Articolo 5 della Legge 5 giugno 1974, n. 283
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 agosto 1974
Art. 5.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, a totale carico dello Stato, alla riparazione ed alla ricostruzione degli edifici pubblici di interesse storico, monumentale, artistico o culturale, nonche', d'intesa con la competente autorita' ecclesiastica, di quelli di culto di cui all' articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 784 , danneggiati e dichiarati inagibili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966.
Entrata in vigore il 11 agosto 1974