa carenza documentale
Va, tuttavia, dato atto che con istanza del 15 luglio 2022, in relazione al primo giudizio, le parti congiuntamente davano atto di avere sottoscritto un <>
Quanto alla proposta conciliativa formulata dalla CTU Dottssa dal contenuto, invero Per_2 tutt'altro che chiaro, sebbene plurime volte sollecitata dal Tribunale e benchè già oggetto dell'incarico, va precisato che la banca, nonostante il tenore del detto verbale allegato all'istanza del
15 luglio 2022)in persona del suo difensore, in realtà si riservava di dare riscontro alla proposta all'esito del deliberato dell'istituto.
Indi, con note scritte del 7.09.2022 la banca così testualmente:
il quale evidenzia l'impossibilità da parte dell'Istituto Controparte_1
patrocinato di deliberare in ordine alla proposta transattiva formulata dal Consulente Tecnico
d'Ufficio, in quanto della creditoria derivante dagli effetti cambiari e dal saldo negativo del c/c n.
632308,73 (già n. 7499,05) è divenuta esclusiva titolare Parte_6 giusta da atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del
[...]
25.11.2020 per atto notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Persona_3 CP_1
Registro delle Imprese di e di Napoli in data 26.11.2020, pubblicato ai fini dell'opponibilità CP_1
ai terzi mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151. Alla luce di quanto esposto, l'Avv. Michele
Bellomo chiede che il Giudice rinvii la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni>>. E, dunque, in epoca del tutto anteriore al predetto verbale di conciliazione (seppur condizionato, ma al deliberato della banca).
Circostanza, peraltro, nota alla stessa parte attrice come emerge dal provvedimento (del 19 maggio
2021) allegato alle note del 23.11.2022 dalla stessa attrice.
Dunque la condotta di entrambe le parti non può che costituire oggetto di valutazione da parte del
Tribunale.
Venendo al giudizio n 4116/2017
Parte attrice si duole di una condotta a suo dire malevola e non corretta da parte della banca giacchè assume di avere intavolato una serie di trattative volte alla sottoscrizione di un piano di rientro;
di essere stata in qualche modo costretta alla sottoscrizione di 18 cambiali a garanzia;
che la banca pagina 17 di 19 avrebbe trattenuto illecitamente delle somme a suo danno e di non aver ottemperato a precisi accordi, di averle di fatto bloccato l'attività e danneggiato l'immagine anche a causa della segnalazione alla centrale rischi.
Tanto premesso, va detto che nei due giudizi, a parte talune differenze, parte attrice avanza, nel primo una richiesta risarcitoria di euro 30.000,00 e nel secondo di euro 650.000,00.
A parte tale singolare profilo, dalla pur convulsa istruttoria svolta e dalla copiosa documentazione in atti e dalla prospettazione (non sempre chiarissima) della vicenda il Tribunale reputa che alcuni punti fermi siano chiaramente emersi:
- la situazione economico finanziaria della società era, da tempo, almeno dal 2012-2013, in forte crisi di liquidità tanto da essere gravemente inadempiente esorbitando largamente dalle linee di credito che le erano state concesse;
- da alcun elemento è emerso che il rilascio degli effetti sia stato coartato;
né i relativi documenti sono stati in qualche modo disconosciuti (18 effetti cambiari, con scadenza dal 30.11.2013 al
30.04.2015). In particolare, l'ultimo effetto ammonta ad Euro 155.000,00. La sottoscrizione delle dette scritture non risulta in alcun modo impugnata;
- la racc.a.r. di parte attrice risale al 17 giugno 2015 (epoca ravvicinata alla scadenza dell'effetto cambiario ultimo);
- il rapporto contemplava altresì un conto anticipi con previsione di prestazione del servizio RID da parte della banca in alcun modo documentato dalla parte attrice neppure nel suo andamento;
- la banca ha revocato gli affidamenti, nonostante il pacifico inadempimento di 11 cambiali
(dell'importo di € 2.500,00) solo allo spirare dell'ultima scadenza (importo effetto: € 155.000,00), indi revocando le agevolazioni creditizie concesse;
- prima di esercitare il diritto di recesso la banca si è resa collaborativa rispetto alle istanze della società;
- quanto agli effetti negativi ulteriori derivati alla società (per non aver potuto, per esempio, la società concedere fideiussioni nell'ambito della propria attività commerciale) la causa di tanto non è da rinvenirsi nella condotta della banca quanto nel generale stato di insolvenza ormai cronico in cui da tempo versava;
- quanto agli allegati accordi raggiunti con la banca parte attrice non ha allegato la benchè minima prova. In disparte la considerazione che il T.U.L.B. impone la forma scritta a pena di nullità;
- quanto alla segnalazione alla Centrale Rischi ad opera della convenuta parte attrice nulla allega e/o documenta parte attrice essendo, anzi, documentato un giudizio ex art 700 c.p.c. nei confronti di sopra richiamato per tale causale. Controparte_12
pagina 18 di 19 Alla luce di tutti i superiori elementi la domanda attorea va integralmente rigettata.
Quanto alle spese, alla luce dell'andamento dei fatti di causa, della condotta delle parti e della disposta C.T.U. pur non ravvisando, questo giudicante, i presupposti per il suo espletamento, si ravvisano eccezionali ragioni per una integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, cedono definitivamente a carico delle parti nella misura del 50%
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa
Laura Cantore, definitivamente pronunciando nelle cause riunite 366/2016 e 4116/2017 come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea integralmente;
- spese integralmente compensate;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. già liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50%.
- rigettata ogni altra domanda
Così deciso in Trani, 7.01.2024
Il Giudice
Dott.ssa Laura Cantore
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