Ordinanza collegiale 2 settembre 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00085/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2024, proposto da
ST Lo BO e NA Lo CI, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Gjomarkaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bagheria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Giuseppe Ilardo e Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Claudio Trovato in Palermo, alla via delle Alpi n. 52;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego dell’istanza di condono edilizio n.60, prot. n.76197, del 14 dicembre 2023 L.r. 7/2019 – Pratica di condono 24/NCE, notificato ai ricorrenti il 15 dicembre 2023, con il quale il Comune di Bagheria, Area Metropolitana di Palermo Direzione V, Lavori Pubblici ed Urbanistica, in persona del Responsabile del Progetto Obiettivo Direzione V, ha disposto il Diniego della “ istanza di Condono Edilizio. Presentata in data 05/12/1994 prot n.40178 dalla Sig.ra Lo BO ST nata a [...] il [...] e vivi residente in [...], relativa al mantenimento di un capannone ad una elevazione fuori terra adibito ad ovile, sito a Bagheria in via Stancampiano, catastalmente identificato al Foglio 10 part.lla 2113 nel N.C.E.U., realizzato in assenza di concessione edilizia, destinato a ovile ”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Bagheria;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2007 del 2 settembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. AR IA LL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari di un capannone a una elevazione fuori terra adibito ad ovile, sito in Bagheria, alla via Stancampiano, catastalmente identificato al Foglio 10 part.lla 2113 nel N.C.E.U. del Comune di Bagheria, realizzato in assenza di concessione edilizia e rispetto al quale era stata avanzata istanza di condono edilizio in data 5 dicembre 1994.
Con provvedimento n. 60 del 14 dicembre 2023, il Comune di Bagheria denegava l’istanza di sanatoria rappresentando che la struttura non era stata ultimata al 1993, mancando le strutture essenziali e che, in ogni caso, l’immobile insiste su un’area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi della l. n. 37 del 5 gennaio 1994, per la vicinanza a un corso d’acqua.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, veniva impugnato il detto provvedimento negativo e ne veniva lamentata l’illegittimità perché adottato, in estrema sintesi, con eccesso di potere per travisamento del fatto perché l’immobile oggetto di sanatoria sarebbe diverso da quello indicato negli atti e, comunque, perché – al contrario di quanto rappresentato dal Comune – la struttura era ultimata al 31 dicembre 1993.
Con ordinanza collegiale n. 2007 del 2 settembre 2025, resa all’esito dell’udienza pubblica del 22 luglio 2025, veniva disposta, ai fini del decidere, l’acquisizione agli atti del processo del “ verbale di P.G. n. 140 del 29 luglio 1994, comprensivo dell’allegata documentazione fotografica (richiamato nella memoria dell’ente locale depositata il 20 giugno 2025) ”.
In data 27 settembre 2025 veniva depositata la richiesta documentazione.
All’udienza pubblica del 18 novembre 2025 la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
Il Collegio ritiene che l’intera controversia, siccome devoluta lamentando profili di illegittimità esclusivamente rispetto all’eccesso di potere per travisamento del fatto, cioè allo stato dei luoghi e alla rispondenza degli stessi con quanto descritto in atti, possa essere risolta proprio in punto di fatto.
Al riguardo, risulta dirimente constatare che l’immobile per cui è stata denegata la sanatoria è stato indubitabilmente oggetto di cognizione da parte dell’ente locale, a prescindere dalla difettosa indicazione del numero di particella avvenuto nel c.d. preavviso di diniego; errata indicazione numerica, peraltro, non ripetuta nel provvedimento definitivo, unico da cui discendono gli effetti pregiudizievoli per i privati.
Quanto si dice è anche confermato dall’esito della verificazione disposta da cui emerge che, effettivamente, con il provvedimento impugnato, l’amministrazione ha da principio inteso esitare l’istanza di condono depositata dai ricorrenti in data 5 dicembre 1994: l’oggetto del provvedimento e dell’accertamento preclusivo relativo alla mancata conclusione di lavori in data 31 dicembre 1993 è sempre stato unicamente l’immobile adibito a ovile dai ricorrenti, come descritto nel verbale di P.G. n. 140 del 29 luglio 1994, cioè “ con parziale tompagnamento e copertura a falde inclinate della quale sono state posizionate soltanto le traverse in ferro ”.
Tale atto pubblico, che ha valore di piena prova fino a querela di falso, conferma anche la correttezza del motivo posto alla base del diniego di sanatoria edilizia, cioè la mancata ultimazione degli immobili al 31 dicembre 1993, cioè in tempo utile per poter beneficiare degli effetti della sanatoria edilizia prevista dalla l. n. 724 del 1994.
È pacifico, anche ritenendo la struttura non un immobile destinato a civile abitazione, che la parziale tamponatura e la parziale copertura, rilevati (e non contestati) nel luglio 1994, siano indici da cui desumere inequivocabilmente la mancata ultimazione dell’opera al 31 dicembre 1993, dunque la legittimità del diniego adottato dall’amministrazione.
La peculiarità della vicenda deferita giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER AL, Presidente
EL AR SS, Primo Referendario
AR IA LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IA LL | ER AL |
IL SEGRETARIO