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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/12/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1692/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1692/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GABRIELLA ROSATI (C.F. C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FRANCO FABIANI (C.F. C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 90/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia pubblicata il 07/02/2023
CONCLUSIONI
In data 27.11.2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 18 Per la parte appellante:
Nel merito: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita:
1. in tesi: riformare integralmente la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n° 90/2023 (repertorio 274/2023 del 08.02.2023) emessa dal Tribunale di Pistoia, in persona del dott. Emanuele Venzo, pubblicata il 07.02.2023, non notificata, e in accoglimento del presente appello, in tesi, dichiarare la validità ed efficacia delle pattuizioni relative al contratto di conto corrente n° 177757 e successive modifiche, integrazioni ed accessori respingendo integralmente le domande avanzate in primo grado dalla società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore e, per tutti i motivi dedotti nell'atto di impugnazione del presente giudizio e, per l'effetto, e quindi accogliendo tutte le conclusioni rassegnate da in primo grado, che si rinnovano: Controparte_2
'Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, omnibus contrariis reiectis,
i. in via preliminare ed in rito: dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione di indebito delle somme a credito richiesta dalla parte attrice in primo grado per le causali indicate negli atti depositati;
ii. nel merito: respingere tutte le domande avversarie perché inammissibili, generiche, infondate e non provate, per tutti i motivi indicati negli atti depositati;
iii. in ipotesi e nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per tutti i diritti e ragioni di credito relative al conto corrente oggetto di lite n° 177757 (al tempo n° 4720/84132051) dalla data di apertura del conto, 04.07.1995, fino al decennio anteriore la ricezione del primo atto interruttivo della prescrizione, ossia fino al 02.07.2009, come argomentato negli atti depositati';
2. in denegata ipotesi, riformare la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n° 90/2023 (repertorio 274/2023 del 08.02.2023) emessa dal Tribunale di Pistoia, in persona del dott. Emanuele Venzo, pubblicata il 07.02.2023, non notificata e accertare e dichiarare alla data del 31.12.2019 il saldo del conto corrente n° 2643/177757 con debito della Società correntista pari ad Controparte_1
€=22.686,68, derivante dalla somma tra il l'importo delle rettifiche da eseguire (+ Euro 21.550,42) ed il saldo debitore di chiusura del trimestre di riferimento (- Euro 44.237,10), come da ipotesi n° 1 della perizia svolta dal CTU dott. Per_1
(pag. 24);
[...]
pagina 2 di 18
3. in ulteriore denegatissima ipotesi, riformare la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n° 90/2023 (repertorio 274/2023 del 08.02.2023) emessa dal Tribunale di Pistoia, in persona del dott. Emanuele Venzo, pubblicata il 07.02.2023, non notificata e accertare e dichiarare alla data del 31.12.2019 il saldo del conto corrente n° 2643/177757 con debito della Società correntista Controparte_1
pari ad €=20.389,83, derivante dalla somma tra l'importo delle
[...] rettifiche da eseguire (+ Euro 23.847,27) ed il saldo debitore di chiusura del trimestre di riferimento (- Euro 44.237,10), come da ipotesi n° 2 della perizia svolta dal CTU dott. (pag. 25). Persona_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di causa, rimborso forfettario ex art. 2 d.m. 55/14 e oneri di legge, in ogni caso disponendo la restituzione delle somme pagate da di € 6.788,42 per spese legali liquidate in Controparte_2 primo grado e devolute all'Avv. Franco Fabiani quale procuratore antistatario, delle spese di consulenza tecnica di parte che dovessero essere in corso di causa versate, disponendo altresì il rimborso delle spese di CTU liquidate in primo grado e dell'imposta di registro liquidata dall'Agenzia delle Entrate per il primo grado, nonché disporre la condanna della anche delle Controparte_1 spese di CTU svolta del presente grado di appello”.
Per la parte appellata:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettare l'appello principale proposto da in quanto infondato e, in accoglimento Controparte_2 dell'appello incidentale, così parzialmente riformando la impugnata sentenza n. 90/2023 emessa, all'esito del contenzioso RG. 709/2020, dal Tribunale di Pistoia, G.U. dott. Emanuele Venzo, in data 7 febbraio 2023 e pubblicata in pari data, non notificata, così giudicare:
In via principale: contestate le risultanze ed i criteri della Consulenza Tecnica d'Ufficio svolta nel corso del presente giudizio accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché della applicazione delle altre voci oggetto di contestazione (ovvero spese di chiusura periodica trimestrale, CMS, CIV, CDF e maggiori interessi attivi), condannare l'istituto di credito oggi appellante principale e appellato incidentale a rettificare il saldo nominalmente evidenziato, alla data dell'ultima contabile in atti, con lo storno della somma di € 40.424,85 emergente all'esito della svolta attività peritale (pag. n. 21 della perizia resa in primo grado). pagina 3 di 18 In via subordinata e ferme restando dunque le contestazioni rese in atti: accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché della applicazione delle altre voci oggetto di contestazione (ovvero spese di chiusura periodica trimestrale, CMS, CIV, CDF e maggiori interessi attivi), condannare l'istituto di credito oggi appellante principale e appellato incidentale a rettificare il saldo nominalmente evidenziato, alla data dell'ultima contabile in atti, con lo storno della somma di € 23.847,27 emergente all'esito della svolta attività peritale (seconda ipotesi di calcolo - pag. n. 17 della perizia resa in secondo grado).
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprensivi di oneri per la eventuale consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 90/2023 pubblicata il 07/02/2023, il Tribunale di Pistoia ha così deciso:
- accerta e dichiara che nel rapporto di conto corrente ordinario nr. 2643/177757, alla data del 31.12.2019, vi è un saldo passivo della correntista
pari ad € 3.812,25; Controparte_1
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 6.164,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre euro 834,00 per esborsi documentati, da distrarsi in favore dell'avv. Fabiani Franco dichiaratosi antistatario;
- condanna la al pagamento in favore dell'attrice delle spese di CTP CP_3 liquidate in complessivi euro 2.923,69,
- pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa in data 28.3.2022, definitivamente a carico della convenuta. CP_3
Tale sentenza è stata emessa sulle domande di Controparte_1 volte a sentir accertare la illegittimità della applicata prassi di
[...] capitalizzazione degli interessi a debito, la illegittimità della applicazione di un pagina 4 di 18 tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dall'art. 117 TUB, la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto e la condanna del a rettificare il saldo del CP_2 conto corrente nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti, con lo storno della somma di € 81.698,44 o di quella diversa ritenuta di giustizia.
A sostegno delle domande l'attrice aveva allegato di aver acceso presso la Filiale di Montecatini Terme dell'allora Cassa di Risparmio di Lucca Spa, oggi
[...]
, un rapporto di conto corrente di corrispondenza, contrassegnato con il CP_2
n. 2643/177757, all'epoca in essere, con apertura d credito rappresentata da un fido di cassa, privo di pattuizioni contrattuali. La stessa attrice aveva lamentato in particolare, l'illegittima applicazione di: 1) interessi anatocistici, per € 18.732,50;
2) spese di chiusura periodica del conto, per € 10.158,85; 3) interessi superiori alla misura legale, per € 39.123,40; 4) commissione di massimo scoperto, commissione di istruttoria veloce e commissione di disponibilità fondi, per complessivi € 13.683,69.
Si era costituito in giudizio il contestando le doglianze CP_2 avversarie e concludendo per il rigetto delle domande, in quanto infondate.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito CP_2
Cont
o o anche APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, innanzi CP_2 questa Corte di Appello proponendo Controparte_1 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
2. errata interpretazione ed applicazione dell'art. 99 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c in ordine alla domanda di ripetizione di indebito;
3. errata interpretazione ed applicazione delle norme in tema di prescrizione;
4. errata interpretazione e violazione dell'art. 25 decreto legislativo 342/1999
e dell'art. 7 delibera CICR 09-02-2000 – errata interpretazione della pagina 5 di 18 documentazione probatoria in ordine alla capitalizzazione degli interessi applicata al rapporto e conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.;
5. errata interpretazione della documentazione probatoria in ordine alle spese ed agli oneri applicati al rapporto e conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2 bis decreto-legge 185/1999 e del decreto-legge
06.12.2011 n° 201 convertito nella legge 214/2011 modificato dal decreto-legge
24.01.2012 n° 1 convertito nella legge 27/2012 e modificato dal decreto-legge
24.03.2012 n° 29 convertito in legge 62/2012 nonché del decreto ministeriale
CICR 30.06.2012;
6. errata interpretazione della documentazione probatoria in ordine alla pattuizione degli interessi ultralegali e conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c.
e dell'art. 2697 c.c.;
7. errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine alla statuizione delle spese di lite omesso motivazione in ordine all'eccepita rinuncia della domanda attorea relativa alla invalidità degli interessi ultralegali.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, (di seguito solo Controparte_1
o anche APPELLATA) nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse dall'APPELLANTE alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta, la riforma, per il seguente motivo di appello incidentale:
a) violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., non avendo il Tribunale condannato la banca ad eseguire la rettifica del saldo accertato.
pagina 6 di 18 In data 30.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n. 398/2025 questa Corte ha così deciso:
1. ACCOGLIE in parte l'appello nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto:
• dichiara legittimi gli addebiti a titolo di CMS nel periodo antecedente alla entrata in vigore della L. n. 2/2009 per il complessivo importo di € 1.500,88;
• dichiara illegittimi gli addebiti a titolo di commissioni sul massimo scoperto avvenuti nei primi due trimestri dell'anno 2009 per un totale di € 788,63;
• dichiara legittimi gli addebiti a titolo di spese ed oneri, per il complessivo l'importo di € 7.478,85;
2. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo per espletamento di nuova CTU contabile, come da separata ordinanza;
3. RISERVA la pronuncia sulle spese in sede di definitiva statuizione sul merito.
Con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo in data 5.03.2025 è stata disposta CTU contabile in rinnovazione “al fine di rideterminare il saldo del conto corrente per cui è lite tenendo conto delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva in data odierna e della eccepita prescrizione, individuando le rimesse solutorie prescritte sulla base dei criteri sanciti con la nota sentenza delle
SS.UU. della Corte di Cassazione n. 24418/2010 e quindi previa distinzione - sulla base dei soli contratti apertura di credito contenenti specifici limiti di affidamento
- delle rimesse ripristinatorie della provvista, (operanti nel limite dell'affidamento concesso alla cliente) da quelle solutorie (ovvero quelle effettuati oltre tale limite
o su conto comunque scoperto), facendo decorrere la prescrizione decennale dell'azione, rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti,
pagina 7 di 18 sulla base del saldo giornaliero ricalcolato (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 9141 del
15.01.2020)” tenuto conto “dei legittimi addebiti di € 1.500,88 a titolo di CMS nel periodo antecedente alla entrata in vigore della L. n. 2/2009 e di quello €
7.478,85 addebitato a titolo di spese ed oneri” e dovendo invece “scomputare le commissioni sul massimo scoperto applicate nei primi due trimestri dell'anno
2009 per un totale di € 788,63, senza sostituzione dei tassi degli interessi passivi applicati dal , per tutto il periodo documentato dagli estratti conto, CP_2 riferito al periodo dal 1.01.2008 al 31.12.2019”.
***
A seguito dell'emissione della sentenza non definitiva il thema decidendum risulta circoscritto all'accertamento del saldo del conto corrente per cui è lite, senza sostituzione dei tassi degli interessi passivi applicati dal , per tutto il CP_2 periodo documentato dagli estratti conto, che - come indicato dallo stesso
Tribunale - si riferisce al periodo “dal 1.1.2008 al 31.12.2019”, considerando l'eccepita prescrizione e tenuto conto dei legittimi addebiti di € 1.500,88 a titolo di CMS nel periodo antecedente alla entrata in vigore della L. n. 2/2009 e di €
7.478,85 a titolo di spese ed oneri nonché dell'illegittimo addebito delle commissioni sul massimo scoperto applicate nei primi 2 trimestri dell'anno 2009 per un totale di € 788,63.
Occorre, inoltre, provvedere sulla settima censura alla sentenza impugnata, con cui denuncia l'errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine alla CP_2 statuizione delle spese di lite, nonché sulla domanda formulata dallo stesso
APPELLANTE di restituzione delle somme da esso versate e/o versande e/o accreditate e/o accreditande in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché sull'appello incidentale e sulla domanda di volta a sentir - accertata CP_1
e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché della applicazione delle altre voci oggetto di pagina 8 di 18 contestazione (ovvero spese di chiusura periodica trimestrale, CMS, CIV, CDF e maggiori interessi attivi) – “condannare l'istituto di credito oggi appellante principale e appellato incidentale a rettificare il saldo nominalmente evidenziato, alla data dell'ultima contabile in atti, con lo storno della somma di € 23.847,27 emergente all'esito della svolta attività peritale (seconda ipotesi di calcolo - pag.
n. 17 della perizia resa in secondo grado)”.
L'APPELLO PRINCIPALE
➢ Il saldo del conto corrente n. 177757
Il CTU ha preliminarmente rilevato l'incompletezza della documentazione inerente il rapporto di conto corrente n. 177757, risultando mancanti i seguenti documenti:
L'Ausiliario ha però precisato di aver comunque, potuto espletare l'incarico conferitogli, effettuando tutti gli accertamenti richiesti (anatocismo, tassi creditori, CMS, prescrizione), senza alcuna limitazione di sorta.
Il CTU – nell'analisi del conto corrente n. 177757, con riguardo al periodo compreso dal 01/01/2008 al 31/12/2019, ai fini della verifica della prescrizione e pagina 9 di 18 quindi, del ricalcolo del complessivo rapporto dare/avere tra le parti - ha quindi, elaborato due ipotesi:
• la prima, considerando pagabili tutti gli indebiti individuati, indipendentemente dalle competenze da cui derivano;
• la seconda, considerando pagabili unicamente gli indebiti derivanti da competenze maturate oltre i limiti del fido.
La BANCA propende per la prima ipotesi, mentre la CORRENTISTA per la seconda ipotesi, in quanto sarebbero pagabili unicamente gli indebiti derivanti da competenze maturate oltre i limiti del fido, essendo queste le sole ad essere immediatamente esigibili per la BANCA, non tenuta, ai sensi dell'art. 1852 c.c., ad attendere, per tutto ciò che afferisce al fido erogato in conto corrente, la estinzione del rapporto.
Ritiene la Corte di dover applicare la seconda ipotesi, posto che come osserva la
Corte di legittimità posto che occorre infatti, distinguere l'ipotesi in cui le rimesse confluiscano su di un conto passivo durante l'ordinario svolgimento del rapporto, da quella in cui le stesse intervengano in una situazione di scoperto di conto
(dovuta alla mancanza o al superamento della concessione di credito), poiché, nel primo caso, dette rimesse, svolgono esclusivamente la funzione di ripristino della provvista, mentre, nella seconda ipotesi sono destinate ad estinguere un credito esigibile della banca, assumendo, per l'effetto, carattere solutorio.
Lo stesso meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito “solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la pagina 10 di 18 relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021).
A ciò si aggiunga che “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023).
Pertanto, in applicazione della seconda ipotesi formulata dal CTU, alla data del
31/12/19, risultava debitrice della della minor somma di - € CP_1 CP_3
20.389,83, pari alla somma tra l'importo delle rettifiche eseguite dal CTU (+ €
23.847,27) ed il saldo debitore di chiusura del trimestre di riferimento (- €
44.237,10), il tutto come dalla seguente tabella:
Pertanto, fermi gli accertamenti contenuti nella sentenza non definitiva che in questa sede non possono essere messi in discussione, va accertato che il saldo del conto corrente n° 2643/177757 alla data del 31.12.2019 risulta a debito di per € 20.389,83. CP_1
pagina 11 di 18 ➢ La settima censura alla sentenza impugnata
denuncia l'errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine alla CP_2 statuizione delle spese di lite.
Il motivo è privo di pregio.
Il Tribunale ha condannato il al pagamento in favore di CP_2 CP_1 delle spese di lite liquidate in € 6.164,00 per compenso professionale, “oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre euro 834,00 per esborsi documentati, da distrarsi in favore dell'avv. Fabiani Franco dichiaratosi antistatario”.
La domanda di avrebbe dovuto essere accolta in parte con CP_1 limitazione del saldo debitore del c/c de quo a - € 20.389,83, in luogo di quello accertato di + € 3.812,25 e delle rettifiche eseguite dal CTU pari ad € 23.847,27 in luogo di asserite poste indebite per € 81.698,44.
Se infatti, da un lato il saldo non può ritenersi creditore come auspicata dalla
, dall'altro lato, la sua entità risulta comunque inferiore a quello CP_4 debitore - contabilizzato dalla sempre al 31.12.2019 - di € 44.237,10. CP_3
Tuttavia il riconoscimento di una inferiore a quella domandata non legittima la compensazione delle spese, posto che, come afferma la Corte regolatrice,
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. S.U.,
31/10/2022, n. 32061). pagina 12 di 18 Non ricorrono neppure gli altri presupposti richiesti dall'art. 92 c.p.c. per compensare le spese del primo grado del giudizio e cioè l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Pertanto, essendo risultata vittoriosa, seppure in minima parte, CP_1 ritiene la Corte corretta la liquidazione delle spese effettuata dal Tribunale, anche perché non risulta contestata neppure l'erroneità dello scaglione applicato.
LE DOMANDE DELL'APPELLANTE PRINCIPALE
L'APPELLANTE ha chiesto la restituzione:
• delle somme pagate di € 6.788,42 per spese legali liquidate in primo grado e devolute all'Avv. Franco Fabiani quale procuratore antistatario;
• delle spese di CTP che ove pagate in corso di causa;
• delle spese di CTU liquidate in primo grado e dell'imposta di registro liquidata dall'Agenzia delle Entrate per il primo grado;
• delle spese di CTU svolta del presente grado di appello.
Sulla base delle considerazioni svolte in relazione al settimo motivo di appello principale, la domanda di restituzione delle spese di lite merita reiezione.
Il Tribunale ha, inoltre, condannato il al pagamento in favore di CP_2 [...]
delle spese di CTP liquidate in complessivi € 2.923,69 (di cui € 2.735,49 CP_1 per onorari oltre IVA e Cassa) ed ha posto definitivamente a suo carico le spese di
CTU, liquidate in corso di causa in data 28.03.2022.
Essendo risultata, comunque, soccombente, la non ha diritto neppure alla CP_3 ripetizione delle spese di CTP, né di quelle della CTU espletata in entrambi i gradi del giudizio, né tantomeno dell'imposta di registro liquidata dall'Agenzia delle
Entrate per il primo grado.
pagina 13 di 18 L'APPELLO INCIDENTALE
Col primo ed unico motivo di appello incidentale lamenta violazione CP_1 del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., non avendo il Tribunale condannato la ad eseguire la rettifica del saldo CP_3 accertato.
Il motivo è infondato poiché assorbito dalle considerazioni già svolte in sentenza non definitiva, in relazione al secondo motivo di appello principale, ove la Corte ha affermato che aveva proposto azione di accertamento delle CP_1 varie illegittimità di oneri passivi e di condanna del alla rettifica del CP_2 conto corrente de quo e che la rettifica va ritenuta come domanda di nullità di poste illegittime, mentre l'azione di ripetizione dell'indebito proposta in relazione ad un conto corrente aperto, come nella fattispecie, va intesa come domanda volta alla determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della
[...]
DELL'APPELLANTE INCIDENTALE CP_5
ha chiesto che - accertata e dichiarata la illegittimità della applicata CP_1 prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché della applicazione delle altre voci oggetto di contestazione (ovvero spese di chiusura periodica trimestrale, CMS, CIV, CDF e maggiori interessi attivi) – sia CP_6 condannato “a rettificare il saldo nominalmente evidenziato, alla data dell'ultima contabile in atti, con lo storno della somma di € 23.847,27 emergente all'esito della svolta attività peritale (seconda ipotesi di calcolo - pag. n. 17 della perizia resa in secondo grado)”.
Non c'è necessità di accertare l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, essendo stato sul punto respinto l'appello di e confermata la CP_2 sentenza impugnata che lo aveva accertato anche con riguardo al periodo successivo alla delibera CICR del 9.02.2000. pagina 14 di 18 Quanto alla illegittimità della applicazione delle altre voci oggetto di contestazione
(ovvero spese di chiusura periodica trimestrale, CMS, CIV, CDF e maggiori interessi attivi), valgono in parte le medesime considerazioni, posto che il quinto motivo di appello principale è stato accolto in parte, ritenendosi legittimo l'addebito di € 1.500,88 applicato a titolo di CMS nel periodo antecedente alla entrata in vigore della L. n. 2/2009 e di quello € 7.478,85 addebitato a titolo di spese ed oneri ed illegittime le commissioni sul massimo scoperto applicate nei primi 2 trimestri dell'anno 2009 per un totale di € 788,63.
Nella sentenza non definitiva è stato, altresì, accertato che “in risposta alla istanza ex art. 119 TUB, inviata da per il tramite del proprio legale, CP_1
a mezzo PEC, ricevuta in data 2.07.2019, dal , quest'ultimo aveva CP_2 dichiarato di aver introdotto, a seguito della entrata in vigore della L. n. 2/2009,
“nuove e differenti voci commissionali”, con decorrenza 1.07.2009 e di aver fornito alla cliente le previste informative, nel rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria. Dal momento che in relazione a tale circostanza nulla è stato contestato da l'importo di € 7.478,85 addebitato a titolo di CP_1 spese ed oneri, è stato erroneamente scomputato ai fini della rideterminazione del saldo, avendo dovuto invece, essere ritenuto spettante alla APPELLANTE, ai sensi dell'art. 118 TUB. In tal senso, infatti, si può ritenere ricevuta dalla correntista la modifica contrattuale in oggetto prodotta dalla . CP_3
Nessun ulteriore accertamento si impone, dunque, in questa sede, ove si consideri altresì che nella sentenza non definitiva come già osservato con riguardo all'appello incidentale, questa Corte ha così argomentato: Del resto, sempre stando alla giurisprudenza di legittimità, “in tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un pagina 15 di 18 diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021). Ebbene, ciò è quanto accaduto nella fattispecie, in cui , come sopra riportato, aveva proposto azione di CP_1 accertamento delle varie illegittimità di oneri passivi e di condanna del CP_2
alla rettifica del conto corrente de quo, rettifica da intendersi nel senso sopra
[...] indicato. La sentenza impugnata merita, dunque, sul punto, di essere confermata”.
LE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede, seppure in minor misura, comunque, vittoriosa
) anche le spese processuali del presente grado del giudizio devono CP_1 essere poste a carico di ed a favore del procuratore alle liti CP_2 dell'APPELLATA, che si è dichiarato antistatario, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
Si richiamano al riguardo le considerazioni sopra svolte con riguardo al settimo motivo di appello principale, dovendo, come detto, ritenersi corretta la liquidazione delle spese del primo grado del giudizio, di quelle di CTP e di CTU, effettuata dal Tribunale.
Le spese di CTU del presente grado di giudizio vanno poste in capo al CP_2
, quale parte in prevalenza soccombente. Non sono dovute spese di CTP a
[...] favore di in quanto non documentate. CP_1
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 in capo all'APPELLANTE INCIDENTALE. pagina 16 di 18
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di e CP_2 Controparte_1 sull'appello incidentale proposto da quest'ultima avverso la sentenza n. 90/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 07/02/2023, così provvede:
1. A fronte del parziale accoglimento dell'appello principale oggetto della sentenza non definitiva ed in parziale riforma della impugnata sentenza, ACCERTA che il saldo del conto corrente n° 2643/177757 alla data del 31.12.2019, risulta a debito di per € 20.389,83; CP_1
2. RESPINGE il settimo motivo di appello principale confermando sul punto l'impugnata sentenza e le domande restitutorie proposte da;
CP_2
3. RESPINGE l'appello incidentale;
4. DICHIARA non luogo a provvedere sulle domande di accertamento riproposte dall'appellante incidentale, in quanto già decise con la sentenza non definitiva;
5. AN l'appellante alla rifusione in favore del procuratore alle liti dell'appellata, che si è dichiarato antistatario, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
6. PONE le spese di CTU del presente grado di giudizio in capo al CP_2
;
[...]
7. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002 in capo all'appellante incidentale.
Firenze, camera di consiglio del 15.12.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera pagina 17 di 18 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1692/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GABRIELLA ROSATI (C.F. C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FRANCO FABIANI (C.F. C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 90/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia pubblicata il 07/02/2023
CONCLUSIONI
In data 27.11.2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 18 Per la parte appellante:
Nel merito: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita:
1. in tesi: riformare integralmente la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n° 90/2023 (repertorio 274/2023 del 08.02.2023) emessa dal Tribunale di Pistoia, in persona del dott. Emanuele Venzo, pubblicata il 07.02.2023, non notificata, e in accoglimento del presente appello, in tesi, dichiarare la validità ed efficacia delle pattuizioni relative al contratto di conto corrente n° 177757 e successive modifiche, integrazioni ed accessori respingendo integralmente le domande avanzate in primo grado dalla società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore e, per tutti i motivi dedotti nell'atto di impugnazione del presente giudizio e, per l'effetto, e quindi accogliendo tutte le conclusioni rassegnate da in primo grado, che si rinnovano: Controparte_2
'Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, omnibus contrariis reiectis,
i. in via preliminare ed in rito: dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione di indebito delle somme a credito richiesta dalla parte attrice in primo grado per le causali indicate negli atti depositati;
ii. nel merito: respingere tutte le domande avversarie perché inammissibili, generiche, infondate e non provate, per tutti i motivi indicati negli atti depositati;
iii. in ipotesi e nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per tutti i diritti e ragioni di credito relative al conto corrente oggetto di lite n° 177757 (al tempo n° 4720/84132051) dalla data di apertura del conto, 04.07.1995, fino al decennio anteriore la ricezione del primo atto interruttivo della prescrizione, ossia fino al 02.07.2009, come argomentato negli atti depositati';
2. in denegata ipotesi, riformare la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n° 90/2023 (repertorio 274/2023 del 08.02.2023) emessa dal Tribunale di Pistoia, in persona del dott. Emanuele Venzo, pubblicata il 07.02.2023, non notificata e accertare e dichiarare alla data del 31.12.2019 il saldo del conto corrente n° 2643/177757 con debito della Società correntista pari ad Controparte_1
€=22.686,68, derivante dalla somma tra il l'importo delle rettifiche da eseguire (+ Euro 21.550,42) ed il saldo debitore di chiusura del trimestre di riferimento (- Euro 44.237,10), come da ipotesi n° 1 della perizia svolta dal CTU dott. Per_1
(pag. 24);
[...]
pagina 2 di 18
3. in ulteriore denegatissima ipotesi, riformare la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n° 90/2023 (repertorio 274/2023 del 08.02.2023) emessa dal Tribunale di Pistoia, in persona del dott. Emanuele Venzo, pubblicata il 07.02.2023, non notificata e accertare e dichiarare alla data del 31.12.2019 il saldo del conto corrente n° 2643/177757 con debito della Società correntista Controparte_1
pari ad €=20.389,83, derivante dalla somma tra l'importo delle
[...] rettifiche da eseguire (+ Euro 23.847,27) ed il saldo debitore di chiusura del trimestre di riferimento (- Euro 44.237,10), come da ipotesi n° 2 della perizia svolta dal CTU dott. (pag. 25). Persona_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di causa, rimborso forfettario ex art. 2 d.m. 55/14 e oneri di legge, in ogni caso disponendo la restituzione delle somme pagate da di € 6.788,42 per spese legali liquidate in Controparte_2 primo grado e devolute all'Avv. Franco Fabiani quale procuratore antistatario, delle spese di consulenza tecnica di parte che dovessero essere in corso di causa versate, disponendo altresì il rimborso delle spese di CTU liquidate in primo grado e dell'imposta di registro liquidata dall'Agenzia delle Entrate per il primo grado, nonché disporre la condanna della anche delle Controparte_1 spese di CTU svolta del presente grado di appello”.
Per la parte appellata:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettare l'appello principale proposto da in quanto infondato e, in accoglimento Controparte_2 dell'appello incidentale, così parzialmente riformando la impugnata sentenza n. 90/2023 emessa, all'esito del contenzioso RG. 709/2020, dal Tribunale di Pistoia, G.U. dott. Emanuele Venzo, in data 7 febbraio 2023 e pubblicata in pari data, non notificata, così giudicare:
In via principale: contestate le risultanze ed i criteri della Consulenza Tecnica d'Ufficio svolta nel corso del presente giudizio accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché della applicazione delle altre voci oggetto di contestazione (ovvero spese di chiusura periodica trimestrale, CMS, CIV, CDF e maggiori interessi attivi), condannare l'istituto di credito oggi appellante principale e appellato incidentale a rettificare il saldo nominalmente evidenziato, alla data dell'ultima contabile in atti, con lo storno della somma di € 40.424,85 emergente all'esito della svolta attività peritale (pag. n. 21 della perizia resa in primo grado). pagina 3 di 18 In via subordinata e ferme restando dunque le contestazioni rese in atti: accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché della applicazione delle altre voci oggetto di contestazione (ovvero spese di chiusura periodica trimestrale, CMS, CIV, CDF e maggiori interessi attivi), condannare l'istituto di credito oggi appellante principale e appellato incidentale a rettificare il saldo nominalmente evidenziato, alla data dell'ultima contabile in atti, con lo storno della somma di € 23.847,27 emergente all'esito della svolta attività peritale (seconda ipotesi di calcolo - pag. n. 17 della perizia resa in secondo grado).
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprensivi di oneri per la eventuale consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 90/2023 pubblicata il 07/02/2023, il Tribunale di Pistoia ha così deciso:
- accerta e dichiara che nel rapporto di conto corrente ordinario nr. 2643/177757, alla data del 31.12.2019, vi è un saldo passivo della correntista
pari ad € 3.812,25; Controparte_1
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 6.164,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre euro 834,00 per esborsi documentati, da distrarsi in favore dell'avv. Fabiani Franco dichiaratosi antistatario;
- condanna la al pagamento in favore dell'attrice delle spese di CTP CP_3 liquidate in complessivi euro 2.923,69,
- pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa in data 28.3.2022, definitivamente a carico della convenuta. CP_3
Tale sentenza è stata emessa sulle domande di Controparte_1 volte a sentir accertare la illegittimità della applicata prassi di
[...] capitalizzazione degli interessi a debito, la illegittimità della applicazione di un pagina 4 di 18 tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dall'art. 117 TUB, la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto e la condanna del a rettificare il saldo del CP_2 conto corrente nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti, con lo storno della somma di € 81.698,44 o di quella diversa ritenuta di giustizia.
A sostegno delle domande l'attrice aveva allegato di aver acceso presso la Filiale di Montecatini Terme dell'allora Cassa di Risparmio di Lucca Spa, oggi
[...]
, un rapporto di conto corrente di corrispondenza, contrassegnato con il CP_2
n. 2643/177757, all'epoca in essere, con apertura d credito rappresentata da un fido di cassa, privo di pattuizioni contrattuali. La stessa attrice aveva lamentato in particolare, l'illegittima applicazione di: 1) interessi anatocistici, per € 18.732,50;
2) spese di chiusura periodica del conto, per € 10.158,85; 3) interessi superiori alla misura legale, per € 39.123,40; 4) commissione di massimo scoperto, commissione di istruttoria veloce e commissione di disponibilità fondi, per complessivi € 13.683,69.
Si era costituito in giudizio il contestando le doglianze CP_2 avversarie e concludendo per il rigetto delle domande, in quanto infondate.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito CP_2
Cont
o o anche APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, innanzi CP_2 questa Corte di Appello proponendo Controparte_1 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
2. errata interpretazione ed applicazione dell'art. 99 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c in ordine alla domanda di ripetizione di indebito;
3. errata interpretazione ed applicazione delle norme in tema di prescrizione;
4. errata interpretazione e violazione dell'art. 25 decreto legislativo 342/1999
e dell'art. 7 delibera CICR 09-02-2000 – errata interpretazione della pagina 5 di 18 documentazione probatoria in ordine alla capitalizzazione degli interessi applicata al rapporto e conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.;
5. errata interpretazione della documentazione probatoria in ordine alle spese ed agli oneri applicati al rapporto e conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2 bis decreto-legge 185/1999 e del decreto-legge
06.12.2011 n° 201 convertito nella legge 214/2011 modificato dal decreto-legge
24.01.2012 n° 1 convertito nella legge 27/2012 e modificato dal decreto-legge
24.03.2012 n° 29 convertito in legge 62/2012 nonché del decreto ministeriale
CICR 30.06.2012;
6. errata interpretazione della documentazione probatoria in ordine alla pattuizione degli interessi ultralegali e conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c.
e dell'art. 2697 c.c.;
7. errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine alla statuizione delle spese di lite omesso motivazione in ordine all'eccepita rinuncia della domanda attorea relativa alla invalidità degli interessi ultralegali.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, (di seguito solo Controparte_1
o anche APPELLATA) nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse dall'APPELLANTE alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta, la riforma, per il seguente motivo di appello incidentale:
a) violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., non avendo il Tribunale condannato la banca ad eseguire la rettifica del saldo accertato.
pagina 6 di 18 In data 30.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n. 398/2025 questa Corte ha così deciso:
1. ACCOGLIE in parte l'appello nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto:
• dichiara legittimi gli addebiti a titolo di CMS nel periodo antecedente alla entrata in vigore della L. n. 2/2009 per il complessivo importo di € 1.500,88;
• dichiara illegittimi gli addebiti a titolo di commissioni sul massimo scoperto avvenuti nei primi due trimestri dell'anno 2009 per un totale di € 788,63;
• dichiara legittimi gli addebiti a titolo di spese ed oneri, per il complessivo l'importo di € 7.478,85;
2. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo per espletamento di nuova CTU contabile, come da separata ordinanza;
3. RISERVA la pronuncia sulle spese in sede di definitiva statuizione sul merito.
Con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo in data 5.03.2025 è stata disposta CTU contabile in rinnovazione “al fine di rideterminare il saldo del conto corrente per cui è lite tenendo conto delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva in data odierna e della eccepita prescrizione, individuando le rimesse solutorie prescritte sulla base dei criteri sanciti con la nota sentenza delle
SS.UU. della Corte di Cassazione n. 24418/2010 e quindi previa distinzione - sulla base dei soli contratti apertura di credito contenenti specifici limiti di affidamento
- delle rimesse ripristinatorie della provvista, (operanti nel limite dell'affidamento concesso alla cliente) da quelle solutorie (ovvero quelle effettuati oltre tale limite
o su conto comunque scoperto), facendo decorrere la prescrizione decennale dell'azione, rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti,
pagina 7 di 18 sulla base del saldo giornaliero ricalcolato (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 9141 del
15.01.2020)” tenuto conto “dei legittimi addebiti di € 1.500,88 a titolo di CMS nel periodo antecedente alla entrata in vigore della L. n. 2/2009 e di quello €
7.478,85 addebitato a titolo di spese ed oneri” e dovendo invece “scomputare le commissioni sul massimo scoperto applicate nei primi due trimestri dell'anno
2009 per un totale di € 788,63, senza sostituzione dei tassi degli interessi passivi applicati dal , per tutto il periodo documentato dagli estratti conto, CP_2 riferito al periodo dal 1.01.2008 al 31.12.2019”.
***
A seguito dell'emissione della sentenza non definitiva il thema decidendum risulta circoscritto all'accertamento del saldo del conto corrente per cui è lite, senza sostituzione dei tassi degli interessi passivi applicati dal , per tutto il CP_2 periodo documentato dagli estratti conto, che - come indicato dallo stesso
Tribunale - si riferisce al periodo “dal 1.1.2008 al 31.12.2019”, considerando l'eccepita prescrizione e tenuto conto dei legittimi addebiti di € 1.500,88 a titolo di CMS nel periodo antecedente alla entrata in vigore della L. n. 2/2009 e di €
7.478,85 a titolo di spese ed oneri nonché dell'illegittimo addebito delle commissioni sul massimo scoperto applicate nei primi 2 trimestri dell'anno 2009 per un totale di € 788,63.
Occorre, inoltre, provvedere sulla settima censura alla sentenza impugnata, con cui denuncia l'errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine alla CP_2 statuizione delle spese di lite, nonché sulla domanda formulata dallo stesso
APPELLANTE di restituzione delle somme da esso versate e/o versande e/o accreditate e/o accreditande in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché sull'appello incidentale e sulla domanda di volta a sentir - accertata CP_1
e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché della applicazione delle altre voci oggetto di pagina 8 di 18 contestazione (ovvero spese di chiusura periodica trimestrale, CMS, CIV, CDF e maggiori interessi attivi) – “condannare l'istituto di credito oggi appellante principale e appellato incidentale a rettificare il saldo nominalmente evidenziato, alla data dell'ultima contabile in atti, con lo storno della somma di € 23.847,27 emergente all'esito della svolta attività peritale (seconda ipotesi di calcolo - pag.
n. 17 della perizia resa in secondo grado)”.
L'APPELLO PRINCIPALE
➢ Il saldo del conto corrente n. 177757
Il CTU ha preliminarmente rilevato l'incompletezza della documentazione inerente il rapporto di conto corrente n. 177757, risultando mancanti i seguenti documenti:
L'Ausiliario ha però precisato di aver comunque, potuto espletare l'incarico conferitogli, effettuando tutti gli accertamenti richiesti (anatocismo, tassi creditori, CMS, prescrizione), senza alcuna limitazione di sorta.
Il CTU – nell'analisi del conto corrente n. 177757, con riguardo al periodo compreso dal 01/01/2008 al 31/12/2019, ai fini della verifica della prescrizione e pagina 9 di 18 quindi, del ricalcolo del complessivo rapporto dare/avere tra le parti - ha quindi, elaborato due ipotesi:
• la prima, considerando pagabili tutti gli indebiti individuati, indipendentemente dalle competenze da cui derivano;
• la seconda, considerando pagabili unicamente gli indebiti derivanti da competenze maturate oltre i limiti del fido.
La BANCA propende per la prima ipotesi, mentre la CORRENTISTA per la seconda ipotesi, in quanto sarebbero pagabili unicamente gli indebiti derivanti da competenze maturate oltre i limiti del fido, essendo queste le sole ad essere immediatamente esigibili per la BANCA, non tenuta, ai sensi dell'art. 1852 c.c., ad attendere, per tutto ciò che afferisce al fido erogato in conto corrente, la estinzione del rapporto.
Ritiene la Corte di dover applicare la seconda ipotesi, posto che come osserva la
Corte di legittimità posto che occorre infatti, distinguere l'ipotesi in cui le rimesse confluiscano su di un conto passivo durante l'ordinario svolgimento del rapporto, da quella in cui le stesse intervengano in una situazione di scoperto di conto
(dovuta alla mancanza o al superamento della concessione di credito), poiché, nel primo caso, dette rimesse, svolgono esclusivamente la funzione di ripristino della provvista, mentre, nella seconda ipotesi sono destinate ad estinguere un credito esigibile della banca, assumendo, per l'effetto, carattere solutorio.
Lo stesso meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito “solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la pagina 10 di 18 relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021).
A ciò si aggiunga che “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023).
Pertanto, in applicazione della seconda ipotesi formulata dal CTU, alla data del
31/12/19, risultava debitrice della della minor somma di - € CP_1 CP_3
20.389,83, pari alla somma tra l'importo delle rettifiche eseguite dal CTU (+ €
23.847,27) ed il saldo debitore di chiusura del trimestre di riferimento (- €
44.237,10), il tutto come dalla seguente tabella:
Pertanto, fermi gli accertamenti contenuti nella sentenza non definitiva che in questa sede non possono essere messi in discussione, va accertato che il saldo del conto corrente n° 2643/177757 alla data del 31.12.2019 risulta a debito di per € 20.389,83. CP_1
pagina 11 di 18 ➢ La settima censura alla sentenza impugnata
denuncia l'errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine alla CP_2 statuizione delle spese di lite.
Il motivo è privo di pregio.
Il Tribunale ha condannato il al pagamento in favore di CP_2 CP_1 delle spese di lite liquidate in € 6.164,00 per compenso professionale, “oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre euro 834,00 per esborsi documentati, da distrarsi in favore dell'avv. Fabiani Franco dichiaratosi antistatario”.
La domanda di avrebbe dovuto essere accolta in parte con CP_1 limitazione del saldo debitore del c/c de quo a - € 20.389,83, in luogo di quello accertato di + € 3.812,25 e delle rettifiche eseguite dal CTU pari ad € 23.847,27 in luogo di asserite poste indebite per € 81.698,44.
Se infatti, da un lato il saldo non può ritenersi creditore come auspicata dalla
, dall'altro lato, la sua entità risulta comunque inferiore a quello CP_4 debitore - contabilizzato dalla sempre al 31.12.2019 - di € 44.237,10. CP_3
Tuttavia il riconoscimento di una inferiore a quella domandata non legittima la compensazione delle spese, posto che, come afferma la Corte regolatrice,
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. S.U.,
31/10/2022, n. 32061). pagina 12 di 18 Non ricorrono neppure gli altri presupposti richiesti dall'art. 92 c.p.c. per compensare le spese del primo grado del giudizio e cioè l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Pertanto, essendo risultata vittoriosa, seppure in minima parte, CP_1 ritiene la Corte corretta la liquidazione delle spese effettuata dal Tribunale, anche perché non risulta contestata neppure l'erroneità dello scaglione applicato.
LE DOMANDE DELL'APPELLANTE PRINCIPALE
L'APPELLANTE ha chiesto la restituzione:
• delle somme pagate di € 6.788,42 per spese legali liquidate in primo grado e devolute all'Avv. Franco Fabiani quale procuratore antistatario;
• delle spese di CTP che ove pagate in corso di causa;
• delle spese di CTU liquidate in primo grado e dell'imposta di registro liquidata dall'Agenzia delle Entrate per il primo grado;
• delle spese di CTU svolta del presente grado di appello.
Sulla base delle considerazioni svolte in relazione al settimo motivo di appello principale, la domanda di restituzione delle spese di lite merita reiezione.
Il Tribunale ha, inoltre, condannato il al pagamento in favore di CP_2 [...]
delle spese di CTP liquidate in complessivi € 2.923,69 (di cui € 2.735,49 CP_1 per onorari oltre IVA e Cassa) ed ha posto definitivamente a suo carico le spese di
CTU, liquidate in corso di causa in data 28.03.2022.
Essendo risultata, comunque, soccombente, la non ha diritto neppure alla CP_3 ripetizione delle spese di CTP, né di quelle della CTU espletata in entrambi i gradi del giudizio, né tantomeno dell'imposta di registro liquidata dall'Agenzia delle
Entrate per il primo grado.
pagina 13 di 18 L'APPELLO INCIDENTALE
Col primo ed unico motivo di appello incidentale lamenta violazione CP_1 del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., non avendo il Tribunale condannato la ad eseguire la rettifica del saldo CP_3 accertato.
Il motivo è infondato poiché assorbito dalle considerazioni già svolte in sentenza non definitiva, in relazione al secondo motivo di appello principale, ove la Corte ha affermato che aveva proposto azione di accertamento delle CP_1 varie illegittimità di oneri passivi e di condanna del alla rettifica del CP_2 conto corrente de quo e che la rettifica va ritenuta come domanda di nullità di poste illegittime, mentre l'azione di ripetizione dell'indebito proposta in relazione ad un conto corrente aperto, come nella fattispecie, va intesa come domanda volta alla determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della
[...]
DELL'APPELLANTE INCIDENTALE CP_5
ha chiesto che - accertata e dichiarata la illegittimità della applicata CP_1 prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché della applicazione delle altre voci oggetto di contestazione (ovvero spese di chiusura periodica trimestrale, CMS, CIV, CDF e maggiori interessi attivi) – sia CP_6 condannato “a rettificare il saldo nominalmente evidenziato, alla data dell'ultima contabile in atti, con lo storno della somma di € 23.847,27 emergente all'esito della svolta attività peritale (seconda ipotesi di calcolo - pag. n. 17 della perizia resa in secondo grado)”.
Non c'è necessità di accertare l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, essendo stato sul punto respinto l'appello di e confermata la CP_2 sentenza impugnata che lo aveva accertato anche con riguardo al periodo successivo alla delibera CICR del 9.02.2000. pagina 14 di 18 Quanto alla illegittimità della applicazione delle altre voci oggetto di contestazione
(ovvero spese di chiusura periodica trimestrale, CMS, CIV, CDF e maggiori interessi attivi), valgono in parte le medesime considerazioni, posto che il quinto motivo di appello principale è stato accolto in parte, ritenendosi legittimo l'addebito di € 1.500,88 applicato a titolo di CMS nel periodo antecedente alla entrata in vigore della L. n. 2/2009 e di quello € 7.478,85 addebitato a titolo di spese ed oneri ed illegittime le commissioni sul massimo scoperto applicate nei primi 2 trimestri dell'anno 2009 per un totale di € 788,63.
Nella sentenza non definitiva è stato, altresì, accertato che “in risposta alla istanza ex art. 119 TUB, inviata da per il tramite del proprio legale, CP_1
a mezzo PEC, ricevuta in data 2.07.2019, dal , quest'ultimo aveva CP_2 dichiarato di aver introdotto, a seguito della entrata in vigore della L. n. 2/2009,
“nuove e differenti voci commissionali”, con decorrenza 1.07.2009 e di aver fornito alla cliente le previste informative, nel rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria. Dal momento che in relazione a tale circostanza nulla è stato contestato da l'importo di € 7.478,85 addebitato a titolo di CP_1 spese ed oneri, è stato erroneamente scomputato ai fini della rideterminazione del saldo, avendo dovuto invece, essere ritenuto spettante alla APPELLANTE, ai sensi dell'art. 118 TUB. In tal senso, infatti, si può ritenere ricevuta dalla correntista la modifica contrattuale in oggetto prodotta dalla . CP_3
Nessun ulteriore accertamento si impone, dunque, in questa sede, ove si consideri altresì che nella sentenza non definitiva come già osservato con riguardo all'appello incidentale, questa Corte ha così argomentato: Del resto, sempre stando alla giurisprudenza di legittimità, “in tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un pagina 15 di 18 diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021). Ebbene, ciò è quanto accaduto nella fattispecie, in cui , come sopra riportato, aveva proposto azione di CP_1 accertamento delle varie illegittimità di oneri passivi e di condanna del CP_2
alla rettifica del conto corrente de quo, rettifica da intendersi nel senso sopra
[...] indicato. La sentenza impugnata merita, dunque, sul punto, di essere confermata”.
LE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede, seppure in minor misura, comunque, vittoriosa
) anche le spese processuali del presente grado del giudizio devono CP_1 essere poste a carico di ed a favore del procuratore alle liti CP_2 dell'APPELLATA, che si è dichiarato antistatario, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
Si richiamano al riguardo le considerazioni sopra svolte con riguardo al settimo motivo di appello principale, dovendo, come detto, ritenersi corretta la liquidazione delle spese del primo grado del giudizio, di quelle di CTP e di CTU, effettuata dal Tribunale.
Le spese di CTU del presente grado di giudizio vanno poste in capo al CP_2
, quale parte in prevalenza soccombente. Non sono dovute spese di CTP a
[...] favore di in quanto non documentate. CP_1
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 in capo all'APPELLANTE INCIDENTALE. pagina 16 di 18
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di e CP_2 Controparte_1 sull'appello incidentale proposto da quest'ultima avverso la sentenza n. 90/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 07/02/2023, così provvede:
1. A fronte del parziale accoglimento dell'appello principale oggetto della sentenza non definitiva ed in parziale riforma della impugnata sentenza, ACCERTA che il saldo del conto corrente n° 2643/177757 alla data del 31.12.2019, risulta a debito di per € 20.389,83; CP_1
2. RESPINGE il settimo motivo di appello principale confermando sul punto l'impugnata sentenza e le domande restitutorie proposte da;
CP_2
3. RESPINGE l'appello incidentale;
4. DICHIARA non luogo a provvedere sulle domande di accertamento riproposte dall'appellante incidentale, in quanto già decise con la sentenza non definitiva;
5. AN l'appellante alla rifusione in favore del procuratore alle liti dell'appellata, che si è dichiarato antistatario, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
6. PONE le spese di CTU del presente grado di giudizio in capo al CP_2
;
[...]
7. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002 in capo all'appellante incidentale.
Firenze, camera di consiglio del 15.12.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera pagina 17 di 18 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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