Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 05/02/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 1310/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. PAGLIARULO CARLO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. FUNARI ALESSANDRO;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/02/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da: “Mieloma multiplo in trattamento con Daratumumab + Lenalidomide. ECA HCV Genotipo IB in terapia con Zepatier, esiti di intervento di vertebroplastica per frattura L2, parziale collasso soma D6-D7 e deformazione del soma di
L2, dovuti alla presenza del Mieloma Multiplo;
segni di cervico artrosi, ipercifosi dorsale, scoliosi destro-convessa lombare, sclerosi delle limitanti somatiche e interapofisarie da segni di spondilo-artrosi; ipercolesterolemia, bronchite asmatica”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, osserva il giudicante che le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono – prima facie - destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate. In particolare, con l'opposizione proposta, parte ricorrente contestava le risultanze della CTU in quanto viziata da diverse contraddizioni diagnostico-valutative e carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta.
Tali critiche ad avviso del giudicante non sono giustificate alla luce di quanto emerso in sede di esame obiettivo e dunque riscontrato direttamente dal CTU, il quale in perizia dava atto che alla visita non si evidenziavano alterazioni delle facoltà cognitive (cfr. esame obiettivo al sistema nervoso e psichico: “Soggetto collaborante, orientato nel tempo, nello spazio e nelle persone, con memoria di rievocazione, di fissazione e di esecuzione nella norma per l'età. Capacità di logica e di critica nella norma per l'età. Test di Romberg positivo, non ROT simmetrici, Per_1 pupille isocoriche ed eucicliche, normoreagenti alla luce ed alla accomodazione e convergenza. Al libero colloquio mostra deflessione del tono dell'umore”) né tantomeno un'impossibilità alla deambulazione (cfr. esame apparato osteoarticolare: “Ridotto il ROM articolare di tutte le grandi articolazioni in particolare del rachide e delle coxofemorali. Giunge deambulando autonomamente ma con facile esauribilità. Passaggi posturali autonomi. Indossa busto ortopedico”). In risposta alle contestazioni del difensore di parte ricorrente il ctu ribadiva l'assenza di deficit dell'equilibrio tale da giustificare il “rischio di caduta”, tra l'altro non documentato né certificato in atti, rilevando come il busto ortopedico indossato dalla perizianda non aveva impedito alla stessa di salire, posizionarsi e spostarsi sul lettino visita durante le operazioni peritali ed evidenziando, ulteriormente, come i trattamenti chemioterapici avevano comportato unicamente astenia ed un'alterazione dell'alvo in senso diarroico. Le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non condiziona la deambulazione né lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). Stante l'assenza di documentazione successiva attestante un eventuale aggravamento delle condizioni di salute della parte, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP
e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'indennità di accompagnamento. Atteso che parte ricorrente non ha dimostrato di versare nelle condizioni reddituali per beneficiare dell'esenzione per assenza di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo o allo stesso allegata, attesa tuttavia la materia del contendere, la qualità delle parti e le risultanze dell'accertamento peritale in merito alle condizioni di salute comunque compromesse della parte, si reputa equo tuttavia compensare le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e compensa le spese di lite
Si comunichi. Così deciso in Nola il 05/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Fucci