Articolo 1 della Legge 28 giugno 1991, n. 207
Articolo 2
Versione
31 luglio 1991
Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA), del quale l'Italia fa parte a norma della legge 3 dicembre 1977, n. 885 .
2. Ai fini di cui al comma 1 e' stabilito un contributo di L. 17.255.074.000 per il 1990 e di L. 17.255.074.000 per il 1991.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 885/1977 reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), con allegati, aperto alla firma a New York il 20 dicembre 1976".
Entrata in vigore il 31 luglio 1991