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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
IN RI, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 642/2019 depositato il 11/10/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 128/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 02/04/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9014T00880-2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9014T00880-2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9014T00880-2017 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9014T00880-2017 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9014T00880-2017 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione n. 128/2019 del 21/3/2019 la C.T.P. di Pesaro accoglieva parzialmente il ricorso presentato dal contribuente Ricorrente_1 , agente di commercio, avverso avviso di accertamento nr. TQ9014T00880/2017 emesso a fini IRES, IVA , IRAP dalla Agenzia delle Entrate di Ancona, con il quale, per l'anno d'imposta 2013, venivano accertate maggiori imposte, nonché irrogate sanzioni.
L'accertamento determinava maggior reddito imponibile di euro 21.352,00 per effetto del disconoscimento di costi per affitto di un locale e relative utenze, per euro 6.000,00 e euro 352,00, in quanto non era stata dimostrata la destinazione di tali locali all'attività del professionista, e per sponsorizzazioni a favore di due
ASD, per complessivi euro 15.000,00, ritenuti indeducibili perché anti economici e pertanto non inerenti.
L'Ufficio in sede di mediazione aveva proposto l'annullamento della pretesa a titolo di IRAP e il riconoscimento delle spese di sponsorizzazione per un importo complessivo di euro 7.300,00.
Nel merito il primo Giudice statuiva : ”Per quanto riguarda le spese relative ai canoni di locazione, posto che non era stato denunciato l'utilizzo dell'immobile per attività commerciale, la ripresa dell'Ufficio, anche in merito agli importi delle utenze, appare corretta e condivisibile, in quanto doveva essere il Ricorrente a dare dimostrazione di avere effettivamente sostenuto tali spese in conseguenza della destinazione ad ufficio del locale in questione. Per quanto riguarda la ripresa a tassazione a fini IRAP … si ritiene effettivamente non dovuta tale imposta … In merito all'ultimo punto di doglianza, va sottolineato che le spese di sponsorizzazione dedotte, pur essendo comprovate da sufficiente documentazione, appaiono effettivamente sproporzionate rispetto ai ricavi …Il Collegio infatti non ritiene condivisibile l'assunto del Ricorrente di ritenere presunzione legale assoluta le erogazioni liberali a favore di ASD di importo inferiore a 200.000,00 euro come prevede l'art. 90 co. 8 della l.n. 298/2002 …nel caso di specie vi sono motivi per dubitare dell'effettività delle prestazioni … per i contratti e per le fatture contestate con le due ASD l'Ufficio ha rilevato varie incongruenze, come la sproporzione rispetto ad altre sponsorizzazioni, il contenuto molto generico del contratto, le modalità di pagamento rateali ed eccessivamente dilazionate, l'attività economica svolta dal
Ricorrente, non facilmente influenzabile da forme pubblicitarie come quella in questione, il ritorno economico sicuramente molto limitato, la documentazione non esaustiva… dunque vi è anche più di un motivo per dubitare che i pagamenti siano stati totalmente effettivi, con la conseguenza che appare logica e plausibile la proposta dell'Ufficio, ribadita nella memoria di costituzione, di considerare detraibile l'importo di euro
7.300,00, sul quale il Collegio ritiene di potere definire la vertenza”.
Accoglieva pertanto parzialmente il ricorso, compensando le spese.
Con atto di appello datato 27/9/2019 ricorreva il Contribuente sui punti di soccombenza, lamentando, sotto il profilo motivazionale, l'erroneità della decisione del primo Giudice.
Chiedeva pertanto, limitatamente a tali punti, la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese
Con atto di contro deduzione l'Ufficio ribadiva la correttezza della decisione : il Ricorrente non aveva assolto l'onere di dimostrare che il locale affittato ( mai denunciato alla Camera di Commercio come inerente l'attività) fosse stato effettivamente destinato all'esercizio dell'attività del Contribuente;
quanto alle sponsorizzazioni, la presunzione stabilita dall'art. 90 co. 8 l. n. 298/2002 è comunque condizionata alla prova dell'esistenza e dell'effettività delle spese dedotte, prova che in parte difettava nel caso in esame.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello con vittoria delle spese.
La causa è stata decisa in Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Ricorrente non merita accoglimento.
Invero, con riferimento ai costi del locale asseritamente destinato all'attività, correttamente il primo Giudice rileva che il Ricorrente era gravato dell'onere di provare la destinazione medesima, di fronte alla contestazione dell'Ufficio che tale destinazione avrebbe dovuto essere dichiarata alla Camera di Commercio e non risultava;
il Ricorrente , invece, si limitava a ribadire la propria allegazione, omettendo in tal modo di assolvere l'onere probatorio che gli incombeva ex art. 109 TUIR.
Nel merito dei costi per le sponsorizzazioni, si osserva che la questione dibattuta appare consistere principalmente in quella della corretta applicazione dell'art. 90 comma 8 della legge 289/2002.
A giudizio di questa Corte la decisione del primo Giudice merita conferma, pur se con motivazione in parte differente.
Invero, sulla questione della natura della presunzione in esame questa Corte si è ripetutamente pronunciata
, nel senso di ritenere che l'art. 90 co. 8 l. cit. ponga una presunzione assoluta anche di inerenza e congruità dei costi di sponsorizzazione effettivamente sostenuti, entro il perimetro tracciato dalla norma;
a tale orientamento non vi sono ragioni per non dare continuità.
Infatti , nell'ambito di una politica tesa a favorire il diffondersi e a sostenere i costi dell'attività sportiva in ambito dilettantistico, il legislatore tributario ha inteso incoraggiare il finanziamento della stessa, stabilendo che le spese di sponsorizzazione effettuate a favore di tali associazioni per prestazioni tese a veicolare l'immagine di un prodotto commerciale o di un marchio abbiano diritto ad avere il medesimo trattamento delle spese di pubblicità, ovvero una deducibilità integrale.
L'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria del 2003) stabilisce, infatti, che: «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
La citata disposizione può essere esaminata sotto due distinti profili, il primo, relativo alla natura giuridica delle sponsorizzazioni come spese di pubblicità o di rappresentanza, e, il secondo, relativo alla sussistenza o meno di una presunzione legale di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni medesime.
Non essendovi alcuna contestazione sul primo aspetto ci si può limitare ad osservare che il richiamato art. 90, comma 8, della legge finanziaria 2003 chiarisce che, a fronte delle citate erogazioni lo sponsor può giovarsi di una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.
A tale proposito, con la circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che «la disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque di pubblicità
e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell'art. 74, comma 2, del t.u.i.r. nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi». La Suprema Corte ha, inoltre, più volte ribadito che, in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che:
a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale e gli importi siano stati effettivamente sostenuti (Cass., sez. 6-5, 7/06/2017, n. 14232), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass., sez.6-5, 6/04/2017, n. 8981; v., altresì, Cass., sez. 6-5, 21/03/2017, n.
7202; Cass., sez. 6-5, 19/01/2018, n. 1420; Cass., sez. 6-5, 30/05/2018, n. 13508, nonché Cass., sez.
6-5, 26/09/2018, n. 22855; Cass., sez. 6-5, 6/05/2020, n. 8540).
E', pertanto, evidente che la volontà del legislatore è stata quella di derogare anche al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'art. 109 del t.u.i.r., trattandosi di disposizione che tende a perseguire finalità diverse, segnatamente rinvenibili nella volontà di approntare un regime agevolativo per quei soggetti che decidono di investire nello sport amatoriale e di favorire - tramite la leva fiscale - la diffusione di questo genere di attività, giudicate socialmente utili e degne di protezione, stante anche la rilevanza costituzionale dello sport.
In sostanza, il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l'immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico.
Non si può, quindi, negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, atteso che una tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la stessa nozione di inerenza, come delineatasi nel tempo, che è di natura qualitativa e non quantitativa (Cass., sez. 5, 20/12/2018, n. 33030; Cass., sez. 5, 16/12/2019, n. 33120; Cass., sez. 5,
4/03/2020, n. 6017), e non è dunque più basata sulla necessaria riconducibilità dell'onere alla percezione di ricavi da parte dell'impresa che sostiene il costo.
Neppure sembra consentita la contestazione della incongruità o dell'antieconomicità del costo, dal momento che nel campo delle sponsorizzazioni è improponibile, se non impossibile, individuare l'ammontare «congruo
» di una sponsorizzazione, poiché queste spese, di solito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la ben che minima garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito.
Il peculiare regime approntato dall'art. 90, comma 8, citato, come evidenziato dalle più recenti pronunce della Suprema Corte (cfr. ordinanza 27 luglio 2021 n.21452) , in forza della sua natura agevolativa, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche, laddove risultino soddisfatti i requisiti sopra indicati, ossia che i corrispettivi siano stati effettivamente erogati e siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima (Cass., sez.
14/09/2017, n. 21333; Cass., sez. 19/01/2018, n. 1420; Cass., sez. 6-5, 6/05/2019, n. 11797; Cass., sez. 6-
5, 9/07/2018, n. 17973; Cass., sez. 6-5, 15/01/2020, n. 8540), e consente, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal soggetto sponsor.
Venendo al caso in esame , peraltro , appare condivisibile il giudizio del primo Giudice, che riteneva provata solo in parte l'inerenza dei costi in questione, rilevando criticità nella prova dell'effettività delle prestazioni pubblicitarie e, soprattutto, dei relativi pagamenti. Invero, nella fattispecie in esame è stato motivatamente messo in discussione l' elemento di fatto relativo alla effettività di parte delle prestazioni fatturate e/o al loro reale pagamento : di fronte a tale contestazione era onere del Ricorrente dimostrare adeguatamente l'effettività dei costi di cui chiedeva deduzione, messi seriamente in dubbio dall'Ufficio, che evidenziava notevoli criticità, in relazione alle quali non vi era replica.
Pertanto, in difetto della principale delle condizioni stabilite per l'operatività della presunzione di cui all'art. 90 co.8 cit,, e cioè la prova dell'effettività di parte dei pagamenti e delle prestazioni di cui si chiedeva deduzione, pur se con motivazione in parte diversa, la Corte ritiene di dover confermare anche per tale punto la sentenza impugnata
Il regolamento delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna il Ricorrente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1000,00 oltre accessori se dovuti.
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Cristina Tedeschini) (dott. Carlo Greco. )
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
IN RI, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 642/2019 depositato il 11/10/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 128/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 02/04/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9014T00880-2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9014T00880-2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9014T00880-2017 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9014T00880-2017 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9014T00880-2017 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione n. 128/2019 del 21/3/2019 la C.T.P. di Pesaro accoglieva parzialmente il ricorso presentato dal contribuente Ricorrente_1 , agente di commercio, avverso avviso di accertamento nr. TQ9014T00880/2017 emesso a fini IRES, IVA , IRAP dalla Agenzia delle Entrate di Ancona, con il quale, per l'anno d'imposta 2013, venivano accertate maggiori imposte, nonché irrogate sanzioni.
L'accertamento determinava maggior reddito imponibile di euro 21.352,00 per effetto del disconoscimento di costi per affitto di un locale e relative utenze, per euro 6.000,00 e euro 352,00, in quanto non era stata dimostrata la destinazione di tali locali all'attività del professionista, e per sponsorizzazioni a favore di due
ASD, per complessivi euro 15.000,00, ritenuti indeducibili perché anti economici e pertanto non inerenti.
L'Ufficio in sede di mediazione aveva proposto l'annullamento della pretesa a titolo di IRAP e il riconoscimento delle spese di sponsorizzazione per un importo complessivo di euro 7.300,00.
Nel merito il primo Giudice statuiva : ”Per quanto riguarda le spese relative ai canoni di locazione, posto che non era stato denunciato l'utilizzo dell'immobile per attività commerciale, la ripresa dell'Ufficio, anche in merito agli importi delle utenze, appare corretta e condivisibile, in quanto doveva essere il Ricorrente a dare dimostrazione di avere effettivamente sostenuto tali spese in conseguenza della destinazione ad ufficio del locale in questione. Per quanto riguarda la ripresa a tassazione a fini IRAP … si ritiene effettivamente non dovuta tale imposta … In merito all'ultimo punto di doglianza, va sottolineato che le spese di sponsorizzazione dedotte, pur essendo comprovate da sufficiente documentazione, appaiono effettivamente sproporzionate rispetto ai ricavi …Il Collegio infatti non ritiene condivisibile l'assunto del Ricorrente di ritenere presunzione legale assoluta le erogazioni liberali a favore di ASD di importo inferiore a 200.000,00 euro come prevede l'art. 90 co. 8 della l.n. 298/2002 …nel caso di specie vi sono motivi per dubitare dell'effettività delle prestazioni … per i contratti e per le fatture contestate con le due ASD l'Ufficio ha rilevato varie incongruenze, come la sproporzione rispetto ad altre sponsorizzazioni, il contenuto molto generico del contratto, le modalità di pagamento rateali ed eccessivamente dilazionate, l'attività economica svolta dal
Ricorrente, non facilmente influenzabile da forme pubblicitarie come quella in questione, il ritorno economico sicuramente molto limitato, la documentazione non esaustiva… dunque vi è anche più di un motivo per dubitare che i pagamenti siano stati totalmente effettivi, con la conseguenza che appare logica e plausibile la proposta dell'Ufficio, ribadita nella memoria di costituzione, di considerare detraibile l'importo di euro
7.300,00, sul quale il Collegio ritiene di potere definire la vertenza”.
Accoglieva pertanto parzialmente il ricorso, compensando le spese.
Con atto di appello datato 27/9/2019 ricorreva il Contribuente sui punti di soccombenza, lamentando, sotto il profilo motivazionale, l'erroneità della decisione del primo Giudice.
Chiedeva pertanto, limitatamente a tali punti, la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese
Con atto di contro deduzione l'Ufficio ribadiva la correttezza della decisione : il Ricorrente non aveva assolto l'onere di dimostrare che il locale affittato ( mai denunciato alla Camera di Commercio come inerente l'attività) fosse stato effettivamente destinato all'esercizio dell'attività del Contribuente;
quanto alle sponsorizzazioni, la presunzione stabilita dall'art. 90 co. 8 l. n. 298/2002 è comunque condizionata alla prova dell'esistenza e dell'effettività delle spese dedotte, prova che in parte difettava nel caso in esame.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello con vittoria delle spese.
La causa è stata decisa in Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Ricorrente non merita accoglimento.
Invero, con riferimento ai costi del locale asseritamente destinato all'attività, correttamente il primo Giudice rileva che il Ricorrente era gravato dell'onere di provare la destinazione medesima, di fronte alla contestazione dell'Ufficio che tale destinazione avrebbe dovuto essere dichiarata alla Camera di Commercio e non risultava;
il Ricorrente , invece, si limitava a ribadire la propria allegazione, omettendo in tal modo di assolvere l'onere probatorio che gli incombeva ex art. 109 TUIR.
Nel merito dei costi per le sponsorizzazioni, si osserva che la questione dibattuta appare consistere principalmente in quella della corretta applicazione dell'art. 90 comma 8 della legge 289/2002.
A giudizio di questa Corte la decisione del primo Giudice merita conferma, pur se con motivazione in parte differente.
Invero, sulla questione della natura della presunzione in esame questa Corte si è ripetutamente pronunciata
, nel senso di ritenere che l'art. 90 co. 8 l. cit. ponga una presunzione assoluta anche di inerenza e congruità dei costi di sponsorizzazione effettivamente sostenuti, entro il perimetro tracciato dalla norma;
a tale orientamento non vi sono ragioni per non dare continuità.
Infatti , nell'ambito di una politica tesa a favorire il diffondersi e a sostenere i costi dell'attività sportiva in ambito dilettantistico, il legislatore tributario ha inteso incoraggiare il finanziamento della stessa, stabilendo che le spese di sponsorizzazione effettuate a favore di tali associazioni per prestazioni tese a veicolare l'immagine di un prodotto commerciale o di un marchio abbiano diritto ad avere il medesimo trattamento delle spese di pubblicità, ovvero una deducibilità integrale.
L'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria del 2003) stabilisce, infatti, che: «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
La citata disposizione può essere esaminata sotto due distinti profili, il primo, relativo alla natura giuridica delle sponsorizzazioni come spese di pubblicità o di rappresentanza, e, il secondo, relativo alla sussistenza o meno di una presunzione legale di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni medesime.
Non essendovi alcuna contestazione sul primo aspetto ci si può limitare ad osservare che il richiamato art. 90, comma 8, della legge finanziaria 2003 chiarisce che, a fronte delle citate erogazioni lo sponsor può giovarsi di una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.
A tale proposito, con la circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che «la disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque di pubblicità
e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell'art. 74, comma 2, del t.u.i.r. nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi». La Suprema Corte ha, inoltre, più volte ribadito che, in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che:
a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale e gli importi siano stati effettivamente sostenuti (Cass., sez. 6-5, 7/06/2017, n. 14232), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass., sez.6-5, 6/04/2017, n. 8981; v., altresì, Cass., sez. 6-5, 21/03/2017, n.
7202; Cass., sez. 6-5, 19/01/2018, n. 1420; Cass., sez. 6-5, 30/05/2018, n. 13508, nonché Cass., sez.
6-5, 26/09/2018, n. 22855; Cass., sez. 6-5, 6/05/2020, n. 8540).
E', pertanto, evidente che la volontà del legislatore è stata quella di derogare anche al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'art. 109 del t.u.i.r., trattandosi di disposizione che tende a perseguire finalità diverse, segnatamente rinvenibili nella volontà di approntare un regime agevolativo per quei soggetti che decidono di investire nello sport amatoriale e di favorire - tramite la leva fiscale - la diffusione di questo genere di attività, giudicate socialmente utili e degne di protezione, stante anche la rilevanza costituzionale dello sport.
In sostanza, il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l'immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico.
Non si può, quindi, negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, atteso che una tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la stessa nozione di inerenza, come delineatasi nel tempo, che è di natura qualitativa e non quantitativa (Cass., sez. 5, 20/12/2018, n. 33030; Cass., sez. 5, 16/12/2019, n. 33120; Cass., sez. 5,
4/03/2020, n. 6017), e non è dunque più basata sulla necessaria riconducibilità dell'onere alla percezione di ricavi da parte dell'impresa che sostiene il costo.
Neppure sembra consentita la contestazione della incongruità o dell'antieconomicità del costo, dal momento che nel campo delle sponsorizzazioni è improponibile, se non impossibile, individuare l'ammontare «congruo
» di una sponsorizzazione, poiché queste spese, di solito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la ben che minima garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito.
Il peculiare regime approntato dall'art. 90, comma 8, citato, come evidenziato dalle più recenti pronunce della Suprema Corte (cfr. ordinanza 27 luglio 2021 n.21452) , in forza della sua natura agevolativa, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche, laddove risultino soddisfatti i requisiti sopra indicati, ossia che i corrispettivi siano stati effettivamente erogati e siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima (Cass., sez.
14/09/2017, n. 21333; Cass., sez. 19/01/2018, n. 1420; Cass., sez. 6-5, 6/05/2019, n. 11797; Cass., sez. 6-
5, 9/07/2018, n. 17973; Cass., sez. 6-5, 15/01/2020, n. 8540), e consente, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal soggetto sponsor.
Venendo al caso in esame , peraltro , appare condivisibile il giudizio del primo Giudice, che riteneva provata solo in parte l'inerenza dei costi in questione, rilevando criticità nella prova dell'effettività delle prestazioni pubblicitarie e, soprattutto, dei relativi pagamenti. Invero, nella fattispecie in esame è stato motivatamente messo in discussione l' elemento di fatto relativo alla effettività di parte delle prestazioni fatturate e/o al loro reale pagamento : di fronte a tale contestazione era onere del Ricorrente dimostrare adeguatamente l'effettività dei costi di cui chiedeva deduzione, messi seriamente in dubbio dall'Ufficio, che evidenziava notevoli criticità, in relazione alle quali non vi era replica.
Pertanto, in difetto della principale delle condizioni stabilite per l'operatività della presunzione di cui all'art. 90 co.8 cit,, e cioè la prova dell'effettività di parte dei pagamenti e delle prestazioni di cui si chiedeva deduzione, pur se con motivazione in parte diversa, la Corte ritiene di dover confermare anche per tale punto la sentenza impugnata
Il regolamento delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna il Ricorrente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1000,00 oltre accessori se dovuti.
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Cristina Tedeschini) (dott. Carlo Greco. )