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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/06/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10108/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10108/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARBERIO VINCENZO;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Controparte_1
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1 Pt_2
[...]
RZ MA
(C.F. , con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ; Email_1
INTERVENUTO
OGGETTO: contratto d'opera intellettuale – Responsabilità professionale dell'avvocato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2016, ha convenuto in Parte_1
pagi na 1 di 17 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'avv. per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: «[…] I- accertati i fatti di cui in narrativa, dichiarare la responsabilità del professionista avv. ex art. Controparte_1
1176, 1218 e 2236 c.c. e, per l'effetto, condannarlo del danno patrimoniale pari a
€ 113.581,34 e/o a quello maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
II- condannare, inoltre, il professionista al risarcimento del danno non patrimoniale che l'adito Tribunale riterrà determinare in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio da liquidarsi a favore del procuratore antistatario ».
A fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto
− che, nell'aprile del 2014, conferì incarico all'avv. per Controparte_1 proporre appello avverso la sentenza n. 21096 del Tribunale di OL, emessa in data 22 ottobre 2013, favorevole alla e per sé Parte_3 svantaggiosa;
− che, all'atto di conferimento dell'incarico, l'avv. lo rassicurò circa la CP_1 fondatezza dell'appello, essendo la sentenza di primo grado ingiusta, illegittima e immotivata, non avendo il Giudice di prime cure, del tutto ingiustificatamente, ammesso le richieste istruttorie formulate dal precedente difensore né la c.t.u. richiesta al fine di far valutare l'autocarro venduto da , oltre ad aver Parte_3 rigettato, sempre del tutto illegittimamente, la domanda riconvenzionale proposta;
− che l'avv. notificò l'atto di appello presso il vecchio domicilio del CP_1 difensore della , avv. Marco Freschi, esibendo in giudizio solo il Parte_3 duplicato della cartolina che non riportava alcun dato significativo utile a provare l'avvenuto perfezionamento della notifica;
− che, a causa di ciò, all'udienza del 03.02.2015, la Corte di Appello di OL, non ritenendo perfezionata la notifica, invitò l'avv. a esibire l'originale CP_1 della cartolina di ritorno e a produrre ogni documentazione utile a provare l'avvenuta notifica dell'atto di appello;
− che, invece di chiedere termine per la rinotifica e, contrariamente a quanto richiesto dalla Corte di Appello, all'udienza del 24.03.2015, l'avv. CP_4 pagi na 2 di 17 nuovamente, solo un duplicato della cartolina;
− che, all'udienza del 20.10.2015, l'avv. non comparve e la causa venne CP_1 rinviata ex art. 309 c.p.c.;
− che neppure alla successiva udienza del 17.11.2015 l'avv. comparve e, CP_1 pertanto, il giudizio di appello venne dichiarato estinto;
− che l'estinzione del giudizio di appello, imputabile al professionista, ha causato notevoli danni all'attore, in quanto ha reso definitiva e irretrattabile una statuizione di condanna fondatamente censurabile;
− che, infatti, a causa dell'estinzione del giudizio di appello, dovuto alla negligenza, imperizia e imprudenza dell'avv. , la , ha notificato CP_1 Parte_3 all'attore atto di precetto per l'importo di € 113.581,34;
− che l'avv. non aveva svolto il mandato conferitogli con la diligenza CP_1 richiesta dall'art. 1176 comma 2 c.c., avendo omesso di compiere tutte le attività opportune e necessarie per l'opera da realizzarsi, non avendogli: mai fornito informazioni merito all'andamento della causa;
mai restituito i fascicoli di parte di primo e secondo grado;
consegnatogli copia dei verbali di udienza della causa svolta innanzi alla Corte di Appello , per l'ottenimento dei quali è stato costretto a rivolgersi all'avv. Matteo Raimondi di OL;
− che, pertanto, è diritto dell'attrice ricevere il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 113.581,34, ovvero pari all'importo dell'atto di precetto notificatogli dalla sulla scorta della sentenza di primo grado, Parte_3 nonché del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza della negligente condotta del professionista, da quantificarsi in via equitativa .
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l'avv. , dopo ampia Controparte_1 ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale da cui sarebbe scaturita la propria responsabilità professionale, ha eccepito:
• preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, essendo competenti, alternativamente, il Tribunale di Lagonegro, nel cui circondario ricade il comune di Sala Consilina, sito ove il professionista ha s ia la residenza che il proprio studio professionale e ove è sorta l'obbligazione o, invece, il
Tribunale di OL, quale luogo ove la causa è stata incardinata e, dunque, la pagi na 3 di 17 prestazione è stata effettivamente adempiuta;
• l'infondatezza della domanda, non avendo mai, soprattutto alla luce delle pretestuose difese spiegate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ,
(fondata sull'incompetenza per territorio del Giudice adito in ragione del codice del Consumo e sulla esistenza di un fantomatico “accordo verbale”), assicurato all'attore l'esito positivo dell'appello;
• in proposito, precisava che o l'attore, quale titolare dell'omonima impresa di trasporto, in data
09.07.2008, aveva stipulato un contratto di leasing della durata quinquennale con la US (prima NEOS FINANCE), relativo ad una bisarca per trasporto di autovetture;
il contratto prevedeva la possibilità per il concedente di risolvere il contratto in caso di inadempimento al pagamento dei canoni di locazione nonché la “clausola penale” in forza della quale l'utilizzatore inadempiente, oltre a restituire il bene oggetto della locazione finanziaria , era anche tenuto a corrispondere tutte le rate ancora a scadere, detratte le somme ricavate dalla vendita del bene;
successivamente, stante il perdurante inadempimento del sig. Parte
era stata dichiarata la risoluzione del contratto e reclamata dalla Parte concedente la restituzione del veicolo;
il sig. aveva restituito il veicolo alla che lo aveva venduto, ricavando l'importo di €48.500,00, e azionato Parte_3 la procedura monitoria, nel cui ambito era stato emesso il decreto ingiuntivo n.
2706/2011 per l'importo di € 84.274,60 (pari alla differenza tra il ricavato della Parte che il sig. con il patrocinio dell'avv. Barberio, aveva opposto innanzi al
Tribunale di OL, formulando sostanzialmente due eccezioni: l'incompetenza per territorio del Tribunale di OL dovendosi , invece, applicare alla fattispecie in esame il codice del consumo;
l'illegittimità della vendita della bisarca a terzi essendo intervenuto un accordo verbale tra le parti in forza del Parte quale la US avrebbe dovuto rifinanziare il sig. che, conseguentemente, avrebbe potuto nuovamente utilizzare il bene venduto;
il
Tribunale di OL, respinte tutte le istanze istruttorie, formulate al fine di provare tramite i testi l'accordo verbale per la restituzione della bisarca all'odierno attore, il giudizio si concludeva con il rigetto dell'opposizione e la pagi na 4 di 17 Parte condanna del sig. al pagamento delle spese di lite pari a € 6.000,00 oltre iva e cassa.
• che, a fronte dei predetti motivi di opposizione formulati in primo grado,
l'attore non avrebbe avuto alcuna chance di vittoria nel giudizio di appello di cui si discute, con la conseguente inesistenza di ogni possibile pregiudizio per effetto della pretesa negligenza del professionista convenuto;
• che, perciò, sin da subito, aveva rappresentato all'attore l'opportunità di formulare il gravame solo per evitare il passaggio in giudicato della sentenza di condanna di primo grado e cercare, nelle more del giudizio, una soluzione transattiva con la vincitrice nel giudizio di primo grado;
Parte_3
• che l'odierno attore aveva approvato la strategia proposta dal professionista;
• che formulato l'atto di appello, aveva in più occasioni tentato di farsi Parte assegnare dal sig. una somma per la trattativa ma che costui si era costantemente rifiutato, adducendo di non avere più alcuna somma per stipulare l'accordo transattivo avendo acquistato un'altra bisarca per incrementare la propria attività;
• che essendo l'appello del tutto infondato e intrapreso al solo fine di comporre Parte la lite, il sig. contattato telefonicamente, lo aveva autorizzato ad abbandonare il giudizio innanzi alla Corte di Appello di OL;
• successivamente e, contrariamente a quanto pattuito, l'attore si rifiutava di formalizzare la già menzionata intenzione e anzi, insisteva nel voler proseguire il giudizio di appello fino a sentenza;
• che il professionista rappresentava, nuovamente, all'attore l'inutilità di proseguire l'appello del tutto infondato e il rischio concreto di una onerosa e Parte ulteriore condanna alle spese , per cui il sig. sempre contattato telefonicamente, lo autorizzava ad abbandonare il giudizio che quindi, non veniva più coltivato;
• che, in ogni caso, il mandato alle liti conferitogli contemplava espressamente il potere di abbandonare e rinunciare agli atti del giudizio, e che tale potere era Parte stato legittimamente esercitato solo ed esclusivamente nell'interesse del sig. ovvero al fine di non esporlo ad ulteriori conseguenze pregiudizievoli , quali la pagi na 5 di 17 soccombenza nel gravame e una nuova condanna alle spese;
• il professionista eccepiva, poi, l'infondatezza del quantum debeatur, ritenendolo non dovuto e, comunque, eccessivo avendo l'attore richiesto la somma a sua volta richiestagli dalla in seguito al rigetto della Parte_3 domanda di opposizione a decreto ingiuntivo e non avendo provato il nesso di causalità tra la detta richiesta e la domanda risarcitoria spiegata nei propri confronti;
Ha richiesto l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della , CP_2 chiedendo di essere manlevato per qualsiasi somma fosse condannato e ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare,
Voglia l'On. Autorità Giudiziaria adita fissare ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza nel rispetto dei termini di comparizione stabiliti dal c.p.c. per consentire la chiamata in causa del terzo società di assicurazioni CP_2
in persona del l.r.p.t, con sede legale in Via Edmondo De Amicis, 51, cap
[...]
20123 Milano, con pec Email_2
-ancora in via preliminare, Voglia l'On. Autorità Giudiziaria adita visto quanto eccepito al punto i del paragrafo “D” (Censure ai fatti ed ai motivi fondanti la domanda del sig. , accertare e dichiarare Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di
Lagonegro ovvero del Tribunale di OL;
-nel merito in via principale: Voglia l'On. Autorità Giudiziaria adita visto quanto eccepito ai punti ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix e x del paragrafo “D”
(Censure ai fatti ed ai motivi fondanti la domanda del sig. ), Parte_1 rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Società Controparte_5 tenuto a risarcire il danno e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento delle somme dovute al sig. ; Parte_1
pagi na 6 di 17 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
Si è costituita la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 nella quale ha eccepito:
o in via preliminare, la nullità della citazione notificata per mancata indicazione dell'art. 38 c.p.c. nella vocatio in ius;
o sempre in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo né una compagnia assicuratrice né p arte del contratto assicurativo. Ha concluso, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “[…] 1) in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato a ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., per difetto dei Controparte_2 presupposti di legge nello vocatio in ius, come meglio articolato nella narrativa del presente atto, con ogni più opportuna e conseguente pronuncia;
2) dare comunque atto della carenza di legittimazione passiva in capo a
[...] rispetto alla domanda di garanzia articolata dal chiamante avv. CP_2
, per considerazioni pure tutte svolte nel presente atto difensivo, con ogni CP_1 più opportuna e conseguente pronuncia.
3) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. il rimborso forfettario del 15% per spese generali”.
Si è costituita la , a cui l'avv. Controparte_3
ha notificato l'atto di citazione con chiamata in causa del terzo CP_1 nonostante avesse chiesto di essere autorizzato a evocare in giudizio esclusivamente la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 nella quale ha eccepito o in via preliminare, la nullità della citazione notificata per mancata indicazione dell'art. 38 c.p.c. nella vocatio in ius;
o sempre in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, dato che l'avv.
era stato autorizzato a chiamare in giudizio la e non la CP_1 CP_2 [...]
e considerando che la vocatio in ius risultava essere rivolta solo ed CP_3 esclusivamente alla . CP_2
Ha concluso, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “[…] 1) in pagi na 7 di 17 via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato
a ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., per difetto dei CP_3 presupposti di legge nello vocatio in ius, nonché per gli ulteriori profili come meglio articolato nella narrativa del presente atto, con ogni più opportuna e conseguente pronuncia;
2) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. il rimborso forfettario del 15% per spese generali”.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e ammesse le prove orali, la causa è stata rinviata per la per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Con la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., il difensore d ella parte attorea ha chiesto, in via preliminare e pregiudiziale, la remissione della causa sul ruolo, per “avvenuta sottrazione e/o smarrimento” dei verbali relativi alle prove testimoniali rese dai sig.ri e “regolarmente Testimone_1 Tes_2 ammessi a testimoniare ed escussi”, al fine di risentirli, ritenendo in qualche modo violato il proprio diritto di difesa.
1.1. La richiesta di parte attorea alla luce delle evidenze documentali agli atti del giudizio è palesemente smentita dai dalla cronologia e dal contenuto di tutti i verbali di udienza, dai quali si evince che nessun teste di parte attorea è stato mai presente alle udienze istruttorie, che nemmeno il difensore ha dato atto dell'esibizione – non risultando alcun deposito – delle citazioni testimoniali e che all'udienza dell'8/10/2021 lo stesso difensore di parte attorea ha chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni , in quanto la fase istruttoria si era esaurita. Pertanto, l'attore è decaduto dalla prova ai sensi dell'art. 104 disp. att.
c.p.c.
2. In sede di precisazione delle conclusioni, il convenuto ha rinunciato all'eccezione di incompetenza per territorio, pertanto la stessa non verrà esaminata. pagi na 8 di 17 3. Il giudizio ha ad oggetto le domande di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, avanzate da in relazione alla presunta Parte_1 negligenza dell'avv. . Controparte_1
3.1. Occorre, quindi, verificare se il contegno tenuto dall'avv. CP_1 nell'espletamento del mandato professionale conferitogli possa esser posto a fondamento di una affermazione di responsabilità per inadempimento, così come richiesto dall'attore.
3.2. Le domande proposte nel presente giudizio richiedono , quindi, la formulazione di alcune premesse in punto di diritto in ordine alla responsabilità professionale dell'avvocato.
3.3. Al riguardo, si osserva che è principio di carattere generale quello per cui le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
3.4. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, da commisurare alla natura dell'attività esercitata (in tal senso
Cass. civ. n. 6967/2006; Cass. civ. n. 18612/13).
3.5. In altri termini, ai fini dell'accertamento della responsabilità del professionista, è richiesta una diligenza qualificata della perizia e dell'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
3.6. Per quanto concerne il regime dell'onere della prova, con specifico riferimento alla figura dell'avvocato, la Suprema Corte ha ribadito che «in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del
“più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di casualità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del pagi na 9 di 17 nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.» (IO civile sez. II, 25/08/2021, n.23434).
3.7. Nelle ipotesi di responsabilità del prestatore di opera intellettuale, è onere di parte attorea provare il danno ed il nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio lamentato;
in particolare, vertendosi in tema di prestazioni forensi, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (così, fra le altre, Cass. civ. n. 10966/04, 6967/06, 9917/10, 2638/13).
3.8. Dunque, per affermare la responsabilità del procuratore non è sufficiente il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
(Cass. Civ., Sez. III, 28 maggio 2021, n. 15032).
Nel sistema della responsabilità civile, il danno risarcibile non è costituito dal danno-evento, ma dal danno-conseguenza, cioè dalla deminutio patrimonii, prodottasi in conseguenza del fatto illecito. In sostanza, la mera lesione di un bene tutelato dall'ordinamento giuridico non potrebbe mai, per sé stessa, dar luogo ad un risarcimento del danno. Non basta il prodursi dell'evento antigiuridico (danno-evento) per ottenere il risarcimento;
è necessario che si sia prodotto, in concreto, il danno -conseguenza, ex artt. 1223 e 2056 c.c., consistente in una «perdita» o in un «mancato guadagno» (la differenza tra causalità naturale e causalità giuridica è stata riaffermata anche da Sez. Un. civ.,
15 novembre 2022, n. 33645). pagi na 10 di 17 3.9. Orbene, nel caso di specie è pacifico che dalla condotta del convenuto sia derivata l'estinzione del giudizio di appello ex art. 309 c.p.c. (dato che il convenuto, non avendo fornito la prova della notifica dell'atto di appello, decideva, sua sponte, di non comparire alle udienze del 20.10.2015 e 17.11.2015).
Secondo, però, la consolidata giurisprudenza della IO , la procura speciale conferisce al difensore il potere di disporre del diritto in contesa e, pertanto, di rinunciare agli atti del giudizio ( Cass. Civ., Sez. III, 8 ottobre 2019,
n. 25045).
3.10. Risulta riscontrato che al professionista era stata conferita procura speciale che prevedeva espressamente il potere di abbandonare il giudizio e rinunciare agli atti;
potere che ha, quindi, legittimamente esercitato.
3.11. Ciò però non è comunque sufficiente ad affermare che dall'estinzione del gravame siano derivate le conseguenze dannose delle quali l'attore chiede il risarcimento, occorrendo invece la prova che l'appello avrebbe avuto ragionevole probabilità di accoglimento.
3.12. La formulazione della prognosi postuma in questo caso, di responsabilità professionale dell'avvocato, deve necessariamente fondarsi sullo stesso corredo di atti e documenti che avrebbe avuto il giudice nel giudizio in cui si è consumata la condotta inadempiente e l'onere di fornire la documentazione citata gravava sulla parte attorea, spettando a chi si assume danneggiato fornire la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento e le conseguenze dannose che ne sono scaturite;
la formulazione del giudizio che si è chiamati a esprimere in termine probabilistici non significa affatto che possa fondarsi su elementi in fatto incerti o, come nella fattispecie, consapevolmente incompleti.
3.13. Occorre, infatti, precisare che l'attore si è limitato a produrre esclusivamente l'atto di appello avverso la sentenza n. 21096/2013, non ha, invece, prodotto alcun atto del giudizio di primo grado e né tantomeno l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
3.14. La scarsità degli elementi forniti non permette di accertare che l'odierno attore avrebbe avuto concrete e apprezzabili possibilità di riforma della decisione del giudice di prime cure e comportano, necessariamente, il rigetto pagi na 11 di 17 delle domande proposte nel presente giudizio sulla base delle seguenti argomentazioni.
3.15. L'attore afferma in maniera apodittica che l'appello era più che fondato e sarebbe stato certamente accolto senza , invero, specificarne i motivi né fornire alcuna prova documentale e/o orale.
3.16. Da quanto è possibile estrapolare dagli atti, le censure avrebbero portato a una riforma della sentenza di primo grado ove fosse stato coltivato l'appello, si sostanzino: nella nullità del contratto di leasing stipulato con la per omessa indicazione del tasso annuo effettivo globale e per Parte_3
l'applicazione di interessi oltre soglia;
nella illegittimità del rigetto delle istanze istruttorie formulate in primo grado e nella fondatezza dei motivi posti alla base dell'opposizione a decreto ingiuntivo , quali l'incompetenza per territorio del giudice adito ex art. 63 del codice del consumo;
la nullità del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, la richiesta di risarcimento del danno per violazione del canone di buona fede;
la riduzione dell'importo eventualmente dovuto avendo l'opposta venduto l'autocarro ad un prezzo molto inferiore al suo valore;
la nullità della clausola penale pattuita nel contratto di leasing e la restituzione dei canoni pagati.
Tanto è possibile estrapolare dalla sentenza di primo grado, tra l'altro, prodotta dal convenuto, dato che parte attrice non ha prodotto alcun atto relativo al giudizio di primo grado e né, tantomeno, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
3.17. Quanto alla nullità del contratto di leasing per l'omessa indicazione del taeg e applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto , in primo luogo si rileva che l'attore non si è premurato n eppure di produrre in contratto, ma, ad ogni modo, con riferimento alla prima eccezione è consolidato (v. con massima attinenza Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023 , ma anche Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 12276 del 19/05/2010 ) il principio secondo cui «in tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il pagi na 12 di 17 richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB.
(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il TAN del finanziamento, pur non indicato numericamente nel contratto, potesse essere determinato sulla scorta del riportato TAEG e di altri valori contenuti nel contratto) », con riferimento al secondo profilo di nullità si osserva che «allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto » (Sez. U - , Sentenza n. 24675 del 19/10/2017 ), per cui non essendo la questione attinente alla nullità del contratto , ma al più, qualora provato, violazione di una regola di condotta, ossia la buona fede, non poteva essere eccepita per la prima volta in appello.
3.18. Quanto al rigetto delle istanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, finalizzate a provare un accordo verbale con l'avv. Ruffilli, per la Parte restituzione della bisarca al sig. , non è stato fornito nessun elemento per smentire quanto affermato nella sentenza di primo grado circa la genericità dei capitoli di prova e la loro inettitudine a provare il collegamento tra l'avvocato
Ruffilli (col quale l'attore avrebbe intrattenuto rapporti per la transazione) e la
, né, in ogni caso, l'accettazione da parte di quest'ultima delle Parte_3 richieste di modifica del contratto proposte dall'odierno convenuto.
pagi na 13 di 17 Appare, poi, quantomeno inverosimile che nonostante il perdurante e corposo inadempimento dell'odierno attore, la si fosse impegnata a restituirgli Parte_3 la bisarca.
Agli atti non vi è neppure alcuna prova della contestazione da parte dell'attore della mancata riconsegna della bisarca, tale da poter in qualche modo suffragare il presunto accordo intervenuto.
3.19. La contestazione in merito alla vendita del bene a un prezzo inferiore a quello di mercato non appare in alcun modo riscontrabile , visto che nemmeno è stata prodotta la c.t.p.
3.20. Quanto alla fondatezza dei motivi posti alla base dell'originaria opposizione, la parte attorea non ha prodotto l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per cui non è dato sapere, al di là di quanto affermato negli atti del presente giudizio, l'effettivo tenore delle difese svolte da parte attorea – difesa da un altro avvocato, ossia lo stesso che lo patroci na nel presente giudizio
– e quali eccezioni siano state specificatamente dedotte in quella sede.
Tanto premesso, dalle scarne allegazioni attoree nel presente giudizio, ne ppure supportate dalle produzione di primo grado, sicuramente in suo possesso, vist a anche la coincidenza del difensore in quel giudizio con quello del presente la domanda attorea è, quindi, rigettata, no n essendo stata fornita la prova nemmeno della ragionevole possibilità che l'appello sarebbe stato accolto, rimarcandosi che «la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la
"chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità
d'un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certez za del fatto che, se non vi fosse stata
l'estinzione , la pretesa del cliente sarebbe stata accolta)” (Cass. Civ., Cass. Sez.
III, Sentenza n. 22376/2012).
3.21. Anzi, appare più che ragionevole che l'attore non avrebbe avuto alcuna possibilità di vittoria nel giudizio di appello di cui si discute, con la pagi na 14 di 17 conseguente inesistenza di ogni possibile pregiudizio per effetto della pretesa negligenza del professionista convenuto.
3.22. Invero, l'abbandono del giudizio operata dal professionista, sulla scorta della procura speciale conferitagli dall'attore, ha evitato allo stesso la soccombenza e la conseguente condanna alle spese.
3.23. In merito alla mancata consegna della documentazione relativa al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d'appello di OL, in possesso dell'Avv.
, si rileva che non risulta fornita nessuna prova che l'attore l'avesse CP_1 effettivamente domandata a detto difensore, essendo riscontrata solo la richiesta inoltrata all'avv. Barberio con la pec del 22/9/2016, dunque solo un mese prima dell'instaurazione del presente giudizio , quando la sentenza della C.d.A. di
OL risaliva al 2013; la prova dell'istanza di consegna della documentazione ben poteva essere fornita anche a mezzo di testimoni, ma, come già detto l'attore non ha provveduto a citare nessuno dei propri testi.
3.24. In ordine all'assunto secondo cui il convenuto avesse garantito l'accoglimento dell'appello, nessuna prova in tal senso è stata fornita;
si rammenta che secondo il principio probatorio che regola la responsabilità contrattuale, l'attore è tenuto a provare il titolo e ad allegare l'inadempimento, ma la prova del titolo non è assolta dal solo esistenza del rapporto contrattuale, estendendosi, come è ovvio, al suo contenuto, e in questo caso non è stato aff atto provato che il convenuto si fosse assunto l'obbligo del buon esito del giudizio.
4. L'attore ha richiesto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma che gli ha richiesto la sulla scorta della sentenza del Tribunale Parte_3 di OL che ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo dell'importo di € 113.581,34.
4.1. L'attore, però, come è stato diffusamente argomentato non ha fornito la prova della responsabilità professionale del convenuto e, di conseguenza nessun danno-conseguenza ha subito dalla condotta dell'avvocato . D'altro canto CP_1 anche assumendo che l'accoglimento dell' appello – che come già detto si palesava come infondato – il danno patrimoniale non avrebbe mai potuto coincidere con l'intera somma dovuta alla Plus Valore, in quanto le eccezioni pagi na 15 di 17 proposte avrebbero, al più comportato una riduzione della somma dovuta, la cui entità doveva essere provata sempre dall'odierno attore.
4.2. L'integrale rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice si fonda, oltre che sull'assenza di prova di un evento dannoso eziologicamente riconducibile all'inadempimento del professionista, anche su un'autonoma (e assorbente) ratio decidendi: la società attorea, infatti, ha completamente omesso di fornire la prova dei pregiudizi sofferti in conseguenza dell'inadempimento dell'avv. . Sul punto, invero, essa si è limitata alla generica deduzione CP_1 della verificazione di danni non patrimoniali, dei quali ha genericamente invocato la quantificazione in via equitativa.
4.3. Infatti, è indirizzo consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui «l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso» (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 127 del 08/01/2016; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20889 del
17/10/2016).
4.4. Sicché, il fatto che l'attrice abbia omesso anche solo di allegare gli elementi di fatto dai quali si sarebbero dovute trarre indicazioni in merito alla quantificazione dei danni conduce, anche sotto tale profilo, al rigetto della domanda risarcitoria avanzata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore nei confronti del convenuto, della terza chiamata e della parte intervenuta - in forza del principio pagi na 16 di 17 di causalità - e sono liquidate tra i minimi e i medi di ciascuna fase, in ragione della complessiva vicenda e del tenore delle difese.
6. Appare opportuno, inoltre, suddividere le spese tra e CP_2 [...] che, rappresentate dal medesimo difensore, hanno proposto difese CP_3 sostanzialmente identiche e liquidare i compensi ai minimi, visto il minore sforzo difensivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande attoree;
B) Condanna la parte attorea a rimborsare alla parte convenuta, alla terza chiamata e alla intervenuta le spese di lite, che si liquidano
- in favore della parte convenuta, in € 10.000,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- in favore della terza chiamata in €3.526,00. per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- in favore della intervenuta in €3.526,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
24 giugno 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
g.o.p. Diana Maccario, facente parte dell'UPP di questo Tribunale.
pagi na 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10108/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARBERIO VINCENZO;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Controparte_1
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1 Pt_2
[...]
RZ MA
(C.F. , con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ; Email_1
INTERVENUTO
OGGETTO: contratto d'opera intellettuale – Responsabilità professionale dell'avvocato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2016, ha convenuto in Parte_1
pagi na 1 di 17 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'avv. per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: «[…] I- accertati i fatti di cui in narrativa, dichiarare la responsabilità del professionista avv. ex art. Controparte_1
1176, 1218 e 2236 c.c. e, per l'effetto, condannarlo del danno patrimoniale pari a
€ 113.581,34 e/o a quello maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
II- condannare, inoltre, il professionista al risarcimento del danno non patrimoniale che l'adito Tribunale riterrà determinare in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio da liquidarsi a favore del procuratore antistatario ».
A fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto
− che, nell'aprile del 2014, conferì incarico all'avv. per Controparte_1 proporre appello avverso la sentenza n. 21096 del Tribunale di OL, emessa in data 22 ottobre 2013, favorevole alla e per sé Parte_3 svantaggiosa;
− che, all'atto di conferimento dell'incarico, l'avv. lo rassicurò circa la CP_1 fondatezza dell'appello, essendo la sentenza di primo grado ingiusta, illegittima e immotivata, non avendo il Giudice di prime cure, del tutto ingiustificatamente, ammesso le richieste istruttorie formulate dal precedente difensore né la c.t.u. richiesta al fine di far valutare l'autocarro venduto da , oltre ad aver Parte_3 rigettato, sempre del tutto illegittimamente, la domanda riconvenzionale proposta;
− che l'avv. notificò l'atto di appello presso il vecchio domicilio del CP_1 difensore della , avv. Marco Freschi, esibendo in giudizio solo il Parte_3 duplicato della cartolina che non riportava alcun dato significativo utile a provare l'avvenuto perfezionamento della notifica;
− che, a causa di ciò, all'udienza del 03.02.2015, la Corte di Appello di OL, non ritenendo perfezionata la notifica, invitò l'avv. a esibire l'originale CP_1 della cartolina di ritorno e a produrre ogni documentazione utile a provare l'avvenuta notifica dell'atto di appello;
− che, invece di chiedere termine per la rinotifica e, contrariamente a quanto richiesto dalla Corte di Appello, all'udienza del 24.03.2015, l'avv. CP_4 pagi na 2 di 17 nuovamente, solo un duplicato della cartolina;
− che, all'udienza del 20.10.2015, l'avv. non comparve e la causa venne CP_1 rinviata ex art. 309 c.p.c.;
− che neppure alla successiva udienza del 17.11.2015 l'avv. comparve e, CP_1 pertanto, il giudizio di appello venne dichiarato estinto;
− che l'estinzione del giudizio di appello, imputabile al professionista, ha causato notevoli danni all'attore, in quanto ha reso definitiva e irretrattabile una statuizione di condanna fondatamente censurabile;
− che, infatti, a causa dell'estinzione del giudizio di appello, dovuto alla negligenza, imperizia e imprudenza dell'avv. , la , ha notificato CP_1 Parte_3 all'attore atto di precetto per l'importo di € 113.581,34;
− che l'avv. non aveva svolto il mandato conferitogli con la diligenza CP_1 richiesta dall'art. 1176 comma 2 c.c., avendo omesso di compiere tutte le attività opportune e necessarie per l'opera da realizzarsi, non avendogli: mai fornito informazioni merito all'andamento della causa;
mai restituito i fascicoli di parte di primo e secondo grado;
consegnatogli copia dei verbali di udienza della causa svolta innanzi alla Corte di Appello , per l'ottenimento dei quali è stato costretto a rivolgersi all'avv. Matteo Raimondi di OL;
− che, pertanto, è diritto dell'attrice ricevere il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 113.581,34, ovvero pari all'importo dell'atto di precetto notificatogli dalla sulla scorta della sentenza di primo grado, Parte_3 nonché del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza della negligente condotta del professionista, da quantificarsi in via equitativa .
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l'avv. , dopo ampia Controparte_1 ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale da cui sarebbe scaturita la propria responsabilità professionale, ha eccepito:
• preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, essendo competenti, alternativamente, il Tribunale di Lagonegro, nel cui circondario ricade il comune di Sala Consilina, sito ove il professionista ha s ia la residenza che il proprio studio professionale e ove è sorta l'obbligazione o, invece, il
Tribunale di OL, quale luogo ove la causa è stata incardinata e, dunque, la pagi na 3 di 17 prestazione è stata effettivamente adempiuta;
• l'infondatezza della domanda, non avendo mai, soprattutto alla luce delle pretestuose difese spiegate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ,
(fondata sull'incompetenza per territorio del Giudice adito in ragione del codice del Consumo e sulla esistenza di un fantomatico “accordo verbale”), assicurato all'attore l'esito positivo dell'appello;
• in proposito, precisava che o l'attore, quale titolare dell'omonima impresa di trasporto, in data
09.07.2008, aveva stipulato un contratto di leasing della durata quinquennale con la US (prima NEOS FINANCE), relativo ad una bisarca per trasporto di autovetture;
il contratto prevedeva la possibilità per il concedente di risolvere il contratto in caso di inadempimento al pagamento dei canoni di locazione nonché la “clausola penale” in forza della quale l'utilizzatore inadempiente, oltre a restituire il bene oggetto della locazione finanziaria , era anche tenuto a corrispondere tutte le rate ancora a scadere, detratte le somme ricavate dalla vendita del bene;
successivamente, stante il perdurante inadempimento del sig. Parte
era stata dichiarata la risoluzione del contratto e reclamata dalla Parte concedente la restituzione del veicolo;
il sig. aveva restituito il veicolo alla che lo aveva venduto, ricavando l'importo di €48.500,00, e azionato Parte_3 la procedura monitoria, nel cui ambito era stato emesso il decreto ingiuntivo n.
2706/2011 per l'importo di € 84.274,60 (pari alla differenza tra il ricavato della Parte che il sig. con il patrocinio dell'avv. Barberio, aveva opposto innanzi al
Tribunale di OL, formulando sostanzialmente due eccezioni: l'incompetenza per territorio del Tribunale di OL dovendosi , invece, applicare alla fattispecie in esame il codice del consumo;
l'illegittimità della vendita della bisarca a terzi essendo intervenuto un accordo verbale tra le parti in forza del Parte quale la US avrebbe dovuto rifinanziare il sig. che, conseguentemente, avrebbe potuto nuovamente utilizzare il bene venduto;
il
Tribunale di OL, respinte tutte le istanze istruttorie, formulate al fine di provare tramite i testi l'accordo verbale per la restituzione della bisarca all'odierno attore, il giudizio si concludeva con il rigetto dell'opposizione e la pagi na 4 di 17 Parte condanna del sig. al pagamento delle spese di lite pari a € 6.000,00 oltre iva e cassa.
• che, a fronte dei predetti motivi di opposizione formulati in primo grado,
l'attore non avrebbe avuto alcuna chance di vittoria nel giudizio di appello di cui si discute, con la conseguente inesistenza di ogni possibile pregiudizio per effetto della pretesa negligenza del professionista convenuto;
• che, perciò, sin da subito, aveva rappresentato all'attore l'opportunità di formulare il gravame solo per evitare il passaggio in giudicato della sentenza di condanna di primo grado e cercare, nelle more del giudizio, una soluzione transattiva con la vincitrice nel giudizio di primo grado;
Parte_3
• che l'odierno attore aveva approvato la strategia proposta dal professionista;
• che formulato l'atto di appello, aveva in più occasioni tentato di farsi Parte assegnare dal sig. una somma per la trattativa ma che costui si era costantemente rifiutato, adducendo di non avere più alcuna somma per stipulare l'accordo transattivo avendo acquistato un'altra bisarca per incrementare la propria attività;
• che essendo l'appello del tutto infondato e intrapreso al solo fine di comporre Parte la lite, il sig. contattato telefonicamente, lo aveva autorizzato ad abbandonare il giudizio innanzi alla Corte di Appello di OL;
• successivamente e, contrariamente a quanto pattuito, l'attore si rifiutava di formalizzare la già menzionata intenzione e anzi, insisteva nel voler proseguire il giudizio di appello fino a sentenza;
• che il professionista rappresentava, nuovamente, all'attore l'inutilità di proseguire l'appello del tutto infondato e il rischio concreto di una onerosa e Parte ulteriore condanna alle spese , per cui il sig. sempre contattato telefonicamente, lo autorizzava ad abbandonare il giudizio che quindi, non veniva più coltivato;
• che, in ogni caso, il mandato alle liti conferitogli contemplava espressamente il potere di abbandonare e rinunciare agli atti del giudizio, e che tale potere era Parte stato legittimamente esercitato solo ed esclusivamente nell'interesse del sig. ovvero al fine di non esporlo ad ulteriori conseguenze pregiudizievoli , quali la pagi na 5 di 17 soccombenza nel gravame e una nuova condanna alle spese;
• il professionista eccepiva, poi, l'infondatezza del quantum debeatur, ritenendolo non dovuto e, comunque, eccessivo avendo l'attore richiesto la somma a sua volta richiestagli dalla in seguito al rigetto della Parte_3 domanda di opposizione a decreto ingiuntivo e non avendo provato il nesso di causalità tra la detta richiesta e la domanda risarcitoria spiegata nei propri confronti;
Ha richiesto l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della , CP_2 chiedendo di essere manlevato per qualsiasi somma fosse condannato e ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare,
Voglia l'On. Autorità Giudiziaria adita fissare ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza nel rispetto dei termini di comparizione stabiliti dal c.p.c. per consentire la chiamata in causa del terzo società di assicurazioni CP_2
in persona del l.r.p.t, con sede legale in Via Edmondo De Amicis, 51, cap
[...]
20123 Milano, con pec Email_2
-ancora in via preliminare, Voglia l'On. Autorità Giudiziaria adita visto quanto eccepito al punto i del paragrafo “D” (Censure ai fatti ed ai motivi fondanti la domanda del sig. , accertare e dichiarare Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di
Lagonegro ovvero del Tribunale di OL;
-nel merito in via principale: Voglia l'On. Autorità Giudiziaria adita visto quanto eccepito ai punti ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix e x del paragrafo “D”
(Censure ai fatti ed ai motivi fondanti la domanda del sig. ), Parte_1 rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Società Controparte_5 tenuto a risarcire il danno e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento delle somme dovute al sig. ; Parte_1
pagi na 6 di 17 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
Si è costituita la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 nella quale ha eccepito:
o in via preliminare, la nullità della citazione notificata per mancata indicazione dell'art. 38 c.p.c. nella vocatio in ius;
o sempre in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo né una compagnia assicuratrice né p arte del contratto assicurativo. Ha concluso, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “[…] 1) in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato a ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., per difetto dei Controparte_2 presupposti di legge nello vocatio in ius, come meglio articolato nella narrativa del presente atto, con ogni più opportuna e conseguente pronuncia;
2) dare comunque atto della carenza di legittimazione passiva in capo a
[...] rispetto alla domanda di garanzia articolata dal chiamante avv. CP_2
, per considerazioni pure tutte svolte nel presente atto difensivo, con ogni CP_1 più opportuna e conseguente pronuncia.
3) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. il rimborso forfettario del 15% per spese generali”.
Si è costituita la , a cui l'avv. Controparte_3
ha notificato l'atto di citazione con chiamata in causa del terzo CP_1 nonostante avesse chiesto di essere autorizzato a evocare in giudizio esclusivamente la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 nella quale ha eccepito o in via preliminare, la nullità della citazione notificata per mancata indicazione dell'art. 38 c.p.c. nella vocatio in ius;
o sempre in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, dato che l'avv.
era stato autorizzato a chiamare in giudizio la e non la CP_1 CP_2 [...]
e considerando che la vocatio in ius risultava essere rivolta solo ed CP_3 esclusivamente alla . CP_2
Ha concluso, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “[…] 1) in pagi na 7 di 17 via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato
a ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., per difetto dei CP_3 presupposti di legge nello vocatio in ius, nonché per gli ulteriori profili come meglio articolato nella narrativa del presente atto, con ogni più opportuna e conseguente pronuncia;
2) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. il rimborso forfettario del 15% per spese generali”.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e ammesse le prove orali, la causa è stata rinviata per la per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Con la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., il difensore d ella parte attorea ha chiesto, in via preliminare e pregiudiziale, la remissione della causa sul ruolo, per “avvenuta sottrazione e/o smarrimento” dei verbali relativi alle prove testimoniali rese dai sig.ri e “regolarmente Testimone_1 Tes_2 ammessi a testimoniare ed escussi”, al fine di risentirli, ritenendo in qualche modo violato il proprio diritto di difesa.
1.1. La richiesta di parte attorea alla luce delle evidenze documentali agli atti del giudizio è palesemente smentita dai dalla cronologia e dal contenuto di tutti i verbali di udienza, dai quali si evince che nessun teste di parte attorea è stato mai presente alle udienze istruttorie, che nemmeno il difensore ha dato atto dell'esibizione – non risultando alcun deposito – delle citazioni testimoniali e che all'udienza dell'8/10/2021 lo stesso difensore di parte attorea ha chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni , in quanto la fase istruttoria si era esaurita. Pertanto, l'attore è decaduto dalla prova ai sensi dell'art. 104 disp. att.
c.p.c.
2. In sede di precisazione delle conclusioni, il convenuto ha rinunciato all'eccezione di incompetenza per territorio, pertanto la stessa non verrà esaminata. pagi na 8 di 17 3. Il giudizio ha ad oggetto le domande di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, avanzate da in relazione alla presunta Parte_1 negligenza dell'avv. . Controparte_1
3.1. Occorre, quindi, verificare se il contegno tenuto dall'avv. CP_1 nell'espletamento del mandato professionale conferitogli possa esser posto a fondamento di una affermazione di responsabilità per inadempimento, così come richiesto dall'attore.
3.2. Le domande proposte nel presente giudizio richiedono , quindi, la formulazione di alcune premesse in punto di diritto in ordine alla responsabilità professionale dell'avvocato.
3.3. Al riguardo, si osserva che è principio di carattere generale quello per cui le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
3.4. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, da commisurare alla natura dell'attività esercitata (in tal senso
Cass. civ. n. 6967/2006; Cass. civ. n. 18612/13).
3.5. In altri termini, ai fini dell'accertamento della responsabilità del professionista, è richiesta una diligenza qualificata della perizia e dell'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
3.6. Per quanto concerne il regime dell'onere della prova, con specifico riferimento alla figura dell'avvocato, la Suprema Corte ha ribadito che «in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del
“più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di casualità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del pagi na 9 di 17 nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.» (IO civile sez. II, 25/08/2021, n.23434).
3.7. Nelle ipotesi di responsabilità del prestatore di opera intellettuale, è onere di parte attorea provare il danno ed il nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio lamentato;
in particolare, vertendosi in tema di prestazioni forensi, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (così, fra le altre, Cass. civ. n. 10966/04, 6967/06, 9917/10, 2638/13).
3.8. Dunque, per affermare la responsabilità del procuratore non è sufficiente il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
(Cass. Civ., Sez. III, 28 maggio 2021, n. 15032).
Nel sistema della responsabilità civile, il danno risarcibile non è costituito dal danno-evento, ma dal danno-conseguenza, cioè dalla deminutio patrimonii, prodottasi in conseguenza del fatto illecito. In sostanza, la mera lesione di un bene tutelato dall'ordinamento giuridico non potrebbe mai, per sé stessa, dar luogo ad un risarcimento del danno. Non basta il prodursi dell'evento antigiuridico (danno-evento) per ottenere il risarcimento;
è necessario che si sia prodotto, in concreto, il danno -conseguenza, ex artt. 1223 e 2056 c.c., consistente in una «perdita» o in un «mancato guadagno» (la differenza tra causalità naturale e causalità giuridica è stata riaffermata anche da Sez. Un. civ.,
15 novembre 2022, n. 33645). pagi na 10 di 17 3.9. Orbene, nel caso di specie è pacifico che dalla condotta del convenuto sia derivata l'estinzione del giudizio di appello ex art. 309 c.p.c. (dato che il convenuto, non avendo fornito la prova della notifica dell'atto di appello, decideva, sua sponte, di non comparire alle udienze del 20.10.2015 e 17.11.2015).
Secondo, però, la consolidata giurisprudenza della IO , la procura speciale conferisce al difensore il potere di disporre del diritto in contesa e, pertanto, di rinunciare agli atti del giudizio ( Cass. Civ., Sez. III, 8 ottobre 2019,
n. 25045).
3.10. Risulta riscontrato che al professionista era stata conferita procura speciale che prevedeva espressamente il potere di abbandonare il giudizio e rinunciare agli atti;
potere che ha, quindi, legittimamente esercitato.
3.11. Ciò però non è comunque sufficiente ad affermare che dall'estinzione del gravame siano derivate le conseguenze dannose delle quali l'attore chiede il risarcimento, occorrendo invece la prova che l'appello avrebbe avuto ragionevole probabilità di accoglimento.
3.12. La formulazione della prognosi postuma in questo caso, di responsabilità professionale dell'avvocato, deve necessariamente fondarsi sullo stesso corredo di atti e documenti che avrebbe avuto il giudice nel giudizio in cui si è consumata la condotta inadempiente e l'onere di fornire la documentazione citata gravava sulla parte attorea, spettando a chi si assume danneggiato fornire la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento e le conseguenze dannose che ne sono scaturite;
la formulazione del giudizio che si è chiamati a esprimere in termine probabilistici non significa affatto che possa fondarsi su elementi in fatto incerti o, come nella fattispecie, consapevolmente incompleti.
3.13. Occorre, infatti, precisare che l'attore si è limitato a produrre esclusivamente l'atto di appello avverso la sentenza n. 21096/2013, non ha, invece, prodotto alcun atto del giudizio di primo grado e né tantomeno l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
3.14. La scarsità degli elementi forniti non permette di accertare che l'odierno attore avrebbe avuto concrete e apprezzabili possibilità di riforma della decisione del giudice di prime cure e comportano, necessariamente, il rigetto pagi na 11 di 17 delle domande proposte nel presente giudizio sulla base delle seguenti argomentazioni.
3.15. L'attore afferma in maniera apodittica che l'appello era più che fondato e sarebbe stato certamente accolto senza , invero, specificarne i motivi né fornire alcuna prova documentale e/o orale.
3.16. Da quanto è possibile estrapolare dagli atti, le censure avrebbero portato a una riforma della sentenza di primo grado ove fosse stato coltivato l'appello, si sostanzino: nella nullità del contratto di leasing stipulato con la per omessa indicazione del tasso annuo effettivo globale e per Parte_3
l'applicazione di interessi oltre soglia;
nella illegittimità del rigetto delle istanze istruttorie formulate in primo grado e nella fondatezza dei motivi posti alla base dell'opposizione a decreto ingiuntivo , quali l'incompetenza per territorio del giudice adito ex art. 63 del codice del consumo;
la nullità del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, la richiesta di risarcimento del danno per violazione del canone di buona fede;
la riduzione dell'importo eventualmente dovuto avendo l'opposta venduto l'autocarro ad un prezzo molto inferiore al suo valore;
la nullità della clausola penale pattuita nel contratto di leasing e la restituzione dei canoni pagati.
Tanto è possibile estrapolare dalla sentenza di primo grado, tra l'altro, prodotta dal convenuto, dato che parte attrice non ha prodotto alcun atto relativo al giudizio di primo grado e né, tantomeno, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
3.17. Quanto alla nullità del contratto di leasing per l'omessa indicazione del taeg e applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto , in primo luogo si rileva che l'attore non si è premurato n eppure di produrre in contratto, ma, ad ogni modo, con riferimento alla prima eccezione è consolidato (v. con massima attinenza Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023 , ma anche Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 12276 del 19/05/2010 ) il principio secondo cui «in tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il pagi na 12 di 17 richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB.
(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il TAN del finanziamento, pur non indicato numericamente nel contratto, potesse essere determinato sulla scorta del riportato TAEG e di altri valori contenuti nel contratto) », con riferimento al secondo profilo di nullità si osserva che «allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto » (Sez. U - , Sentenza n. 24675 del 19/10/2017 ), per cui non essendo la questione attinente alla nullità del contratto , ma al più, qualora provato, violazione di una regola di condotta, ossia la buona fede, non poteva essere eccepita per la prima volta in appello.
3.18. Quanto al rigetto delle istanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, finalizzate a provare un accordo verbale con l'avv. Ruffilli, per la Parte restituzione della bisarca al sig. , non è stato fornito nessun elemento per smentire quanto affermato nella sentenza di primo grado circa la genericità dei capitoli di prova e la loro inettitudine a provare il collegamento tra l'avvocato
Ruffilli (col quale l'attore avrebbe intrattenuto rapporti per la transazione) e la
, né, in ogni caso, l'accettazione da parte di quest'ultima delle Parte_3 richieste di modifica del contratto proposte dall'odierno convenuto.
pagi na 13 di 17 Appare, poi, quantomeno inverosimile che nonostante il perdurante e corposo inadempimento dell'odierno attore, la si fosse impegnata a restituirgli Parte_3 la bisarca.
Agli atti non vi è neppure alcuna prova della contestazione da parte dell'attore della mancata riconsegna della bisarca, tale da poter in qualche modo suffragare il presunto accordo intervenuto.
3.19. La contestazione in merito alla vendita del bene a un prezzo inferiore a quello di mercato non appare in alcun modo riscontrabile , visto che nemmeno è stata prodotta la c.t.p.
3.20. Quanto alla fondatezza dei motivi posti alla base dell'originaria opposizione, la parte attorea non ha prodotto l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per cui non è dato sapere, al di là di quanto affermato negli atti del presente giudizio, l'effettivo tenore delle difese svolte da parte attorea – difesa da un altro avvocato, ossia lo stesso che lo patroci na nel presente giudizio
– e quali eccezioni siano state specificatamente dedotte in quella sede.
Tanto premesso, dalle scarne allegazioni attoree nel presente giudizio, ne ppure supportate dalle produzione di primo grado, sicuramente in suo possesso, vist a anche la coincidenza del difensore in quel giudizio con quello del presente la domanda attorea è, quindi, rigettata, no n essendo stata fornita la prova nemmeno della ragionevole possibilità che l'appello sarebbe stato accolto, rimarcandosi che «la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la
"chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità
d'un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certez za del fatto che, se non vi fosse stata
l'estinzione , la pretesa del cliente sarebbe stata accolta)” (Cass. Civ., Cass. Sez.
III, Sentenza n. 22376/2012).
3.21. Anzi, appare più che ragionevole che l'attore non avrebbe avuto alcuna possibilità di vittoria nel giudizio di appello di cui si discute, con la pagi na 14 di 17 conseguente inesistenza di ogni possibile pregiudizio per effetto della pretesa negligenza del professionista convenuto.
3.22. Invero, l'abbandono del giudizio operata dal professionista, sulla scorta della procura speciale conferitagli dall'attore, ha evitato allo stesso la soccombenza e la conseguente condanna alle spese.
3.23. In merito alla mancata consegna della documentazione relativa al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d'appello di OL, in possesso dell'Avv.
, si rileva che non risulta fornita nessuna prova che l'attore l'avesse CP_1 effettivamente domandata a detto difensore, essendo riscontrata solo la richiesta inoltrata all'avv. Barberio con la pec del 22/9/2016, dunque solo un mese prima dell'instaurazione del presente giudizio , quando la sentenza della C.d.A. di
OL risaliva al 2013; la prova dell'istanza di consegna della documentazione ben poteva essere fornita anche a mezzo di testimoni, ma, come già detto l'attore non ha provveduto a citare nessuno dei propri testi.
3.24. In ordine all'assunto secondo cui il convenuto avesse garantito l'accoglimento dell'appello, nessuna prova in tal senso è stata fornita;
si rammenta che secondo il principio probatorio che regola la responsabilità contrattuale, l'attore è tenuto a provare il titolo e ad allegare l'inadempimento, ma la prova del titolo non è assolta dal solo esistenza del rapporto contrattuale, estendendosi, come è ovvio, al suo contenuto, e in questo caso non è stato aff atto provato che il convenuto si fosse assunto l'obbligo del buon esito del giudizio.
4. L'attore ha richiesto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma che gli ha richiesto la sulla scorta della sentenza del Tribunale Parte_3 di OL che ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo dell'importo di € 113.581,34.
4.1. L'attore, però, come è stato diffusamente argomentato non ha fornito la prova della responsabilità professionale del convenuto e, di conseguenza nessun danno-conseguenza ha subito dalla condotta dell'avvocato . D'altro canto CP_1 anche assumendo che l'accoglimento dell' appello – che come già detto si palesava come infondato – il danno patrimoniale non avrebbe mai potuto coincidere con l'intera somma dovuta alla Plus Valore, in quanto le eccezioni pagi na 15 di 17 proposte avrebbero, al più comportato una riduzione della somma dovuta, la cui entità doveva essere provata sempre dall'odierno attore.
4.2. L'integrale rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice si fonda, oltre che sull'assenza di prova di un evento dannoso eziologicamente riconducibile all'inadempimento del professionista, anche su un'autonoma (e assorbente) ratio decidendi: la società attorea, infatti, ha completamente omesso di fornire la prova dei pregiudizi sofferti in conseguenza dell'inadempimento dell'avv. . Sul punto, invero, essa si è limitata alla generica deduzione CP_1 della verificazione di danni non patrimoniali, dei quali ha genericamente invocato la quantificazione in via equitativa.
4.3. Infatti, è indirizzo consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui «l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso» (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 127 del 08/01/2016; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20889 del
17/10/2016).
4.4. Sicché, il fatto che l'attrice abbia omesso anche solo di allegare gli elementi di fatto dai quali si sarebbero dovute trarre indicazioni in merito alla quantificazione dei danni conduce, anche sotto tale profilo, al rigetto della domanda risarcitoria avanzata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore nei confronti del convenuto, della terza chiamata e della parte intervenuta - in forza del principio pagi na 16 di 17 di causalità - e sono liquidate tra i minimi e i medi di ciascuna fase, in ragione della complessiva vicenda e del tenore delle difese.
6. Appare opportuno, inoltre, suddividere le spese tra e CP_2 [...] che, rappresentate dal medesimo difensore, hanno proposto difese CP_3 sostanzialmente identiche e liquidare i compensi ai minimi, visto il minore sforzo difensivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande attoree;
B) Condanna la parte attorea a rimborsare alla parte convenuta, alla terza chiamata e alla intervenuta le spese di lite, che si liquidano
- in favore della parte convenuta, in € 10.000,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- in favore della terza chiamata in €3.526,00. per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- in favore della intervenuta in €3.526,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
24 giugno 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
g.o.p. Diana Maccario, facente parte dell'UPP di questo Tribunale.
pagi na 17 di 17